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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/06/2025, n. 3142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3142 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
________________
VERBALE DI UDIENZA DEL 16/06/2025
All'udienza del 16/06/2025 sono presenti:
l'avvocato Salvatore Marsilio, in sostituzione dell'avvocato Valentina Covelli, per parte opponente, il quale precisa le conclusioni e discute la causa insistendo nell'accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale e nell'ammissione dei mezzi istruttori di cui alla domanda riconvenzionale, con vittoria di spese e compensi;
l'avvocato Longo Minnolo per parte opposta, in sostituzione dell'avvocato Francesca Tambasco, la quale precisa le conclusioni insistendo nell'eccezione di inammissibilità dell'eccezione di incompetenza, perché la controparte non fa riferimento ai fori facoltativi;
evidenzia che le fatture non hanno ad oggetto le caldaie ma altra merce. Insiste nelle istanze istruttorie.
Ai fini della pratica forense è presente la dott.ssa . Persona_1
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, il giudice definisce la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
dando lettura in udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito indicate:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.)
1 nella causa civile iscritta al n. 6796/2024 R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo promossa da con sede in OT, via Unione Europea 20/E, partita iva , Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa Parte_2 dall'avvocato Valentina Covelli, giusta procura allegata in atti;
opponente
contro con sede in Catania, Zona Industriale, III Strada 36, codice fiscale e partita CP_1
iva , in persona del legale rappresentante pro tempore dott. , P.IVA_2 CP_2 rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca Tambasco, giusta procura generale alle liti del
29.8.2023, rilasciata a rogito del notaio in Catania (rep. 9435, racc. 6532), Persona_2
allegata in atti;
opposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1359/2024 emesso dal Tribunale di Catania, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 20.931,75 a titolo di corrispettivo dovuto per la fornitura del materiale di cui alle fatture commerciali nn. 50004520 del 27.2.2021; 50008636 del 31.3.2021; 50012478 del 30.4.2021; 50016588 31.5.2021; 50020486 del 30.6.2021;
50024245 31.7.2021; 50029577 del 31.8.2021; 50033697 del 30.9.2021; 50036457 del
30.10.2021; 50040015 (nota di credito 100003486 del 27.9.2022) del 30.11.2021; 50001533 del
31.1.2022; 50007486 del 28.2.2022; oltre interessi come da domanda e spese per il procedimento di ingiunzione.
L'opponente ha eccepito preliminarmente l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, contestando i criteri di collegamento di cui agli art. 19 e 20 c.p.c. e deducendo il carattere illiquido delle somme richieste. Nel merito ha contestato la fondatezza della pretesa creditoria e ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo con condanna al pagamento delle spese processuali.
Con comparsa di risposta depositata il 23.9.2024 si è costituita eccependo CP_1 preliminarmente l'inesistenza della notifica della citazione e contestando, nel merito, la fondatezza dei motivi di opposizione. Ha chiesto, pertanto, previa concessione della provvisoria
2 esecutività del decreto opposto, la conferma del decreto ingiuntivo, oltre al pagamento delle spese di lite ed al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
Depositate le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., con ordinanza del 7.3.2024 è stata rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, disattese le istanze istruttorie, all'udienza del 16.6.2025 le parti sono state invitate a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. Esposti i fatti, preliminarmente va disattesa l'eccezione di inesistenza della notifica dell'atto di citazione.
È noto, infatti, che “L'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di
strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale
mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come
notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto
qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna,
intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione
previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente
e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa” (Cass. 26511/2022).
In applicazione di tale principio di diritto deve escludersi che l'illeggibilità della relata di notifica telematica costituisca un vizio di inesistenza della notifica dell'atto di opposizione, essendosi al cospetto di un procedimento notificatorio rientrante nello schema tipico legale. Ne consegue che la costituzione in giudizio dell'opposta ha determinato la sanatoria della nullità della notifica, in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.).
3. Tanto premesso, l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'opponente è fondata e va accolta.
3.1 In diritto si osserva che in tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella fattispecie in esame, quelli indicati negli artt. 18, 19 e 20 c.p.c.
trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione), incombe sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso stretto) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle
3 circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione, con la conseguenza che, in mancanza di detta contestazione e di tale prova, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore con relativa competenza de giudice adito (cfr. Cass. ord. n. 21769 del 17.10.2016 e Cass. ord. n. 17858 del 1.6.2022 secondo cui:
“Poiché l'incompetenza per territorio, fuori dei casi previsti dall'art. 28 cod. proc. civ., non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, nelle cause relative a diritti di obbligazione il convenuto che eccepisce l'incompetenza per territorio ha l'onere di contestare nel primo atto la competenza del giudice adito con riferimento a ciascuno dei concorrenti criteri di collegamento previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ. perché, in mancanza, la competenza resta radicata presso il giudice adito in base al criterio di collegamento non contestato”).
Con riguardo al criterio di competenza sancito dall'art. 1182, comma 3, c.c., va inoltre richiamato l'orientamento di legittimità secondo cui “le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio
del creditore a norma dell'art. 1182, comma 3, c.c. sono - agli effetti sia della mora "ex re", sia del "forum destinatae solutionis" - esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo
determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali;
ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c.” (cfr. Cass., Sezioni Unite n. 17989 del 13.9.2016). Ne discende che la competenza territoriale si radica dinanzi al giudice del domicilio del creditore soltanto nelle ipotesi in cui le obbligazioni pecuniarie abbiano carattere di liquidità.
Al riguardo, secondo le Sezioni Unite del 2016 il credito può definirsi liquido “solo se il titolo negoziale preveda dei criteri univoci per determinare la somma oggetto del credito, mentre
quando sia necessario utilizzare criteri discrezionali o far ricorso a parametri esterni ad esso, il credito debba essere considerato illiquido con la conseguente applicazione del foro del debitore”.
In applicazione di tale principio, con specifico riferimento all'ipotesi in cui la domanda monitoria sia fondata unicamente sulle fatture commerciali, la Corte di legittimità ha recentemente affermato che “la fattura è un mero documento contabile che può, ai sensi dell'art. 2710 c.c., far prova dei rapporti intercorsi tra imprenditori, ma che in nessun caso assume la veste di atto
scritto avente natura contrattuale, sicché essa è inidonea a fornire la prova tanto della esistenza, quanto della liquidità di un credito, con conseguente illegittimità della pronuncia che fondi la
declaratoria di competenza per territorio ex art. 1182, comma 3 c.c., sul presupposto che la liquidità del credito vantato dall'attore sia desumibile (esclusivamente) dall'esistenza di una fattura” (cfr. Cass. 30309/2022).
4 3.2 Nel caso di specie, ritiene il decidente che parte opponente abbia compiutamente assolto all'onere contestare specificamente la competenza del Tribunale di Catania con riguardo a tutti i possibili fori facoltativi. Ed invero:
a) in merito al foro generale del convenuto, l'opponente ha eccepito come nel circondario del
Tribunale di OT abbia sede legale la società depositando sin dall'atto Parte_1
introduttivo del giudizio la visura camerale della società (doc. 1), visura da cui si evince, peraltro, che la stessa non abbia sedi secondarie ovvero rappresentanti autorizzati a stare in giudizio nel circondario del Tribunale di Catania;
b) quanto al forum contractus, quale luogo in cui è sorta l'obbligazione (art. 20 c.p.c.),
l'opponente ha depositato il preventivo di vendita del 12.9.2019 inviato dalla a CP_1
a mezzo email presso l'ufficio vendite di OT (doc. 2); Parte_1
c) in ordine al forum destinatae solutionis, la creditrice opposta ha agito in via monitoria deducendo di essere creditrice dell'importo portato dalle fatture allegate al ricorso e chiedendo il pagamento del relativo corrispettivo, sicché, in applicazione del principio affermato da Cass.
30309/2022, il credito non può ritenersi liquido, ai sensi dell'art. 1182, comma 3, c.c.;
d) peraltro, l'opponente ha prodotto gli assegni bancari sottoscritti a OT e consegnati presso la sede del creditore di OT (doc. 3).
Alla luce delle superiori considerazioni, risultano adeguatamente contestati i fori concorrenti di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c. e, in difetto di prova della liquidità del credito, non sussiste la competenza per territorio del Tribunale di Catania.
Per quanto sopra, va dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Catania in favore del Tribunale
di OT.
3.3 Il decreto ingiuntivo emesso dal giudice incompetente va dichiarato nullo, in omaggio all'orientamento consolidato della Suprema Corte secondo cui “La sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza territoriale non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione ma contiene
necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice "ad quem" deve considerarsi non più,
propriamente, una causa di opposizione a decreto ingiuntivo (che più non esiste), bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio” (cfr. Cass. n. 1372/2016).
Pertanto, in accoglimento del primo motivo di opposizione, il decreto ingiuntivo n. 1359/2024 va revocato e, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., va assegnato alle parti termine di mesi tre dalla
5 pubblicazione della presente sentenza per la riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale
dichiarato competente.
4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in euro 2.538,50, ai sensi del d.m. 147/2022, somma calcolata riducendo del cinquanta percento i valori medi delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, stante la definizione in rito della controversia e la ridotta attività processuale espletata.
La domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dall'opposta va rigettata, stante la soccombenza della parte richiedente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 6796/2024 R.G., accogliendo l'opposizione proposta da Parte_1
dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 1359/2024 emesso dal Tribunale di Catania e, per l'effetto, lo revoca;
assegna termine di mesi tre per la riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale di OT;
condanna al pagamento delle spese processuali in favore di che CP_1 Parte_1
liquida in euro 2.538,50 oltre spese generali (15%), iva e c.p.a.;
rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2026
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
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