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Articolo 5 della Legge 16 maggio 1961, n. 435
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Articolo 4
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Legge 16 maggio 1961, n. 435
Articolo 5 della Legge 16 maggio 1961, n. 435
Versione
4 giugno 1961
Art. 5.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 4 giugno 1961
Vedi fonte istituzionale
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