CA
Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/06/2025, n. 3789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3789 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Giovanna Gianì Presidente Dott. Elena Gelato Consigliere Dott. Maria Aversano Consigliere Relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5227 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Freni Alessandro (c.f. ); C.F._1
Appellante
E
(C.F. ), CP_1 C.F._2 difesa dall'Avv. Trocano Pio Mario;
Appellata
E
(c.f. , Controparte_2 P.IVA_2
Appellata
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 13750/2024 emessa dal Tribunale di in data
09/09/2024
1 FATTO E DIRITTO
§1. La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza del Tribunale di Roma impugnata, di seguito richiamata nei suoi passaggi motivazionali di maggior rilievo:
Secondo la prospettazione di parte attrice, era proprietaria del più ampio lotto di terreno sito in CP_1 località La Spizzichina, distinto al NCT al FG. 112 p.lla 601 della sup. catastale di are 18 e ca 80, Pt_1 giusto Atto di Divisione Notaio Rep. N, 31.356 - Raccolta n. 21.550 del 11.10,2011. In data Persona_1
07.08.2007 venne stipulata una convenzione tra e (R.F.I.). relativa Parte_1 Controparte_2 alla realizzazione di due sottopassi pedonali di cui uno sarebbe stato realizzato – previo esproprio della porzione di terreno - nella proprietà dell'odierna attrice sito al Km. 12+680 della Via Cassia (loc. La Castelluccia); a tal fine si conveniva che per l'esecuzione dell'esproprio per pubblica utilità da parte della fosse frazionato l'intero lotto Pt_2
e generati nn. 3 lotti: precisamente la p.lla 601 della sup. catastale di are 16 e ca 83, la p.lla 1014 di are 00 e ca Part 75 – quella espropriata da per conto del in cui avrebbe dovuto essere realizzato il sottopasso – ed CP_3 infine la p.lla 1075 di are 01 e ca 22. Part Al centro della particella di terreno espropriata, la 1074, vrebbe dovuto realizzarsi un monolite in cemento Part armato che poi avrebbe dovuto – a lavori ultimati – essere interrato e traslato sotto la ferrovia Roma-Viterbo; si era impegnata altresì ad effettuare a regola d'arte le nuove recinzioni dei terreni per effetto dell'avvenuto frazionamento delle particelle e realizzare un cancello carraio sulla p.lla 601 ed un cancello pedonale sulla p.lla
1074. L'indennità di esproprio era concordata in €43.000,00 comprensiva dell'indennità di occupazione temporanea degli altri 2 restanti lotti - in proprietà dell'attrice - sino al 30/08/2012.
Tuttavia, alla data del 30/08/2012 i lavori non erano stati ultimati e pertanto, con successivo verbale di accordi, le parti convenivano di prorogare l'occupazione dei 2 lotti adiacenti – utilizzati come aree di cantiere – la p.lla 1074 sino al 30/08/2013 previo riconoscimento in favore dell'attrice dell'indennità di occupazione temporanea concordata in €5.000,00.
A questa ultima ulteriore scadenza, tuttavia, a causa del blocco del cantiere conseguente il ritrovamento di reperti archeologici, veniva tra le parti rinnovata detta occupazione temporanea sino al 30/08/2014 con il riconoscimento della relativa indennità di € 5.000,00. I lavori si protraevano oltre il 30/08/2014 e pertanto con successivo accordo, le parti convenivano ulteriore proroga sino al 28/02/2015 con la corresponsione di una indennità pari ad
€2.500,00. Seguiva a tale scadenza nuova proroga dell'occupazione temporanea degli altri 2 lotti, sino al
31/08/2016, con la corresponsione dell'indennità pari ad €7.500,00.
A causa del prolungarsi dei lavori, le parti convenivano ultima proroga dell'occupazione temporanea dei 2 lotti adiacenti sino al 30/06/2017, con la corresponsione della relativa indennità di €4.000,00. Part Nel giugno 2017 invitava l'odierna attrice a procedere alla riconsegna dei 2 lotti di terreno sino allora temporaneamente occupati dalla ditta esecutrice dei lavori, fissando all'uopo la data del 19/06/2017. Tuttavia, la
2 Sig.ra constatava che il cantiere era ancora aperto ed i lavori di sistemazione dei confini non erano stati eseguiti CP_1
Part e, contrariamente a quanto asserito da nel verbale di riconsegna, l'area non risultava libera nella piena disponibilità della proprietà.
Si costituiva e replicava ricostruendo preliminarmente la cronologia degli avvenimenti. (…) CP_4
Part I lavori oggetto della Convenzione erano stati consegnati a '11 aprile 2011; contestualmente erano state avviate le attività di esproprio per la realizzazione del sottopasso nella località la Castelluccia.
I lavori avevano subito sin dall'inizio ritardi a seguito della campagna archeologica. A seguito della richiesta dell'allora IC , prot. 19613 del 21 marzo 2012, nel corso della seduta della III Commissione CP_5
Assemblea Permanente del 16 luglio 2012, venne deciso di sospendere la realizzazione del sottopassaggio di San
Nicola fino al termine della realizzazione del sottopassaggio della Castelluccia, in modo da riuscire a completare almeno una delle due opere, usufruendo dei finanziamenti di entrambi i lavori. (…) Part Nell'attesa delle decisioni di Roma Capitala, in linea con gli accordi stipulati con la Signora aveva CP_1 provveduto al pagamento in favore di quest'ultima del canone di occupazione temporanea fino al 30 giugno 2017. Part Perdurando tuttavia lo stato di stallo determinato da anche per non aggravare la posizione Parte_1 della pubblica amministrazione e in linea coi patti intervenuti con l'Attrice contestualmente al pagamento ha riconsegnato le aree in favore della Signora come da verbale sottoscritto alla presenza di testimoni in data 19 CP_1 giugno 2017. (…)
Il Tribunale argomentava che Le opere originariamente preventivamente non sono state realizzate per inerzia di la quale non forniva più indicazioni circa i lavori da eseguire a seguito del ritrovamento di reperti Parte_1 archeologici. La stasi che ne è derivata è stata inizialmente rimediata con il pagamento delle indennità di occupazione e successivamente con la restituzione dei terreni alla parte attrice. Tuttavia, la parte attrice si lamenta in questa sede delle condizioni di abbandono in cui si trovano i terreni oggetto di appalto in sede di restituzione dei terreni limitrofi.
Parte attrice non formula questioni sull'opera non realizzata quanto piuttosto lo stato di abbandono dei terreni residui, inutilizzabili e inaccessibili. (…)
Legittimamente parte attrice si è rifiutata di accettare la riconsegna degli stessi da parte di …) Pt_2
Le aree di prop. della Sig. non sono libere, per come confermato dal CTU a seguito di sopralluogo, ma risultano CP_1 ancora aree di cantiere ed incolte: l'area contraddistinta con la part.1075 è completamente interclusa dalle recinzioni delle altre aree, priva quindi accesso;
il monolite che da progetto doveva essere sotterrato al di sotto della ferrovia è emergente dal piano di calpestio ed è confinante con i terreni adiacenti.
Il CTU ha elencato le opere\lavori che sono necessarie\i per la (diligente) riconsegna degli immobili. Per la riconsegna delle aree è necessario: creare un'apertura con cancello sull'area della part 1075 al fine di consentirne la fruibilità; rifacimento cancello area contraddistinta part.2809; rifacimento della rete a protezione delle aree part.2809 e 1075 per complessivi 10 metri lineari;
demolizione del manufatto in c.a a carico del (proprietario CP_6 dell'area di terreno espropriata), oltre la pulizia delle aree. (. . .)
3 Conseguentemente il CTU ha calcolato e dettagliato costi di ripristino (pulizia e costruzione cancelli) complessivamente quantificati in euro 6.754,20 e tale somma appare correttamente motivata.
Sempre il CTU scrive: “non essendo le aree riconsegnate per non accettazione della Sig. visto le condizioni non CP_1 idonee dei terreni, ed essendo stato interrotto l'accordo del pagamento di indennità di € 5000,00 annue si calcolava l'indennità non percepita”.
A parere di questo giudice l'indennità, come per le annualità precedenti, deve essere commisurata ad euro 5.000.00 per ogni anno di occupazione a partire dalla data di interruzione dei pagamenti (1.7.2017) e fino al soddisfo. Tale somma è da considerarsi equitativamente onnicomprensiva dei disagi e degli ulteriori danni da mancata esecuzione delle opere di ripristino.
Il decreto di esproprio è di l costo per la occupazione dell'area, negli anni precedenti, era stato pagato sempre Pt_2
Part Part da dato questo contraddittorio rispetto alla richiesta di manleva avanzata da la quale, pertanto, deve essere rigettata. Certamente quanto sopra elencato costituisce la quantificazione del danno subito dalla parte attrice. Part veva il ruolo di Stazione appaltante e, nel momento in cui le opere non potevano più essere eseguite, avrebbe dovuto ripristinare – con la diligenza esigibile per il soggetto incaricato della realizzazione delle opere - la normale vivibilità e fruibilità dei residui dei terreni rimasti indenni dalle opere di cantiere, attraverso i lavori individuati dal
CTU come strettamente necessari.
Mentre appare certamente concorrente e responsabile per non aver fornito direttive circa la Parte_1
Part prosecuzione dei lavori, avrebbe potuto e dovuto – al fine di evitare i maggiori costi quantificati in questa sentenza - semplicemente effettuare i normali ed esigibili lavori di ripristino dei luoghi di proprietà della parte attrice rendendoli fruibili dal soggetto espropriato (alla data del 1.7.2017) prima della formale riconsegna di luoghi nello stato accertato dal CTU. (…)
Tale disposizione ( la Convenzione del 7.8.2007, vigente tra le parti convenute) sembra delineare come Part maggiore responsabile di quanto lamentato dalla parte attrice proprio responsabile fase esecutivi e controllo) e Part quindi escludere il difetto di legittimazione passiva sostanzialmente avanzato dalla stessa e, come detto, la propria richiesta di manleva verso Parte_1
Part appare corresponsabile dell'accaduto in quanto non ha indicato a le modalità con le quali i Parte_1 lavori avrebbero dovuto essere eventualmente modificati, a seguito della scoperta dei reperti archeologici.
[...] non partecipava alla mediazione (la quale avrebbe evitato questo processo, con alto grado di probabilità, Pt_1 già in sede di mediazione) né al presente processo sostanzialmente omettendo di replicare circa la contestazione mossale in relazione alla dovuta gestione di un bene (espropriato) di sua proprietà. (…) Part Pertanto, sia ia sono condannati, al 50% e in solido, a pagare alla parte attrice: 1) l'indennità Parte_1 di occupazione commisurata ad euro 5.000.00 per ogni anno di occupazione a partire dalla data di interruzione dei pagamenti (1.7.2017) e fino al soddisfo e in eventuali ratei mensili per dodicesimi se minori. Tale somma è da considerarsi equitativamente onnicomprensiva dei disagi e degli ulteriori danni subiti;
2) le somme per ripristinare lo stato dei luoghi quantificate in euro terreni in €6.754,20;
4 Tutti i sopra citati importi con gli interessi legali decorrenti dalla data della notifica dell'invito alla mediazione. Part Inoltre, e capitale devono essere condannate, in solido e al 50%, ai costi relativi alla Pt_1 demolizione\interramento del manufatto (monolite) in qualità di appaltatore\proprietaria dell'area di terreno espropriata.
Pone le spese vive documentate (mediazione, iscrizione a ruolo e costi della CTU) a carico delle parti convenute, al
50% e in solido, con decorrenza degli interessi legali dalla richiesta al saldo.
ha proposto appello con un unico motivo, basato sull'errata individuazione del Parte_1 domicilio digitale a cui sono stati indirizzati l'atto introduttivo e la chiamata in garanzia all'origine della sua mancata partecipazione al giudizio di primo grado e, quindi, sulla nullità della sentenza per difetto di contraddittorio.
si è costituita instando per il rigetto del gravame. CP_1
Parte ritualmente notiziata del procedimento, non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'11.6.2025 all'esito della discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
§2. L'appello è infondato
Parte appellante, affida l'appello ad un unico motivo di ricorso, Parte_1 sostanzialmente consistente nella contestazione della mancata corretta notifica nei suoi confronti Part dell'atto introduttivo di primo grado da parte della e dell'azione di garanzia da parte di CP_1
e conclude chiedendo l'accertamento della nullità della sentenza e la rimessione della causa al giudice di primo grado.
Parte appellata ( ) oppone che alla data di proposizione della domanda di primo grado CP_1
(aprile 2021), non avendo ancora fornito ai Registri Pubblici previsti dalla normativa Parte_1 ministeriale il predetto domicilio digitale, parte attrice ha fatto riferimento all'indice IPA, riconosciuto dal quale alternativa alla carenza dell'indirizzo PEC nel Registro delle CP_7
PP.AA.
In particolare, deduce che l'art. 16ter del D.L. n. 179/2012 prevede al comma 1-ter che in caso di mancata indicazione nell'elenco di cui all'art. 16 comma 12 (Registro PP.AA.) la notifica alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale, è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'art. 6 ter (Indice IPA) del D.Lgs.
7/03/2005 n. 82.
Ne deriva pertanto che l'indirizzo della P.A. destinataria della notifica pec, deve sì essere estratta
5 dal Registro delle PP.AA. ma, in assenza ed in subordine deve ritenersi valida quella estratta dall'indice IPA, essendo l'ultima riforma intervenuta nelle reintroduzione – sia pure in via residuale rispetto al registro delle PP.AA. – stabile e definitiva dell'indice IPA tra i pubblici registri.
Il thema decidenum della presente controversia si concentra, dunque, esclusivamente sulla regolarità della notifica degli atti introduttivi, eseguita ad un indirizzo PEC di ( Parte_1 protocollo. oma.it) diverso da quello censito sul Registro delle PPAA ( Email_1 CP_3 protocollo.notifica. oma.it), considerato corretto dall'odierna Email_2 CP_3 appellante ed a cui è stata eseguita la notifica della sentenza impugnata, che avrebbe reso l'odierna appellante edotta della pendenza della lite.
Quanto al quadro normativo di riferimento (notifica dell'atto di citazione del 19.4.2021), si osserva, preliminarmente, che l'art. 16 co. 12 del DL n. 179/2012 originariamente prevedeva che le pubbliche amministrazioni comunicassero al l'indirizzo di posta Controparte_8 elettronica certificata conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni, entro il 30 novembre 2014, al fine della formazione dello specifico elenco -formato appunto dal consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, Controparte_8 esecuzioni e protesti, e dagli avvocati. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al comma 12, si applicavano i commi 6 (notifica mediante deposito in cancelleria) e 8 (notifica degli atti civili ai sensi degli artt. 136 e 137 cpc).
Con l'art. 28 del dl n. 76/2020 sono state introdotte misure di semplificazione per la notifica telematica degli atti giudiziari alle pubbliche amministrazioni, in particolare per ovviare ad eventuali mancate comunicazioni di indirizzo di posta elettronica certificata per l'elenco di cui all'art. 16, comma 12 (Registro PEC delle PA per comunicazioni e notificazioni), del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179.
In particolare : 1) in caso di obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie ovvero in caso di autonoma capacità o legittimazione processuale, la comunicazione da parte delle amministrazioni pubbliche al Registro PEC delle PA degli indirizzi di posta elettronica certificata di propri organi o articolazioni, anche territoriali, presso cui eseguire le comunicazioni o notificazioni per via telematica;
2) per il caso di costituzione in giudizio tramite propri dipendenti, la comunicazione di ulteriori indirizzi di posta elettronica certificata 3) in caso di mancata comunicazione al Registro PEC della PA del proprio indirizzo PEC da parte della pubblica amministrazione, ai fini delle notificazioni l'utilizzo anche dell'indirizzo
PEC indicato nell' Indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni – IPA.
6 L'art. 16 co. 12 del DL n. 179/2012 come modificato con il DL semplificazioni n. 76/2020 e quindi ratione temporis applicabile al caso di specie, prevedeva (nelle parti rilevanti):
12. Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 4, comma
1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24,
(…) l'indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L'elenco formato dal è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni Controparte_8
e protesti, e dagli avvocati. Con le medesime modalità, le amministrazioni pubbliche possono comunicare altresì gli indirizzi di posta elettronica certificata di propri organi o articolazioni, anche territoriali, presso cui eseguire le comunicazioni o notificazioni per via telematica nel caso in cui sia stabilito presso questi l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie ovvero in caso di autonoma capacità o legittimazione processuale. Per il caso di costituzione in giudizio tramite propri dipendenti, le amministrazioni pubbliche possono altresì comunicare ulteriori indirizzi di posta elettronica certificata, riportati in una speciale sezione dello stesso elenco di cui al presente articolo e corrispondenti a specifiche aree organizzative omogenee, presso cui eleggono domicilio ai fini del giudizio. 13. In caso di mancata comunicazione ai sensi del comma 12, le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria si effettuano ai sensi dei commi 6 e 8 e le notificazioni ad istanza di parte si effettuano ai sensi dell'articolo 16- ter, comma 1- ter.
L'art. 16 ter (Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni) Dl. 179/2012, come modificato dal DL semplificazioni n. 76/2020, prevedeva (nelle parti rilevanti):
1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis (Indice nazionale domicili digitali imprese e professionisti – INIPEC), 6- quater (Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese) e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Anagrafe nazionale della popolazione residente -
ANPR), dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto (Registro PEC delle PA per comunicazioni e notificazioni), dall'articolo 16, comma 6 (Elenco PEC imprese – Registro imprese), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici (REGINDE), gestito dal Ministero della giustizia.
1- bis (….)
7 1-ter. Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo
6-ter (Indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni – IPA) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e, ove nel predetto elenco risultino indicati, per la stessa amministrazione pubblica, più domicili digitali, la notificazione è effettuata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle
Linee guida di AgID, nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria. Nel caso in cui sussista l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie presso organi o articolazioni, anche territoriali, delle pubbliche amministrazioni, la notificazione può essere eseguita all'indirizzo di posta elettronica certificata espressamente indicato nell'elenco di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, per detti organi o articolazioni.
Sul piano giurisprudenziale, si richiama poi, il seguente principio affermato dalla Corte di
Cassazione, secondo cui A fini processuali, del resto, deve essere utilizzato quale 'domicilio digitale' qualificato a fini processuali e idoneo a garantire l'organizzazione preordinata all'effettiva difesa solo l'indirizzo pec censito nel registro generale degli indirizzi di cui all'art. 7 del d.m. n. 44 del 2011 (ReGIndE) ovvero nel registro delle pp.aa. di cui all'art. 16, comma 12, del dl. n. 179 del 2012, esclusa essendo ogni sanatoria per raggiungimento dello scopo.
(v., in particolare, Cass. 9 aprile 2019, nn. 9914 e 9918); ne consegue, come affermato da questa Corte, che non
è idonea a determinare la decorrenza del termine breve per l'appello la notificazione della sentenza effettuata ad un indirizzo pec diverso da quello inserito nel ReGIndE e comunque non risultante dai pubblici elenchi, ancorché indicato dal difensore nell'atto processuale (v. Cass. 25 maggio
2018, n. 13224) (v. Cassaz. n. 12345/2021)
Da quanto sopra, è dato, quindi, inferire che al tempo della notificazione dell'atto introduttivo del presente procedimento (19.4.2021), le notificazioni degli atti - quale quello di specie- alle pubbliche amministrazioni andavano eseguite al domicilio digitale indicato dall'Amministrazione medesima al Registro delle Pubbliche Amministrazioni gestito dal di cui all'art. 16 Controparte_8 co. 12 del DL 179/2012 e, in difetto di tale comunicazione da parte dell'amministrazione interessata, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter (Indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni – IPA) del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82 ( v. Art.
6-ter: Al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi è istituito il pubblico elenco di fiducia denominato "Indice ((dei
8 domicili digitali)) della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi", nel quale sono indicati ((i domicili digitali)) da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati. CP_ 2. La realizzazione e la gestione dell'Indice sono affidate all , che può utilizzare a tal fine elenchi e repertori già formati dalle amministrazioni pubbliche.
3. Le amministrazioni di cui al comma 1 ((e i gestori di pubblici servizi)) aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell'Indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale, secondo le indicazioni dell'AgID. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'Indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.)
Ciò premesso, nel caso di specie, è dato rilevare che parte appellante, pur allegando la sussistenza, all'attualità, di un indirizzo pec di nel Registro delle Pubbliche amministrazioni Parte_1 differente da quello generale di a cui all'epoca furono notificati l'atto di citazione e Parte_1
Part la chiamata in garanzia della non offre elementi probanti del fatto che il primo fosse stato al tempo anche l'indirizzo dichiarato da per il registro delle PA di cui all'art. 16 del Parte_1
D.L. 179/2012, così non adempiendo all'onere probatorio su di essa gravante in ossequio al principio – in tema di riparto dell'onere della prova in materia di eccezioni di nullità della notifica
– secondo cui, traslando il concetto al “domicilio digitale”, “Al fine di dimostrare la sussistenza della nullità di una notificazione, in quanto eseguita in luogo diverso dalla residenza effettiva del destinatario, non costituisce prova idonea la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza difforme rispetto al luogo in cui è stata effettuata la notificazione. Nell'ipotesi in cui la notifica venga eseguita, nel luogo indicato nell'atto da notificare e nella richiesta di notifica, secondo le forme previste dall'art. 140 cod. proc. civ., è da presumere che in quel luogo si trovi la dimora del destinatario e, qualora quest'ultimo intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di far dichiarare la nullità della notificazione stessa, ha l'onere di fornirne la prova “(v. Cassaz. n.
Sez. 1, Sentenza n. 10107 del 09/05/2014).
Nel caso di specie, invece, parte appellante ha prodotto solo la copia in versione pdf di una presunta schermata di pagina web apparentemente riconducibile al Registro delle PA con l'indicazione del differente indirizzo( protocollo.notifica oma.it) ma datata 2024 ( v. all. Email_2 CP_3
15 doc. 7 parte appellante); elemento, questo, da considerarsi del tutto insufficiente, quindi, a far ritenere che all'epoca della notificazione ( 2021) avesse già comunicato questo Parte_1 indirizzo per le notifiche degli atti giudiziari;
cosa che, peraltro, appare anche supportata dalla circostanza della successiva introduzione nel 2020 ( con la modifica del DL semplificazioni n.
76/2020), per i casi di mancata comunicazione da parte della amministrazioni al Registro PPAA, della sussidiaria opzione di valida notifica anche al domicilio digitale generale dell'ente indicato come “primario” di cui all'indice generale dell'AgID.
9 Ed infatti, parte appellata ha allegato un documento riconducibile ad un estratto della pagina web CP_ dell' , da cui risulta che l'indirizzo primario associato a sin dal 2010 era quello a Parte_1 cui era stata effettivamente eseguita la notifica degli atti introduttivi
(protocollo. oma.it). Iato temporale che consente, allo stato degli atti, Email_1 CP_3 anche di spiegare l'uso dei diversi indirizzi digitali per le due notifiche, dell'atto introduttivo nel
2021 e della sentenza nel 2024.
Ne consegue che il motivo di appello, l'unico formulato da è infondato e non può Parte_1 essere accolto.
Considerato che non sono state sollevate altre contestazioni, nè sul piano formale procedurale né sul merito delle statuizioni, la sentenza odiernamente gravata deve essere integralmente confermata.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'appellante
[...]
, in favore dell'unica parte costituita ( ), liquidate come in dispositivo. Pt_1 CP_1
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, così provvede:
-Respinge l'appello;
- Condanna parte appellante, alla rifusione in favore di parte appellata (Siano) delle Parte_1 spese di lite, liquidate in € 5000, oltre spese generali e rimborsi di legge ove dovuti.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di Parte_1 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, 11.6.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott. Maria Aversano Dott. Giovanna Gianì
10