Art. 1.
E' autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della somma di lire 500 milioni, da versare, come segue, all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, anche in rapporto ai maggiori compiti di ricerca di acque per la loro razionale utilizzazione:
a) 300 milioni per integrare il fondo patrimoniale costituito ai sensi del primo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281 e integrato ai sensi dell' articolo 6 della legge 9 luglio 1957, n. 600 ;
b) 200 milioni per l'adeguamento nell'esercizio finanziario 1962-63 del contributo annuo per gli scopi di cui al secondo comma dell'articolo 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281 .
E' autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della somma di lire 500 milioni, da versare, come segue, all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, anche in rapporto ai maggiori compiti di ricerca di acque per la loro razionale utilizzazione:
a) 300 milioni per integrare il fondo patrimoniale costituito ai sensi del primo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281 e integrato ai sensi dell' articolo 6 della legge 9 luglio 1957, n. 600 ;
b) 200 milioni per l'adeguamento nell'esercizio finanziario 1962-63 del contributo annuo per gli scopi di cui al secondo comma dell'articolo 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281 .