Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 2426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2426 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. 18305/2021 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli – II sezione civile in composizione monocratica, S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 18305/2021 R.G.,
e vertente tra
(C.F.: ) nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 ed ivi residente alla Trav. Privata detta Ricci n. 37, elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Sant'Anna dei Lombardi n. 44, presso lo studio dell'Avv.ta Stefania ROMANO (C.F. ) che la rappresenta e CodiceFiscale_2 difende come da mandato in calce all'atto di citazione in opposizione;
Opponente contro
(P. Iva ) con sede legale in Milano, alla Controparte_1 P.IVA_1
Piazza della Trivulziana n. 4/A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli
Avv.ti Raffaele ZURLO (C.F. ) ed Andrea ORNATI C.F._3
(C.F. , elett.te dom.ta in La Spezia (SP), alla Via C.F._4
Paolo Emilio Taviani n. 170, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Veniva opposto il decreto ingiuntivo n. 3711/2021 emesso dal
Tribunale di Napoli, in data 05.05.2021, e notificato in data 28.05.2021, su ricorso di (nel prosieguo “ ), quale cessionaria del Controparte_1 CP_1 credito originariamente in titolarità di AN IS S.p.a. (nel prosieguo “IS”), con il quale è stato ingiunto a di pagare entro 40 giorni dalla Parte_1 notifica la somma di € 19.540,38, oltre interessi legali sino al soddisfo, spese della procedura liquidate in € 145,50, ed € 540,00, per compenso, nonché rimborso di spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A. come per legge, quale
credito residuo derivante da n. 2 contratti di prestito personale (n. 6480172; n.
10025419980312 – doc. 3 e 4 fasc. monitorio). Nell'opporsi all'ingiunzione, in via preliminare, Parte_1 eccepiva la nullità del d.i., oltre al difetto di legittimazione attiva in capo all'opposta, sul presupposto della mancanza di prova del credito e della cessione.
Nel merito, la impugnava e contestava la documentazione Pt_1 prodotta in sede monitoria, in particolare, gli estratti conto, di cui non era provato l'invio al cliente, contestandone, in ogni caso, il valore probatorio;
eccepiva, poi, la nullità dei negozi ex art. 117 d.lgs. 385/1993 (TUB) per difetto di forma scritta, denunciando l'abusività delle clausole redatte con caratteri miniaturizzati che, in quanto illeggibili, risultano ingannevoli. Ancora, l'opponente rappresentava che la documentazione prodotta da e posta a fondamento del rapporto di finanziamento n. CP_1 10025419980312 (da cui il credito di € 6.901,17,) non presentasse in realtà alcuna attinenza col credito vantato, trattandosi di una proposta di finanziamento dell'importo di € 1.000,00, sottoscritta in data 06.06.2006, presso Tufano Group;
eccepiva, quindi, la nullità ex artt. 821, terzo comma, e 1283 cod. civ. del piano di ammortamento alla francese, stante l'illegittimità della capitalizzazione “composta”. Il tutto, con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Stefania
Romano.
Nel costituirsi in giudizio, chiedeva il rigetto CP_1 dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, insistendo per la concessione della provvisoria esecutività del d.i. In particolare, l'opposta eccepiva la genericità dell'eccezione di prescrizione e di disconoscimento sollevate da difendeva, quindi, la Pt_1 validità dei negozi, dacché riconducibili al caso del cd. contratto monofirma. Quanto, poi, all'illegittimità del metodo di ammortamento cd. “alla francese”, l'opposta escludeva che esso possa dar vita al fenomeno anatocistico, difettando il presupposto stesso dell'anatocismo, vale a dire la presenza di un interesse giuridicamente definibile come “scaduto” sul quale operare il calcolo dell'interesse composto. Respingeva, altresì, l'eccezione di abusività della clausola perché illeggibile invocando la giurisprudenza sul punto. Con vittoria di spese e competenze di causa. Veniva istruita la causa e veniva denegata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo per cui era causa, richiesta dall'opposta (v. verbale ud. del 11.2.2022).
Depositato, poi, il verbale negativo di mediazione, in data 04.07.2023 il giudice sottoponeva alle parti la seguente proposta transattiva: “parte opponente verserà a parte opposta la somma di euro 16000,00 in 3 rate trimestrali a decorrere dal 01.09.23 con compensazione delle spese di lite della procedura monitoria e del presente giudizio” (verbale ud. del
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13.02.2024). La suddetta proposta veniva, tuttavia, rifiutata da parte opponente.
Inizialmente trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini per il deposito di memorie ex art. 190 cod. proc. civ. decorrenti dal
10.06.2024, in data 07.10.2024 il giudice invitava le parti a dedurre sulla questione rilevata d'ufficio relativa alla natura abusiva ex art. 33 l. f) d.lgs. 206/2005 (cod. cons.) della clausola negoziale riguardante gli interessi di mora nei contratti n. 6480172 e n. 10025419980312 (cfr. doc. 3 e 4 fasc. monitorio).
In data 10.12.2024, quindi, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti del termine di cui all'art. 190 c.p.c., a decorrere dal 16.12.2024.
In via preliminare va ritenuta proponibile la domanda giudiziale de qua essendo stata espletata la mediazione, sebbene con esito negativo (v. doc. mediazione depositato dall'opposta). In più, sempre preliminarmente, proponeva opposizione Parte_1 eccependo, tra l'altro, la mancanza di prova di titolarità del credito in capo all'opposta, la quale non avrebbe dimostrato che il credito nei suoi confronti rientrasse tra quelli oggetto di cessione.
In materia di contestazione della reale titolarità attiva (o passiva) del diritto sostanziale dedotto in giudizio si è affermato che la relativa questione attiene al merito della causa, e dunque alla fondatezza della domanda, con la conseguenza che, sul piano dell'onere probatorio fissato dall'art. 2697 c.c., la parte che promuove un giudizio è tenuta a prospettare di essere parte attiva del giudizio, ai fini della legittimazione ad agire, e deve provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte (Cass., S.U.
2951/2016).
Il trasferimento del credito per effetto di cessioni attiene certamente ad un problema di legittimazione, della cui prova è onerato il cessionario;
in caso di cessioni plurime, come nel caso di specie, grava sull'ultimo cessionario (e dunque in capo ad l'onere di fornire la prova negoziale relativa a CP_1 tutte le cessioni medio tempore intervenute, e non soltanto dell'ultimo trasferimento del credito.
In particolare, la società che affermandosi successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria e, assumendo di essere cessionaria di crediti bancari in blocco di altra società, in tale qualità intenda costituirsi in giudizio, ha l'onere di produrre, i documenti idonei a dimostrare l'inclusione dello specifico credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB, dovendo fornire la prova documentale della propria legittimazione, a meno che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (così Cass., sent. nn.
24798/2020, 10518/2016, 4116/2016).
Va rilevato che nel caso di specie, vista la contestazione specifica di parte opponente ed alla luce della documentazione versata in atti, l'odierna
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opposta non ha adeguatamente dato prova di essere l'effettiva titolare del credito per cui è causa.
Al fine di comprendere al meglio ciò che viene contestato dalla
è necessario chiarire che: Pt_1
- l'odierna opponente stipulava contratto di prestito (n. 10025410080312) con la AN FI in data 6.05.2006 e contratto di prestito (n. 6480172) con la AN AN AN in data 20.01.2011;
- tali contratti venivano posti alla base della pretesa creditoria della cessionaria CP_1
Invero, sebbene parte opposta abbia precisato che il contratto di cessione prodotto faccia esplicito riferimento alle precedenti cessioni tra le creditrici e danti causa della (pagg. 29 e 30 doc. n. 9 fascicolo Controparte_1 monitorio), non è possibile evincere tra i crediti oggetto delle singole cessioni quello vantato nei confronti dell'odierna opponente. Lo stesso estratto della Gazzetta Ufficiale prodotto dall'opposta (G.U. n. 21 del 18.02.2017 doc. n. 5 fascicolo monitorio) contrariamente a quanto dalla stessa dedotto, non solo non prova, ma non è idoneo a rappresentare il contratto di cessione di cui è causa.
Infatti, con riferimento alla asserita prima cessione dalla FI
AN e dalla AN ON AN alla AN IS S.p.a., nel suddetto estratto i contratti richiamati sono sei relativamente alle cessioni dalla
FI AN (e specificamente contratto del 13.05.2008; contratto del
11.07.2008; contratto del 30.03.2015; contratto del 25.06.2015; contratto del 25.09.2015 e contratto dell'11.12.2015); sono cinque relativamente alle cessioni dalla AN ON AN (e specificamente contratto del 29.06.2012; contratto del 15.11.2012; contratto del 12.11.2013; contratto del
11.12.2013 e contratto del 24.07.2015).
Tra questi non figurano né il contratto del 6.05.2006 concluso con la
FI AN dalla opponente, né il contratto del 20.01.2011 concluso con la AN ON AN dalla opponente. Nessun ulteriore criterio di individuazione dei crediti è fornito dalla pertanto, l'eccezione di carenza di titolarità attiva sollevata CP_1 dall'opponente non è stata superata: l'opposta non ha provato che AN IS S.p.a. fosse titolare del credito per cui è causa quando, con contratto del
16.01.2017, ha ceduto a una serie di crediti che aveva a propria Controparte_1 volta acquistato da FI AN e da AN ON AN.
Per quanto sopra esposto, deve ritenersi fondata l'eccezione pregiudiziale di carenza di legittimazione attiva della società opposta in relazione alla titolarità del credito fatto valere dalla con il Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 3711/2021. Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del d.i. opposto. Stante l'accoglimento dell'eccezione pregiudiziale rimangono assorbite le altre eccezioni e questioni sollevate.
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Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura minima attesa la natura documentale del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione II, definitivamente pronunziando, così provvede: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 3711/2021 emesso in data 5.05.2021 nei confronti di Parte_1 dichiara il difetto di titolarità del credito azionato dalla parte opposta;
condanna al pagamento in favore di parte opponente delle Controparte_1 spese di lite per il presente giudizio, che si liquidano in € 2500,00 per compensi oltre Iva, CPA e spese generali come per legge da attribuirsi al procuratore antistatario Avv.ta Stefania Romano.
Napoli 7.3.25
Il Giudice
Diego
Ragozini
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