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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/03/2025, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 9973/2018 promossa da:
(P.IVA , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Bruno Raganati e Pasquale Raganati ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Mario Romano in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla via Pezzella 15;
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentata e CP_2 C.F._1 difesa dall'avv. Pietro Padricelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Grumo Nevano (NA) alla Via G. Matteotti 32;
APPELLATA nonché
Controparte_3
APPELLATO CONTUMACE
*
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione innanzi al Giudice di pace di Sessa Aurunca, notificato il 4 luglio 2017, riferiva che in data 18.05.2016, CP_2 alle ore 20.45 circa, mentre attraversava via Pietro Nenni in Casoria
(NA), era investita dalla FIAT Punto tg. CD 442ZG, di proprietà di ed assicurata per la r.c. con polizza della Controparte_3 [...]
riportando le lesioni di cui chiedeva il Controparte_1
risarcimento; quindi, conveniva in giudizio la Controparte_1
e per sentirli condannare in solido, previa
[...] Controparte_3
declaratoria di responsabilità, al predetto risarcimento, il tutto oltre agli accessori di legge ed alle spese di lite.
Il Giudice di Pace di Sessa Aurunca, con la sentenza n. 1266 /2018, accoglieva la domanda proposta da e, dichiarando la CP_2
responsabilità esclusiva del convenuto nel sinistro, Controparte_3
condannava quest'ultimo in solido con la , al risarcimento CP_1
delle lesioni, quantificate in complessivi € 15.900,00, e delle spese di lite, liquidate in € 3.300,00, oltre IVA, CPA e spese per la espletata
C.T.U.
Avverso la detta sentenza, la Controparte_1
proponeva l'odierno appello sulla scorta di seguenti motivi: a) erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza in ordine alla valutazione della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2697 c.c.; b) omessa pronuncia in ordine alle contestazioni relative alla relazione di
CTU; c) errato e immotivato riconoscimento, in favore della CP_2
della somma di € 4.611,16 a titolo di “danno morale”; d) in
[...]
subordine, errata declaratoria di esclusiva responsabilità _4
, conducente del veicolo FIAT Punto tg. CD 442ZG
[...]
nell'incidente.
Si costituiva nel presente giudizio, la quale CP_2
eccepiva: a) in via preliminare, l'improcedibilità dell'appello; b) nel merito, l'infondatezza dei motivi di appello in fatto e in diritto.
pag. 2/8 , restava contumace, nonostante la regolarità della Controparte_3
notifica dell'atto di citazione nei suoi confronti.
La causa, è stata assegnata in decisione all'udienza del 26.2.2025, senza la concessione dei termini per il deposito di memorie conclusionali.
*
1. L'appello è fondato, per quanto di seguito si espone.
Innanzitutto occorre rigettare l'eccezione di improcedibilità per essere l'appello composto solo della parte rescindente e non anche rescissoria. In particolare, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SU 16 novembre 2017 n. 27199), il cui orientamento è stato successivamente condiviso da altre pronunce (ex multis: Cass. 30 maggio 2018 n. 13535), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (ex multis: Cass. 31 maggio 2006,
n. 12984, 18 aprile 2007, n. 9244, 17 dicembre 2010, n. 25588, 23 ottobre 2014, n. 22502, 27 settembre 2016, n. 18932, e 23 febbraio 2017,
n. 4695; tali principi hanno trovato conferma anche nelle sentenze delle pag. 3/8 Sezioni Unite 25 novembre 2008, n. 28057, e 9 novembre 2011, n.
23299; sentenza 30 luglio 2001, n. 10401). Nel caso di specie,
l'esposizione di parte appellante consente di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche ad esse indirizzate.
D'altronde, a conferma di ciò, la parte appellata ha avuto modo di difendersi compiutamente, come emerge dalla comparsa di costituzione nella quale affronta criticamente le diverse questioni sollevate dalla controparte.
2. Ciò posto, nel merito, si osserva che l'istruttoria espletata in primo grado non ha, a parere di questo giudicante, consentito di ritenere sufficientemente dimostrato il fatto storico da cui deriva la pretesa risarcitoria azionata dall'istante ed il conseguente nesso causale con il danno allegato, con conseguente accoglimento del motivo di appello articolato sul punto.
Nel caso di specie, numerosi profili di dubbio permangono in ordine alla verosimiglianza della dinamica del sinistro narrata e del relativo nesso eziologico tra questa e le lesioni patite dalla parte appellata.
L'unico teste escusso dal giudice di prime cure, nella ricostruzione degli eventi, riferiva che: “…Ricordo che era la metà del mese di maggio dell'anno 2016 ed erano le ore 20,30 circa e mi trovavo in Casoria alla
Via P. Nenni ed ho assistito all'incidente per cui è causa…….. un'auto
Fiat Punto a tre porte di colore grigio condotta da un uomo che non conoscevo sui 30 anni il quale investiva due pedoni ovvero un uomo ed una donna che stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali;
preciso che non conosco le persone investite;
ricordo che il conducente dell'auto Fiat Punto investiva i due pedoni con la parte anteriore nella
pag. 4/8 parte sinistra, facendo rovinare al suolo con la parte destra…….subito dopo sono accorso per prestare soccorso e ricordo anche che il conducente dell'auto investitrice si è avvicinata per prestare soccorso
……. il conducente dell'auto investitrice si è scusato per l'accaduto e li ha accompagnati lui stesso in ospedale ……… prima che l'auto partisse, ho rilasciato i miei connotati ai pedoni nonché il mio numero telefono
……… non ho mai fatto il teste in altri giudizi;
ricordo che la strada è a doppio senso di circolazione ……. nell'auto investitrice vi era solo il conducente …… i due pedoni lamentavano forti dolori alla parte destra
……… la strada era via P. Nenni ma non so indicare il punto dell'incidente, ma ricordo che c'era un bar …… i due pedoni avevano escoriazioni alla parte destra”.
Con riguardo a detta testimonianza, deve essere rilevato, come, in primo luogo, essa sia risultata lacunosa, non permettendo di ricostruire compiutamente la dinamica.
In particolare, non è stato precisato il punto anteriore della macchina che avrebbe colpito i pedoni ed in che modo detto urto abbia potuto colpire entrambi “contemporaneamente” dal lato sinistro, né è stata precisata la parte del corpo che sarebbe rimasta interessata dalla lesione o qualcosa sulle ragioni dell'accaduto (ad es. palese distrazione alla guida, comportamento incauto dei pedoni) né alcun cenno alla reazione dei presenti.
Incongruenti ed incompatibili si rivelano, poi, alcuni elementi.
In primo luogo, incompatibile risulta la dinamica descritta dal testimone con la denuncia di sinistro di , in qualità di Controparte_3 conducente dell'autovettura Fiat Punto tg. CD 442ZG. Il predetto, infatti, riferiva esclusivamente di un pedone, , che attraversava Persona_1
pag. 5/8 la strada, senza alcun riferimento a Inoltre, riferiva che il CP_2
pedone avrebbe urtato con il braccio destro lo specchietto retrovisore destro, mentre il teste parla di parte anteriore della macchina che colpisce una non meglio specificata parte sinistra del corpo dei pedoni. Ancora, riferiva che in seguito il pedone colpito sarebbe rovinato al suolo dicendo di avere un dolore alla gamba, circostanza su cui tace del tutto la testimonianza. Infine, precisava di aver più volte tentato di accompagnare il pedone presso il pronto soccorso ma che il medesimo non avrebbe voluto.
Ora, sebbene sia noto che alla denuncia di sinistro, non possa attribuirsi valore di piena prova, non può farsi a meno di rilevare come sia anomalo che il conducente, pur denunciando il sinistro con riferimento ad un pedone, ometta totalmente il riferimento all'altro pedone investito e come non vi sia alcuna spiegabile ragione difensiva che possa aver spinto il predetto a negare di aver accompagnato in ospedale il pedone o i pedoni investiti, quando lo avrebbe invece fatto, secondo il narrato testimoniale. Inoltre, il teste dichiarava che il conducente della Fiat Punto si trovava da solo a bordo del veicolo, mentre nella dichiarazione del conducente si legge che accanto vi era seduto lo zio.
In secondo luogo, quanto alle lesioni, nell'atto di citazione in I grado, manca qualsiasi riferimento alle lesioni subite, essendo stato dedotto esclusivamente che la sarebbe stata “sospinta al suolo” e CP_2
che in conseguenza di ciò aveva ricevuto delle lesioni. In allegato si rinviene un referto di pronto soccorso del 18 maggio 2016 presso l'
[...]
cui si certifica “trauma Controparte_5
contusivo distorsivo sacro coccige con s.l.o. + ginocchio destro con s.l.o.
+ caviglia destra con s.l.o. con escoriazioni multiple per il corpo” con pag. 6/8 una prognosi di giorni 10. Tuttavia a distanza di giorni 70 dall'evento emergono lesioni acute dal referto dell'esame di RMN effettuato il
29/7/2016 ed un quadro complessivo di maggiore gravità.
Del resto, di fronte ad un sinistro verificatosi secondo le modalità descritte (vale a dire, con il violento investimento di ben due pedoni intenti nell'attraversamento di un tratto stradale) e producente conseguenze di tal portata sulla persona dell'istante, risulta piuttosto anomalo anche il mancato allertamento delle forze dell'ordine e di una ambulanza per il trasporto dei due danneggiati – posto che l'odierna appellata non ha mai fornito alcun chiarimento su come abbia raggiunto
'a mezzi propri' il spedale di dopo il Parte_1 CP_5
sinistro patito, distante peraltro ben 25 km dal luogo dell'incidente.
In detto contesto, è poi valorizzabile anche l'assenza di un fascicolo fotografico che ritragga i luoghi di causa.
Alla luce di quanto esposto e delle numerose incongruenze esaminate, si ritiene che il motivo di appello teso a contestare l'insufficiente prova del fatto e dunque l'errata valutazione dei mezzi istruttori da parte del giudice di I grado, debba essere accolto, con conseguente riforma integrale della sentenza e con assorbimento di ogni ulteriore questione avanzata in questo giudizio (in particolare in merito alla CTU e al riconoscimento del danno morale).
3. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i valori minimi per il presente secondo grado e tenendo conto dei valori medi per il primo grado, il tutto con riferimenti ai parametri attualmente vigenti di cui al DM 55/2014 e alle fasi effettivamente svolte.
P.Q.M.
pag. 7/8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara la contumacia di;
Controparte_3
- Accoglie integralmente l'appello proposto da e, in CP_1
totale riforma della sentenza n. 1266/2018 del Giudice di Pace di Sessa
Aurunca, rigetta la domanda proposta da con condanna di CP_2
quest'ultima alla restituzione di tutte le somme eventualmente percepite in forza della sentenza riformata, oltre interessi dalla data del pagamento al soddisfo;
- Condanna, al pagamento, in favore dell'appellante CP_2
delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano, per il presente grado in complessivi € 1.700,00 per onorari e € 402,98 per esborsi, mentre per il primo grado in complessivi € 2.090,00, il tutto oltre rimborso spese generali, I. V. A. e Cassa Previdenza Avvocati come per legge.
- Pone le spese di CTU per come liquidate in I grado a carico definitivo di CP_2
Santa Maria Capua Vetere, 24.03.2025
Il Giudice
Dr.ssa Ambra Alvano
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 9973/2018 promossa da:
(P.IVA , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Bruno Raganati e Pasquale Raganati ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Mario Romano in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla via Pezzella 15;
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentata e CP_2 C.F._1 difesa dall'avv. Pietro Padricelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Grumo Nevano (NA) alla Via G. Matteotti 32;
APPELLATA nonché
Controparte_3
APPELLATO CONTUMACE
*
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione innanzi al Giudice di pace di Sessa Aurunca, notificato il 4 luglio 2017, riferiva che in data 18.05.2016, CP_2 alle ore 20.45 circa, mentre attraversava via Pietro Nenni in Casoria
(NA), era investita dalla FIAT Punto tg. CD 442ZG, di proprietà di ed assicurata per la r.c. con polizza della Controparte_3 [...]
riportando le lesioni di cui chiedeva il Controparte_1
risarcimento; quindi, conveniva in giudizio la Controparte_1
e per sentirli condannare in solido, previa
[...] Controparte_3
declaratoria di responsabilità, al predetto risarcimento, il tutto oltre agli accessori di legge ed alle spese di lite.
Il Giudice di Pace di Sessa Aurunca, con la sentenza n. 1266 /2018, accoglieva la domanda proposta da e, dichiarando la CP_2
responsabilità esclusiva del convenuto nel sinistro, Controparte_3
condannava quest'ultimo in solido con la , al risarcimento CP_1
delle lesioni, quantificate in complessivi € 15.900,00, e delle spese di lite, liquidate in € 3.300,00, oltre IVA, CPA e spese per la espletata
C.T.U.
Avverso la detta sentenza, la Controparte_1
proponeva l'odierno appello sulla scorta di seguenti motivi: a) erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza in ordine alla valutazione della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2697 c.c.; b) omessa pronuncia in ordine alle contestazioni relative alla relazione di
CTU; c) errato e immotivato riconoscimento, in favore della CP_2
della somma di € 4.611,16 a titolo di “danno morale”; d) in
[...]
subordine, errata declaratoria di esclusiva responsabilità _4
, conducente del veicolo FIAT Punto tg. CD 442ZG
[...]
nell'incidente.
Si costituiva nel presente giudizio, la quale CP_2
eccepiva: a) in via preliminare, l'improcedibilità dell'appello; b) nel merito, l'infondatezza dei motivi di appello in fatto e in diritto.
pag. 2/8 , restava contumace, nonostante la regolarità della Controparte_3
notifica dell'atto di citazione nei suoi confronti.
La causa, è stata assegnata in decisione all'udienza del 26.2.2025, senza la concessione dei termini per il deposito di memorie conclusionali.
*
1. L'appello è fondato, per quanto di seguito si espone.
Innanzitutto occorre rigettare l'eccezione di improcedibilità per essere l'appello composto solo della parte rescindente e non anche rescissoria. In particolare, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SU 16 novembre 2017 n. 27199), il cui orientamento è stato successivamente condiviso da altre pronunce (ex multis: Cass. 30 maggio 2018 n. 13535), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (ex multis: Cass. 31 maggio 2006,
n. 12984, 18 aprile 2007, n. 9244, 17 dicembre 2010, n. 25588, 23 ottobre 2014, n. 22502, 27 settembre 2016, n. 18932, e 23 febbraio 2017,
n. 4695; tali principi hanno trovato conferma anche nelle sentenze delle pag. 3/8 Sezioni Unite 25 novembre 2008, n. 28057, e 9 novembre 2011, n.
23299; sentenza 30 luglio 2001, n. 10401). Nel caso di specie,
l'esposizione di parte appellante consente di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche ad esse indirizzate.
D'altronde, a conferma di ciò, la parte appellata ha avuto modo di difendersi compiutamente, come emerge dalla comparsa di costituzione nella quale affronta criticamente le diverse questioni sollevate dalla controparte.
2. Ciò posto, nel merito, si osserva che l'istruttoria espletata in primo grado non ha, a parere di questo giudicante, consentito di ritenere sufficientemente dimostrato il fatto storico da cui deriva la pretesa risarcitoria azionata dall'istante ed il conseguente nesso causale con il danno allegato, con conseguente accoglimento del motivo di appello articolato sul punto.
Nel caso di specie, numerosi profili di dubbio permangono in ordine alla verosimiglianza della dinamica del sinistro narrata e del relativo nesso eziologico tra questa e le lesioni patite dalla parte appellata.
L'unico teste escusso dal giudice di prime cure, nella ricostruzione degli eventi, riferiva che: “…Ricordo che era la metà del mese di maggio dell'anno 2016 ed erano le ore 20,30 circa e mi trovavo in Casoria alla
Via P. Nenni ed ho assistito all'incidente per cui è causa…….. un'auto
Fiat Punto a tre porte di colore grigio condotta da un uomo che non conoscevo sui 30 anni il quale investiva due pedoni ovvero un uomo ed una donna che stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali;
preciso che non conosco le persone investite;
ricordo che il conducente dell'auto Fiat Punto investiva i due pedoni con la parte anteriore nella
pag. 4/8 parte sinistra, facendo rovinare al suolo con la parte destra…….subito dopo sono accorso per prestare soccorso e ricordo anche che il conducente dell'auto investitrice si è avvicinata per prestare soccorso
……. il conducente dell'auto investitrice si è scusato per l'accaduto e li ha accompagnati lui stesso in ospedale ……… prima che l'auto partisse, ho rilasciato i miei connotati ai pedoni nonché il mio numero telefono
……… non ho mai fatto il teste in altri giudizi;
ricordo che la strada è a doppio senso di circolazione ……. nell'auto investitrice vi era solo il conducente …… i due pedoni lamentavano forti dolori alla parte destra
……… la strada era via P. Nenni ma non so indicare il punto dell'incidente, ma ricordo che c'era un bar …… i due pedoni avevano escoriazioni alla parte destra”.
Con riguardo a detta testimonianza, deve essere rilevato, come, in primo luogo, essa sia risultata lacunosa, non permettendo di ricostruire compiutamente la dinamica.
In particolare, non è stato precisato il punto anteriore della macchina che avrebbe colpito i pedoni ed in che modo detto urto abbia potuto colpire entrambi “contemporaneamente” dal lato sinistro, né è stata precisata la parte del corpo che sarebbe rimasta interessata dalla lesione o qualcosa sulle ragioni dell'accaduto (ad es. palese distrazione alla guida, comportamento incauto dei pedoni) né alcun cenno alla reazione dei presenti.
Incongruenti ed incompatibili si rivelano, poi, alcuni elementi.
In primo luogo, incompatibile risulta la dinamica descritta dal testimone con la denuncia di sinistro di , in qualità di Controparte_3 conducente dell'autovettura Fiat Punto tg. CD 442ZG. Il predetto, infatti, riferiva esclusivamente di un pedone, , che attraversava Persona_1
pag. 5/8 la strada, senza alcun riferimento a Inoltre, riferiva che il CP_2
pedone avrebbe urtato con il braccio destro lo specchietto retrovisore destro, mentre il teste parla di parte anteriore della macchina che colpisce una non meglio specificata parte sinistra del corpo dei pedoni. Ancora, riferiva che in seguito il pedone colpito sarebbe rovinato al suolo dicendo di avere un dolore alla gamba, circostanza su cui tace del tutto la testimonianza. Infine, precisava di aver più volte tentato di accompagnare il pedone presso il pronto soccorso ma che il medesimo non avrebbe voluto.
Ora, sebbene sia noto che alla denuncia di sinistro, non possa attribuirsi valore di piena prova, non può farsi a meno di rilevare come sia anomalo che il conducente, pur denunciando il sinistro con riferimento ad un pedone, ometta totalmente il riferimento all'altro pedone investito e come non vi sia alcuna spiegabile ragione difensiva che possa aver spinto il predetto a negare di aver accompagnato in ospedale il pedone o i pedoni investiti, quando lo avrebbe invece fatto, secondo il narrato testimoniale. Inoltre, il teste dichiarava che il conducente della Fiat Punto si trovava da solo a bordo del veicolo, mentre nella dichiarazione del conducente si legge che accanto vi era seduto lo zio.
In secondo luogo, quanto alle lesioni, nell'atto di citazione in I grado, manca qualsiasi riferimento alle lesioni subite, essendo stato dedotto esclusivamente che la sarebbe stata “sospinta al suolo” e CP_2
che in conseguenza di ciò aveva ricevuto delle lesioni. In allegato si rinviene un referto di pronto soccorso del 18 maggio 2016 presso l'
[...]
cui si certifica “trauma Controparte_5
contusivo distorsivo sacro coccige con s.l.o. + ginocchio destro con s.l.o.
+ caviglia destra con s.l.o. con escoriazioni multiple per il corpo” con pag. 6/8 una prognosi di giorni 10. Tuttavia a distanza di giorni 70 dall'evento emergono lesioni acute dal referto dell'esame di RMN effettuato il
29/7/2016 ed un quadro complessivo di maggiore gravità.
Del resto, di fronte ad un sinistro verificatosi secondo le modalità descritte (vale a dire, con il violento investimento di ben due pedoni intenti nell'attraversamento di un tratto stradale) e producente conseguenze di tal portata sulla persona dell'istante, risulta piuttosto anomalo anche il mancato allertamento delle forze dell'ordine e di una ambulanza per il trasporto dei due danneggiati – posto che l'odierna appellata non ha mai fornito alcun chiarimento su come abbia raggiunto
'a mezzi propri' il spedale di dopo il Parte_1 CP_5
sinistro patito, distante peraltro ben 25 km dal luogo dell'incidente.
In detto contesto, è poi valorizzabile anche l'assenza di un fascicolo fotografico che ritragga i luoghi di causa.
Alla luce di quanto esposto e delle numerose incongruenze esaminate, si ritiene che il motivo di appello teso a contestare l'insufficiente prova del fatto e dunque l'errata valutazione dei mezzi istruttori da parte del giudice di I grado, debba essere accolto, con conseguente riforma integrale della sentenza e con assorbimento di ogni ulteriore questione avanzata in questo giudizio (in particolare in merito alla CTU e al riconoscimento del danno morale).
3. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i valori minimi per il presente secondo grado e tenendo conto dei valori medi per il primo grado, il tutto con riferimenti ai parametri attualmente vigenti di cui al DM 55/2014 e alle fasi effettivamente svolte.
P.Q.M.
pag. 7/8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara la contumacia di;
Controparte_3
- Accoglie integralmente l'appello proposto da e, in CP_1
totale riforma della sentenza n. 1266/2018 del Giudice di Pace di Sessa
Aurunca, rigetta la domanda proposta da con condanna di CP_2
quest'ultima alla restituzione di tutte le somme eventualmente percepite in forza della sentenza riformata, oltre interessi dalla data del pagamento al soddisfo;
- Condanna, al pagamento, in favore dell'appellante CP_2
delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano, per il presente grado in complessivi € 1.700,00 per onorari e € 402,98 per esborsi, mentre per il primo grado in complessivi € 2.090,00, il tutto oltre rimborso spese generali, I. V. A. e Cassa Previdenza Avvocati come per legge.
- Pone le spese di CTU per come liquidate in I grado a carico definitivo di CP_2
Santa Maria Capua Vetere, 24.03.2025
Il Giudice
Dr.ssa Ambra Alvano
pag. 8/8