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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/04/2025, n. 1307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1307 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
-Sezione terza civile- in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico designato, dott.ssa Cristina Fasano, all'udienza del 03.04.2025, a seguito di discussione orale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 7321/2022 R.G. (a cui è riunito il giudizio rubricato al n.8466/2022) avente ad oggetto: “Opposizione all'ordinanza -ingiunzione ex artt. 22 e ss., L.n. 689/81” tra
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 Parte_1 rappresentata e difesa dall' avv. Michele Marchetti, in virtù di mandato allegato all'atto di ricorso;
- ricorrente-
e
Controparte_1
in persona del Dirigente pro-tempore e del Funzionario delegato,
[...]
-resistente-
///
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da richiamato verbale di udienza del 03.04.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso del 05.05.2022 la ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione prot. n. 42629 atto n. 133 del 03.03.2022, notificata il 05.05.2022, con la quale l' le Parte_2 aveva irrogato, ai sensi dell'art. 1 comma 648 della L 190/2014, la sanzione di € 100.000,00 (€20.000,00 x 5) contestando la violazione dell'art.110, comma 9, lettera C) del per aver consentito l'uso e installato CP_2
n. 5 apparecchi New Slot di cui all'art.110 comma 6 , lett. a) senza aver perfezionato il collegamento alla rete telematica di CP_3
1.1.Nel dettaglio la ricorrente ha dedotto che:
- in data 31.07.2018 alcuni agenti ed ufficiali di PG, unitamente a funzionari della Parte_2
, e , avevano fatto accesso presso la sede della
[...] Parte_2 CP_1 [...] sita in Gravina in Puglia (BA) per effettuare la verifica degli apparecchi di cui al comma Parte_1
6 e 7 dell'art.110 del TULPS;
- a seguito delle operazioni di controllo, eseguite in assenza dei proprietari del locale, era stata riscontrata la presenza di n. 5 apparecchi, asseritamente di proprietà della ricorrente, ritenuti irregolari in quanto non conformi al comma 6/a dell'art. 110 TULPS nonché la mancanza di collegamento alla rete telematica ex art. 14-bis del DPR640/1972 e la presenza di un apparecchio di cui all'art. 110 comma 6, lett. a), non collegato alla rete statale di raccolta del gioco.
-la sanzione intimata era illegittima relativamente ad almeno due degli apparecchi in quanto non funzionanti inoltre l'accertamento presentava delle irregolarità formali con conseguente illegittimità della sanzione per la mancanza di autorizzazione all'esecuzione della verifica e l'omessa informazione in ordine alla facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato;
-essa era, comunque, estranea ai fatti, non essendo proprietaria degli apparecchi in questione, peraltro mai utilizzati e in alcuni casi nemmeno accesi;
-peraltro essi erano stati rilasciati all'interno del bar qualche giorno prima, in assenza del legale rappresentante, da un sedicente operatore di una società napoletana proprietaria delle macchine, di cui ignorava il nome, in attesa di essere visionati per deciderne l'eventuale acquisto e di non avere effettuato alcun controllo degli stessi in quanto rimasta fuori sede per alcuni giorni.
1.2. Pertanto chiedeva, in via principale, l'annullamento dell' ordinanza ingiunzione in quanto illegittima ed, in via subordinata, la riduzione della sanzione ingiunta facendo applicazione del cumulo giuridico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 D.Lgs. n.472/97, trattandosi di più violazioni commesse con una sola azione o omissione e dovendosi riconoscere la continuazione per il principio del favor rei.
2. Con ordinanza del 7.09.22 era fissata l'udienza di comparizione al 30.03.23.
3.L' si è costituita eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del Parte_2 ricorso per tardiva impugnazione in quanto depositato in data 05.07.2022, oltre i trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione avvenuta il 05.05.2022.
Nel merito ha eccepito la legittimità della contestazione e della ordinanza ingiunzione atteso che gli apparecchi erano risultati privi dei prescritti titoli autorizzatori, non collegati alla rete telematica erariale e non consentivano la lettura manuale delle memorie, oltre alla conformità del comportamento degli accertatori alle prescrizioni di cui alla legge 689/81 e della normativa in essa richiamata.
Pertanto, ha concluso chiedendo in via preliminare la declaratoria di inammissibilità e, in subordine, il rigetto dell'opposizione.
4.Nelle more della prima udienza di comparizione, con provvedimento del 28.10.2022, veniva riunito al presente fascicolo il procedimento n. 8466/2022, avente lo stesso oggetto.
5.La causa, istruita mediante produzione documentale e prova testimoniale, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'odierna udienza per la discussione .
///
6.L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni di seguito indicate. 7.In via preliminare deve rigettarsi e, comunque, ritenersi ormai superata in quanto tacitamente abbandonata dalla difesa dell' resistente, l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività sollevata della CP_1 resistente nella comparsa di costituzione e risposta e non reiterata nelle note conclusive, atteso che , come già rilevato con provvedimento dell'08.04.2022, il ricorso in opposizione risulta depositato in data 03.06.2022 e non in data 07.07.2022, data di lavorazione da parte della Cancelleria.
8. Passando al merito deve, innanzitutto, evidenziarsi che l'art. 110 co. 9 lett. c) TULPS sanziona chiunque distribuisce od installa, o, comunque, consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie, di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 e 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, punendo il trasgressore con la sanzione amministrativa pecuniaria di €. 4.000,00 per ciascun apparecchio.
Ai sensi dell'art. 110 co. 6 lettera a) del suddetto T.U.L.P.S. si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito: quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali, insieme con l'elemento aleatorio, sono presenti anche elementi di abilità che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina.
Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di
140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate.
In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, le sue regole fondamentali
(a-bis) e, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato, può essere prevista la verifica dei singoli apparecchi di cui alla lettera a).
Trattasi di cd. “illecito ostacolo” che mira, cioè, a reprimere condotte dirette anche soltanto a consentire l'utilizzo di apparecchiature o congegni non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni di legge al fine, tra l'altro, di contrastare prospettivamente la diffusione del gioco d'azzardo patologico.
Ed invero, per la sussistenza dell'illecito amministrativo, non è necessario che l'apparecchiatura illecita venga effettivamente utilizzata dal giocatore ma è sufficiente che la stessa sia funzionalmente destinata all'uso di potenziali avventori o frequentatori di esercizi commerciali, circoli od associazioni di qualunque specie.
Secondo quanto previsto dalla suddetta normativa, dunque, gli apparecchi di cui alla lettera a), denominati
AWP ( slot machines) debbono necessariamente essere collegati alla rete telematica dell' funzionale a CP_3 garantire il controllo da parte dello Stato del flusso e del numero effettivo delle giocate e delle vincite totalizzate, con la conseguenza che, in caso di presenza di apparecchi idonei a consentire l'esercizio del gioco con vincite di denaro che non siano collegati alla rete di un concessionario statale o che non consentano la lettura dei dati delle somme giocate, il titolare dell'esercizio in questione è soggetto, oltre all'imposta prevista dai commi 646 e 647, anche alla sanzione amministrativa pecuniaria di €20.000,00 per ciascun apparecchio.
Ai sensi dell'art. 1 comma 646 della L.n.190/2014, infatti, il titolare di qualsiasi esercizio pubblico nel quale si rinvengono apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero qualunque altro apparecchio comunque idoneo a consentire l'esercizio del gioco con vincite in denaro, non collegati alla rete statale di raccolta del gioco ovvero che in ogni caso non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate, anche per effetto di manomissioni, è soggetto per ciascun apparecchio, oltre al pagamento dell'imposta ai sensi dei commi 646 e
647, anche al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 20.000.00. di cui al successivo comma n. 648.
9.Ebbene, nel caso in esame, parte ricorrente con il primo motivo di ricorso ha dedotto l'illegittimità della sanzione comminata ai sensi dell'art. 1 comma 648 della suddetta legge almeno in riferimento a due degli apparecchi, nello specifico IS e NE LF in quanto non funzionanti, come avrebbero accertato gli stessi agenti verificatori e , dunque, per tale motivo non idonei ad integrare alcuna violazione della normativa vigente.
9.1.Tale motivo è, tuttavia, manifestamente infondato.
Al riguardo, giova rilevare che l'art. 1 comma 646 L. 190/14 sanziona la condotta del titolare di qualunque esercizio pubblico all'interno del quale siano rinvenuti apparecchi idonei a consentire l'esercizio del gioco con vincite di denaro che siano scollegati dalla rete telematica dell' vvero che in ogni caso non consentano CP_3 la lettura dei dati delle giocate.
Dal verbale di accertamento esibito in atti è emerso che tutti gli apparecchi rinvenuti contenevano denaro per un totale di €2.265,00, risultavano privi di titoli autorizzatori e non conformi al comma 6/a dell'art. 110 TULPS in quanto scollegati alla rete telematica ex art. 14 – bis del DPR n. 640/1972 di CP_3
Al momento dell'accesso gli apparecchi denominati “ ”, “ ” e Controparte_4 CP_5 [...]
erano accesi e funzionanti, mentre ” e NE LF (quest'ultimo privo della CP_6 CP_7 scheda di gioco) erano scollegati dalla rete elettrica e, messi in funzione dagli agenti verbalizzanti, non consentivano di effettuare le letture con l'applicativo SCAAMS in dotazione degli stessi né di visualizzare i dati contabili a video.
Secondo quanto emerge dal verbale di accertamento, dunque, anche gli apparecchi IS e NE
LF, al momento dell'accesso spenti, erano, comunque, funzionanti, scollegati alla rete telematica e non in grado di trasmettere o visualizzare i dati delle giocate, appunto in violazione dell'art. 1 comma 646 della
L.n.190/2014 e, come tali, soggetti all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al successivo comma
648 L. 190/14 di € 20.000,00 per ciascun apparecchio. Ne consegue che, a fronte dell'accertamento da parte dei verbalizzanti che gli apparecchi rinvenuti nell'esercizio di cui la ricorrente è titolare risultavano funzionanti e privi di collegamento alla rete telematica o, comunque, non in grado di consentire la lettura dei dati delle somme giocate, era onere dell'opponente dimostrare il contrario, ovvero che tali apparecchi non fossero idonei a consentire l'esercizio del gioco con vincite di denaro o che fossero collegati alla rete telematica di in quanto autorizzati e conformi alla CP_3 lettera a dell'art 110 TULPS.
Al riguardo deve rilevarsi che l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione che irroga una sanzione amministrativa introduce, come noto, un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa e, spettando all'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione di dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato, questa può anche avvalersi di presunzioni che trasferiscono a carico di quest'ultimo l'onere della prova contraria, purché i fatti sui quali essa si fonda siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come una conseguenza del fatto noto, alla stregua di canoni di ragionevole probabilità, dovendosi ravvisare una connessione fra i fatti accertati e quelli ignoti, secondo regole di esperienza che convincano di ciò, sia pure con qualche margine di opinabilità, restando il relativo giudizio insindacabile in sede di legittimità se convenientemente motivato alla stregua di detto criterio (cfr. Cass. civ.,
n. 11698/2004).
Tra l'altro, “nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativa al pagamento di una sanzione amministrativa, sono ammesse la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto, inerenti alla violazione, che non siano attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre sono riservati al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e
l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale” (in tal senso, cfr. Cass. civ., 14.02.2013, n. 3705; Cass. civ., 2.02.2011, n. 2434; nonché
Cass. S.U., 24.07.2009, n. 17355).
Nel giudizio ordinario, dunque, le vesti sostanziali di attore e convenuto sono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'Amministrazione Pubblica e dal soggetto sanzionato con l'effetto che grava sulla prima l'onere di dimostrare compiutamente l'esistenza dei fatti costitutivi dell'illecito amministrativo e, quindi, la responsabilità dell'opponente, mentre spetta a quest'ultimo l'onere di provare gli eventuali fatti impeditivi o estintivi (cfr. Trib. Modena, 05.03.2013, n. 347; Cass. civ., n. 3837/2001; Cass. civ., n.
20930/2009).
Nel caso di specie tale onere probatorio risulta ampiamente assolto atteso che, dal verbale delle operazioni eseguite dai funzionari accertatori, si evince che, al momento degli accertamenti, anche gli apparecchi
IS e NE LF erano idonei a consentire l'esercizio del gioco in quanto, oltre a contenere all'interno somme di denaro, dopo essere stati collegati alla rete elettrica ed accesi, erano risultati funzionanti , privi di collegamento alla rete telematica dell' e non in grado di consentire la lettura dei dati delle CP_3 giocate.
Sul punto giova ribadire che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che “ In materia di adempimenti connessi al funzionamento di apparecchi e congegni di intrattenimento da gioco, la mancata attivazione della procedura di blocco e collocazione in magazzino delle apparecchiature non collegate alla rete telematica giustifica la legittimità dell'ordinanza ingiunzione emessa dall' Parte_3 per violazione dell'art. 110, comma 9, lett. c), del r.d. n. 773 del 1931 (T.U.L.P.S.), anche in
[...] caso di mancato ritrovamento di denaro all'interno degli apparecchi medesimi e senza che assuma rilevanza
l'allaccio di questi ultimi alla rete elettrica al momento del controllo, atteso che solo la neutralizzazione del loro uso potenziale può comportare l'esclusione della responsabilità per i gestori, gli esercenti nonché il concessionario del servizio telematico per la raccolta e la gestione del gioco lecito.” (cfr. Cass. civ., ord. n.
23954/2020; Cass. n. 2960/2016).
Del resto, la stessa ricorrente, come si evince dal verbale di accertamento, nulla ha dichiarato in merito a quanto rilevato dagli agenti accertatori affermando, peraltro, che le operazioni erano avvenute in modo corretto.
10. Non colgono nel segno neppure gli ulteriori motivi di opposizione riguardanti l'invalidità formale dell'ordinanza ingiunzione per mancanza di autorizzazione da parte dei verbalizzanti all'esecuzione della verifica e per omessa informazione sulla facoltà di farsi assistere da un professionista, con violazione del diritto di difesa, né la dedotta estraneità della ricorrente ai fatti contestati per non essere proprietaria degli apparecchi oggetto di sanzione.
Posto che la validità della contestazione è condizionata unicamente dalla sua idoneità a garantire l'esercizio del diritto di difesa, al quale è preordinata, e solo la accertata inidoneità può essere causa di nullità del verbale e della successiva ordinanza-ingiunzione (cfr. Cass. civ., n. 4459/2003; Cass. civ., n.
21007/2004), va rilevato che, nel caso di specie, sia che risultano Parte_1 Parte_4 essere state messe in grado di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa in ordine alla violazione contestatagli.
Ed invero risulta dal verbale di accesso, facente piena prova fino a querela di falso, che la verifica degli apparecchi di cui al comma 6 e 7 dell'art.110 T.U.L.P.S. è stata effettuata su incarico conferito a norma degli artt. 13 della L.689/81 e 38, c.7 della l.388/2000 ed ai fini di cui all'art.110 , c.9, dal direttore CP_2 dell' con autorizzazione prot. n. 976/R.Isp. del 30.07.2018 nonché Parte_5 che la parte, resa edotta degli scopi dell'accesso e della facoltà di farsi assistere da un professionista, non l'ha ritenuto opportuno.
Dal suddetto verbale emerge, infatti, che non presente al momento dell'accesso e contattata Parte_1 telefonicamente dagli agenti accertatori, ha dichiarato di delegare fino al suo arrivo , Parte_4 presente fin dall'inizio delle operazioni, la quale, a sua volta, ha dichiarato di non ritenere opportuno farsi assistere da un professionista abilitato. Tali dichiarazioni sono state confermate dalla stessa al suo arrivo nel corso delle operazioni, come Pt_1 risulta dal suddetto verbale di accertamento.
Sempre dal verbale emerge che la ha autorizzato gli agenti operanti ad aprire forzatamente gli Pt_1 apparecchi per consentire il prosieguo delle operazioni di verifica.
A tali considerazioni deve aggiungersi che la ricorrente ha sottoscritto il verbale di accertamento senza avere nulla da dichiarare se non che le operazioni si erano svolte correttamente né aveva fatto richiesta di essere sentita o aveva presentato scritti o documenti difensivi ai sensi dell'art. 18 L.n.689/81.
11. Analogamente priva di pregio appare la dedotta estraneità ai fatti della ricorrente per non essere proprietaria degli apparecchi.
La stessa ha assunto che essi erano stati lasciati in loco da un soggetto (di cui non ha saputo dare le generalità) perché li provasse e decidesse se acquistarli.
A parte la genericità e inverosimiglianza dell'affermazione, non supportata da elementi probatori, va rammentato che la norma sanzionatoria di cui all'art. 1 comma 648 della L. n. 190/2014 mira a punire la condotta illecita del titolare dell'esercizio pubblico nel quale sono rinvenuti gli apparecchi in violazione dell'art. 1 comma 646 della L.n.190/2014 e dell'art. 110 comma 6 lett.a).
12. In via subordinata la ricorrente ha domandato la riduzione della sanzione ingiunta facendo applicazione del cumulo giuridico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 D.Lgs. n.472/97, trattandosi di più violazioni commesse con una sola azione o omissione e dovendosi riconoscere la continuazione per il principio del favor rei.
La richiesta non può, tuttavia, trovare accoglimento poiché , nella vicenda in esame, si è in presenza di una pluralità di condotte ciascuna ravvisabile nell'installazione/utilizzazione del singolo apparecchio.
Di qui l'impossibilità, dal punto di vista giuridico, di ravvisare un'unica condotta.
13.Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato con conferma dell'ordinanza-ingiunzione n. 42629 atto n.
133 del 03.03.2022 notificata in data 05.05.2022.
14.Nessuna statuizione deve essere assunta in ordine alle spese di lite per entrambi i giudizi riuniti in quanto l' si è Controparte_1 costituita e difesa personalmente, a mezzo di proprio funzionario, senza che sia stata sostenuta nel presente giudizio alcuna spesa per difesa, in assenza di specifica nota. (cfr. Cass.civ. n. 30597/17; Cass. civ. n.
11389/11; Cass. civ. n. 18066/2007).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bari, Terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sull'opposizione proposta da avverso l'ordinanza ingiunzione n. 42629 atto n. 133 emessa in Parte_1 data 03.03.2022 dall' nella causa civile di primo grado in Parte_2 riassunzione iscritta al n. R.G. 7321/2022 cui è riunito il giudizio iscritto al n.8466/22 R.G. , ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione impugnata;
2) nulla per le spese. Manda alla cancelleria per i propri adempimenti.
Così deciso in Bari il 3.04.2025
Il giudice
Cristina Fasano