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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/11/2025, n. 8542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8542 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. 43396/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel. est. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 05.12.2024
da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana C.F.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Maria Teresa Placanica presso il cui studio, sito in Milano, Via Camillo Hajech n. 10, ha eletto domicilio
e 2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano C.F.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. B. Katia Kolakowska presso il cui studio in Milano, Via Podgora n. 12, ha eletto domicilio i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Cogliate (MB) il 17.06.2021 (atto n. 18, parte II, serie C, anno 2021) In separazione dei beni. pagina 1 di 3 FATTO Con ricorso depositato in data 05.12.2024 ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1 separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati. All'udienza del 10.06.2025 le parti (parte attrice personalmente, mentre per parte convenuta, allo stato detenuta, il difensore, che ha dichiarato di voler formalizzare la costituzione in giudizio aderendo alla domanda di separazione senza formulare domande accessorie) sono comparse davanti al Giudice delegato chiedendo concordemente un rinvio del procedimento al fine di consentire la conversione del rito e procedere in tempi celeri allo scioglimento del matrimonio. Il convenuto si è costituito in giudizio in data 18.09.2025. Con istanza congiunta depositata in data 19.09.2025 le parti hanno concordemente chiesto la conversione del rito, rappresentando di voler ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2. autorizzare i coniugi a vivere separati;
3. ordinare all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle annotazioni di legge.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473-bis.51 III c.p.c., rinunciando all'impugnazione della sentenza. In data 23.09.2025 il Giudice delegato ha disposto la conversione del rito, assegnando termine alle parti per depositare note scritte in sostituzione dell'udienza. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di voler ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e , che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Cogliate (MB) il 17.06.2021 (atto n. 18, parte II, serie C, anno 2021); pagina 2 di 3 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cogliate (MB) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 22 ottobre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel. est. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 05.12.2024
da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana C.F.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Maria Teresa Placanica presso il cui studio, sito in Milano, Via Camillo Hajech n. 10, ha eletto domicilio
e 2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano C.F.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. B. Katia Kolakowska presso il cui studio in Milano, Via Podgora n. 12, ha eletto domicilio i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Cogliate (MB) il 17.06.2021 (atto n. 18, parte II, serie C, anno 2021) In separazione dei beni. pagina 1 di 3 FATTO Con ricorso depositato in data 05.12.2024 ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1 separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati. All'udienza del 10.06.2025 le parti (parte attrice personalmente, mentre per parte convenuta, allo stato detenuta, il difensore, che ha dichiarato di voler formalizzare la costituzione in giudizio aderendo alla domanda di separazione senza formulare domande accessorie) sono comparse davanti al Giudice delegato chiedendo concordemente un rinvio del procedimento al fine di consentire la conversione del rito e procedere in tempi celeri allo scioglimento del matrimonio. Il convenuto si è costituito in giudizio in data 18.09.2025. Con istanza congiunta depositata in data 19.09.2025 le parti hanno concordemente chiesto la conversione del rito, rappresentando di voler ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2. autorizzare i coniugi a vivere separati;
3. ordinare all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle annotazioni di legge.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473-bis.51 III c.p.c., rinunciando all'impugnazione della sentenza. In data 23.09.2025 il Giudice delegato ha disposto la conversione del rito, assegnando termine alle parti per depositare note scritte in sostituzione dell'udienza. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di voler ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e , che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Cogliate (MB) il 17.06.2021 (atto n. 18, parte II, serie C, anno 2021); pagina 2 di 3 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cogliate (MB) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 22 ottobre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 3 di 3