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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 21/05/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
n.351/2023 R.L.
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile – Controversie del Lavoro
VERBALE DI UDIENZA della causa n.351/2023 R.L.
________________
Oggi 21/05/2025 innanzi al giudice dott. Paolo Ancora sono comparsi: per la parte ricorrente l'avv. Berti con il ricorrente di persona;
per la parte resistente l'avv. Chiara Mazzotta in sostituzione.
L'avv. Berti discute oralmente la causa.
L'avv. Mazzotta discute oralmente la causa.
Il Giudice entra in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura del seguente dispositivo di sentenza: REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo Ancora;
nella causa civile in materia di lavoro e/o previdenza e assistenza obbligatorie, iscritta al n.351/2023 R.L. promossa da
Parte_1
-ricorrente- contro
CP_1
-resistente– ha pronunziato il seguente dispositivo di sentenza
Definitivamente pronunziando, così decide:
1) accerta e dichiara l'illegittimità della sospensione dal servizio comminata al ricorrente dal 4.3.2020 al 10.2.2021;
2) accerta e dichiara che il ricorrente dall'11.2.2021 fino alla data del deposito del ricorso è stato illegittimamente demansionato;
3) accerta e dichiara che il ricorrente, per effetto delle illecite condotte societarie ha subito un danno patrimoniale quantificato nella somma complessiva di € 17.071,00 oltre accessori e per l'effetto condanna la convenuta alla corresponsione di tale importo;
4) accerta e dichiara che il ricorrente, per effetto delle illecite
2 condotte societarie ha subito un danno non patrimoniale quantificato nella somma complessiva di € 45.479,00 oltre accessori e per l'effetto condanna la convenuta alla corresponsione di tale importo;
5) rigetta per il resto il ricorso;
6) pone a carico di parte resistente le spese di CTU, liquidate in €
813,38, oltre accessori;
7) condanna parte resistente alla corresponsione delle spese di lite che quantifica in € 13.395,00 per compensi professionali, oltre accessori;
8) 60 giorni per il deposito della motivazione.
Così deciso in Trieste in data 21/5/2025
Il Giudice del Lavoro dott. Paolo Ancora
3
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile – Controversie del Lavoro
VERBALE DI UDIENZA della causa n.351/2023 R.L.
________________
Oggi 21/05/2025 innanzi al giudice dott. Paolo Ancora sono comparsi: per la parte ricorrente l'avv. Berti con il ricorrente di persona;
per la parte resistente l'avv. Chiara Mazzotta in sostituzione.
L'avv. Berti discute oralmente la causa.
L'avv. Mazzotta discute oralmente la causa.
Il Giudice entra in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura del seguente dispositivo di sentenza: REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo Ancora;
nella causa civile in materia di lavoro e/o previdenza e assistenza obbligatorie, iscritta al n.351/2023 R.L. promossa da
Parte_1
-ricorrente- contro
CP_1
-resistente– ha pronunziato il seguente dispositivo di sentenza
Definitivamente pronunziando, così decide:
1) accerta e dichiara l'illegittimità della sospensione dal servizio comminata al ricorrente dal 4.3.2020 al 10.2.2021;
2) accerta e dichiara che il ricorrente dall'11.2.2021 fino alla data del deposito del ricorso è stato illegittimamente demansionato;
3) accerta e dichiara che il ricorrente, per effetto delle illecite condotte societarie ha subito un danno patrimoniale quantificato nella somma complessiva di € 17.071,00 oltre accessori e per l'effetto condanna la convenuta alla corresponsione di tale importo;
4) accerta e dichiara che il ricorrente, per effetto delle illecite
2 condotte societarie ha subito un danno non patrimoniale quantificato nella somma complessiva di € 45.479,00 oltre accessori e per l'effetto condanna la convenuta alla corresponsione di tale importo;
5) rigetta per il resto il ricorso;
6) pone a carico di parte resistente le spese di CTU, liquidate in €
813,38, oltre accessori;
7) condanna parte resistente alla corresponsione delle spese di lite che quantifica in € 13.395,00 per compensi professionali, oltre accessori;
8) 60 giorni per il deposito della motivazione.
Così deciso in Trieste in data 21/5/2025
Il Giudice del Lavoro dott. Paolo Ancora
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