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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/07/2025, n. 1950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1950 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel. dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 22/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3102 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avvocati Eugenio Parte_1
CH e AT RA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in Roma via Monte Zebio 32
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avvocati Francesco Saverio Ivella, Maria Astuto e Maria Antonietta Stefanucci ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, via Ugo Bartolomei 23;
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, contumace
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5546/2024 pubblicata in data 13/05/2024
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti. RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso presentato da al fine di impugnare il licenziamento senza Parte_1 preavviso intimatole il 31/01/2023 con conseguente declaratoria di illegittimità di tale atto di recesso, reintegra della ricorrente sul posto di lavoro e condanna della Controparte_3
al pagamento in suo favore di una indennità risarcitoria commisurata
[...] all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione nella misura massima prevista di 12 mensilità oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per il medesimo periodo e rivalutazione interessi come per legge..
Avverso tale sentenza presentava tempestivo appello fondato su più motivi. Parte_1
La si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del Controparte_1 gravame.
La società , pur ritualmente citata, non si costituiva in Controparte_2 giudizio rimanendo contumace.
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, cpc, la causa è stata decisa come da dispositivo.
L'odierna appellante, dipendente della società cooperativa dal 16/01/2020 CP_1 al 31/01/2023, quale socio lavoratore ed inquadramento al livello C2 del C.C.N.L. Cooperative sociali, con mansioni di operatore socio sanitario (SS) dapprima sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato e, a decorrere dal 02/02/2022, a tempo indeterminato, aveva agito in giudizio impugnando il licenziamento senza preavviso intimatole il 31/01/2023.
Affermava la non sussistenza del fatto addotto quale causale del recesso, per non essere a conoscenza dell'invalidità del titolo abilitante alla mansione di SS (che evidenziava esserle stato rilasciato a seguito della frequentazione di un corso di formazione professionale a pagamento) lamentando inoltre la violazione dell'obbligo di repechage anche in mansioni inferiori.
Rivendicava altresì ragioni di danno nei confronti della società per Controparte_2 complessivi € 4.380 pari ai costi sostenuti per frequentare i corsi per l'ottenimento del titolo predetto chiedendo la condanna della stessa al pagamento di tale somma a titolo di risarcimento del danno.
Il Tribunale, all'esito di una causa istruita documentalmente e a mezzo prova per testi, rigettava il ricorso.
Respingeva innanzitutto la contestazione relativa alla inesistenza della delibera di esclusione da socio del 31/01/2023 (in quanto non menzionata nella lettera di licenziamento e non comunicata) rilevando come il contenuto minimo necessario per comprendere le ragioni dell'esclusione, così come indicate nella relativa delibera, era stato in realtà comunicato alla in quanto corrispondente agli stessi motivi allegati a fondamento del Pt_1 licenziamento impugnato.
Evidenziava inoltre come, alla stregua dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, poteva applicarsi in favore della anche nel caso di ritenuta illegittimità del Pt_1 licenziamento impugnato, esclusivamente la tutela prevista dall'art. 8 della l. 604/1966 non risultando essere stata proposta impugnazione nei confronti della delibera di esclusione da socio (se non sotto il profilo, disatteso, dell'inesistenza della stessa per mancata comunicazione) e non potendo ritenersi supportata da idonee allegazioni e prove la dedotta insussistenza del rapporto associativo (evidenziando come a tale proposito le circostanze fossero state allegate dalla lavoratrice in termini del tutto generici).
Affermava inoltre l'infondatezza dell'impugnazione del licenziamento.
Rilevava come l'atto espulsivo impugnato fosse stato intimato sulla base dell'accertamento, sopravvenuto all'instaurazione del rapporto, dell'inidoneità dell'attestato professionale presentato dalla all'atto dell'assunzione allo svolgimento dell'attività di Pt_1 Part per la quale era stata assunta in qualità di socio lavoratore, in ragione del mancato accreditamento dell'ente che lo ha rilasciato, la DA Formaitalia, presso la regione Campania, e come da tale circostanza, non contestata, la parte datoriale avesse tratto due differenti causali, entrambe menzionate della lettera di licenziamento, consistenti rispettivamente, nella rottura del vincolo fiduciario nei confronti della lavoratrice (per avere quest'ultima rappresentato alla parte datoriale una circostanza falsa) e nella mancanza oggettiva del requisito necessario per lo svolgimento della mansione per la quale l'odierna appellante era stata assunta.
Affermava quindi la non imputabilità alla lavoratrice della produzione in sede di assunzione di un titolo invalido non essendo emersa la consapevolezza di quest'ultima del mancato accreditamento della fondazione e della mancata registrazione e CP_2 convalida del titolo in questione, risultando anzi come la lavoratrice avesse effettivamente preso parte ai corsi di formazione, peraltro a pagamento, svolgendo il tirocinio pratico e conseguendo l'attestato finale di idoneità (non essendo nemmeno state specificamente contestate dalla convenuta le circostanze addotte in proposito dalla lavoratrice).
Affermava tuttavia l'impossibilità sopravvenuta, in ragione della mancanza del titolo abilitante, dello svolgimento della prestazione lavorativa dell'appellante, circostanza tale sia da realizzare la sussistenza di una ragione oggettiva di licenziamento (essendo irrilevante il successivo conseguimento, nell'ottobre 2023, di tale titolo dovendo tale condizione di impossibilità oggettiva essere valutata esclusivamente al momento dell'intimazione dell'atto di recesso) sia da giustificare, sotto il profilo causale, la sua esclusione dalla cooperativa.
Ciò premesso respingeva anche il profilo di contestazione relativo al mancato adempimento da parte della società datrice dell'obbligo di repechage, ritenendo, all'esito dell'istruttoria svolta e, considerando anche il contenuto delle allegazioni della ricorrente e la mancata contestazione da parte di quest'ultima di quanto specificamente dedotto dalla società convenuta in sede di costituzione, sufficientemente comprovata l'assenza, alla data del licenziamento di posti disponibili, nella figura professionale, inferiore a quella di inquadramento, di “ausiliario” individuata come l'unica compatibile con la pregressa professionalità della lavoratrice.
Respingeva infine anche la domanda di risarcimento del danno patrimoniale proposta dalla nei confronti della società evidenziando come l'attestato Pt_1 Controparte_2 professionale non registrato presso la Regione Campania e quindi non abilitante all'esercizio Part della professione di era stato rilasciato dalla DA Forma Italia, soggetto diverso dalla convenuta e rilevando altresì la mancanza di allegazioni e prova su Controparte_2 circostanze di fatto e di diritto che potessero fondare la responsabilità di quest'ultima per atti compiuti da terzi.
Con un primo motivo l'appellante contesta la gravata sentenza nella parte in cui aveva affermato la legittimità della delibera di esclusione da socio del 31/01/2023.
Ribadisce di non avere mai ricevuto tale delibera di esclusione, che era stata solo prodotta in giudizio dalla evidenziando la conseguente impossibilità, in ragione di tale CP_1 omessa comunicazione, di impugnazione ed affermando la conseguente inesistenza della stessa e la sua insuscettibilità ad estinguere contemporaneamente il rapporto associativo e quello lavorativo.
Contesta la gravata sentenza anche nella parte in cui aveva affermato, in ragione della mancata impugnazione di tale delibera di esclusione, l'inapplicabilità della tutela reintegratoria evidenziando come l'art. 2, comma 1, l. 142 2011 prevedesse la sola non applicazione dell'art. 18 della l. 300/1970 ma non del d.lgs. 23/2015, applicabile ratione temporis al rapporto di lavoro dedotto in giudizio.
Contesta inoltre la gravata sentenza, con riferimento alle valutazioni documentali e istruttorie, anche nella parte in cui aveva ritenuto legittima la tipologia del rapporto associativo intercorso tra le parti
Con un secondo motivo contesta la gravata sentenza nella parte in cui, dopo avere escluso l'imputabilità alla lavoratrice dell'invalidità del certificato di abilitazione professionale, aveva riqualificato il recesso impugnato come licenziamento per giustificato motivo oggettivo e nella parte in cui aveva escluso l'inadempimento da parte della società datrice all'obbligo di repechage.
Evidenzia a tale proposito che la sentenza n. 128/2024 della Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. 23/2015 nella parte in cui non prevede l'applicabilità della tutela reintegratoria attenuata anche nell'ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale, evidenziando l'insussistenza dello stesso tanto sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo e come la non validità del titolo non fosse addebitabile alla lavoratrice ma ai mancati controlli della società datrice.
Contesta la gravata sentenza nella parte in cui aveva escluso l'inadempimento della società datrice all'obbligo di repechage, contestando le valutazioni istruttorie effettuate a tale proposito dal giudice di prime cure e lamentando l'illegittima inversione a carico della lavoratrice dell'onere della prova e l'inammissibilità della prova per testi ammessa dal Tribunale (in quanto avente ad oggetto fatti negativi).
Con un terzo motivo contesta la gravata sentenza anche ove aveva respinto la domanda risarcitoria nei confronti della società , contestando le valutazioni istruttorie del CP_2
Tribunale in ordine alla diversità di tale soggetto rispetto a quello (la DA Forma Italia) che aveva rilasciato l'attestato, evidenziando come la convenuta risultasse essere l'unico soggetto giuridico esistente i cui dati corrispondessero con le ricevute di pagamento del corso.
I primi due motivi da esaminarsi congiuntamente in ragione della loro reciproca connessione non possono trovare accoglimento alla stregua delle considerazioni che seguono.
Si osserva che l'odierna appellante, dipendente della società cooperativa dal CP_1
16/01/2020 al 31/01/2023 (a tempo indeterminato dal 22/2/2022), in qualità di socio lavoratore ed inquadramento nel livello C2 del C.C.N.L. Cooperative sociali con mansioni di operatore sociosanitario era stata licenziata con lettera in data 31/01/2023 per una Pt_2 duplice causale.
In particolare era stato contestato alla lavoratrice, sotto il profilo disciplinare, l'utilizzo ai Part fini dell'assunzione di un titolo abilitativo allo svolgimento delle mansioni di invalido in quanto non registrato e convalidato dalla competente Direzione della Regione Campania, non essendo l'ente che lo aveva rilasciato accreditato allo svolgimento di corsi di formazione professionale presso tale Regione.
Veniva inoltre rilevato come il mancato possesso di un valido titolo allo svolgimento delle Part mansioni di costituisse “un oggettivo e insuperabile impedimento allo svolgimento delle mansioni” per le quali l'odierno appellante era divenuta socia ed era stata assunta.
Veniva pertanto comunicato alla stessa, con tale lettera, anche l'avvenuta esclusione, da parte del Consiglio di amministrazione della società (adottata all'esito della riunione del 31/01/2023) da socio e l'annotazione tale provvedimento nel libro soci nonché il licenziamento per essere “irrimediabilmente venuto meno sia il necessario titolo abilitativo per lo svolgimento della prestazione sia il rapporto fiduciario”.
Si premette che non risulta controversa, oltre che risultante dalla documentazione prodotta in atti (cfr., in particolare, contratti di lavoro e comunicazione di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato prodotti quali all. 2 del ricorso di primo grado), la pregressa sussistenza tra le parti, nel periodo precedentemente indicato, di un rapporto di lavoro subordinato non assumendo alcun rilievo a tale proposito la fondatezza delle allegazioni della lavoratrice in ordine alla pretesa natura fittizia del collegato rapporto associativo.
Trattasi infatti di rapporto la cui esistenza o meno risulta comunque pienamente compatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 1, comma 3, della l. n. 142/2001 (norma che prevede espressamente l'instaurazione nei confronti del socio lavoratore, unitamente al rapporto associativo, di un rapporto di lavoro che può essere di natura tanto subordinata che autonoma, con diritto del socio lavoratore, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della l. n. 142/2001, di “un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantita' e qualita' del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo...”).
Ciò premesso osserva il Collegio, in conformità a quanto correttamente rilevato dal Tribunale, che il licenziamento impugnato si fonda su due differenti causali ”consistenti, in primo luogo, nella rottura del vincolo fiduciario nei confronti della lavoratrice, e, poi, nella mancanza oggettiva del requisito necessario per lo svolgimento della mansione oggetto dell'assunzione”.
Trattasi quindi di atto di recesso qualificabile tanto come licenziamento disciplinare per giusta causa che come licenziamento per giustificato motivo oggettivo derivante dalla impossibilità della prestazione oggetto del contratto di lavoro e la cui legittimità deve necessariamente, così come correttamente effettuato dal giudice di prime cure, essere esaminata sotto entrambi tali profili.
Non risulta pertanto meritevole di accoglimento la censura prospettata nell'atto di impugnazione della illegittima qualificazione dell'atto di recesso impugnato come licenziamento per giustificato motivo oggettivo piuttosto che per giusta causa contestazione che, oltre a non trovare corrispondenza nel contenuto di tale atto (recante come precedentemente evidenziato, una duplicità di causali) non si confronta, peraltro, nemmeno in modo idoneo con la motivazione posta sul punto a fondamento della decisione gravata limitandosi in sostanza a ribadire in modo sostanzialmente apodittico, a fronte di quanto specificamente rilevato a tale proposito dal Tribunale, l'illegittimità della qualificazione operata a tale proposito dal giudice di prime cure (senza che possa attribuirsi rilievo i fini della presente decisione alla doglianza espressa nel corpo dell'atto di impugnazione in ordine al mancato riconoscimento dell'indennità di preavviso, rivendicazione quest'ultima che, così come rilevato dalla società appellata, non risulta essere stata avanzata dalla lavoratrice né con il ricorso di primo grado né con l'atto di appello).
Tanto premesso, si osserva che in mancanza di compiuta impugnazione da parte dell'appellata, risulta essersi formato il giudicato interno sulla infondatezza, rilevata dal giudice di prime cure, dell'addebito disciplinare posto a fondamento di tale atto di recesso, essendo pertanto, oggetto di controversia, nella presente fase di impugnazione, esclusivamente la sussistenza del giustificato motivo oggettivo.
Ciò premesso, il motivo di appello, risulta infondato nella parte in cui contesta la legittimità, sotto tale profilo del licenziamento impugnato.
Trattasi di profilo di contestazione che può essere utile oggetto di esame nella presente fase di appello esclusivamente sotto il profilo del contestato inadempimento da parte della società datrice all'obbligo di repechage non essendo possibile mettere in discussione la sussistenza del giustificato motivo oggettivo, sotto il profilo della sopravvenuta impossibilità della prestazione lavorativa oggetto del contratto di lavoro stipulato tra le parti, a seguito della accertata invalidità (di per sé non contestata) del titolo professionale abilitante Part all'esercizio delle mansioni di
Né potrebbe attribuirsi rilievo a tale proposito al successivo ottenimento di tale titolo nel mese di ottobre 2023, dovendo l'inidoneità della lavoratrice allo svolgimento delle mansioni per la quale era stata assunta essere necessariamente valutata alla data di licenziamento impugnato (essendo l'invocata sospensione del rapporto in attesa dell'ottenimento del titolo abilitante, così come rilevato dal giudice di prime cure, una mera facoltà ma non certamente un obbligo a carico del datore di lavoro).
Si osserva, alla stregua dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, che in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ai fini all'adempimento dell'obbligo di "repêchage", la dimostrazione del fatto negativo costituito dall'impossibile ricollocamento del lavoratore può essere data dal datore di lavoro con la prova di uno specifico fatto positivo contrario o mediante presunzioni dalle quali possa desumersi quel fatto negativo (Cass. n. 23789 del 24/09/2019).
Sempre alla stregua di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, sebbene non sussista un onere del lavoratore di indicare quali siano i posti disponibili in azienda ai fini del "repêchage", gravando la prova della impossibilità di ricollocamento sul datore di lavoro, una volta accertata, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, tale impossibilità, la mancanza di allegazioni del lavoratore circa l'esistenza di una posizione lavorativa disponibile vale a corroborare il descritto quadro probatorio (Cass. n. 12794 del 23/05/2018. Nello stesso senso Cass. n. 5996 del 28/02/2019).
Tanto premesso ritiene il Collegio meritevoli di conferma, anche all'esito della presente fase di impugnazione, le conclusioni raggiunte dal giudice di prime cure in ordine alla insussistenza di posti disponibili nell'organico aziendale della appellata in cui utilmente ricollocare l'appellante, con particolare riferimento alla posizione di ausiliario (unica figura professionale in cui ciò poteva ritenersi possibile alla stregua delle allegazioni delle parti una volta esclusa, alla data del licenziamento, l'idoneità della lavoratrice allo svolgimento delle Part mansioni di .
Ciò trova riscontro, in particolare, nell'esito della prova per testi assunta e, in particolare nella deposizione resa dalla teste , la quale, aveva espressamente escluso Testimone_1
l'assunzione da parte della società appellata in epoca prossima al licenziamento (in particolare nel febbraio 2023, immediatamente successivo all'intimazione del licenziamento impugnato) di lavoratori con tale qualifica.
La stessa riferiva, solo con riferimento al mese di marzo di quello stesso anno (e quindi in epoca successiva al licenziamento impugnato) dell'assunzione di un ausiliario per un nuovo appalto a Grosseto (e quindi in una regione diversa da quella in cui operava la lavoratrice) e della cessazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato di un dipendente subito successivamente riassunto nell'ambito della regione Lazio (con sostanziale continuità del rapporto di lavoro intercorso con tale lavoratore). Evidenziava altresì la testimone, peraltro con riferimento al periodo ancora successivo, il verificarsi di “cambi appalto” evidenziando però come in tal caso la società datrice avesse provveduto all'assunzione degli ausiliari che vi erano precedentemente adibiti (“…nessun ausiliario è stato assunto a tempo indeterminato nel mese di febbraio, mentre a marzo ne è stato assunto uno per un nuovo appalto a Grosseto, in Toscana;
inoltre, sempre nel mese di marzo è cessato il rapporto di un ausiliario a tempo indeterminato e subito dopo lo stesso soggetto è stato riassunto sempre a tempo indeterminato, nella regione Lazio;
per il periodo successivo sono sicura che si siano verificati dei cambi di appalto e, in questi casi, procediamo all'assunzione di ausiliari alle medesime condizioni contrattuali che avevano con l'azienda precedente, che gestiva l'appalto; di recente abbiamo rilevato un appalto presso lo e, per l'effetto, abbiamo assunto tutto il personale che vi era adibito, Parte_3 alle medesime condizioni…”).
Trattasi di deposizione da ritenersi attendibile e non smentita da ulteriori contrarie risultanze istruttorie e che, in assenza di significative allegazioni in senso contrario da parte dell'appellante (la quale si era limitata a tale proposito ad allegazioni generiche, sostanzialmente appellandosi all'onere della prova, senza indicare, ulteriori posizioni disponibili in cui era possibile un suo utile reimpiego) risultano sufficienti a comprovare, in via indiziaria, l'impossibilità, alla data del licenziamento impugnato, di un utile ricollocamento dell'appellante nell'organico aziendale con conseguente insussistenza, della dedotta violazione dell'obbligo di repechage (senza che possa attribuirsi comunque rilievo alle assunzioni del personale impiegato negli appalti successivamente acquisiti dalla
[...] quest'ultime che oltre ad essersi verificate in epoca successiva al Parte_4 licenziamento impugnato risultavano comunque obbligatorie per la società in virtù della cosiddetta “clausola sociale” di cui all'art. 37 B del C.C.N.L. Cooperative sociali incontestatamente applicato al rapporto di lavoro dedotto in giudizio, cfr. all. 9 della comparsa di costituzione dell'appellata in primo grado).
Alle considerazioni che precedono deve attribuirsi rilievo pienamente assorbente rispetto all'esame degli ulteriori profili di contestazione dell'appellante in ordine alla natura simulata del rapporto associativo e alla mancata comunicazione della delibera di esclusione da socio, aspetti questi ultimi il cui esame, una volta accertata la legittimità del licenziamento impugnato, risulta irrilevante ai fini della presente decisione essendo stati dedotti esclusivamente al fine di rivendicare l'applicabilità della tutela reintegratoria ex art. 18 l. 300/1970 o ex art. 3 del d.lgs. 23/2015.
Parimenti non può trovare accoglimento, alla stregua delle considerazioni che seguono, il terzo motivo di appello.
Si osserva che l'appellante fonda le proprie rivendicazioni risarcitorie nei confronti della società sul rilascio di un diploma non abilitante all'esercizio della mansione di CP_2 Part in quanto non registrato presso la Regione Campania, con ragioni di danno individuate esclusivamente nei costi sostenuti per la frequentazione del Corso necessario ad ottenerlo.
Il diploma in questione, prodotto in atti, risulta però essere stato rilasciato non dalla suddetta convenuta ma dal diverso soggetto DA Forma Italia, soggetto distinto dalla convenuta (avente infatti, così come risulta in atti, diverso codice fiscale) ma che l'appellante sostiene essere in realtà inesistente.
A tale proposito il Tribunale dopo avere affermato l'insufficienza delle allegazioni attoree a supportare la fondatezza di tale pretesa risarcitoria (evidenziando la diversità dalla convenuta del soggetto che aveva lasciato il diploma ed evidenziando altresì come l'appellante non risultasse nemmeno avere effettuato, rispetto alla citata DA, ricerche presso il pubblico registro delle persone giuridiche presso il quale ai sensi dell'art. 33 c.c., presso il quale devono essere registrate le persone giuridiche (in realtà attualmente, alla stregua delle modifiche disposte in materia dal d.p.r. 361/2000, il registro delle persone giuridiche di cui all'art. 3 del suddetto d.p.r., la cui iscrizione determina l'acquisto, ai sensi del precedente art. 1, della personalità giuridica della fondazione).
Rilevava come “In base a quanto allegato in ricorso e alla causa petendi introdotta in giudizio, in definitiva, la responsabilità risarcitoria, anche qualora inesistente lo schermo della persona giuridica della DA che ha rilasciato l'attestato, può eventualmente essere ricondotta al soggetto che ha operato in nome e per conto dell'ente, tale Per_1
, ma non anche essere estesa nei confronti di una diversa compagine sociale, in
[...] assenza di allegazione e prova su circostanze di fatto e di diritto che possano fondarne la responsabilità per atti compiuti da terzi”.
Trattasi di conclusioni che si ritengono meritevoli di conferma anche all'esito della presente fase di impugnazione.
Non può infatti, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, essere imputato alla convenuta , in assenza di specifiche allegazioni in ordine alla imputabilità di tale CP_2 condotta a persone aventi la legale rappresentanza della stessa o comunque ad essa riconducibili, il rilascio di quel diploma di abilitazione la cui invalidità risulta essere stata posta a fondamento delle rivendicazioni risarcitorie della lavoratrice.
L'odierna appellante, nel ricorso di primo grado, faceva infatti a tale proposito riferimento a soggetti, quali certo o a sedi, quale quella sita in Roma via Giuseppe Capogrossi CP_4
50, non riconducibili, per quanto risulta in atti, alla predetta convenuta (mentre non risulta allegata la partecipazione concreta al rilascio di tale diploma del legale rappresentante della convenuta menzionato nell'articolo di stampa prodotto quale all. E del Controparte_5 ricorso) non essendo sufficiente a tale proposito né l'inesistenza della DA (inesistenza che, così come rilevato dal giudice di prime cure, avrebbe eventualmente giustificato il rivolgere l'azione risarcitoria ai soggetti che avevano operato in suo nome e per suo conto) mentre generico risulta il riferimento effettuato nell'atto di appello alle prove documentali prodotte (non potendo ritenersi sufficiente ad imputare tale rilascio alla società l'intestazione a tale società delle prime ricevute di pagamento del corso Controparte_2 essendo invece intestate alla DA quelle rilasciate successivamente).
L'appello dovrà pertanto essere respinto. La regolamentazione delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come in segue la soccombenza nei confronti dell'appellata mentre le stesse risultano irripetibili CP_1 nei confronti della appellata , non costituita in giudizio. CP_2
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado nei confronti della Controparte_1
che liquida in complessivi € 3.473 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%,
[...]
Iva e Cpa come per legge.
Dichiara irripetibili le spese del grado nei confronti della società . CP_2
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 22.5.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi dott.ssa Vittoria Di Sario
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel. dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 22/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3102 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avvocati Eugenio Parte_1
CH e AT RA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in Roma via Monte Zebio 32
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avvocati Francesco Saverio Ivella, Maria Astuto e Maria Antonietta Stefanucci ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, via Ugo Bartolomei 23;
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, contumace
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5546/2024 pubblicata in data 13/05/2024
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti. RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso presentato da al fine di impugnare il licenziamento senza Parte_1 preavviso intimatole il 31/01/2023 con conseguente declaratoria di illegittimità di tale atto di recesso, reintegra della ricorrente sul posto di lavoro e condanna della Controparte_3
al pagamento in suo favore di una indennità risarcitoria commisurata
[...] all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione nella misura massima prevista di 12 mensilità oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per il medesimo periodo e rivalutazione interessi come per legge..
Avverso tale sentenza presentava tempestivo appello fondato su più motivi. Parte_1
La si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del Controparte_1 gravame.
La società , pur ritualmente citata, non si costituiva in Controparte_2 giudizio rimanendo contumace.
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, cpc, la causa è stata decisa come da dispositivo.
L'odierna appellante, dipendente della società cooperativa dal 16/01/2020 CP_1 al 31/01/2023, quale socio lavoratore ed inquadramento al livello C2 del C.C.N.L. Cooperative sociali, con mansioni di operatore socio sanitario (SS) dapprima sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato e, a decorrere dal 02/02/2022, a tempo indeterminato, aveva agito in giudizio impugnando il licenziamento senza preavviso intimatole il 31/01/2023.
Affermava la non sussistenza del fatto addotto quale causale del recesso, per non essere a conoscenza dell'invalidità del titolo abilitante alla mansione di SS (che evidenziava esserle stato rilasciato a seguito della frequentazione di un corso di formazione professionale a pagamento) lamentando inoltre la violazione dell'obbligo di repechage anche in mansioni inferiori.
Rivendicava altresì ragioni di danno nei confronti della società per Controparte_2 complessivi € 4.380 pari ai costi sostenuti per frequentare i corsi per l'ottenimento del titolo predetto chiedendo la condanna della stessa al pagamento di tale somma a titolo di risarcimento del danno.
Il Tribunale, all'esito di una causa istruita documentalmente e a mezzo prova per testi, rigettava il ricorso.
Respingeva innanzitutto la contestazione relativa alla inesistenza della delibera di esclusione da socio del 31/01/2023 (in quanto non menzionata nella lettera di licenziamento e non comunicata) rilevando come il contenuto minimo necessario per comprendere le ragioni dell'esclusione, così come indicate nella relativa delibera, era stato in realtà comunicato alla in quanto corrispondente agli stessi motivi allegati a fondamento del Pt_1 licenziamento impugnato.
Evidenziava inoltre come, alla stregua dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, poteva applicarsi in favore della anche nel caso di ritenuta illegittimità del Pt_1 licenziamento impugnato, esclusivamente la tutela prevista dall'art. 8 della l. 604/1966 non risultando essere stata proposta impugnazione nei confronti della delibera di esclusione da socio (se non sotto il profilo, disatteso, dell'inesistenza della stessa per mancata comunicazione) e non potendo ritenersi supportata da idonee allegazioni e prove la dedotta insussistenza del rapporto associativo (evidenziando come a tale proposito le circostanze fossero state allegate dalla lavoratrice in termini del tutto generici).
Affermava inoltre l'infondatezza dell'impugnazione del licenziamento.
Rilevava come l'atto espulsivo impugnato fosse stato intimato sulla base dell'accertamento, sopravvenuto all'instaurazione del rapporto, dell'inidoneità dell'attestato professionale presentato dalla all'atto dell'assunzione allo svolgimento dell'attività di Pt_1 Part per la quale era stata assunta in qualità di socio lavoratore, in ragione del mancato accreditamento dell'ente che lo ha rilasciato, la DA Formaitalia, presso la regione Campania, e come da tale circostanza, non contestata, la parte datoriale avesse tratto due differenti causali, entrambe menzionate della lettera di licenziamento, consistenti rispettivamente, nella rottura del vincolo fiduciario nei confronti della lavoratrice (per avere quest'ultima rappresentato alla parte datoriale una circostanza falsa) e nella mancanza oggettiva del requisito necessario per lo svolgimento della mansione per la quale l'odierna appellante era stata assunta.
Affermava quindi la non imputabilità alla lavoratrice della produzione in sede di assunzione di un titolo invalido non essendo emersa la consapevolezza di quest'ultima del mancato accreditamento della fondazione e della mancata registrazione e CP_2 convalida del titolo in questione, risultando anzi come la lavoratrice avesse effettivamente preso parte ai corsi di formazione, peraltro a pagamento, svolgendo il tirocinio pratico e conseguendo l'attestato finale di idoneità (non essendo nemmeno state specificamente contestate dalla convenuta le circostanze addotte in proposito dalla lavoratrice).
Affermava tuttavia l'impossibilità sopravvenuta, in ragione della mancanza del titolo abilitante, dello svolgimento della prestazione lavorativa dell'appellante, circostanza tale sia da realizzare la sussistenza di una ragione oggettiva di licenziamento (essendo irrilevante il successivo conseguimento, nell'ottobre 2023, di tale titolo dovendo tale condizione di impossibilità oggettiva essere valutata esclusivamente al momento dell'intimazione dell'atto di recesso) sia da giustificare, sotto il profilo causale, la sua esclusione dalla cooperativa.
Ciò premesso respingeva anche il profilo di contestazione relativo al mancato adempimento da parte della società datrice dell'obbligo di repechage, ritenendo, all'esito dell'istruttoria svolta e, considerando anche il contenuto delle allegazioni della ricorrente e la mancata contestazione da parte di quest'ultima di quanto specificamente dedotto dalla società convenuta in sede di costituzione, sufficientemente comprovata l'assenza, alla data del licenziamento di posti disponibili, nella figura professionale, inferiore a quella di inquadramento, di “ausiliario” individuata come l'unica compatibile con la pregressa professionalità della lavoratrice.
Respingeva infine anche la domanda di risarcimento del danno patrimoniale proposta dalla nei confronti della società evidenziando come l'attestato Pt_1 Controparte_2 professionale non registrato presso la Regione Campania e quindi non abilitante all'esercizio Part della professione di era stato rilasciato dalla DA Forma Italia, soggetto diverso dalla convenuta e rilevando altresì la mancanza di allegazioni e prova su Controparte_2 circostanze di fatto e di diritto che potessero fondare la responsabilità di quest'ultima per atti compiuti da terzi.
Con un primo motivo l'appellante contesta la gravata sentenza nella parte in cui aveva affermato la legittimità della delibera di esclusione da socio del 31/01/2023.
Ribadisce di non avere mai ricevuto tale delibera di esclusione, che era stata solo prodotta in giudizio dalla evidenziando la conseguente impossibilità, in ragione di tale CP_1 omessa comunicazione, di impugnazione ed affermando la conseguente inesistenza della stessa e la sua insuscettibilità ad estinguere contemporaneamente il rapporto associativo e quello lavorativo.
Contesta la gravata sentenza anche nella parte in cui aveva affermato, in ragione della mancata impugnazione di tale delibera di esclusione, l'inapplicabilità della tutela reintegratoria evidenziando come l'art. 2, comma 1, l. 142 2011 prevedesse la sola non applicazione dell'art. 18 della l. 300/1970 ma non del d.lgs. 23/2015, applicabile ratione temporis al rapporto di lavoro dedotto in giudizio.
Contesta inoltre la gravata sentenza, con riferimento alle valutazioni documentali e istruttorie, anche nella parte in cui aveva ritenuto legittima la tipologia del rapporto associativo intercorso tra le parti
Con un secondo motivo contesta la gravata sentenza nella parte in cui, dopo avere escluso l'imputabilità alla lavoratrice dell'invalidità del certificato di abilitazione professionale, aveva riqualificato il recesso impugnato come licenziamento per giustificato motivo oggettivo e nella parte in cui aveva escluso l'inadempimento da parte della società datrice all'obbligo di repechage.
Evidenzia a tale proposito che la sentenza n. 128/2024 della Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. 23/2015 nella parte in cui non prevede l'applicabilità della tutela reintegratoria attenuata anche nell'ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale, evidenziando l'insussistenza dello stesso tanto sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo e come la non validità del titolo non fosse addebitabile alla lavoratrice ma ai mancati controlli della società datrice.
Contesta la gravata sentenza nella parte in cui aveva escluso l'inadempimento della società datrice all'obbligo di repechage, contestando le valutazioni istruttorie effettuate a tale proposito dal giudice di prime cure e lamentando l'illegittima inversione a carico della lavoratrice dell'onere della prova e l'inammissibilità della prova per testi ammessa dal Tribunale (in quanto avente ad oggetto fatti negativi).
Con un terzo motivo contesta la gravata sentenza anche ove aveva respinto la domanda risarcitoria nei confronti della società , contestando le valutazioni istruttorie del CP_2
Tribunale in ordine alla diversità di tale soggetto rispetto a quello (la DA Forma Italia) che aveva rilasciato l'attestato, evidenziando come la convenuta risultasse essere l'unico soggetto giuridico esistente i cui dati corrispondessero con le ricevute di pagamento del corso.
I primi due motivi da esaminarsi congiuntamente in ragione della loro reciproca connessione non possono trovare accoglimento alla stregua delle considerazioni che seguono.
Si osserva che l'odierna appellante, dipendente della società cooperativa dal CP_1
16/01/2020 al 31/01/2023 (a tempo indeterminato dal 22/2/2022), in qualità di socio lavoratore ed inquadramento nel livello C2 del C.C.N.L. Cooperative sociali con mansioni di operatore sociosanitario era stata licenziata con lettera in data 31/01/2023 per una Pt_2 duplice causale.
In particolare era stato contestato alla lavoratrice, sotto il profilo disciplinare, l'utilizzo ai Part fini dell'assunzione di un titolo abilitativo allo svolgimento delle mansioni di invalido in quanto non registrato e convalidato dalla competente Direzione della Regione Campania, non essendo l'ente che lo aveva rilasciato accreditato allo svolgimento di corsi di formazione professionale presso tale Regione.
Veniva inoltre rilevato come il mancato possesso di un valido titolo allo svolgimento delle Part mansioni di costituisse “un oggettivo e insuperabile impedimento allo svolgimento delle mansioni” per le quali l'odierno appellante era divenuta socia ed era stata assunta.
Veniva pertanto comunicato alla stessa, con tale lettera, anche l'avvenuta esclusione, da parte del Consiglio di amministrazione della società (adottata all'esito della riunione del 31/01/2023) da socio e l'annotazione tale provvedimento nel libro soci nonché il licenziamento per essere “irrimediabilmente venuto meno sia il necessario titolo abilitativo per lo svolgimento della prestazione sia il rapporto fiduciario”.
Si premette che non risulta controversa, oltre che risultante dalla documentazione prodotta in atti (cfr., in particolare, contratti di lavoro e comunicazione di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato prodotti quali all. 2 del ricorso di primo grado), la pregressa sussistenza tra le parti, nel periodo precedentemente indicato, di un rapporto di lavoro subordinato non assumendo alcun rilievo a tale proposito la fondatezza delle allegazioni della lavoratrice in ordine alla pretesa natura fittizia del collegato rapporto associativo.
Trattasi infatti di rapporto la cui esistenza o meno risulta comunque pienamente compatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 1, comma 3, della l. n. 142/2001 (norma che prevede espressamente l'instaurazione nei confronti del socio lavoratore, unitamente al rapporto associativo, di un rapporto di lavoro che può essere di natura tanto subordinata che autonoma, con diritto del socio lavoratore, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della l. n. 142/2001, di “un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantita' e qualita' del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo...”).
Ciò premesso osserva il Collegio, in conformità a quanto correttamente rilevato dal Tribunale, che il licenziamento impugnato si fonda su due differenti causali ”consistenti, in primo luogo, nella rottura del vincolo fiduciario nei confronti della lavoratrice, e, poi, nella mancanza oggettiva del requisito necessario per lo svolgimento della mansione oggetto dell'assunzione”.
Trattasi quindi di atto di recesso qualificabile tanto come licenziamento disciplinare per giusta causa che come licenziamento per giustificato motivo oggettivo derivante dalla impossibilità della prestazione oggetto del contratto di lavoro e la cui legittimità deve necessariamente, così come correttamente effettuato dal giudice di prime cure, essere esaminata sotto entrambi tali profili.
Non risulta pertanto meritevole di accoglimento la censura prospettata nell'atto di impugnazione della illegittima qualificazione dell'atto di recesso impugnato come licenziamento per giustificato motivo oggettivo piuttosto che per giusta causa contestazione che, oltre a non trovare corrispondenza nel contenuto di tale atto (recante come precedentemente evidenziato, una duplicità di causali) non si confronta, peraltro, nemmeno in modo idoneo con la motivazione posta sul punto a fondamento della decisione gravata limitandosi in sostanza a ribadire in modo sostanzialmente apodittico, a fronte di quanto specificamente rilevato a tale proposito dal Tribunale, l'illegittimità della qualificazione operata a tale proposito dal giudice di prime cure (senza che possa attribuirsi rilievo i fini della presente decisione alla doglianza espressa nel corpo dell'atto di impugnazione in ordine al mancato riconoscimento dell'indennità di preavviso, rivendicazione quest'ultima che, così come rilevato dalla società appellata, non risulta essere stata avanzata dalla lavoratrice né con il ricorso di primo grado né con l'atto di appello).
Tanto premesso, si osserva che in mancanza di compiuta impugnazione da parte dell'appellata, risulta essersi formato il giudicato interno sulla infondatezza, rilevata dal giudice di prime cure, dell'addebito disciplinare posto a fondamento di tale atto di recesso, essendo pertanto, oggetto di controversia, nella presente fase di impugnazione, esclusivamente la sussistenza del giustificato motivo oggettivo.
Ciò premesso, il motivo di appello, risulta infondato nella parte in cui contesta la legittimità, sotto tale profilo del licenziamento impugnato.
Trattasi di profilo di contestazione che può essere utile oggetto di esame nella presente fase di appello esclusivamente sotto il profilo del contestato inadempimento da parte della società datrice all'obbligo di repechage non essendo possibile mettere in discussione la sussistenza del giustificato motivo oggettivo, sotto il profilo della sopravvenuta impossibilità della prestazione lavorativa oggetto del contratto di lavoro stipulato tra le parti, a seguito della accertata invalidità (di per sé non contestata) del titolo professionale abilitante Part all'esercizio delle mansioni di
Né potrebbe attribuirsi rilievo a tale proposito al successivo ottenimento di tale titolo nel mese di ottobre 2023, dovendo l'inidoneità della lavoratrice allo svolgimento delle mansioni per la quale era stata assunta essere necessariamente valutata alla data di licenziamento impugnato (essendo l'invocata sospensione del rapporto in attesa dell'ottenimento del titolo abilitante, così come rilevato dal giudice di prime cure, una mera facoltà ma non certamente un obbligo a carico del datore di lavoro).
Si osserva, alla stregua dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, che in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ai fini all'adempimento dell'obbligo di "repêchage", la dimostrazione del fatto negativo costituito dall'impossibile ricollocamento del lavoratore può essere data dal datore di lavoro con la prova di uno specifico fatto positivo contrario o mediante presunzioni dalle quali possa desumersi quel fatto negativo (Cass. n. 23789 del 24/09/2019).
Sempre alla stregua di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, sebbene non sussista un onere del lavoratore di indicare quali siano i posti disponibili in azienda ai fini del "repêchage", gravando la prova della impossibilità di ricollocamento sul datore di lavoro, una volta accertata, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, tale impossibilità, la mancanza di allegazioni del lavoratore circa l'esistenza di una posizione lavorativa disponibile vale a corroborare il descritto quadro probatorio (Cass. n. 12794 del 23/05/2018. Nello stesso senso Cass. n. 5996 del 28/02/2019).
Tanto premesso ritiene il Collegio meritevoli di conferma, anche all'esito della presente fase di impugnazione, le conclusioni raggiunte dal giudice di prime cure in ordine alla insussistenza di posti disponibili nell'organico aziendale della appellata in cui utilmente ricollocare l'appellante, con particolare riferimento alla posizione di ausiliario (unica figura professionale in cui ciò poteva ritenersi possibile alla stregua delle allegazioni delle parti una volta esclusa, alla data del licenziamento, l'idoneità della lavoratrice allo svolgimento delle Part mansioni di .
Ciò trova riscontro, in particolare, nell'esito della prova per testi assunta e, in particolare nella deposizione resa dalla teste , la quale, aveva espressamente escluso Testimone_1
l'assunzione da parte della società appellata in epoca prossima al licenziamento (in particolare nel febbraio 2023, immediatamente successivo all'intimazione del licenziamento impugnato) di lavoratori con tale qualifica.
La stessa riferiva, solo con riferimento al mese di marzo di quello stesso anno (e quindi in epoca successiva al licenziamento impugnato) dell'assunzione di un ausiliario per un nuovo appalto a Grosseto (e quindi in una regione diversa da quella in cui operava la lavoratrice) e della cessazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato di un dipendente subito successivamente riassunto nell'ambito della regione Lazio (con sostanziale continuità del rapporto di lavoro intercorso con tale lavoratore). Evidenziava altresì la testimone, peraltro con riferimento al periodo ancora successivo, il verificarsi di “cambi appalto” evidenziando però come in tal caso la società datrice avesse provveduto all'assunzione degli ausiliari che vi erano precedentemente adibiti (“…nessun ausiliario è stato assunto a tempo indeterminato nel mese di febbraio, mentre a marzo ne è stato assunto uno per un nuovo appalto a Grosseto, in Toscana;
inoltre, sempre nel mese di marzo è cessato il rapporto di un ausiliario a tempo indeterminato e subito dopo lo stesso soggetto è stato riassunto sempre a tempo indeterminato, nella regione Lazio;
per il periodo successivo sono sicura che si siano verificati dei cambi di appalto e, in questi casi, procediamo all'assunzione di ausiliari alle medesime condizioni contrattuali che avevano con l'azienda precedente, che gestiva l'appalto; di recente abbiamo rilevato un appalto presso lo e, per l'effetto, abbiamo assunto tutto il personale che vi era adibito, Parte_3 alle medesime condizioni…”).
Trattasi di deposizione da ritenersi attendibile e non smentita da ulteriori contrarie risultanze istruttorie e che, in assenza di significative allegazioni in senso contrario da parte dell'appellante (la quale si era limitata a tale proposito ad allegazioni generiche, sostanzialmente appellandosi all'onere della prova, senza indicare, ulteriori posizioni disponibili in cui era possibile un suo utile reimpiego) risultano sufficienti a comprovare, in via indiziaria, l'impossibilità, alla data del licenziamento impugnato, di un utile ricollocamento dell'appellante nell'organico aziendale con conseguente insussistenza, della dedotta violazione dell'obbligo di repechage (senza che possa attribuirsi comunque rilievo alle assunzioni del personale impiegato negli appalti successivamente acquisiti dalla
[...] quest'ultime che oltre ad essersi verificate in epoca successiva al Parte_4 licenziamento impugnato risultavano comunque obbligatorie per la società in virtù della cosiddetta “clausola sociale” di cui all'art. 37 B del C.C.N.L. Cooperative sociali incontestatamente applicato al rapporto di lavoro dedotto in giudizio, cfr. all. 9 della comparsa di costituzione dell'appellata in primo grado).
Alle considerazioni che precedono deve attribuirsi rilievo pienamente assorbente rispetto all'esame degli ulteriori profili di contestazione dell'appellante in ordine alla natura simulata del rapporto associativo e alla mancata comunicazione della delibera di esclusione da socio, aspetti questi ultimi il cui esame, una volta accertata la legittimità del licenziamento impugnato, risulta irrilevante ai fini della presente decisione essendo stati dedotti esclusivamente al fine di rivendicare l'applicabilità della tutela reintegratoria ex art. 18 l. 300/1970 o ex art. 3 del d.lgs. 23/2015.
Parimenti non può trovare accoglimento, alla stregua delle considerazioni che seguono, il terzo motivo di appello.
Si osserva che l'appellante fonda le proprie rivendicazioni risarcitorie nei confronti della società sul rilascio di un diploma non abilitante all'esercizio della mansione di CP_2 Part in quanto non registrato presso la Regione Campania, con ragioni di danno individuate esclusivamente nei costi sostenuti per la frequentazione del Corso necessario ad ottenerlo.
Il diploma in questione, prodotto in atti, risulta però essere stato rilasciato non dalla suddetta convenuta ma dal diverso soggetto DA Forma Italia, soggetto distinto dalla convenuta (avente infatti, così come risulta in atti, diverso codice fiscale) ma che l'appellante sostiene essere in realtà inesistente.
A tale proposito il Tribunale dopo avere affermato l'insufficienza delle allegazioni attoree a supportare la fondatezza di tale pretesa risarcitoria (evidenziando la diversità dalla convenuta del soggetto che aveva lasciato il diploma ed evidenziando altresì come l'appellante non risultasse nemmeno avere effettuato, rispetto alla citata DA, ricerche presso il pubblico registro delle persone giuridiche presso il quale ai sensi dell'art. 33 c.c., presso il quale devono essere registrate le persone giuridiche (in realtà attualmente, alla stregua delle modifiche disposte in materia dal d.p.r. 361/2000, il registro delle persone giuridiche di cui all'art. 3 del suddetto d.p.r., la cui iscrizione determina l'acquisto, ai sensi del precedente art. 1, della personalità giuridica della fondazione).
Rilevava come “In base a quanto allegato in ricorso e alla causa petendi introdotta in giudizio, in definitiva, la responsabilità risarcitoria, anche qualora inesistente lo schermo della persona giuridica della DA che ha rilasciato l'attestato, può eventualmente essere ricondotta al soggetto che ha operato in nome e per conto dell'ente, tale Per_1
, ma non anche essere estesa nei confronti di una diversa compagine sociale, in
[...] assenza di allegazione e prova su circostanze di fatto e di diritto che possano fondarne la responsabilità per atti compiuti da terzi”.
Trattasi di conclusioni che si ritengono meritevoli di conferma anche all'esito della presente fase di impugnazione.
Non può infatti, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, essere imputato alla convenuta , in assenza di specifiche allegazioni in ordine alla imputabilità di tale CP_2 condotta a persone aventi la legale rappresentanza della stessa o comunque ad essa riconducibili, il rilascio di quel diploma di abilitazione la cui invalidità risulta essere stata posta a fondamento delle rivendicazioni risarcitorie della lavoratrice.
L'odierna appellante, nel ricorso di primo grado, faceva infatti a tale proposito riferimento a soggetti, quali certo o a sedi, quale quella sita in Roma via Giuseppe Capogrossi CP_4
50, non riconducibili, per quanto risulta in atti, alla predetta convenuta (mentre non risulta allegata la partecipazione concreta al rilascio di tale diploma del legale rappresentante della convenuta menzionato nell'articolo di stampa prodotto quale all. E del Controparte_5 ricorso) non essendo sufficiente a tale proposito né l'inesistenza della DA (inesistenza che, così come rilevato dal giudice di prime cure, avrebbe eventualmente giustificato il rivolgere l'azione risarcitoria ai soggetti che avevano operato in suo nome e per suo conto) mentre generico risulta il riferimento effettuato nell'atto di appello alle prove documentali prodotte (non potendo ritenersi sufficiente ad imputare tale rilascio alla società l'intestazione a tale società delle prime ricevute di pagamento del corso Controparte_2 essendo invece intestate alla DA quelle rilasciate successivamente).
L'appello dovrà pertanto essere respinto. La regolamentazione delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come in segue la soccombenza nei confronti dell'appellata mentre le stesse risultano irripetibili CP_1 nei confronti della appellata , non costituita in giudizio. CP_2
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado nei confronti della Controparte_1
che liquida in complessivi € 3.473 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%,
[...]
Iva e Cpa come per legge.
Dichiara irripetibili le spese del grado nei confronti della società . CP_2
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 22.5.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi dott.ssa Vittoria Di Sario