Articolo 985 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 957Articolo 986
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9 ottobre 2010
Art. 985. Trasferimento di armi e servizi per i sottufficiali e i volontari 1. Il sottufficiale e il volontario in congedo dell'Esercito italiano puo' essere trasferito, conservando il proprio grado e la propria anzianita', da un'arma ad altra arma o a un servizio e da un servizio a un'arma o ad altro servizio, se e' riconosciuto piu' utilmente impiegabile nella diversa arma o servizio e se e' in possesso dei requisiti per l'appartenenza a detta arma o servizio. 2. Analogamente puo' essere trasferito da categoria a categoria e da specialita' a specialita' il sottufficiale e il volontario in congedo della Marina militare, da ruolo a ruolo e da categoria a categoria il sottufficiale e il volontario in congedo dell'Aeronautica militare.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010