Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 3376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3376 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 18145/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI DECIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Napoli, sezione 10a civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Anna Maria Pezzullo, preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti mediante il deposito di note scritte, così come previsto dall'art. 127 ter c.p.c., introdotto con D.lgs .149/22, come mod. dal D.lgs. 164/24 ha pronunziato, mediante redazione contestuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 18145/2023 R.G.A.C. ed aventi ad oggetto: opposizione ad ordinanza-ingiunzione, e vertente
TRA
, (C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Gragnano (Na), via Vittorio Veneto, n. 196, con e presso l'avv.
Francesco Guarino da cui è assistito rappresentato e difeso – in uno all'avv.
Sebastiano Nastro, come da procura in atti
OPPONENTE
E
(C.F. Controparte_1
) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1 da funzionario a ciò delegato, come da delega in atti, ed elettivamente domiciliato in alla via Vespucci n.172, CP_1
OPPOSTO
Conclusioni delle parti come in atti
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso e pedissequo decreto di fissazione d'udienza ritualmente notificati, l'opponente in epigrafe impugnava l'ordinanza-ingiunzione
In sintesi, i motivi di ricorso erano i seguenti: 1) Vizio di notifica dell'atto presupposto;
2) Omessa notifica del verbale nel termine di 90 giorni previsto ex art. 14 secondo comma della legge n. 689/1981; 3) Prescrizione della pretesa;
4) Violazione dell'art.18 della L. 689/81 e del diritto di difesa, indeterminatezza e vizio di motivazione;
5) Inesistenza della pretesa.
Infondatezza nel merito. Insussistenza e/o difetto di prova della commissione dell'illecito amministrativo e/o della responsabilità di parte opponente.
Con Si costituiva l' (di seguito di Controparte_1
che, contestando l'avverso dedotto in giudizio, chiedeva il rigetto CP_1 dell'opposizione in quanto infondata.
Ritenuta la causa di natura documentale, il Giudice la rinviava all'udienza del
03/04/2025 per la discussione del ricorso.
Così riassunti i termini della controversia, il Tribunale ritiene il ricorso fondato e meritevole di accoglimento.
Preliminarmente giova rammentare che l'opposizione ad ordinanza – ingiunzione (ma lo stesso discorso vale per i verbali di contravvenzione), ai sensi dell'art. 22 L. n. 689 del 1981 e art. 6 D.Lgs. n. 150 del 2011, non si struttura come un'impugnazione del provvedimento amministrativo sanzionatorio, ma introduce un ordinario giudizio – trattato con il rito del lavoro – avente ad oggetto il fondamento, esteso al merito, della pretesa fatta valere dall'Autorità amministrativa opposta. Per ciò che concerne, quindi, l'onere della prova in materia ed il suo riparto nel giudizio in parola, la giurisprudenza di legittimità, a più riprese, ha stabilito che: “l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all' art. 2697 c.c. ; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione” (cfr.
Cass. 24.01.2019, n. 1921; v. ex multis: Cass. n. 3837/2001; Cass. n.
2363/2005; Cass. n. 5277/2007; Cass. n. 12231/2007; Cass. n. 27596/2008;
Cass. S.U. n. 20930/2009; Cass. n. 5122/2011; Cass. n. 4898/2015).
- 2 - Ancora, si rammenta che, in materia di opposizione a sanzione amministrativa, la Legge n. 689/1981 delinea un procedimento a carattere contenzioso con una precisa scansione temporale a garanzia degli interessati: innanzitutto viene fissato il termine di novanta giorni per la notifica della violazione, se non vi è stata la contestazione immediata (articolo 14); nei successivi sessanta giorni è ammesso il pagamento in misura ridotta (articolo
16); se questo non avviene, viene trasmesso il rapporto all'autorità competente
(articolo 17) ed entro trenta giorni dalla contestazione, ovvero dalla notifica della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto ex articolo 17 scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentiti (articolo 18). Infine, ai sensi dell'art 18 co 2 L. cit., l'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione commessa e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente;
altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.
Avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa è possibile proporre ricorso dinanzi al giudice ordinario secondo quanto stabilito dall'art 22 L 689/81, la cui disciplina è, oggi, refluita nel D.lgs. 150/11.
Sulla scorta dei rilievi che precedono, si ritiene fondato e meritevole di accoglimento il motivo di opposizione sub 2), con assorbimento degli altri, pur proposti.
Va rilevato, infatti, che l'amministrazione ha prodotto in giudizio una diffida
“ora per allora” avente ad oggetto la violazione contestata, adottata a seguito di una istanza in autotutela articolata dall'opponente avverso la cartella di pagamento n. 071 20170122498825 000.
Si osserva, in linea generale, che l'art 12 co 3 DPR 1124/65 stabilisce che: “I datori di lavoro debbono, altresì, denunciare all le Controparte_3 successive modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall'assicurazione e la cessazione della lavorazione non oltre il trentesimo giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni suddette si sono verificate”; ed ancora che, ai sensi dell'art 195 DPR cit. come mod. dal D.lgs. 758/94 “I datori di lavoro che contravvengono alle disposizioni del presente titolo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila, salvo i casi nei quali siano stabilite nel titolo medesimo specifiche sanzioni.". È di tutta evidenza, dunque, che l'illecito amministrativo considerato è di tipo omissivo proprio ed istantaneo, in
- 3 - relazione al quale, cioè, il termine fissato per l'adempimento ha natura perentoria, come si desume dalla locuzione “non oltre il trentesimo giorno”, ne consegue che esso può dirsi perfezionato e consumato con lo spirare del predetto termine in quanto il soggetto, sul quale grava l'obbligo di denuncia, non vi può più ottemperare una volta decorso inutilmente il termine stabilito.
Ora, è pacifico tra le parti che la violazione sia avvenuta in data 31/08/2015
(v. ricorso, memoria difensiva opposto e all. 1 parte opposta); d'altra parte, però, si deve rilevare che l'amministrazione ha provveduto ad accertare l'illecito in data 18/04/2019, provvedendo, in pari data, alla notifica del relativo verbale. Tale modus procedendi è coerente con il dettato dell'art 14 co
2 L 689/81 e con i principi elaborati dalla Corte di Cassazione sul punto. Si veda in proposito la recentissima ordinanza emessa dai giudici di legittimità, secondo cui “nel caso di mancata contestazione immediata dalla violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti e afferenti gli elementi, oggettivi e soggettivi, della infrazione, e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza della infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione (…)” (cfr. Cass. civ. Sez. II Ord., 09/02/2024, n. 3712). Stando così le cose, e quindi ritenendo che, in ogni caso, il dies a quo per la decorrenza dei 90 giorni fissati per la notifica del verbale di contestazione vada fissato al 18/04/2019, si deve, tuttavia, accogliere la proposta opposizione, in ragione della rilevata invalidità della notifica del menzionato verbale. A tale ultimo riguardo, infatti, l'eseguita notifica appare viziata ed essere inesistente in quanto l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dalla ricevuta di avvenuta consegna versata in atti, ovvero, presso cui sarebbe stato Email_1 notificato il verbale di contestazione, non corrisponde all'indirizzo contenuto nella relata di notifica, ovvero, 12090@pec2.federfarma.it., che, in virtù degli atti depositati dall'amministrazione resistente, dovrebbe essere l'indirizzo del presunto trasgressore. In tal senso, non sembra sussistere alcun collegamento tra l'indirizzo presso cui è stato notificato il verbale e la persona del destinatario, integrando tale circostanza l'ipotesi dell'inesistenza della eseguita notifica. Ne consegue che non appare rispettato il termine di giorni
90 per la notifica della violazione.
Sulla scorta delle superiori considerazioni ed in accoglimento de motivo sub
2), l'ordinanza-ingiunzione n.212/23 del 25.7.23 va annullata, con ogni conseguenza in punto di spese di lite. Esse seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, applicandosi i parametri minimi, stante
- 4 - la modestissima entità della questione trattata, previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal DM 147/22, per lo scaglione di valore in cui ricade la controversia, tenuto conto delle fasi effettivamente svolte e della natura delle questioni trattate. Tali spese sono attribuite agli avv.ti Francesco Guarino e
Sebastiano Nastro, dichiaratisi antistatari.
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli, sezione 10acivile, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
a) Accoglie il ricorso proposto da e, per l'effetto, Parte_1 annulla l'ordinanza-ingiunzione n.212/23; b) Condanna la parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore di parte opponente che si liquidano in € 43,00 per esborsi e in €. 332,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del
15%, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli avv.ti
Francesco Guarino e Sebastiano Nastro, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Napoli, il 03/04/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Anna Maria Pezzullo
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