Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/02/2026, n. 3602
CASS
Sentenza 17 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione o falsa applicazione dell'art. 5, commi 1 e 5, del d.lgs. n. 504/1992

    La Corte ha ritenuto che il giudice di merito, partendo dal prezzo di vendita del terreno, fissato secondo le modalità previste dal d.P.R. n. 327/2001, abbia utilizzato i criteri fissati tassativamente dall'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504/1992, motivando adeguatamente le ragioni per cui tale prezzo dovesse considerarsi congruo e rappresentativo del valore venale in comune commercio, tenendo conto dei vincoli specifici che gravavano sul terreno (convenzione con il consorzio, destinazione industriale, limiti di rivendita e edificabilità).

  • Rigettato
    Violazione o falsa applicazione dell'art. 5, commi 1 e 5, del d.lgs. n. 504/1992 per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione

    La Corte ha ritenuto che la sentenza abbia effettuato una valutazione di tutti i parametri previsti dall'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504/1992, calata nel caso concreto, considerando i vincoli specifici che gravavano sul terreno e motivando congruamente la scelta del prezzo di acquisto come valore venale.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/02/2026, n. 3602
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3602
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

    Testo completo