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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 81/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 15:45 in composizione monocratica:
AMERIO SARA, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1024/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - VI Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000085891000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000085891000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000085891000 TARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava in data 5.06.2025 (come si evince dalla produzione documentale della convenuta, non avendo la difesa della ricorrente depositato la relata di notificazione) l'avviso di intimazione n° 13920259000085891000 per quattro sottese cartelle di pagamento per TARES 2013 e TARI anni 2014
e 2015 (cartelle di pagamento n. 13920140003101833000, n. 13920150003362519000,
n.13920160002099318000 e n. 13920170000233334000), a lei notificato in data 7.04.2025 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate OS, sulla base dell'unico seguente motivo:
1. INTERVENUTA PRESCRIZIONE DEL CREDITO portato dalle cartelle avente ruolo tari/tares.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate OS, che eccepiva l'inammissibilità del ricorso per non essere l'avviso di intimazione atto impugnabile, in quanto escluso dal novero di cui all'art. 19, d. lgs.
546/1992. Inoltre, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per tardività, essendo le cartelle di pagamento impugnate in via recuperatoria state tutte regolarmente notificate e non tempestivamente impugnate e pertanto divenute definitive. In particolare, la n. 13920140003101833000 sarebbe stata notificata il 7.04.2015, la n. 13920150003362519000 il 23.09.2015, la n. 13920160002099318000 il 25.08.2016 e la n.
13920170000233334000 il 26.04.2017, tutte direttamente alla destinataria. Rappresentava, poi, come l'intimazione portasse anche una quinta cartella di pagamento non impugnata, che pertanto è da ritenersi definitiva. Rispetto, poi, all'eccezione di intervenuta prescrizione, deduceva che per la cartella n.
13920140003101833000, emessa a fronte di TARES risalente all'anno 2013, l'ente impositore avrebbe consegnato il ruolo nell'anno 2014 e l'Agente avrebbe tempestivamente notificato in data 7.04.2015.
Successivamente, in data 16.11.2019, sarebbe stata notificata l'intimazione di pagamento n.
13920199002273428000. Pertanto, alcun termine prescrizionale potrebbe intendersi trascorso;
per la cartella n. 13920150003362519000, emessa a fronte di TARI risalente all'anno 2014, l'ente impositore avrebbe consegnato il ruolo nell'anno 2015 e l'Agente avrebbe tempestivamente notificato in data
23.09.2015. Successivamente, in data 16.11.2019, sarebbe stata notificata l'intimazione di pagamento n.
13920199002273428000. Pertanto, alcun termine prescrizionale potrebbe intendersi trascorso;
per la cartella n. 13920160002099318000, emessa a fronte di TARI risalente all'anno 2015, l'ente impositore avrebbe consegnato il ruolo nell'anno 2016 e l'Agente avrebbe tempestivamente notificato in data
25.08.2016. Successivamente, in data 16.11.2019, sarebbe stata notificata l'intimazione di pagamento n.
13920199002273428000. Pertanto, alcun termine prescrizionale potrebbe intendersi trascorso;
per la cartella n. 13920170000233334000, emessa a fronte di TARES risalente all'anno 2013, l'ente impositore avrebbe consegnato il ruolo nell'anno 2017 e l'Agente avrebbe tempestivamente notificato in data
26.04.2017. Successivamente, in data 16.11.2019, sarebbe stata notificata l'intimazione di pagamento n.
13920199002273428000. Pertanto, alcun termine prescrizionale potrebbe intendersi trascorso. In ordine alla decorrenza dei termini di prescrizione andrebbe, altresì, applicata la disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID - 19; il D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, avrebbe disposto la sospensione dell'attività di riscossione e notifica degli atti con conseguente sospensione legale dei termini decadenziale e prescrizionali, nel periodo intercorrente dall'8 marzo 2020 al 31 maggio
2020, successivamente prorogati con il D.L. n. 34/2020 al 31 agosto 2020, ulteriormente differiti con il D.L.
104/2020 al 15 ottobre 2020 e quindi al 31 dicembre 2020, infine con il D.L. n. 3/2021 sarebbe stato ancora posticipato il termine dapprima al 31 gennaio 2021 e, successivamente, al 28 Febbraio 2021 dal D.L. n.
7/2021 e infine al 31 agosto 2021.
All'udienza del 22 gennaio 2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si evidenzia come la costituzione in giudizio del Concessionario abbia sanato l'inammissibilità del ricorso derivante dall'omessa prova in giudizio della notifica dello stesso alla convenuta.
L'intimazione di pagamento è atto impugnabile, essendo pacificamente riconducibile nell'alveo di cui all'art. 19, lett. e), avendo la medesima funzione del già avviso di mora. Comune a tutte e quattro le cartelle di pagamento impugnate in via recuperatoria è l'intimazione di pagamento n. 13920199002273428000, atto immediatamente antecedente all' intimazione n. 13920259000085891000, oggi impugnata.
Vi è agli atti prova della notificazione della stessa avvenuta in data 16.11.2019, con consegna a mani della destinataria personalmente.
Pertanto, la verifica degli atti ulteriormente presupposti ed in particolare delle cartelle di pagamento è in questa sede preclusa, non essendo stata avanzata tempestiva impugnazione avverso tale atto ritualmente notificato.
Neppure può ritenersi decorsa la prescrizione.
Infatti, la tassa rifiuti per come denominata ha termine prescrizionale quinquennale e lo stesso non è decorso dal 16.11.2019 (data di notifica della precedente intimazione) al 7.04.2025, data di notifica dell'atto oggi impugnato, in considerazione della sospensione legata all'emergenza pandemica.
Tenuto conto della proroga dei termini di prescrizione collegata all'emergenza COVID (lett. b del comma 4- bis articolo 68) l'intimazione di pagamento ora impugnata è stata notificata prima del decorso del termine di prescrizione quinquennale e prorogato per i debiti inerenti alla tassa rifiuti. In particolare, l'art.68 del D.L.
17-3-2020 n. 18 (cd. Decreto Cura Italia) e s.m.i. ha previsto la sospensione dei termini della attività di riscossione dal 08/03/2020 al 31/08/2021 e, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della OS durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. L'art. 12 del D.lgs n.159/2015 - che viene esplicitamente richiamato dallo stesso art.68, comma 1 del D.L. n.18/2020 prevede che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento....comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, enti previdenziali e assistenziali e agenti della riscossione.
Concludendo, quindi, il ricorso va integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate
OS, che liquida in euro 143,00, con distrazione nei confronti del procuratore, che si è dichiarato antistatario.
VI Valentia, 22 gennaio 2026
Il Giudice,dott.ssa Sara Amerio
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 15:45 in composizione monocratica:
AMERIO SARA, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1024/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - VI Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000085891000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000085891000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000085891000 TARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava in data 5.06.2025 (come si evince dalla produzione documentale della convenuta, non avendo la difesa della ricorrente depositato la relata di notificazione) l'avviso di intimazione n° 13920259000085891000 per quattro sottese cartelle di pagamento per TARES 2013 e TARI anni 2014
e 2015 (cartelle di pagamento n. 13920140003101833000, n. 13920150003362519000,
n.13920160002099318000 e n. 13920170000233334000), a lei notificato in data 7.04.2025 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate OS, sulla base dell'unico seguente motivo:
1. INTERVENUTA PRESCRIZIONE DEL CREDITO portato dalle cartelle avente ruolo tari/tares.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate OS, che eccepiva l'inammissibilità del ricorso per non essere l'avviso di intimazione atto impugnabile, in quanto escluso dal novero di cui all'art. 19, d. lgs.
546/1992. Inoltre, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per tardività, essendo le cartelle di pagamento impugnate in via recuperatoria state tutte regolarmente notificate e non tempestivamente impugnate e pertanto divenute definitive. In particolare, la n. 13920140003101833000 sarebbe stata notificata il 7.04.2015, la n. 13920150003362519000 il 23.09.2015, la n. 13920160002099318000 il 25.08.2016 e la n.
13920170000233334000 il 26.04.2017, tutte direttamente alla destinataria. Rappresentava, poi, come l'intimazione portasse anche una quinta cartella di pagamento non impugnata, che pertanto è da ritenersi definitiva. Rispetto, poi, all'eccezione di intervenuta prescrizione, deduceva che per la cartella n.
13920140003101833000, emessa a fronte di TARES risalente all'anno 2013, l'ente impositore avrebbe consegnato il ruolo nell'anno 2014 e l'Agente avrebbe tempestivamente notificato in data 7.04.2015.
Successivamente, in data 16.11.2019, sarebbe stata notificata l'intimazione di pagamento n.
13920199002273428000. Pertanto, alcun termine prescrizionale potrebbe intendersi trascorso;
per la cartella n. 13920150003362519000, emessa a fronte di TARI risalente all'anno 2014, l'ente impositore avrebbe consegnato il ruolo nell'anno 2015 e l'Agente avrebbe tempestivamente notificato in data
23.09.2015. Successivamente, in data 16.11.2019, sarebbe stata notificata l'intimazione di pagamento n.
13920199002273428000. Pertanto, alcun termine prescrizionale potrebbe intendersi trascorso;
per la cartella n. 13920160002099318000, emessa a fronte di TARI risalente all'anno 2015, l'ente impositore avrebbe consegnato il ruolo nell'anno 2016 e l'Agente avrebbe tempestivamente notificato in data
25.08.2016. Successivamente, in data 16.11.2019, sarebbe stata notificata l'intimazione di pagamento n.
13920199002273428000. Pertanto, alcun termine prescrizionale potrebbe intendersi trascorso;
per la cartella n. 13920170000233334000, emessa a fronte di TARES risalente all'anno 2013, l'ente impositore avrebbe consegnato il ruolo nell'anno 2017 e l'Agente avrebbe tempestivamente notificato in data
26.04.2017. Successivamente, in data 16.11.2019, sarebbe stata notificata l'intimazione di pagamento n.
13920199002273428000. Pertanto, alcun termine prescrizionale potrebbe intendersi trascorso. In ordine alla decorrenza dei termini di prescrizione andrebbe, altresì, applicata la disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID - 19; il D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, avrebbe disposto la sospensione dell'attività di riscossione e notifica degli atti con conseguente sospensione legale dei termini decadenziale e prescrizionali, nel periodo intercorrente dall'8 marzo 2020 al 31 maggio
2020, successivamente prorogati con il D.L. n. 34/2020 al 31 agosto 2020, ulteriormente differiti con il D.L.
104/2020 al 15 ottobre 2020 e quindi al 31 dicembre 2020, infine con il D.L. n. 3/2021 sarebbe stato ancora posticipato il termine dapprima al 31 gennaio 2021 e, successivamente, al 28 Febbraio 2021 dal D.L. n.
7/2021 e infine al 31 agosto 2021.
All'udienza del 22 gennaio 2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si evidenzia come la costituzione in giudizio del Concessionario abbia sanato l'inammissibilità del ricorso derivante dall'omessa prova in giudizio della notifica dello stesso alla convenuta.
L'intimazione di pagamento è atto impugnabile, essendo pacificamente riconducibile nell'alveo di cui all'art. 19, lett. e), avendo la medesima funzione del già avviso di mora. Comune a tutte e quattro le cartelle di pagamento impugnate in via recuperatoria è l'intimazione di pagamento n. 13920199002273428000, atto immediatamente antecedente all' intimazione n. 13920259000085891000, oggi impugnata.
Vi è agli atti prova della notificazione della stessa avvenuta in data 16.11.2019, con consegna a mani della destinataria personalmente.
Pertanto, la verifica degli atti ulteriormente presupposti ed in particolare delle cartelle di pagamento è in questa sede preclusa, non essendo stata avanzata tempestiva impugnazione avverso tale atto ritualmente notificato.
Neppure può ritenersi decorsa la prescrizione.
Infatti, la tassa rifiuti per come denominata ha termine prescrizionale quinquennale e lo stesso non è decorso dal 16.11.2019 (data di notifica della precedente intimazione) al 7.04.2025, data di notifica dell'atto oggi impugnato, in considerazione della sospensione legata all'emergenza pandemica.
Tenuto conto della proroga dei termini di prescrizione collegata all'emergenza COVID (lett. b del comma 4- bis articolo 68) l'intimazione di pagamento ora impugnata è stata notificata prima del decorso del termine di prescrizione quinquennale e prorogato per i debiti inerenti alla tassa rifiuti. In particolare, l'art.68 del D.L.
17-3-2020 n. 18 (cd. Decreto Cura Italia) e s.m.i. ha previsto la sospensione dei termini della attività di riscossione dal 08/03/2020 al 31/08/2021 e, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della OS durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. L'art. 12 del D.lgs n.159/2015 - che viene esplicitamente richiamato dallo stesso art.68, comma 1 del D.L. n.18/2020 prevede che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento....comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, enti previdenziali e assistenziali e agenti della riscossione.
Concludendo, quindi, il ricorso va integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate
OS, che liquida in euro 143,00, con distrazione nei confronti del procuratore, che si è dichiarato antistatario.
VI Valentia, 22 gennaio 2026
Il Giudice,dott.ssa Sara Amerio