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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/02/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 4693/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Lavoro
Il dott. Giorgio Murru, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito della udienza svoltasi con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di assistenza e previdenza iscritta al n. 4639 di R.A.C.L. del 2019, promossa da:
UI AZ, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avvocato Tiziano Tatti che la rappresenta e difende, con l'avvocato Marcello Fancello, in virtù di procura speciale come in atti;
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Doa e Mariantonietta
Piras, giuste procure generali alle liti come in atti, elettivamente domiciliato in Cagliari presso l'Ufficio di Avvocatura dell'Ente.
, con sede in Roma, in persona del legale Controparte_2
rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato Maurizio Cimetti, presso il cui studio in Verona
è elettivamente domiciliata, in virtù di procura speciale come in atti;
OPPOSTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18 dicembre 2019 UI AZ ha proposto opposizione avverso l'avviso di intimazione di pagamento n. 025 2019 9009076787/000 000 notificatole il 18 novembre 2019
1 concernente l'avviso di addebito n. 325 20165578730000, concernente l'importo di euro 74.474,14 per omessa contribuzione IVS a percentuale eccedente il minimale per il periodo 2009- 2011
asseritamente notificatole il 10 febbraio 2017.
A sostegno delle sue doglianze deduce la illegittimità dell'intimazione anzidetta posto che l'avviso di addebito sopra citato non le è stato ritualmente notificato ed in ogni caso le ragioni di credito allo stesso sottese risulterebbero già estinte al momento della contestata notifica del febbraio 2017.
In ogni caso la pretesa vantata dall'Ente impositore sarebbe pure infondata nel merito posto che ella quale socio accomandante della Sermenta di Alberto Fanni e C. s.a.s. non ha mai svolto alcun tipo di attività lavorativa in seno alla società posto che tale attività, concernente la mera locazione di immobili della medesima società è stata curata integralmente dal socio accomandatario Alberto
Fanni.
Sulla scorta di tale circostanza di fatto difetterebbe, pertanto, il presupposto per la insorgenza a suo carico dell'obbligo contributivo ai sensi dell'art. 29 della legge n. 160/1975, non avendo ella partecipato al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
L' ritualmente evocato, si è costituito in giudizio ed ha contestato la fondatezza CP_3
dell'avverso ricorso in opposizione concludendo per il suo rigetto.
Anche l' si è costituita in giudizio onde eccepire il proprio difetto di Controparte_2
legittimazione passiva rispetto alle doglianze avanzate dalla AZ.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, è stata discussa dai difensori alla odierna udienza mediante il richiamo dei rispettivi atti difensivi.
****
1. L'opposizione è fondata e deve, conseguentemente, essere accolta.
2. Osserva il Tribunale che non vi è in atti alcuna prova in ordine alla rituale notifica dell'avviso di addebito sul quale si fonda l'intimazione di pagamento in contestazione talchè tale ultimo atto, concernendo crediti ormai prescritti (circostanza peraltro suscettibile, come è noto, di rilievo officioso, cfr. Cass. ord. n. 37570/2022), è privo di effetto.
Alcun dubbio d'altra parte può esservi sulla ritualità e tempestività dell'opposizione posto che secondo l'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. ord. n. 24506/2016) opera nella specie il disposto dell'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999: risultando nulla la notifica della cartella esattoriale il
2 momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto
in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa che nel caso in esame è l'intimazione di pagamento […….]. Rispetto alla quale occorre, quindi, verificare la tempestività dell'opposizione tenendo conto della funzione recuperatoria dell'impugnazione non potuta esercitare avverso la
cartella con riconoscimento a tale opposizione di una forza attrattiva nei confronti della relativa
disciplina impugnatoria, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per
l'azione recuperata (Cass. 24 aprile 2014, n. 9310; in senso conforme e tutte in materia di
opposizione ai sensi della legge 689/1981: (Cass. 7 agosto 2007, n. 17312; Cass. 16 febbraio 2007,
n. 3647; Cass. 15 febbraio 2005, n. 3035).
Nel caso di specie l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento è stata proposta il 18 dicembre
2019 ossia nel termine di 40 giorni dalla relativa notifica avvenuta il 18 novembre 2019.
Dunque UI AZ legittimamente ha contestato il diritto dell'Ente impositore di agire in executivis lamentando in primis la stessa esistenza della notifica dell'avviso di addebito recante il credito per cui è causa e di conseguenza l'invalidità della intimazione di pagamento anzidetta.
3. D'altra parte quandanche detto avviso fosse stato notificato nella data succitata le partite vantate a credito dall' sarebbero comunque risultate ormai prescritte per effetto del decorso di un CP_1
quinquennio ex art. 3 comma 9 lett. b) della legge n. 335/1995, fatta salva la quota parte relativa all'ultimo trimestre del 2011 da corrispondersi entro febbraio 2012.
A tale ultimo riguardo la Suprema Corte ha ripetutamente statuito (così consolidando un orientamento interpretativo che ormai nella sostanza può dirsi univoco) che La disciplina relativa
alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario è stata, come noto,
modificata dall'art. 1, comma 203, I. n. 662/1996, il quale, nel riformulare l'art. 29, comma 1°, I. n.
160/1975, ha previsto che l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività
commerciali di cui alla legge n. 613/1966 sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti
requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano
organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi
compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto
di vendita;
3 b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla
sua gestione (ancorché tale requisito non sia richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di
vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata);
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano
iscritti in albi, registri e ruoli.
Tenuto conto che l'art. 2, I. 1397/1960, nel testo modificato dall'art. 3, I. n. 45/1986, stabilisce a
sua volta che analogo obbligo di iscrizione (ricorrendo l'ulteriore requisito della partecipazione
personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza) grava sui soci di società in
nome collettivo e sui soci accomandatari di società in accomandita semplice, risulta evidente che il
presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti consiste pur sempre nella
prestazione di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma
individuale che societaria: e ciò perché - come a suo tempo rimarcato da Cass. S.U n. 3240 del 2010
- l'assicurazione obbligatoria non intende proteggere l'elemento imprenditoriale del lavoro
autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori
dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale, qualora il loro impegno
personale si connoti, rispetto agli altri fattori produttivi, come elemento prevalente all'interno
dell'impresa.
Nel caso di specie, la Corte ha acclarato che l'odierna intimata, nella qualità di socia di una società
in nome collettivo, ha svolto mera attività di gestione di un contratto di locazione di un immobile
concesso in godimento a terzi. E tenuto conto nei confronti di codesto accertamento in fatto l' CP_3
non ha sollevato censure, deve escludersi che sulla sua base possano essere maturati i presupposti
per l'iscrizione dell'intimata nella gestione commercianti: anzitutto perché l'attività di mera
riscossione dei canoni di un immobile affittato non costituisce di norma attività d'impresa,
indipendentemente dal fatto che ad esercitarla sia una società commerciale (Cass. n. 3145 del
2013), salvo che si dia prova che costituisca attività commerciale di intermediazione immobiliare
(Cass. n. 845 del 2010); in secondo luogo, perché - come correttamente rilevato dalla sentenza
impugnata - l'eventuale impiego dello schema societario per attività di mero godimento, in
implicito contrasto con il disposto dell'art. 2248 c.c., non può trovare una sanzione indiretta nel
4 riconoscimento di un obbligo contributivo di cui difettino i presupposti propri, per come sopra
ricostruiti (cfr. Cass. sent. n. 9873/2014, Cass. e più recentemente in termini sostanzialmente analoghi: Cass. ord. n. 12981/2018, Cass. ord. n. 18932/2019 e Cass. ord. n. 25192/2019).
Dunque sia per quanto attiene all'oggetto sociale sia con riguardo al tipo di apporto lavorativo che la AZ avrebbe fornito all'attività aziendale risultano mancano i necessari elementi a sostegno delle ragioni creditorie vantate dall' CP_3
In ordine a tale ultimo aspetto alcuna prova è stata introdotta in causa quanto allo svolgimento da parte della odierna opponente di una attività abituale e prevalente in seno alla richiamata società in accomandita semplice.
Sulla scorta di tali considerazioni difetta(va)no, pertanto ab origine i presupposti per iscrivere la
AZ nella gestione commercianti.
5. In conclusione il ricorso in opposizione va accolto stante l'insussistenza delle ragioni di credito in contestazione siccome ormai estinte per prescrizione ed in ogni caso prive degli elementi costitutivi richiesti dalla legge per la loro stessa insorgenza.
Da qui l'annullamento della intimazione di pagamento e del sotteso avviso di addebito del pari oggetto del presente giudizio.
6. Le spese di lite riguardo al rapporto processuale tra la opponente e l' seguono la CP_3
soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con opportuna riduzione stante la natura sostanzialmente documentale della causa e la limitata attività processuale svolta dai difensori delle parti.
6.1. Quanto al rapporto processuale con l' sussistono i Controparte_2
presupposti per disporne la integrale compensazione posto che l'atto di intimazione promana dal soggetto incaricato della riscossione e che quest'ultimo era in condizione, fin dal momento della formazione dello stesso, di verificare che la maggior parte delle ragioni di credito vantate dall' CP_3
erano già prescritte al momento della formazione dell'avviso di addebito.
In ogni caso, secondo un elementare canone di azione ispirato alla buona fede, l' avrebbe CP_2
potuto (e dovuto) attivare una opportuna interlocuzione con l' onde verificare l'esistenza dei CP_1
presupposti per l'invio della intimazione proprio alla luce della tardività dell'avviso di addebito in parola, profilo che emerge chiaramente dall'esame incrociato tra gli anni di riferimento del debito e
5 la data di formazione dell'avviso stesso e che, comunque, avrebbe suggerito un approfondimento preliminare nella specie inesistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa accoglie il ricorso proposto da UI AZ e, per l'effetto:
1. Accertata l'insussistenza del credito contributivo azionato dall' annulla l'intimazione di CP_3
pagamento impugnata e l'avviso di addebito ad esso sotteso;
2. Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di UI AZ liquidandole in euro CP_3
4.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario in misura pari al 15 % ed oltre rimborso C.U. ove corrisposto, Iva e Cpa, ove dovute, nella misura di legge.
3. Dispone la integrale compensazione delle spese di lite nel rapporto processuale tra UI AZ
ed . Controparte_2
Cagliari, 3 febbraio 2025.
IL GIUDICE
dott. Giorgio Murru
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Lavoro
Il dott. Giorgio Murru, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito della udienza svoltasi con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di assistenza e previdenza iscritta al n. 4639 di R.A.C.L. del 2019, promossa da:
UI AZ, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avvocato Tiziano Tatti che la rappresenta e difende, con l'avvocato Marcello Fancello, in virtù di procura speciale come in atti;
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Doa e Mariantonietta
Piras, giuste procure generali alle liti come in atti, elettivamente domiciliato in Cagliari presso l'Ufficio di Avvocatura dell'Ente.
, con sede in Roma, in persona del legale Controparte_2
rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato Maurizio Cimetti, presso il cui studio in Verona
è elettivamente domiciliata, in virtù di procura speciale come in atti;
OPPOSTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18 dicembre 2019 UI AZ ha proposto opposizione avverso l'avviso di intimazione di pagamento n. 025 2019 9009076787/000 000 notificatole il 18 novembre 2019
1 concernente l'avviso di addebito n. 325 20165578730000, concernente l'importo di euro 74.474,14 per omessa contribuzione IVS a percentuale eccedente il minimale per il periodo 2009- 2011
asseritamente notificatole il 10 febbraio 2017.
A sostegno delle sue doglianze deduce la illegittimità dell'intimazione anzidetta posto che l'avviso di addebito sopra citato non le è stato ritualmente notificato ed in ogni caso le ragioni di credito allo stesso sottese risulterebbero già estinte al momento della contestata notifica del febbraio 2017.
In ogni caso la pretesa vantata dall'Ente impositore sarebbe pure infondata nel merito posto che ella quale socio accomandante della Sermenta di Alberto Fanni e C. s.a.s. non ha mai svolto alcun tipo di attività lavorativa in seno alla società posto che tale attività, concernente la mera locazione di immobili della medesima società è stata curata integralmente dal socio accomandatario Alberto
Fanni.
Sulla scorta di tale circostanza di fatto difetterebbe, pertanto, il presupposto per la insorgenza a suo carico dell'obbligo contributivo ai sensi dell'art. 29 della legge n. 160/1975, non avendo ella partecipato al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
L' ritualmente evocato, si è costituito in giudizio ed ha contestato la fondatezza CP_3
dell'avverso ricorso in opposizione concludendo per il suo rigetto.
Anche l' si è costituita in giudizio onde eccepire il proprio difetto di Controparte_2
legittimazione passiva rispetto alle doglianze avanzate dalla AZ.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, è stata discussa dai difensori alla odierna udienza mediante il richiamo dei rispettivi atti difensivi.
****
1. L'opposizione è fondata e deve, conseguentemente, essere accolta.
2. Osserva il Tribunale che non vi è in atti alcuna prova in ordine alla rituale notifica dell'avviso di addebito sul quale si fonda l'intimazione di pagamento in contestazione talchè tale ultimo atto, concernendo crediti ormai prescritti (circostanza peraltro suscettibile, come è noto, di rilievo officioso, cfr. Cass. ord. n. 37570/2022), è privo di effetto.
Alcun dubbio d'altra parte può esservi sulla ritualità e tempestività dell'opposizione posto che secondo l'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. ord. n. 24506/2016) opera nella specie il disposto dell'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999: risultando nulla la notifica della cartella esattoriale il
2 momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto
in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa che nel caso in esame è l'intimazione di pagamento […….]. Rispetto alla quale occorre, quindi, verificare la tempestività dell'opposizione tenendo conto della funzione recuperatoria dell'impugnazione non potuta esercitare avverso la
cartella con riconoscimento a tale opposizione di una forza attrattiva nei confronti della relativa
disciplina impugnatoria, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per
l'azione recuperata (Cass. 24 aprile 2014, n. 9310; in senso conforme e tutte in materia di
opposizione ai sensi della legge 689/1981: (Cass. 7 agosto 2007, n. 17312; Cass. 16 febbraio 2007,
n. 3647; Cass. 15 febbraio 2005, n. 3035).
Nel caso di specie l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento è stata proposta il 18 dicembre
2019 ossia nel termine di 40 giorni dalla relativa notifica avvenuta il 18 novembre 2019.
Dunque UI AZ legittimamente ha contestato il diritto dell'Ente impositore di agire in executivis lamentando in primis la stessa esistenza della notifica dell'avviso di addebito recante il credito per cui è causa e di conseguenza l'invalidità della intimazione di pagamento anzidetta.
3. D'altra parte quandanche detto avviso fosse stato notificato nella data succitata le partite vantate a credito dall' sarebbero comunque risultate ormai prescritte per effetto del decorso di un CP_1
quinquennio ex art. 3 comma 9 lett. b) della legge n. 335/1995, fatta salva la quota parte relativa all'ultimo trimestre del 2011 da corrispondersi entro febbraio 2012.
A tale ultimo riguardo la Suprema Corte ha ripetutamente statuito (così consolidando un orientamento interpretativo che ormai nella sostanza può dirsi univoco) che La disciplina relativa
alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario è stata, come noto,
modificata dall'art. 1, comma 203, I. n. 662/1996, il quale, nel riformulare l'art. 29, comma 1°, I. n.
160/1975, ha previsto che l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività
commerciali di cui alla legge n. 613/1966 sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti
requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano
organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi
compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto
di vendita;
3 b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla
sua gestione (ancorché tale requisito non sia richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di
vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata);
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano
iscritti in albi, registri e ruoli.
Tenuto conto che l'art. 2, I. 1397/1960, nel testo modificato dall'art. 3, I. n. 45/1986, stabilisce a
sua volta che analogo obbligo di iscrizione (ricorrendo l'ulteriore requisito della partecipazione
personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza) grava sui soci di società in
nome collettivo e sui soci accomandatari di società in accomandita semplice, risulta evidente che il
presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti consiste pur sempre nella
prestazione di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma
individuale che societaria: e ciò perché - come a suo tempo rimarcato da Cass. S.U n. 3240 del 2010
- l'assicurazione obbligatoria non intende proteggere l'elemento imprenditoriale del lavoro
autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori
dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale, qualora il loro impegno
personale si connoti, rispetto agli altri fattori produttivi, come elemento prevalente all'interno
dell'impresa.
Nel caso di specie, la Corte ha acclarato che l'odierna intimata, nella qualità di socia di una società
in nome collettivo, ha svolto mera attività di gestione di un contratto di locazione di un immobile
concesso in godimento a terzi. E tenuto conto nei confronti di codesto accertamento in fatto l' CP_3
non ha sollevato censure, deve escludersi che sulla sua base possano essere maturati i presupposti
per l'iscrizione dell'intimata nella gestione commercianti: anzitutto perché l'attività di mera
riscossione dei canoni di un immobile affittato non costituisce di norma attività d'impresa,
indipendentemente dal fatto che ad esercitarla sia una società commerciale (Cass. n. 3145 del
2013), salvo che si dia prova che costituisca attività commerciale di intermediazione immobiliare
(Cass. n. 845 del 2010); in secondo luogo, perché - come correttamente rilevato dalla sentenza
impugnata - l'eventuale impiego dello schema societario per attività di mero godimento, in
implicito contrasto con il disposto dell'art. 2248 c.c., non può trovare una sanzione indiretta nel
4 riconoscimento di un obbligo contributivo di cui difettino i presupposti propri, per come sopra
ricostruiti (cfr. Cass. sent. n. 9873/2014, Cass. e più recentemente in termini sostanzialmente analoghi: Cass. ord. n. 12981/2018, Cass. ord. n. 18932/2019 e Cass. ord. n. 25192/2019).
Dunque sia per quanto attiene all'oggetto sociale sia con riguardo al tipo di apporto lavorativo che la AZ avrebbe fornito all'attività aziendale risultano mancano i necessari elementi a sostegno delle ragioni creditorie vantate dall' CP_3
In ordine a tale ultimo aspetto alcuna prova è stata introdotta in causa quanto allo svolgimento da parte della odierna opponente di una attività abituale e prevalente in seno alla richiamata società in accomandita semplice.
Sulla scorta di tali considerazioni difetta(va)no, pertanto ab origine i presupposti per iscrivere la
AZ nella gestione commercianti.
5. In conclusione il ricorso in opposizione va accolto stante l'insussistenza delle ragioni di credito in contestazione siccome ormai estinte per prescrizione ed in ogni caso prive degli elementi costitutivi richiesti dalla legge per la loro stessa insorgenza.
Da qui l'annullamento della intimazione di pagamento e del sotteso avviso di addebito del pari oggetto del presente giudizio.
6. Le spese di lite riguardo al rapporto processuale tra la opponente e l' seguono la CP_3
soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con opportuna riduzione stante la natura sostanzialmente documentale della causa e la limitata attività processuale svolta dai difensori delle parti.
6.1. Quanto al rapporto processuale con l' sussistono i Controparte_2
presupposti per disporne la integrale compensazione posto che l'atto di intimazione promana dal soggetto incaricato della riscossione e che quest'ultimo era in condizione, fin dal momento della formazione dello stesso, di verificare che la maggior parte delle ragioni di credito vantate dall' CP_3
erano già prescritte al momento della formazione dell'avviso di addebito.
In ogni caso, secondo un elementare canone di azione ispirato alla buona fede, l' avrebbe CP_2
potuto (e dovuto) attivare una opportuna interlocuzione con l' onde verificare l'esistenza dei CP_1
presupposti per l'invio della intimazione proprio alla luce della tardività dell'avviso di addebito in parola, profilo che emerge chiaramente dall'esame incrociato tra gli anni di riferimento del debito e
5 la data di formazione dell'avviso stesso e che, comunque, avrebbe suggerito un approfondimento preliminare nella specie inesistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa accoglie il ricorso proposto da UI AZ e, per l'effetto:
1. Accertata l'insussistenza del credito contributivo azionato dall' annulla l'intimazione di CP_3
pagamento impugnata e l'avviso di addebito ad esso sotteso;
2. Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di UI AZ liquidandole in euro CP_3
4.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario in misura pari al 15 % ed oltre rimborso C.U. ove corrisposto, Iva e Cpa, ove dovute, nella misura di legge.
3. Dispone la integrale compensazione delle spese di lite nel rapporto processuale tra UI AZ
ed . Controparte_2
Cagliari, 3 febbraio 2025.
IL GIUDICE
dott. Giorgio Murru
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