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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 24/09/2025, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1467/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 1467/2025 R.G. promosso con ricorso in data 27 giugno 2025 da parte di: nato a [...] il [...] e residente in [...]
Togliatti n. 26 (C.F. ) C.F._1
e nata a [...] il [...] e residente in [...]
10 (C.F. ) C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Milena Catozzi, (C.F. , PEC: C.F._3
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Ferrara, Email_1
Via Don Minzoni n. 17, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al procedimento all'indirizzo PEC sopra indicato
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio ex art. 473 bis 51
c.p.c.; preso atto che il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito il giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato in data 27 giugno 2025, gli odierni istanti, premettendo di aver ottenuto la cessazione degli effetti civili del matrimonio in forza della sentenza n. 97/2015 emessa il
04.02.2015 (all'esito del procedimento iscritto al n. 4028/2014 R.G.) dal Tribunale di Ferrara, dato
1 atto di sopravvenienze personali ed economiche, hanno domandato la modifica delle condizioni di cui alla predetta sentenza conformemente alle nuove disposizioni concordate e rassegnate nelle conclusioni di cui al ricorso.
Si ritiene non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle domande spiegate congiuntamente dalle parti, in quanto non contrarie all'interesse della prole e idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali (anzi adeguate alla situazione di fatto, ai nuovi equilibri ed alle mutate esigenze della famiglia).
P.Q.M.
Visti gli articoli 9 legge 898/70 e 473 bis 51 c.p.c.
Dispone
La parziale modifica della sentenza n. 97/2015 emessa il 04.02.2015 da questo Tribunale nei seguenti termini:
È revocato dell'obbligo per il Sig. di corrispondere il contributo mensile al Parte_1 mantenimento per il figlio maggiorenne di euro 418,00 da rivalutarsi Persona_1 annualmente in base agli indici Istat e dell'obbligo per entrambi i genitori di corrispondere il 50% delle spese straordinarie a favore del predetto figlio.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 23 settembre
2025.
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 1467/2025 R.G. promosso con ricorso in data 27 giugno 2025 da parte di: nato a [...] il [...] e residente in [...]
Togliatti n. 26 (C.F. ) C.F._1
e nata a [...] il [...] e residente in [...]
10 (C.F. ) C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Milena Catozzi, (C.F. , PEC: C.F._3
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Ferrara, Email_1
Via Don Minzoni n. 17, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al procedimento all'indirizzo PEC sopra indicato
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio ex art. 473 bis 51
c.p.c.; preso atto che il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito il giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato in data 27 giugno 2025, gli odierni istanti, premettendo di aver ottenuto la cessazione degli effetti civili del matrimonio in forza della sentenza n. 97/2015 emessa il
04.02.2015 (all'esito del procedimento iscritto al n. 4028/2014 R.G.) dal Tribunale di Ferrara, dato
1 atto di sopravvenienze personali ed economiche, hanno domandato la modifica delle condizioni di cui alla predetta sentenza conformemente alle nuove disposizioni concordate e rassegnate nelle conclusioni di cui al ricorso.
Si ritiene non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle domande spiegate congiuntamente dalle parti, in quanto non contrarie all'interesse della prole e idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali (anzi adeguate alla situazione di fatto, ai nuovi equilibri ed alle mutate esigenze della famiglia).
P.Q.M.
Visti gli articoli 9 legge 898/70 e 473 bis 51 c.p.c.
Dispone
La parziale modifica della sentenza n. 97/2015 emessa il 04.02.2015 da questo Tribunale nei seguenti termini:
È revocato dell'obbligo per il Sig. di corrispondere il contributo mensile al Parte_1 mantenimento per il figlio maggiorenne di euro 418,00 da rivalutarsi Persona_1 annualmente in base agli indici Istat e dell'obbligo per entrambi i genitori di corrispondere il 50% delle spese straordinarie a favore del predetto figlio.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 23 settembre
2025.
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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