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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 11/12/2025, n. 2047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 2047 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1060/2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 11/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
con l'avv. Vita Sonia (PEC: , che la Parte_1 Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, con l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo rappresenta e difende, giusta procura Email_2 generale alle liti in atti. RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 06/06/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, rappresentava di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo per il riconoscimento del requisito sanitario relativo alla prestazione della pensione per ciechi parziali
– ventesimisti - (L. n. 382 del 1970) nonché la indennità speciale (L. n. 508 del 1988 e L. n. 289 del 1990) dalla domanda amministrativa (19 aprile 2021) o da quella che verrà accertata dal CTU nominato;
che il CTU, nella precedente fase del giudizio aveva negato la concessione del beneficio richiesto;
che l'elaborato peritale depositato dal Consulente è stato contestato dal ricorrente, dapprima col deposito del dissenso (il 7.5.2025) e dopo ai sensi dell'art. 445-bis, comma 4, c.p.c., anche al fine ottenere l'esperimento di una nuova consulenza che accerti la sussistenza del requisito sanitario necessario a ottenere la prestazione agognata. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) nominare un consulente tecnico d'ufficio affinché provveda alla verifica preventiva delle condizioni sanitarie richieste ai fini del riconoscimento del diritto dell'istante a percepire la pensione per ciechi parziali – ventesimisti - ex L. n. 382 del 1970 nonché la indennità speciale ex L. n. 508 del 1988 e L. n. 289 del 1990, a far data dalla presentazione della domanda amministrativa (19 aprile 2021) o da quella che verrà accertata dal CTU nominato.
2) In caso di accertamento sanitario favorevole alla ricorrente, si chiede inoltre che l'On. Giudice adito voglia condannare l in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento CP_1 della pensione per ciechi parziali – ventesimisti - ex L. n. 382 del 1970 nonché della indennità speciale ex L. n. 508 del 1988 e L. n. 289 del 1990, il tutto con decorrenza dalla data della presentazione della domanda ammnistrativa (19 aprile 2021) o da quella che vorrà stabilire l'On. Giudice adito, con tutti i ratei scaduti e da scadere oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dal dì del dovuto e fino all'effettivo soddisfo;
3) il tutto con condanna dell in persona del legale rappresentante protempore, al CP_1 pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore.” Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando le CP_1 avverse pretese e chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico-legale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Per quanto concerne il merito della domanda, non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della C.T.U. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
3. Dalla consulenza medica – espletata nel corso del giudizio – è emerso che: ”Ci troviamo, quindi, di fronte ad un soggetto di sesso femminile, dell'età di 68 anni, affetto da esiti di ictus celebri e di retinopatia diabetica con distrofia maculare con visus bilaterale 1/20. Nel caso in discussione l'esame della documentazione medica presente in atti, con particolare riferimento al certificato del 18 luglio 2025 e alla tomografia assiale a coerenza ottica dell'agosto 2025, induce a considerare la ricorrente come cieca ventesimista e questo con decorrenza luglio 2025. CONCLUSIONI Esaminati gli atti ed i documenti di causa e visitata la perizianda posso, anche sulla base delle considerazioni medico legali postulate, così rispondere al quesito postomi dal Magistrato: "La Sig.ra SI Parte_1 Pt_2 dal luglio 2025, nelle condizioni previste dalla legge 382/ 70 in quanto cieco con residuo visivo non superiore ad un ventesimo con eventuale correzione."
4. Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione, non essendo stato in alcun modo contestato da parte resistente ed avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo.
5. Pertanto, la ricorrente è da riconoscersi da luglio 2025, nelle condizioni previste dalla legge 382/ 70 in quanto cieca con residuo visivo non superiore ad un ventesimo.
6. Le spese di lite sono compensate in misura integrale, a motivo della data di concreta decorrenza della prestazione ascritta all'istante, successiva tanto alla data di presentazione della domanda amministrativa, quanto a quelle giudiziali.
7. Le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza in favore di Parte_1 del requisito sanitario di cui alle condizioni previste dalla legge 382/ 70 in quanto cieca con residuo visivo non superiore ad un ventesimo, con decorrenza da luglio 2025;
- compensa integralmente tra le parti processuali le spese legali;
- pone definitivamente a carico dell' , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore le spese della consulenza tecnica esperita, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 11/12/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 11/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
con l'avv. Vita Sonia (PEC: , che la Parte_1 Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, con l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo rappresenta e difende, giusta procura Email_2 generale alle liti in atti. RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 06/06/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, rappresentava di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo per il riconoscimento del requisito sanitario relativo alla prestazione della pensione per ciechi parziali
– ventesimisti - (L. n. 382 del 1970) nonché la indennità speciale (L. n. 508 del 1988 e L. n. 289 del 1990) dalla domanda amministrativa (19 aprile 2021) o da quella che verrà accertata dal CTU nominato;
che il CTU, nella precedente fase del giudizio aveva negato la concessione del beneficio richiesto;
che l'elaborato peritale depositato dal Consulente è stato contestato dal ricorrente, dapprima col deposito del dissenso (il 7.5.2025) e dopo ai sensi dell'art. 445-bis, comma 4, c.p.c., anche al fine ottenere l'esperimento di una nuova consulenza che accerti la sussistenza del requisito sanitario necessario a ottenere la prestazione agognata. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) nominare un consulente tecnico d'ufficio affinché provveda alla verifica preventiva delle condizioni sanitarie richieste ai fini del riconoscimento del diritto dell'istante a percepire la pensione per ciechi parziali – ventesimisti - ex L. n. 382 del 1970 nonché la indennità speciale ex L. n. 508 del 1988 e L. n. 289 del 1990, a far data dalla presentazione della domanda amministrativa (19 aprile 2021) o da quella che verrà accertata dal CTU nominato.
2) In caso di accertamento sanitario favorevole alla ricorrente, si chiede inoltre che l'On. Giudice adito voglia condannare l in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento CP_1 della pensione per ciechi parziali – ventesimisti - ex L. n. 382 del 1970 nonché della indennità speciale ex L. n. 508 del 1988 e L. n. 289 del 1990, il tutto con decorrenza dalla data della presentazione della domanda ammnistrativa (19 aprile 2021) o da quella che vorrà stabilire l'On. Giudice adito, con tutti i ratei scaduti e da scadere oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dal dì del dovuto e fino all'effettivo soddisfo;
3) il tutto con condanna dell in persona del legale rappresentante protempore, al CP_1 pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore.” Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando le CP_1 avverse pretese e chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico-legale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Per quanto concerne il merito della domanda, non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della C.T.U. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
3. Dalla consulenza medica – espletata nel corso del giudizio – è emerso che: ”Ci troviamo, quindi, di fronte ad un soggetto di sesso femminile, dell'età di 68 anni, affetto da esiti di ictus celebri e di retinopatia diabetica con distrofia maculare con visus bilaterale 1/20. Nel caso in discussione l'esame della documentazione medica presente in atti, con particolare riferimento al certificato del 18 luglio 2025 e alla tomografia assiale a coerenza ottica dell'agosto 2025, induce a considerare la ricorrente come cieca ventesimista e questo con decorrenza luglio 2025. CONCLUSIONI Esaminati gli atti ed i documenti di causa e visitata la perizianda posso, anche sulla base delle considerazioni medico legali postulate, così rispondere al quesito postomi dal Magistrato: "La Sig.ra SI Parte_1 Pt_2 dal luglio 2025, nelle condizioni previste dalla legge 382/ 70 in quanto cieco con residuo visivo non superiore ad un ventesimo con eventuale correzione."
4. Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione, non essendo stato in alcun modo contestato da parte resistente ed avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo.
5. Pertanto, la ricorrente è da riconoscersi da luglio 2025, nelle condizioni previste dalla legge 382/ 70 in quanto cieca con residuo visivo non superiore ad un ventesimo.
6. Le spese di lite sono compensate in misura integrale, a motivo della data di concreta decorrenza della prestazione ascritta all'istante, successiva tanto alla data di presentazione della domanda amministrativa, quanto a quelle giudiziali.
7. Le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza in favore di Parte_1 del requisito sanitario di cui alle condizioni previste dalla legge 382/ 70 in quanto cieca con residuo visivo non superiore ad un ventesimo, con decorrenza da luglio 2025;
- compensa integralmente tra le parti processuali le spese legali;
- pone definitivamente a carico dell' , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore le spese della consulenza tecnica esperita, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 11/12/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani