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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 07/07/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 60/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
₪₪₪
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 60/2025 promossa da:
, nata in [...], il [...] (c.f. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Franco Biggini (c.f. ) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
e
, nato a [...] il [...] (c.f. ), CP_1 C.F._3 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Buondonno
(c.f. ed elettivamente domiciliato come in atti telematici;
C.F._4
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: scioglimento del matrimonio tra coniugi.
1 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi alle condizioni previste come da ricorso, a cui le parti si sono riportate anche all'udienza del 2/04/2025 e del
4/06/2025 tenutasi ex art. 127ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 17/01/2025, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio civile in Aulla (MS) e che dall'unione sono nate le figlie (il 10/06/2013) e (il Per_1 Per_2
31/08/2011). I coniugi sono in regime di separazione dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che – a seguito di insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale – hanno presentato istanza di separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Massa con decreto depositato il 29/09/2022. Hanno inoltre riferito che non è ripresa la convivenza e che sono trascorsi almeno 6 mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Tribunale. Sussistendo i requisiti di legge, hanno pertanto chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“i. sulla casa coniugale sita in Albiano (MS) alla via della Libertà n° 1/D, di proprietà esclusiva del marito, è stata già assegnata allo stesso;
la madre si è già trasferita altrove;
ii. sull'affidamento: le figlie minori e verranno affidate congiuntamente ai Per_2 Per_1 genitori. Il padre potrà tenere con sé le figlie:
• nel periodo scolastico, tutti i martedì dall'uscita dalla scuola fino alle ore 21/22. Nel periodo extrascolastico nella giornata del martedì il padre potrà tenere con sé le figlie dal mattino fino alle
22 della sera;
• tutti gli altri pomeriggi della settimana, escluso quello della domenica, che sarà alternato, dalle 15
o comunque dall'uscita della scuola fino alle 18;
• una domenica ogni due (alternata con la madre) dalle 8 alle 19.
• Nel periodo delle loro ferie lavorative, i genitori potranno tenere le figlie per 15 gg. anche continuativi, dando congruo preavviso all'altro genitore di almeno un mese rendendo al contempo noto per iscritto la destinazione (che non potrà essere in uno Stato estero salvo autorizzazione scritta dell'altro genitore), in cui si recherà con le minori, l'indirizzo della permanenza, i relativi recapiti telefonici;
• il padre e la madre potranno rispettivamente tenere, ad anni alterni, le figlie durante le vacanze di
Natale per sette giorni alternando di anno in anno il periodo dal 23 al 31 dicembre ed il periodo dal
1° gennaio al 6 gennaio;
per le vacanze di Pasqua i genitori potranno tenere con loro le figlie
2 alternando di anno in anno il giorno della Pasqua con l'un genitore e il giorno della Pasquetta con l'altro;
• i compleanni delle figlie saranno festeggiati alla presenza di entrambi i genitori, i quali si impegnano ad organizzare l'evento in un luogo diverso dalle loro rispettive abitazioni.
iii. Sul mantenimento delle figlie minori, Il padre verserà alla madre per il contributo al mantenimento delle figlie l'importo di 200 €/mese cadauna fino a quando le figlie non raggiungeranno l'indipendenza economica
Resta inteso tra le parti che le condizioni relative all'affidamento delle figlie, potranno essere applicate anche con deroghe parziali o totali purché previamente concordate tra le parti. iv. Le spese straordinarie riguardo alle due figlie saranno regolate secondo le indicazioni di cui al
Protocollo Protocollo/Linee Guida del Tribunale della Spezia del 13.12.2018, nella misura del 50%
a carico di ciascuno dei coniugi.
v. Sui rapporti tra i Coniugi:
• I genitori saranno tenuti a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, tutelando entrambi la figura dell'altro coniuge, evitando, cioè, di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
• Le parti dovranno prestare consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto.
• Per quanto attiene agli ulteriori accordi economico-patrimoniali tra i coniugi, indicati nel ricorso per la separazione personale, gli stessi sono già stati tutti adempiuti ed i coniugi hanno definitivamente risolto ogni questione economico-patrimoniale tra di loro e nulla hanno più da pretendere tra di loro”.
L'udienza del 2/04/2025 dinanzi al Giudice relatore si è tenuta ex art. 127 ter c.p.c., con deposito di note scritte dei coniugi di rinuncia alla comparizione all'udienza, di conferma delle condizioni di cui al ricorso e della loro volontà di non riconciliarsi.
Successivamente, con decreto del 23/04/2025, la causa veniva rimessa in istruttoria e veniva assegnato alle parti termine fino al 4/06/2025 per il deposito di note scritte con la documentazione richiesta.
La successiva udienza del 4/06/2025 dinanzi al Giudice relatore si è tenuta ex art. 127 ter c.p.c., con deposito di note scritte dei coniugi di rinuncia alla comparizione all'udienza, di conferma delle condizioni di cui al ricorso e della loro volontà di non riconciliarsi.
3 La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi degli artt. 1 e 3, n. 2 lett. b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificata dal
D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto [...]”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato fra le parti.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché la mancanza di possibilità di una riconciliazione fra i coniugi accertata all'udienza di comparizione, rendono evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 legge n. 898/1970 per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lett. b), dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre il termine previsto dalla legge a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Tribunale nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda di scioglimento del matrimonio, ed entrambi i coniugi hanno confermato in udienza dinanzi al Tribunale che la comunione materiale e spirituale tra loro non può essere ricostituita.
Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate al ricorso), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene.
Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie all'interesse delle minori, poiché garantiscono alle stesse un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e prevedono un adeguato contributo di mantenimento del padre per le figlie. 4 Infine, attesa l'insussistenza di alcuna conflittualità tra le parti, non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto delle minori ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., ritenuto manifestamente superfluo.
In punto di spese, le stesse vengono interamente compensate come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 2, 3 e 5 della legge n. 898/1970 e l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi e Parte_1 CP_1 in Aulla (MS) in data 2/08/2011 e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del
[...] predetto Comune di Aulla (MS) dell'anno 2011, al n. 12, parte I, alle condizioni concordate fra le parti in ricorso e di seguito riportate di cui si prende atto:
“i. sulla casa coniugale sita in Albiano (MS) alla via della Libertà n° 1/D, di proprietà esclusiva del marito, è stata già assegnata allo stesso;
la madre si è già trasferita altrove;
ii. sull'affidamento: le figlie minori e verranno affidate congiuntamente ai Per_2 Per_1 genitori. Il padre potrà tenere con sé le figlie:
• nel periodo scolastico, tutti i martedì dall'uscita dalla scuola fino alle ore 21/22. Nel periodo extrascolastico nella giornata del martedì il padre potrà tenere con sé le figlie dal mattino fino alle
22 della sera;
• tutti gli altri pomeriggi della settimana, escluso quello della domenica, che sarà alternato, dalle 15
o comunque dall'uscita della scuola fino alle 18;
• una domenica ogni due (alternata con la madre) dalle 8 alle 19.
• Nel periodo delle loro ferie lavorative, i genitori potranno tenere le figlie per 15 gg. anche continuativi, dando congruo preavviso all'altro genitore di almeno un mese rendendo al contempo noto per iscritto la destinazione (che non potrà essere in uno Stato estero salvo autorizzazione scritta dell'altro genitore), in cui si recherà con le minori, l'indirizzo della permanenza, i relativi recapiti telefonici;
• il padre e la madre potranno rispettivamente tenere, ad anni alterni, le figlie durante le vacanze di
Natale per sette giorni alternando di anno in anno il periodo dal 23 al 31 dicembre ed il periodo dal
1° gennaio al 6 gennaio;
per le vacanze di Pasqua i genitori potranno tenere con loro le figlie alternando di anno in anno il giorno della Pasqua con l'un genitore e il giorno della Pasquetta con l'altro;
5 • i compleanni delle figlie saranno festeggiati alla presenza di entrambi i genitori, i quali si impegnano ad organizzare l'evento in un luogo diverso dalle loro rispettive abitazioni.
iii. Sul mantenimento delle figlie minori, Il padre verserà alla madre per il contributo al mantenimento delle figlie l'importo di 200 €/mese cadauna fino a quando le figlie non raggiungeranno l'indipendenza economica
Resta inteso tra le parti che le condizioni relative all'affidamento delle figlie, potranno essere applicate anche con deroghe parziali o totali purché previamente concordate tra le parti. iv. Le spese straordinarie riguardo alle due figlie saranno regolate secondo le indicazioni di cui al
Protocollo Protocollo/Linee Guida del Tribunale della Spezia del 13.12.2018, nella misura del 50%
a carico di ciascuno dei coniugi.
v. Sui rapporti tra i Coniugi:
• I genitori saranno tenuti a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, tutelando entrambi la figura dell'altro coniuge, evitando, cioè, di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
• Le parti dovranno prestare consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto.
• Per quanto attiene agli ulteriori accordi economico-patrimoniali tra i coniugi, indicati nel ricorso per la separazione personale, gli stessi sono già stati tutti adempiuti ed i coniugi hanno definitivamente risolto ogni questione economico-patrimoniale tra di loro e nulla hanno più da pretendere tra di loro.”
In punto di spese, le stesse vengono interamente compensate come richiesto.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 03/07/2025 su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
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REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
₪₪₪
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 60/2025 promossa da:
, nata in [...], il [...] (c.f. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Franco Biggini (c.f. ) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
e
, nato a [...] il [...] (c.f. ), CP_1 C.F._3 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Buondonno
(c.f. ed elettivamente domiciliato come in atti telematici;
C.F._4
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: scioglimento del matrimonio tra coniugi.
1 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi alle condizioni previste come da ricorso, a cui le parti si sono riportate anche all'udienza del 2/04/2025 e del
4/06/2025 tenutasi ex art. 127ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 17/01/2025, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio civile in Aulla (MS) e che dall'unione sono nate le figlie (il 10/06/2013) e (il Per_1 Per_2
31/08/2011). I coniugi sono in regime di separazione dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che – a seguito di insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale – hanno presentato istanza di separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Massa con decreto depositato il 29/09/2022. Hanno inoltre riferito che non è ripresa la convivenza e che sono trascorsi almeno 6 mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Tribunale. Sussistendo i requisiti di legge, hanno pertanto chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“i. sulla casa coniugale sita in Albiano (MS) alla via della Libertà n° 1/D, di proprietà esclusiva del marito, è stata già assegnata allo stesso;
la madre si è già trasferita altrove;
ii. sull'affidamento: le figlie minori e verranno affidate congiuntamente ai Per_2 Per_1 genitori. Il padre potrà tenere con sé le figlie:
• nel periodo scolastico, tutti i martedì dall'uscita dalla scuola fino alle ore 21/22. Nel periodo extrascolastico nella giornata del martedì il padre potrà tenere con sé le figlie dal mattino fino alle
22 della sera;
• tutti gli altri pomeriggi della settimana, escluso quello della domenica, che sarà alternato, dalle 15
o comunque dall'uscita della scuola fino alle 18;
• una domenica ogni due (alternata con la madre) dalle 8 alle 19.
• Nel periodo delle loro ferie lavorative, i genitori potranno tenere le figlie per 15 gg. anche continuativi, dando congruo preavviso all'altro genitore di almeno un mese rendendo al contempo noto per iscritto la destinazione (che non potrà essere in uno Stato estero salvo autorizzazione scritta dell'altro genitore), in cui si recherà con le minori, l'indirizzo della permanenza, i relativi recapiti telefonici;
• il padre e la madre potranno rispettivamente tenere, ad anni alterni, le figlie durante le vacanze di
Natale per sette giorni alternando di anno in anno il periodo dal 23 al 31 dicembre ed il periodo dal
1° gennaio al 6 gennaio;
per le vacanze di Pasqua i genitori potranno tenere con loro le figlie
2 alternando di anno in anno il giorno della Pasqua con l'un genitore e il giorno della Pasquetta con l'altro;
• i compleanni delle figlie saranno festeggiati alla presenza di entrambi i genitori, i quali si impegnano ad organizzare l'evento in un luogo diverso dalle loro rispettive abitazioni.
iii. Sul mantenimento delle figlie minori, Il padre verserà alla madre per il contributo al mantenimento delle figlie l'importo di 200 €/mese cadauna fino a quando le figlie non raggiungeranno l'indipendenza economica
Resta inteso tra le parti che le condizioni relative all'affidamento delle figlie, potranno essere applicate anche con deroghe parziali o totali purché previamente concordate tra le parti. iv. Le spese straordinarie riguardo alle due figlie saranno regolate secondo le indicazioni di cui al
Protocollo Protocollo/Linee Guida del Tribunale della Spezia del 13.12.2018, nella misura del 50%
a carico di ciascuno dei coniugi.
v. Sui rapporti tra i Coniugi:
• I genitori saranno tenuti a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, tutelando entrambi la figura dell'altro coniuge, evitando, cioè, di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
• Le parti dovranno prestare consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto.
• Per quanto attiene agli ulteriori accordi economico-patrimoniali tra i coniugi, indicati nel ricorso per la separazione personale, gli stessi sono già stati tutti adempiuti ed i coniugi hanno definitivamente risolto ogni questione economico-patrimoniale tra di loro e nulla hanno più da pretendere tra di loro”.
L'udienza del 2/04/2025 dinanzi al Giudice relatore si è tenuta ex art. 127 ter c.p.c., con deposito di note scritte dei coniugi di rinuncia alla comparizione all'udienza, di conferma delle condizioni di cui al ricorso e della loro volontà di non riconciliarsi.
Successivamente, con decreto del 23/04/2025, la causa veniva rimessa in istruttoria e veniva assegnato alle parti termine fino al 4/06/2025 per il deposito di note scritte con la documentazione richiesta.
La successiva udienza del 4/06/2025 dinanzi al Giudice relatore si è tenuta ex art. 127 ter c.p.c., con deposito di note scritte dei coniugi di rinuncia alla comparizione all'udienza, di conferma delle condizioni di cui al ricorso e della loro volontà di non riconciliarsi.
3 La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi degli artt. 1 e 3, n. 2 lett. b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificata dal
D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto [...]”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato fra le parti.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché la mancanza di possibilità di una riconciliazione fra i coniugi accertata all'udienza di comparizione, rendono evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 legge n. 898/1970 per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lett. b), dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre il termine previsto dalla legge a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Tribunale nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda di scioglimento del matrimonio, ed entrambi i coniugi hanno confermato in udienza dinanzi al Tribunale che la comunione materiale e spirituale tra loro non può essere ricostituita.
Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate al ricorso), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene.
Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie all'interesse delle minori, poiché garantiscono alle stesse un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e prevedono un adeguato contributo di mantenimento del padre per le figlie. 4 Infine, attesa l'insussistenza di alcuna conflittualità tra le parti, non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto delle minori ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., ritenuto manifestamente superfluo.
In punto di spese, le stesse vengono interamente compensate come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 2, 3 e 5 della legge n. 898/1970 e l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi e Parte_1 CP_1 in Aulla (MS) in data 2/08/2011 e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del
[...] predetto Comune di Aulla (MS) dell'anno 2011, al n. 12, parte I, alle condizioni concordate fra le parti in ricorso e di seguito riportate di cui si prende atto:
“i. sulla casa coniugale sita in Albiano (MS) alla via della Libertà n° 1/D, di proprietà esclusiva del marito, è stata già assegnata allo stesso;
la madre si è già trasferita altrove;
ii. sull'affidamento: le figlie minori e verranno affidate congiuntamente ai Per_2 Per_1 genitori. Il padre potrà tenere con sé le figlie:
• nel periodo scolastico, tutti i martedì dall'uscita dalla scuola fino alle ore 21/22. Nel periodo extrascolastico nella giornata del martedì il padre potrà tenere con sé le figlie dal mattino fino alle
22 della sera;
• tutti gli altri pomeriggi della settimana, escluso quello della domenica, che sarà alternato, dalle 15
o comunque dall'uscita della scuola fino alle 18;
• una domenica ogni due (alternata con la madre) dalle 8 alle 19.
• Nel periodo delle loro ferie lavorative, i genitori potranno tenere le figlie per 15 gg. anche continuativi, dando congruo preavviso all'altro genitore di almeno un mese rendendo al contempo noto per iscritto la destinazione (che non potrà essere in uno Stato estero salvo autorizzazione scritta dell'altro genitore), in cui si recherà con le minori, l'indirizzo della permanenza, i relativi recapiti telefonici;
• il padre e la madre potranno rispettivamente tenere, ad anni alterni, le figlie durante le vacanze di
Natale per sette giorni alternando di anno in anno il periodo dal 23 al 31 dicembre ed il periodo dal
1° gennaio al 6 gennaio;
per le vacanze di Pasqua i genitori potranno tenere con loro le figlie alternando di anno in anno il giorno della Pasqua con l'un genitore e il giorno della Pasquetta con l'altro;
5 • i compleanni delle figlie saranno festeggiati alla presenza di entrambi i genitori, i quali si impegnano ad organizzare l'evento in un luogo diverso dalle loro rispettive abitazioni.
iii. Sul mantenimento delle figlie minori, Il padre verserà alla madre per il contributo al mantenimento delle figlie l'importo di 200 €/mese cadauna fino a quando le figlie non raggiungeranno l'indipendenza economica
Resta inteso tra le parti che le condizioni relative all'affidamento delle figlie, potranno essere applicate anche con deroghe parziali o totali purché previamente concordate tra le parti. iv. Le spese straordinarie riguardo alle due figlie saranno regolate secondo le indicazioni di cui al
Protocollo Protocollo/Linee Guida del Tribunale della Spezia del 13.12.2018, nella misura del 50%
a carico di ciascuno dei coniugi.
v. Sui rapporti tra i Coniugi:
• I genitori saranno tenuti a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, tutelando entrambi la figura dell'altro coniuge, evitando, cioè, di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
• Le parti dovranno prestare consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto.
• Per quanto attiene agli ulteriori accordi economico-patrimoniali tra i coniugi, indicati nel ricorso per la separazione personale, gli stessi sono già stati tutti adempiuti ed i coniugi hanno definitivamente risolto ogni questione economico-patrimoniale tra di loro e nulla hanno più da pretendere tra di loro.”
In punto di spese, le stesse vengono interamente compensate come richiesto.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 03/07/2025 su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
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