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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 11/02/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro
in persona del giudice, dott. Alessio Marinelli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 127-ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 70 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
T R A
, nata a [...], il [...], residente in [...]
n. 5, , nata a [...], il [...], residente in [...] e Parte_2
, nata a [...], il [...], residente in [...] in Parte_3
qualità di eredi del Sig. , nato a [...], il [...] e deceduto il 5 dicembre Persona_1
2023, rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'Avv. Cordiano Fortunato, elettivamente domiciliate in Rieti alla via Contigliano n. 10;
PARTE RICORRENTE
E
– Sede ON
di Rieti, in persona del Direttore della Direzione Regionale per il Lazio, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Rosa Maria De Carlo, per delega in atti;
CONVENUTO
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato, , premesso di aver svolto per diversi anni Persona_1
mansioni di facchino e addetto allo spostamento delle merci presso varie società, nei termini meglio dettagliati nell'atto introduttivo del giudizio (v. pag. 2 del ricorso), ha, in particolare, allegato di aver svolto presso la “ , stabilimento di Rieti, dal gennaio Controparte_2
del 2008 all'ottobre del 2019, “mansioni consistenti in lavori di spostamento, carico e scarico materiali per l'edilizia e materiali per sanitari dal magazzino dell'azienda ai veicoli dei fornitori e dei clienti e viceversa” (più in dettaglio, il ricorrente, in tale arco temporale, si è occupato di “sollevare e trasportare, manualmente, sacchetti di cemento del peso di 25Kg, ma anche e soprattutto sacchetti di intonaco pronto del peso di 30 kg e pacchi di mattonelle del peso di 35kg, nonché di altri materiali di ceramica da bagno (lavandini, vasi, bidet) del peso di oltre 15kg, per sistemarli, sempre manualmente, in appositi scaffali all'interno del magazzino dell'azienda o all'interno dei veicoli dei clienti”).
Parimenti, dal novembre del 2019 in poi, il ricorrente ha svolto mansioni consistenti in lavori di spostamento, carico e scarico di materiale per verniciatura e materiale per l'edilizia in genere dal magazzino dell'azienda ai veicoli dei fornitori e dei clienti e viceversa (in particolare, il ricorrente si è occupato di “sollevare e trasportare, manualmente, secchi di vernice ed assimilati del peso di oltre 15 kg, nonché sacchi e scatolame di materiale per
l'edilizia, per sistemarli, sempre manualmente, in appositi scaffali all'interno del magazzino dell'azienda o all'interno dei veicoli dei clienti”).
Con peculiare riferimento, poi, all'orario di lavoro e alle modalità di esecuzione di tali prestazioni lavorative, il ricorrente ha allegato che le suddette attività sono state svolte “senza soluzione di continuità per oltre tredici anni e per 46 ore settimanali, per sei giorni alla settimana, dal 2008 al 2013, per 46 ore settimanali, per cinque giorni alla settimana, dal
2014 al 31.10.2019, e per 24 ore settimanali, per sei giorni alla settimana, dal 01.11.2019” sino alla data di deposito del ricorso.
Ciò posto, in data 14.12.2020, il Sig. , già titolare di precedente riconoscimento Persona_1
di malattia professionale per altra patologia con grado di inabilità pari al 6% (v. allegato n. 7 al ricorso), ha presentato all' apposita domanda per il riconoscimento di malattia CP_1
professionale, protocollata con il n. 517442365 (v. allegati 5 e 6 al ricorso), lamentando di
2 essere affetto dalla patologia “Lesione subtotale del tendine del sovraspinoso bilaterale”, di origine e derivazione professionale.
A fronte di successivo rigetto in sede amministrativa della suddetta domanda, il ricorrente, pertanto, ha adito il Giudice del Lavoro di Rieti, rassegnando le seguenti conclusioni:
“In via principale:
- accertare che la malattia da cui il medesima è affetto costituisce malattia professionale e, per l'effetto, dichiarare residuata all'istante, quale conseguenza della malattia professionale de qua, una inabilità permanente di grado pari al 10% (dieci per cento), ovvero di altro che risulterà accertato a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio (Consulenza Medica d'Ufficio), che sin d'ora si richiede, sempre nell'ambito della percentuale minima indennizzabile;
- condannare l' ON
, in persona del legale rappresentante p.t., corrente in Rieti al Viale Matteucci n. 6,
[...]
ed in Roma alla via IV Novembre n. 144, al pagamento in favore dell'istante, dell'indennizzo da Inabilità Permanente conseguente alla malattia professionale per cui è causa, ragguagliandola al grado percentuale accertato, oltre interessi legali dalla data di maturazione del diritto sino all'effettivo soddisfo e cumulandola poi alla percentuale di inabilità del 6% in precedenza a questi già riconosciuta a titolo di malattia professionale con riguardo ad altra patologia denunciata;
-condannare, altresì, l' ON
, in persona del legale rappresentante p.t., corrente in Rieti al Viale Matteucci n.
[...]
6, ed in Roma alla via IV Novembre n. 144, al pagamento delle spese e compensi professionali del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Con memoria tempestivamente depositata, si è costituito l' , il quale ha contestato il CP_1
ricorso chiedendone il rigetto in quanto infondato.
Ulteriormente, a seguito dell'intervenuto decesso del ricorrente in data 5 dicembre 2023, le suddette eredi depositavano atto di costituzione ex artt. 300 e 302 c.p.c. ai fini della prosecuzione del presente giudizio.
La causa è stata quindi istruita mediante prova testimoniale e c.t.u. medico legale e decisa ex art. 127-ter c.p.c.
Il ricorso è fondato.
3 Invero, i testimoni escussi nel corso dell'istruttoria hanno confermato le mansioni e le modalità esecutive di svolgimento della prestazione lavorativa descritta nel ricorso, con conseguente sussistenza dell'esposizione ai rischi tipici dell'attività svolta e sollecitazione, così, dell'articolazione della spalla, del braccio e del polso, con elevata ripetitività.
Sulla base di tali risultanze istruttorie, è stata quindi disposta la c.t.u. medico – legale, in forza della quale il consulente, premesso che la malattia oggetto del caso in esame non rientra tra quelle previste nelle tabelle allegate al T.U. 1124/65 e successive integrazioni e modifiche
(DPR 336/94 e DM 09.04.2008), ha affermato che, sulla base dei dati emersi in sede istruttoria, le azioni tecniche svolte dal ricorrente “erano varie, ma, di fatto, comportavano movimentazione di carichi in posizioni non congrue con movimenti a strappo e contraccolpi, con posizioni delle mani sopra la testa o sopra l'altezza delle spalle, per la sistemazione del materiale nelle varie scaffalature.
Azioni tecniche queste comportanti impegno di forza degli arti superiori, con trazione o spinta, postura protratta e movimenti al di sopra del piano delle spalle e/o non sostenuti”.
Ancora, il c.t.u. ha aggiunto che “non ha svolto lavorazioni a ritmi prefissati Persona_1
e/o con obiettivi di produzione che prevedano montaggio, assemblaggio su linea, bensì lavorazioni a ritmi non vincolati o imposti, ma eseguiti con continuità; ha svolto azioni tecniche con fasi di recupero, ma spesso con posture incongrue che comportavano il raggiungimento e il mantenimento di posizioni estreme della spalla, posizioni delle mani sopra la testa e/o posizioni del braccio sollevato ad altezza delle spalle, impatti ripetuti.
Considerata l'attività espletata per anni dall'assicurato, questa risulta qualiquantitativamente e modalmente idonea al determinismo della malattia denunciata, pur riconoscendo la stessa una eziologia multifattoriale.
Nella fattispecie le evidenze cliniche e diagnostiche confermano la sussistenza della lesione della cuffia dei rotatori bilateralmente, così come documentato dalle RM spalla destra del
23.10.2018 e dalla RM spalla sinistra del 03.04.2019”.
Ha concluso, dunque, il consulente, affermando come la malattia de qua (“Lesione subtotale del tendine del sovraspinoso bilaterale”), fosse in rapporto concausale con il rischio occupazionale emerso, con un grado di menomazione quantificabile nella misura del 8%, avuto riguardo delle tabelle di riferimento di cui al D.Lgs 38/2000, da porre in unificazione
4 con l'ulteriore grado, già riconosciuto nella misura del 6 per cento, per altra malattia professionale attinente al rachide lombo-sacrale.
La causa deve pertanto essere decisa alla stregua delle convincenti motivazioni poste a fondamento della consulenza tecnica, alla quale si fa integralmente rinvio in quanto immune da vizi logico-giuridici.
In conclusione, quindi, il ricorso deve essere accolto con conseguente condanna dell' CP_1
al pagamento in favore delle eredi dell'originario ricorrente deceduto, delle prestazioni previste dalla legge parametrate al grado di inabilità pari all'8%, da porre in unificazione con il precedente grado di invalidità già riconosciuto, con rivalutazione monetaria ed interessi legali nei limiti del divieto di cumulo.
Le spese di lite, come quelle di c.t.u., seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base del nuovo D.M. n. 147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rieti, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la natura professionale della tecnopatia contratta da con un grado di invalidità dell'8% con decorrenza Persona_1 dall'epoca della domanda amministrativa e condanna l' al pagamento in favore CP_1
delle eredi dell'originario ricorrente, deceduto il 5 dicembre 2023, delle prestazioni previste dalla legge, previa unificazione con il precedente grado di invalidità già riconosciuto, con rivalutazione monetaria ed interessi legali nei limiti del divieto di cumulo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 2.697,00 CP_1
oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u., liquidate come da separato CP_1
provvedimento.
Rieti, 11 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Alessio Marinelli
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