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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 26/06/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2023 96
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale composto dai IGg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est.
Riunito in camera di conIGlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 96/2023 R.G.
PROMOSSO DA
(c.f. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
il 14.10.1984, rappresentata e difesa dall'avv. Fabianamichela Di Stefano;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
13.10.1983, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Montemagno;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
1 OGGETTO: Divorzio giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 16.06.2025, sostituita da deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti dichiaravano di accettare la proposta di accordo formulata dal Giudice all'udienza del 05.05.2025 e, pertanto, precisavano congiuntamente le conclusioni, come da verbale in atti.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso del 16.01.2023, ritualmente notificato, la IG.ra adiva Parte_1
codesto Tribunale al fine di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il IG. a Caltagirone Controparte_1
in data 24.8.2011, con atto trascritto nel predetto comune al n. 91, parte II, serie A, ufficio 1, anno 2011, e dalla cui unione è nato il figlio (17.02.2011), di 14 anni. Per_1
La ricorrente esponeva che, dopo la separazione dichiarata con decreto di omologa del
14.03.2022, tra i coniugi non vi era stata alcuna riconciliazione, sussistendo i presupposti di cui all'art. 3, comma i, n. 2, lett. b) legge n. 898 del 1970, e che il marito sarebbe venuto meno ai proprio obblighi e doveri nei confronti del figlio minore , Per_1
in particolar non contribuendo al suo mantenimento, causando così gravi disagi alla IG.ra , per essere quest'ultima percettrice solo del reddito di cittadinanza. Pt_1
Pertanto, la IG.ra in uno alla domanda di divorzio, chiedeva la conferma Pt_1
delle condizioni pattuite in sede di separazione consensuale, ad eccezione di quella economica relativa al contributo a titolo di mantenimento del figlio minore della coppia posto a carico del marito, chiedendo che venisse aumentato ad euro 300,00 mensili.
Con comparsa di costituzione del 05.04.2023, si costituiva in giudizio il IG.
[...]
il quale pur aderendo alla domanda di divorzio, contestava in toto CP_1
2 quanto dedotto dalla ricorrente e domandava la conferma delle condizioni di cui alla separazione consensuale.
All'esito dell'udienza presidenziale e dell'audizione del figlio minore, il Presidente del
Tribunale, stante l'insuccesso della riconciliazione, emetteva i provvedimento temporanei ed urgenti, disponendo – a parziale modifica delle condizioni di cui alla separazione – che il padre incontrasse il figlio in apposito spazio neutro presso i Servizi
Sociali del Comune di Caltagirone, con attivazione di un intervento terapeutico in favore del minore e a cui demandava la calendarizzazione e l'organizzazione degli incontri padre-figlio, per il resto confermava le condizioni di cui alla separazione consensuale, e la causa veniva rimessa dinanzi al Giudice istruttore per la prosecuzione.
Evasi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., alla luce di quanto emerso nel corso del presente giudizio e ritenuta la possibilità di raggiungere un accordo tra le parti sulle condizioni di divorzio, all'udienza del 05.05.2025 il Giudice formulava la seguente proposta:
“viene confermato l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre.
Si dà mandato al Servizio Sociale di Caltagirone, così come già previsto in sede di ordinanza presidenziale, di prevedere le concrete modalità di incontri, inizialmente in modalità protetta, tra il minore e il padre, salve eventuali incompatibilità con provvedimenti emessi in sede penale.
Parte_ Si dà mandato all i Caltagirone di avviare un percorso di sostegno a favore del minore che sia in particolare finalizzato al recupero della relazione padre-figlio.
L'Assegno Unico a favore del minore erogato dall' verrà percepito per intero CP_2
dalla madre.
Vengono confermate nel resto le condizioni della separazione.
Spese del presente giudizio compensate”.
3 All'udienza del 16.06.2025, sostituita da deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., dichiaravano di accettare la proposta di accordo formulata dal Giudice all'udienza del
05.05.2025 e, pertanto, precisavano congiuntamente le conclusioni, come da verbale in atti.
La causa veniva quindi trattenuta per la decisione dinanzi al Collegio.
§
La domanda di divorzio è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero ritiene il Collegio, sulla scorta delle eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per l'altro quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostruire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra specificato rappresenta l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dal decreto di omologa del 14.03.2022 reso dal
Tribunale di Caltagirone.
È inoltre trascorso il termine sancito dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. n. 898/70 come modificato dalla L. 74/1987 e dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n. 55 ne è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge 06.05.2015 n. 55, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi alle condizioni concordate dalle parti e sopra indicate che il Collegio ritiene di poter fare proprie, essendo conformi alla legge ed anche confacenti all'interesse del figlio minore.
4 Le spese del giudizio devono intendersi compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, viste le conclusioni congiunte delle parti, così dispone:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e a Caltagirone in data Parte_1 Controparte_1
24.8.2011, con atto trascritto negli uffici del registro Civile del predetto comune al n. 91, parte II, serie A, ufficio 1, anno 2011;
2. DISPONE che il regime di affidamento, collocamento e visite del figlio minore sia regolato alle condizioni concordate dalle parti e riportate in parte motiva;
3. ORDINA all' di versare direttamente alla IG.ra l'intero CP_2 Parte_1
importo dell'Assegno Unico erogato per il figlio minore;
4. CONFERMA nel resto le condizioni della separazione.
5. COMPENSA tra le parti le spese del giudizio;
6. DISPONE che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di legge.
Parte_ Si comunichi alle parti, al Servizio Sociale di Caltagirone e all i Caltagirone.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di ConIGlio del 26.6.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Concetta Grillo Dott.ssa Giulia Ferratini
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale composto dai IGg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est.
Riunito in camera di conIGlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 96/2023 R.G.
PROMOSSO DA
(c.f. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
il 14.10.1984, rappresentata e difesa dall'avv. Fabianamichela Di Stefano;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
13.10.1983, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Montemagno;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
1 OGGETTO: Divorzio giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 16.06.2025, sostituita da deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti dichiaravano di accettare la proposta di accordo formulata dal Giudice all'udienza del 05.05.2025 e, pertanto, precisavano congiuntamente le conclusioni, come da verbale in atti.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso del 16.01.2023, ritualmente notificato, la IG.ra adiva Parte_1
codesto Tribunale al fine di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il IG. a Caltagirone Controparte_1
in data 24.8.2011, con atto trascritto nel predetto comune al n. 91, parte II, serie A, ufficio 1, anno 2011, e dalla cui unione è nato il figlio (17.02.2011), di 14 anni. Per_1
La ricorrente esponeva che, dopo la separazione dichiarata con decreto di omologa del
14.03.2022, tra i coniugi non vi era stata alcuna riconciliazione, sussistendo i presupposti di cui all'art. 3, comma i, n. 2, lett. b) legge n. 898 del 1970, e che il marito sarebbe venuto meno ai proprio obblighi e doveri nei confronti del figlio minore , Per_1
in particolar non contribuendo al suo mantenimento, causando così gravi disagi alla IG.ra , per essere quest'ultima percettrice solo del reddito di cittadinanza. Pt_1
Pertanto, la IG.ra in uno alla domanda di divorzio, chiedeva la conferma Pt_1
delle condizioni pattuite in sede di separazione consensuale, ad eccezione di quella economica relativa al contributo a titolo di mantenimento del figlio minore della coppia posto a carico del marito, chiedendo che venisse aumentato ad euro 300,00 mensili.
Con comparsa di costituzione del 05.04.2023, si costituiva in giudizio il IG.
[...]
il quale pur aderendo alla domanda di divorzio, contestava in toto CP_1
2 quanto dedotto dalla ricorrente e domandava la conferma delle condizioni di cui alla separazione consensuale.
All'esito dell'udienza presidenziale e dell'audizione del figlio minore, il Presidente del
Tribunale, stante l'insuccesso della riconciliazione, emetteva i provvedimento temporanei ed urgenti, disponendo – a parziale modifica delle condizioni di cui alla separazione – che il padre incontrasse il figlio in apposito spazio neutro presso i Servizi
Sociali del Comune di Caltagirone, con attivazione di un intervento terapeutico in favore del minore e a cui demandava la calendarizzazione e l'organizzazione degli incontri padre-figlio, per il resto confermava le condizioni di cui alla separazione consensuale, e la causa veniva rimessa dinanzi al Giudice istruttore per la prosecuzione.
Evasi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., alla luce di quanto emerso nel corso del presente giudizio e ritenuta la possibilità di raggiungere un accordo tra le parti sulle condizioni di divorzio, all'udienza del 05.05.2025 il Giudice formulava la seguente proposta:
“viene confermato l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre.
Si dà mandato al Servizio Sociale di Caltagirone, così come già previsto in sede di ordinanza presidenziale, di prevedere le concrete modalità di incontri, inizialmente in modalità protetta, tra il minore e il padre, salve eventuali incompatibilità con provvedimenti emessi in sede penale.
Parte_ Si dà mandato all i Caltagirone di avviare un percorso di sostegno a favore del minore che sia in particolare finalizzato al recupero della relazione padre-figlio.
L'Assegno Unico a favore del minore erogato dall' verrà percepito per intero CP_2
dalla madre.
Vengono confermate nel resto le condizioni della separazione.
Spese del presente giudizio compensate”.
3 All'udienza del 16.06.2025, sostituita da deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., dichiaravano di accettare la proposta di accordo formulata dal Giudice all'udienza del
05.05.2025 e, pertanto, precisavano congiuntamente le conclusioni, come da verbale in atti.
La causa veniva quindi trattenuta per la decisione dinanzi al Collegio.
§
La domanda di divorzio è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero ritiene il Collegio, sulla scorta delle eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per l'altro quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostruire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra specificato rappresenta l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dal decreto di omologa del 14.03.2022 reso dal
Tribunale di Caltagirone.
È inoltre trascorso il termine sancito dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. n. 898/70 come modificato dalla L. 74/1987 e dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n. 55 ne è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge 06.05.2015 n. 55, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi alle condizioni concordate dalle parti e sopra indicate che il Collegio ritiene di poter fare proprie, essendo conformi alla legge ed anche confacenti all'interesse del figlio minore.
4 Le spese del giudizio devono intendersi compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, viste le conclusioni congiunte delle parti, così dispone:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e a Caltagirone in data Parte_1 Controparte_1
24.8.2011, con atto trascritto negli uffici del registro Civile del predetto comune al n. 91, parte II, serie A, ufficio 1, anno 2011;
2. DISPONE che il regime di affidamento, collocamento e visite del figlio minore sia regolato alle condizioni concordate dalle parti e riportate in parte motiva;
3. ORDINA all' di versare direttamente alla IG.ra l'intero CP_2 Parte_1
importo dell'Assegno Unico erogato per il figlio minore;
4. CONFERMA nel resto le condizioni della separazione.
5. COMPENSA tra le parti le spese del giudizio;
6. DISPONE che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di legge.
Parte_ Si comunichi alle parti, al Servizio Sociale di Caltagirone e all i Caltagirone.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di ConIGlio del 26.6.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Concetta Grillo Dott.ssa Giulia Ferratini
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