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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 1525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1525 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Caterina Molfino Presidente
Dott. Roberto Notaro Consigliere relatore
Dott.ssa Giuseppa D'Inverno Consigliere
ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello iscritto al n. 4415/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi avverso l'ordinanza ex art. 702 ter cpc del Tribunale di Napoli emessa il
3.11.2020, pendente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Aristide Pirolo (C.F. ), in virtù di C.F._2 procura in atti;
Appellante
E
(C.F. ) CP_1 C.F._3
Appellata-contumace
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis cpc , proprietaria di un appartamento sito al primo CP_1
piano del fabbricato sito alla via Gino Doria n. 105 di Napoli, ha convenuto in giudizio
, proprietario dell'appartamento sottostante, chiedendone la condanna Parte_1 al pagamento della somma di € 1.644,56 a titolo di rimborso per le spese da lei sostenute per la messa in sicurezza del solaio interpiano, nonché ha chiesto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni subiti per mancati guadagni professionali stimati in € 11.514,79.
Il si è costituito chiedendo il rigetto della domanda e spiegando domanda Parte_1
riconvenzionale con la quale ha chiesto la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni conseguenti ai disagi abitativi subiti a causa delle condizioni fatiscenti del solaio non riparato tempestivamente dall'attrice, danni quantificati nella misura di € 26.000,00.
Con l'ordinanza impugnata il Tribunale:
• ha condannato il a rimborsare alla la somma di € 1.142,05 per le Parte_1 CP_1
spese da quest'ultima sostenute per i lavori eseguiti sul solaio interpiano;
• ha rigettato la domanda risarcitoria proposta dalla per mancanza di prova;
CP_1
• ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta dal anche in tal caso Parte_1
per mancanza di prova.
Avverso tale provvedimento il ha proposto appello deducendo: Parte_1
• che il provvedimento sarebbe errato perché non terrebbe in considerazione quanto stabilito dalla sentenza n. 5244/2015, emessa tra le medesime parti dal Tribunale di
Napoli, che aveva indicato un diverso criterio di ripartizione delle spese per il ripristino del solaio;
• che il Tribunale avrebbe errato nel rigettare la propria domanda riconvenzionale,
avendo egli dimostrato di aver subito un danno a seguito del comportamento tenuto dalla controparte.
Ha pertanto concluso chiedendo, in riforma dell'ordinanza, il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti e l'accoglimento della domanda riconvenzionale.
2 La non si è costituita ed è stata dichiarata contumace con ordinanza del 18.5.2021. CP_1
Alla successiva udienza del 3.12.2024 l'appellante ha precisato le conclusioni e la Corte ha introitato il processo in decisione, concedendo i termini ordinari ex art. 190 comma 1° c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante ha sostenuto che l'ordinanza sarebbe errata in quanto lo avrebbe condannato al rimborso di parte delle spese sostenute dalla per i lavori eseguiti sul solaio interpiano, utilizzando un criterio di riparto diverso CP_1
da quello stabilito dalla sentenza n. 5244/2015, emessa tra le medesime parti dal Tribunale di Napoli e passata in giudicato.
La Corte ritiene che il motivo di gravame in esame sia infondato per le seguenti ragioni.
In linea generale va premesso che la parte che invochi l'autorità di un precedente giudicato ha l'onere di fornirne la prova della definitività del provvedimento mediante produzione dello stesso, munito della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. cpc, anche nel caso di non contestazione della controparte, restandone, viceversa, esonerata solo nel caso in cui quest'ultima ammetta esplicitamente l'intervenuta formazione del giudicato esterno (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 36258 del 28/12/2023).
Nel caso in esame la copia della sentenza n. 5244/2015 depositata dall'appellante è priva dell'attestazione del passaggio in giudicato e pertanto, in assenza di esplicito riconoscimento della controparte sulla formazione del giudicato esterno, non può essere considerata vincolante nei rapporti tra le parti.
Da ciò consegue la correttezza del criterio di riparto utilizzato dal primo giudice che ha ripartito le spese sostenute dalla in parti uguali tra i proprietari dei due piani, in CP_1 base al criterio generale di cui all'art. 1125 c.c., addebitando all'appellante i 50/72 della metà di tali spese, ossia in misura corrispondente alla sua quota di comproprietà dell'immobile sottostante.
3 Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha censurato l'ordinanza nella parte in cui il
Tribunale avrebbe errato nel rigettare la sua domanda riconvenzionale per mancanza di prova.
Anche tale motivo è infondato.
In primo grado il ha chiesto il risarcimento “di tutti i danni, patrimoniali e non, Parte_1
subiti dal resistente a qualsiasi titolo (grave disagio abitativo ed i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi)”.
Il Tribunale ha rigettato la domanda ritenendo che l'appellante non avesse “assolto all'onere di allegazione e prova degli elementi costitutivi dell'illecito sulla stessa gravante”.
La Corte condivide la valutazione del Tribunale. Dalla lettura degli atti emerge chiaramente che il non ha fornito alcuna prova, neanche indiziaria, di quali sarebbero stati i Parte_1
danni concretamente subiti a causa del comportamento della A sostegno della CP_1 domanda l'appellante ha depositato solo alcune fotografie ritraenti lo stato dei luoghi, dalle quali però non è possibile trarre alcuna indicazione di quale possa essere stato il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale subito dalla parte. Neppure è possibile sopperire a tale carenza con il ricorso all'equità, in quanto ciò può esser fatto solo nei casi in cui la determinazione esatta del danno non può essere eseguita per ragioni oggettive. Nel caso in esame, viceversa, la mancata prova dell'ammontare del danno è dipesa dall'inerzia della parte che non ha fornito alcun elemento per poter procedere alla quantificazione del danno.
Non vi sono in atti certificazioni mediche che indichino che il abbia subito un Parte_1
forte stress a seguito dei fatti (come da lui sostenuto), né è stata articolata prova testimoniale per dimostrare quale siano stati i cambiamenti delle abitudini di vita e le preoccupazioni sofferte come conseguenza dei fatti oggetto della lite.
Per tali ragioni il Collegio ritiene che la domanda riconvenzionale proposta dal Parte_1
sia stata correttamente rigettata dal Tribunale in quanto del tutto sfornita di prova.
In definitiva, l'appello va rigettato con conferma dell'ordinanza di primo grado.
Nulla si dispone sulle spese alla luce della contumacia della parte appellata.
4 Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'appello, come previsto dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso l'ordinanza pronunziata dal Tribunale di Napoli il 3/11/2020, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
2. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto l'appello.
Così deciso in Napoli, il 18 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Roberto Notaro Dott.ssa Caterina Molfino
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Caterina Molfino Presidente
Dott. Roberto Notaro Consigliere relatore
Dott.ssa Giuseppa D'Inverno Consigliere
ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello iscritto al n. 4415/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi avverso l'ordinanza ex art. 702 ter cpc del Tribunale di Napoli emessa il
3.11.2020, pendente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Aristide Pirolo (C.F. ), in virtù di C.F._2 procura in atti;
Appellante
E
(C.F. ) CP_1 C.F._3
Appellata-contumace
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis cpc , proprietaria di un appartamento sito al primo CP_1
piano del fabbricato sito alla via Gino Doria n. 105 di Napoli, ha convenuto in giudizio
, proprietario dell'appartamento sottostante, chiedendone la condanna Parte_1 al pagamento della somma di € 1.644,56 a titolo di rimborso per le spese da lei sostenute per la messa in sicurezza del solaio interpiano, nonché ha chiesto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni subiti per mancati guadagni professionali stimati in € 11.514,79.
Il si è costituito chiedendo il rigetto della domanda e spiegando domanda Parte_1
riconvenzionale con la quale ha chiesto la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni conseguenti ai disagi abitativi subiti a causa delle condizioni fatiscenti del solaio non riparato tempestivamente dall'attrice, danni quantificati nella misura di € 26.000,00.
Con l'ordinanza impugnata il Tribunale:
• ha condannato il a rimborsare alla la somma di € 1.142,05 per le Parte_1 CP_1
spese da quest'ultima sostenute per i lavori eseguiti sul solaio interpiano;
• ha rigettato la domanda risarcitoria proposta dalla per mancanza di prova;
CP_1
• ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta dal anche in tal caso Parte_1
per mancanza di prova.
Avverso tale provvedimento il ha proposto appello deducendo: Parte_1
• che il provvedimento sarebbe errato perché non terrebbe in considerazione quanto stabilito dalla sentenza n. 5244/2015, emessa tra le medesime parti dal Tribunale di
Napoli, che aveva indicato un diverso criterio di ripartizione delle spese per il ripristino del solaio;
• che il Tribunale avrebbe errato nel rigettare la propria domanda riconvenzionale,
avendo egli dimostrato di aver subito un danno a seguito del comportamento tenuto dalla controparte.
Ha pertanto concluso chiedendo, in riforma dell'ordinanza, il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti e l'accoglimento della domanda riconvenzionale.
2 La non si è costituita ed è stata dichiarata contumace con ordinanza del 18.5.2021. CP_1
Alla successiva udienza del 3.12.2024 l'appellante ha precisato le conclusioni e la Corte ha introitato il processo in decisione, concedendo i termini ordinari ex art. 190 comma 1° c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante ha sostenuto che l'ordinanza sarebbe errata in quanto lo avrebbe condannato al rimborso di parte delle spese sostenute dalla per i lavori eseguiti sul solaio interpiano, utilizzando un criterio di riparto diverso CP_1
da quello stabilito dalla sentenza n. 5244/2015, emessa tra le medesime parti dal Tribunale di Napoli e passata in giudicato.
La Corte ritiene che il motivo di gravame in esame sia infondato per le seguenti ragioni.
In linea generale va premesso che la parte che invochi l'autorità di un precedente giudicato ha l'onere di fornirne la prova della definitività del provvedimento mediante produzione dello stesso, munito della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. cpc, anche nel caso di non contestazione della controparte, restandone, viceversa, esonerata solo nel caso in cui quest'ultima ammetta esplicitamente l'intervenuta formazione del giudicato esterno (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 36258 del 28/12/2023).
Nel caso in esame la copia della sentenza n. 5244/2015 depositata dall'appellante è priva dell'attestazione del passaggio in giudicato e pertanto, in assenza di esplicito riconoscimento della controparte sulla formazione del giudicato esterno, non può essere considerata vincolante nei rapporti tra le parti.
Da ciò consegue la correttezza del criterio di riparto utilizzato dal primo giudice che ha ripartito le spese sostenute dalla in parti uguali tra i proprietari dei due piani, in CP_1 base al criterio generale di cui all'art. 1125 c.c., addebitando all'appellante i 50/72 della metà di tali spese, ossia in misura corrispondente alla sua quota di comproprietà dell'immobile sottostante.
3 Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha censurato l'ordinanza nella parte in cui il
Tribunale avrebbe errato nel rigettare la sua domanda riconvenzionale per mancanza di prova.
Anche tale motivo è infondato.
In primo grado il ha chiesto il risarcimento “di tutti i danni, patrimoniali e non, Parte_1
subiti dal resistente a qualsiasi titolo (grave disagio abitativo ed i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi)”.
Il Tribunale ha rigettato la domanda ritenendo che l'appellante non avesse “assolto all'onere di allegazione e prova degli elementi costitutivi dell'illecito sulla stessa gravante”.
La Corte condivide la valutazione del Tribunale. Dalla lettura degli atti emerge chiaramente che il non ha fornito alcuna prova, neanche indiziaria, di quali sarebbero stati i Parte_1
danni concretamente subiti a causa del comportamento della A sostegno della CP_1 domanda l'appellante ha depositato solo alcune fotografie ritraenti lo stato dei luoghi, dalle quali però non è possibile trarre alcuna indicazione di quale possa essere stato il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale subito dalla parte. Neppure è possibile sopperire a tale carenza con il ricorso all'equità, in quanto ciò può esser fatto solo nei casi in cui la determinazione esatta del danno non può essere eseguita per ragioni oggettive. Nel caso in esame, viceversa, la mancata prova dell'ammontare del danno è dipesa dall'inerzia della parte che non ha fornito alcun elemento per poter procedere alla quantificazione del danno.
Non vi sono in atti certificazioni mediche che indichino che il abbia subito un Parte_1
forte stress a seguito dei fatti (come da lui sostenuto), né è stata articolata prova testimoniale per dimostrare quale siano stati i cambiamenti delle abitudini di vita e le preoccupazioni sofferte come conseguenza dei fatti oggetto della lite.
Per tali ragioni il Collegio ritiene che la domanda riconvenzionale proposta dal Parte_1
sia stata correttamente rigettata dal Tribunale in quanto del tutto sfornita di prova.
In definitiva, l'appello va rigettato con conferma dell'ordinanza di primo grado.
Nulla si dispone sulle spese alla luce della contumacia della parte appellata.
4 Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'appello, come previsto dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso l'ordinanza pronunziata dal Tribunale di Napoli il 3/11/2020, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
2. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto l'appello.
Così deciso in Napoli, il 18 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Roberto Notaro Dott.ssa Caterina Molfino
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