Art. 1.
E' sospesa, dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 1971, l'applicazione dell'imposta di fabbricazione nonche' della corrispondente sovrimposta di confine sui filati di cotone e di fiocco di fibre artificiali e sintetiche di cui ai paragrafi I) e II) dell' art. 1 del decreto-legge 7 ottobre 1961, numero 1029 , convertito nella legge 8 dicembre 1961, numero 1266 .
I canoni di abbonamento all'imposta di fabbricazione dovuta per l'anno in corso dai fabbricanti di filati indicati al primo comma, sono ridotti della quota parte relativa al periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella di scadenza dei canoni stessi. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 6 dicembre 1971, n. 1054 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "E' prorogata fino alla data dell'entrata in vigore dell'imposta sul valore aggiunto la sospensione dell'applicazione dell'imposta di fabbricazione nonche' della corrispondente sovrimposta di confine sui filati di lana di cui all' articolo 1 del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118 , convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309 , e successive modificazioni, nonche' sui filati di cotone e di fiocco di fibre artificiali e sintetiche di cui all' articolo 1 del decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319 ; convertito con modificazioni nella legge 1 agosto 1969, n. 478 .
Sono, inoltre, prorogate fino alla data medesima le disposizioni fiscali correlative alla sospensione di cui al precedente comma previste dal decreto-legge 7 ottobre 1965; n. 1118 , convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309 , e successive modificazioni, nonche' dal decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319 , convertito con modificazioni nella legge 1 agosto 1969, n. 478 .
Le norme contenute nel presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 1972."
E' sospesa, dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 1971, l'applicazione dell'imposta di fabbricazione nonche' della corrispondente sovrimposta di confine sui filati di cotone e di fiocco di fibre artificiali e sintetiche di cui ai paragrafi I) e II) dell' art. 1 del decreto-legge 7 ottobre 1961, numero 1029 , convertito nella legge 8 dicembre 1961, numero 1266 .
I canoni di abbonamento all'imposta di fabbricazione dovuta per l'anno in corso dai fabbricanti di filati indicati al primo comma, sono ridotti della quota parte relativa al periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella di scadenza dei canoni stessi. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 6 dicembre 1971, n. 1054 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "E' prorogata fino alla data dell'entrata in vigore dell'imposta sul valore aggiunto la sospensione dell'applicazione dell'imposta di fabbricazione nonche' della corrispondente sovrimposta di confine sui filati di lana di cui all' articolo 1 del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118 , convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309 , e successive modificazioni, nonche' sui filati di cotone e di fiocco di fibre artificiali e sintetiche di cui all' articolo 1 del decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319 ; convertito con modificazioni nella legge 1 agosto 1969, n. 478 .
Sono, inoltre, prorogate fino alla data medesima le disposizioni fiscali correlative alla sospensione di cui al precedente comma previste dal decreto-legge 7 ottobre 1965; n. 1118 , convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309 , e successive modificazioni, nonche' dal decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319 , convertito con modificazioni nella legge 1 agosto 1969, n. 478 .
Le norme contenute nel presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 1972."