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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/02/2025, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott.ssa Antonella Izzo presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6407/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 13.2.2025 e vertente
TRA
, c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Massimo Pistilli, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
c.f. , già rappresentata dalla Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_1 mandataria già c.f. Controparte_2 CP_3 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv.to Antonio Christian Faggella Pellegrino, giusta procura generale alle liti del 4 novembre 2022 a rogito notaio Persona_1
APPELLATA
pagina 1 di 3
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza del tribunale di Viterbo n. Parte_1
429/2022, R.G. 829/2021, pubblicata in data 27.4.2022.
***
Si è costituita, in data 14.4.2023, rappresentata dalla Controparte_1
mandataria Controparte_2
***
All'udienza del 21.4.2023 l'appellante ha dichiarato che pendevano trattative e la Corte ha rinviato la causa all'udienza del 6.2.2025.
***
A detta udienza nessuno è comparso e la causa è stata rinviata, ex art. 309 c.p.c., all'udienza del 13.2.2025, nella quale, stante la mancata presenza delle parti, verificata la regolare comunicazione del rinvio (effettuata il 6.2.2025), è stata disposta la cancellazione della causa dal ruolo ed è stata dichiarata l'estinzione del processo con separata sentenza.
***
Sussistono i presupposti per dichiarare l'estinzione del processo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 181, comma 1, e 309 c.p.c., applicabili al procedimento di appello in forza del richiamo operato dall'art. 359 c.p.c., trattandosi di procedimento instaurato in primo grado dopo il 25.6.2008, al quale si applica il primo comma dell'art. 181 c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 50 del D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito nella L.
6.8.2008 n. 133.
A seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al Collegio e ha natura formale di sentenza (cfr., da ultimo, Cass. n. 31635/2021).
Si deve pertanto dichiarare estinto il giudizio a norma degli artt. 309 e 181 c.p.c.
***
Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310, comma 4, c.p.c.).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del processo;
dichiara non ripetibili le spese di lite.
pagina 2 di 3 Roma, 13.2.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Antonella Izzo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott.ssa Antonella Izzo presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6407/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 13.2.2025 e vertente
TRA
, c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Massimo Pistilli, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
c.f. , già rappresentata dalla Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_1 mandataria già c.f. Controparte_2 CP_3 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv.to Antonio Christian Faggella Pellegrino, giusta procura generale alle liti del 4 novembre 2022 a rogito notaio Persona_1
APPELLATA
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MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza del tribunale di Viterbo n. Parte_1
429/2022, R.G. 829/2021, pubblicata in data 27.4.2022.
***
Si è costituita, in data 14.4.2023, rappresentata dalla Controparte_1
mandataria Controparte_2
***
All'udienza del 21.4.2023 l'appellante ha dichiarato che pendevano trattative e la Corte ha rinviato la causa all'udienza del 6.2.2025.
***
A detta udienza nessuno è comparso e la causa è stata rinviata, ex art. 309 c.p.c., all'udienza del 13.2.2025, nella quale, stante la mancata presenza delle parti, verificata la regolare comunicazione del rinvio (effettuata il 6.2.2025), è stata disposta la cancellazione della causa dal ruolo ed è stata dichiarata l'estinzione del processo con separata sentenza.
***
Sussistono i presupposti per dichiarare l'estinzione del processo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 181, comma 1, e 309 c.p.c., applicabili al procedimento di appello in forza del richiamo operato dall'art. 359 c.p.c., trattandosi di procedimento instaurato in primo grado dopo il 25.6.2008, al quale si applica il primo comma dell'art. 181 c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 50 del D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito nella L.
6.8.2008 n. 133.
A seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al Collegio e ha natura formale di sentenza (cfr., da ultimo, Cass. n. 31635/2021).
Si deve pertanto dichiarare estinto il giudizio a norma degli artt. 309 e 181 c.p.c.
***
Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310, comma 4, c.p.c.).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del processo;
dichiara non ripetibili le spese di lite.
pagina 2 di 3 Roma, 13.2.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Antonella Izzo
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