Trib. Napoli, sentenza 24/04/2025, n. 4037
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Sentenza 24 aprile 2025

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Il Tribunale Ordinario di Napoli, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, ha pronunciato sentenza nella causa promossa da un opponente, persona fisica, nei confronti di una opposta, anch'essa persona fisica, avente ad oggetto l'opposizione a precetto notificato in data 16.01.2023, con il quale si intimava il pagamento della somma di euro 1.221,00, comprensiva di spese legali, per il mancato versamento dell'assegno di mantenimento a favore della figlia minore per i mesi di luglio 2021 (parzialmente), novembre 2021, febbraio, ottobre e dicembre 2022, stabilito con sentenza n. 3610/2021 del Tribunale di Napoli. L'opponente contestava la debenza delle somme precettate, asserendo di aver già corrisposto integralmente il credito e deducendo la nullità del precetto, producendo prova di alcuni pagamenti effettuati per i mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2021. L'opposta, costituendosi in giudizio, eccepiva l'infondatezza delle deduzioni avversarie, precisando che il precetto era stato intimato per mensilità diverse e chiedendo l'integrale rigetto dell'opposizione, rivendicando il diritto alla corresponsione delle somme richieste per sorte capitale (euro 1.002,00), tenendo conto di un bonifico di euro 348,00 ricevuto a novembre 2021, imputato parzialmente a settembre e ottobre 2021.

Il Tribunale, qualificata la domanda come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., ha rigettato l'opposizione, dichiarando la validità dell'atto di precetto. Il Giudice ha preliminarmente chiarito che la qualificazione giuridica dell'opposizione spetta al Giudice, distinguendo tra opposizione all'esecuzione, che verte sull'"an" dell'azione esecutiva e sulla contestazione del diritto a procedere, e opposizione agli atti esecutivi, che riguarda il "quomodo", ossia le irregolarità formali. Nel merito, applicando il principio giurisprudenziale in tema di riparto dell'onere della prova nei rapporti di credito-debito, secondo cui il creditore deve provare la fonte del diritto e allegare l'inadempimento, mentre il debitore deve fornire la prova dell'adempimento, il Tribunale ha ritenuto che l'opposta avesse assolto il proprio onere probatorio allegando il titolo esecutivo e l'ammontare del credito non corrisposto. Di contro, l'analisi della documentazione prodotta dall'opponente ha rivelato un adempimento parziale limitato al solo mese di luglio 2021, con mancato pagamento per i mesi di novembre 2021, febbraio, ottobre e dicembre 2022. Pertanto, il Tribunale ha concluso che l'importo precettato fosse valido ed efficace alla data di notifica. Le spese di lite sono state poste a carico dell'opponente e liquidate in euro 662,00 per compensi, oltre accessori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Napoli, sentenza 24/04/2025, n. 4037
    Giurisdizione : Trib. Napoli
    Numero : 4037
    Data del deposito : 24 aprile 2025

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