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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/04/2025, n. 4037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4037 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Stefania Cannavale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4502 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: “Opposizione a precetto (art. 617, co. I c.p.c.)” e vertente:
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Napoli alla Parte_1 C.F._1 via A. Depretis n. 88 presso lo studio dell'avv. Davide Poggiagliolmi (C.F. che lo C.F._2 rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di opposizione,
Opponente
CONTRO
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Portici al corso Garibaldi CP_1 C.F._3
n.179 presso lo studio dell'avv. Loredana Acampora (C.F. che la rappresenta e C.F._4 difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione.
Opposta
CONCLUSIONI
Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 617 c.p.c. in opposizione a precetto, chiedeva Parte_1 dichiararsi la nullità/inefficacia dell'atto di precetto ad esso notificato in data 16.01.2023 mediante il quale l'odierna convenuta costituita, intimava il pagamento della somma complessiva pari ad euro CP_1
1.221,00, comprensiva di spese legali, per la parziale corresponsione per il mese di luglio 2021 e l'omesso versamento per i mesi di novembre 2021, febbraio, ottobre e dicembre 2022 dell'assegno di mantenimento a favore della figlia minore , posto a carico dello stesso dal Tribunale di Napoli con sentenza n. Per_1
3610/2021 nella misura di euro 250,00 mensili. A sostegno della opposizione, il contestava la Parte_1 debenza delle somme precettate, essendo stato il credito richiesto ampiamente corrisposto ed eccepiva la nullità del precetto;
produceva altresì prova di alcuni pagamenti eseguiti assumendo di aver corrisposto il pagamento dei ratei dell'assegno di mantenimento per i mesi di luglio 2021, agosto 2021, settembre 2021 e ottobre 2021. Si costituiva la quale eccepiva l'infondatezza delle avverse deduzioni in quanto CP_1 il precetto era stato intimato per il recupero di importi per mensilità diverse chiedendone l'integrale rigetto.
Rivendicava, infine, il diritto alla corresponsione delle somme precettate nella misura richiesta per sorta capitale (euro 1.002,00), precisando di aver tenuto conto dell'avvenuto pagamento da parte dell'ex coniuge di un bonifico di euro 348,00 avvenuto nel mese di novembre 2021 che imputava in parte al mese di settembre 2021 e in parte al mese di ottobre 2021. Chiedeva, pertanto, confermarsi la validità del precetto, vinte le spese di lite.
Così sinteticamente esposte le rispettive domande e difese e delineato nei suoi punti essenziali l'ambito del dibattito processuale, il Tribunale rileva quanto segue.
È noto che la qualificazione giuridica dell'opposizione (come opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi) competa esclusivamente al Giudice adito, previa valutazione delle contestazioni sottoposte al suo esame. Costituisce altresì ius receptum che la distinzione tra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi risieda nel fatto che la prima ha per oggetto la controversia sul diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione, sia in via assoluta negandosi l'esistenza, la validità e la sufficienza del titolo esecutivo, sia in via relativa contestandosi la pignorabilità di determinati beni, laddove, invece, oggetto della seconda è la denuncia di irregolarità formali del titolo esecutivo, del precetto e di qualsiasi atto del procedimento esecutivo. Si è così affermato in giurisprudenza che “Il criterio discretivo tra l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi sta nel fatto che la prima riguarda l'"an" dell'esecuzione, mentre la seconda il "quomodo", nel senso che con la prima si contesta il diritto a procedere ad esecuzione forzata, mentre con la seconda si contesta la legittimità formale del titolo esecutivo, del precetto e degli atti del processo esecutivo. La distinzione tra questi due rimedi cognitivi, dunque, si fonda esclusivamente sulle ragioni addotte nell'atto di opposizione - indipendentemente dalla qualifica dell'opponente - ed è irrilevante che l'esecuzione forzata sia già iniziata.” (cfr. tra le altre Cass. civ. sent. n. 496/2001).
Facendo applicazione alla fattispecie in esame dei principi giurisprudenziali testé enunciati, non può che addivenirsi alla qualificazione, in termini di opposizione all'esecuzione, delle contestazioni relative al merito della pretesa creditoria ed alla insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata.
Così qualificata la domanda come opposizione ex art. 615 c.p.c., nel merito, questa è infondata per le motivazioni che seguono. Venendo ai rapporti di credito-debito come quelli in contestazione, questi sono governati, in punto di riparto dell'onere della prova, dalla regola espressa dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 13533 del 2001, a mente della quale il creditore ha l'onere di provare la fonte del proprio diritto e allegare l'altrui inadempimento. Sulla base, infatti, del principio di prossimità della prova, questi non viene onerato di dimostrare l'inadempimento del debitore, bastando semplicemente una sua allegazione. Spetterà, poi, al debitore fornire la prova di aver adempiuto la prestazione oggetto dell'obbligazione.
Nel caso di specie, si osserva che l'opposta ha richiamato, a sostegno della propria pretesa, il CP_1 provvedimento n. cronol. 3610/2021 (R.G. 21196/17) emesso il 5.03.2021 dal Presidente del Tribunale di
Napoli, fonte del credito azionato. Ha dedotto, poi, che il AN sia rimasto inadempiente al proprio obbligo di mantenimento per complessivi euro 1.002,00, esaurendo così il carico probatorio di cui in tale fase risulta onerata.
Di converso, il debitore esecutato ha portato a sostegno del proprio parziale adempimento copia di una serie di pagamenti effettuati, aventi come beneficiaria la figlia minore con l'indicazione del mese di Per_1 mantenimento di riferimento.
Orbene, da un'attenta disamina della documentazione prodotta si evince che il ha adempiuto Parte_1 al proprio obbligo solo per il mese di luglio 2021 non adempiendo al pagamento per i mesi di novembre
2021, febbraio, ottobre e dicembre 2022. Quindi è possibile dedurre che non si evince dagli elementi processualmente acquisiti che il abbia ottemperato ai pagamenti richiesti. Resta valido ed Parte_1 efficace l'importo precettato alla data di notifica.
Le spese di lite vengono liquidate come in dispositivo e sono poste a carico dell'opponente Parte_1
[...]
P.Q.M.
Il tribunale, sull'opposizione proposta da nei confronti di avverso Parte_1 CP_1
l'atto di precetto relativo alla somma di euro 1.002,00 comprensiva di spese legali notificato in data
16.01.2023 così provvede:
a) Rigetta l'opposizione e dichiara la validità dell'atto di precetto per tutte le motivazioni su esposte;
b) condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite che si Parte_1 CP_1 liquidano in euro 662,00 per compensi più spese generali, oltre IVA e CPA se dovute come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso in Napoli il 22 aprile 2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Cannavale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Stefania Cannavale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4502 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: “Opposizione a precetto (art. 617, co. I c.p.c.)” e vertente:
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Napoli alla Parte_1 C.F._1 via A. Depretis n. 88 presso lo studio dell'avv. Davide Poggiagliolmi (C.F. che lo C.F._2 rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di opposizione,
Opponente
CONTRO
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Portici al corso Garibaldi CP_1 C.F._3
n.179 presso lo studio dell'avv. Loredana Acampora (C.F. che la rappresenta e C.F._4 difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione.
Opposta
CONCLUSIONI
Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 617 c.p.c. in opposizione a precetto, chiedeva Parte_1 dichiararsi la nullità/inefficacia dell'atto di precetto ad esso notificato in data 16.01.2023 mediante il quale l'odierna convenuta costituita, intimava il pagamento della somma complessiva pari ad euro CP_1
1.221,00, comprensiva di spese legali, per la parziale corresponsione per il mese di luglio 2021 e l'omesso versamento per i mesi di novembre 2021, febbraio, ottobre e dicembre 2022 dell'assegno di mantenimento a favore della figlia minore , posto a carico dello stesso dal Tribunale di Napoli con sentenza n. Per_1
3610/2021 nella misura di euro 250,00 mensili. A sostegno della opposizione, il contestava la Parte_1 debenza delle somme precettate, essendo stato il credito richiesto ampiamente corrisposto ed eccepiva la nullità del precetto;
produceva altresì prova di alcuni pagamenti eseguiti assumendo di aver corrisposto il pagamento dei ratei dell'assegno di mantenimento per i mesi di luglio 2021, agosto 2021, settembre 2021 e ottobre 2021. Si costituiva la quale eccepiva l'infondatezza delle avverse deduzioni in quanto CP_1 il precetto era stato intimato per il recupero di importi per mensilità diverse chiedendone l'integrale rigetto.
Rivendicava, infine, il diritto alla corresponsione delle somme precettate nella misura richiesta per sorta capitale (euro 1.002,00), precisando di aver tenuto conto dell'avvenuto pagamento da parte dell'ex coniuge di un bonifico di euro 348,00 avvenuto nel mese di novembre 2021 che imputava in parte al mese di settembre 2021 e in parte al mese di ottobre 2021. Chiedeva, pertanto, confermarsi la validità del precetto, vinte le spese di lite.
Così sinteticamente esposte le rispettive domande e difese e delineato nei suoi punti essenziali l'ambito del dibattito processuale, il Tribunale rileva quanto segue.
È noto che la qualificazione giuridica dell'opposizione (come opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi) competa esclusivamente al Giudice adito, previa valutazione delle contestazioni sottoposte al suo esame. Costituisce altresì ius receptum che la distinzione tra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi risieda nel fatto che la prima ha per oggetto la controversia sul diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione, sia in via assoluta negandosi l'esistenza, la validità e la sufficienza del titolo esecutivo, sia in via relativa contestandosi la pignorabilità di determinati beni, laddove, invece, oggetto della seconda è la denuncia di irregolarità formali del titolo esecutivo, del precetto e di qualsiasi atto del procedimento esecutivo. Si è così affermato in giurisprudenza che “Il criterio discretivo tra l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi sta nel fatto che la prima riguarda l'"an" dell'esecuzione, mentre la seconda il "quomodo", nel senso che con la prima si contesta il diritto a procedere ad esecuzione forzata, mentre con la seconda si contesta la legittimità formale del titolo esecutivo, del precetto e degli atti del processo esecutivo. La distinzione tra questi due rimedi cognitivi, dunque, si fonda esclusivamente sulle ragioni addotte nell'atto di opposizione - indipendentemente dalla qualifica dell'opponente - ed è irrilevante che l'esecuzione forzata sia già iniziata.” (cfr. tra le altre Cass. civ. sent. n. 496/2001).
Facendo applicazione alla fattispecie in esame dei principi giurisprudenziali testé enunciati, non può che addivenirsi alla qualificazione, in termini di opposizione all'esecuzione, delle contestazioni relative al merito della pretesa creditoria ed alla insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata.
Così qualificata la domanda come opposizione ex art. 615 c.p.c., nel merito, questa è infondata per le motivazioni che seguono. Venendo ai rapporti di credito-debito come quelli in contestazione, questi sono governati, in punto di riparto dell'onere della prova, dalla regola espressa dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 13533 del 2001, a mente della quale il creditore ha l'onere di provare la fonte del proprio diritto e allegare l'altrui inadempimento. Sulla base, infatti, del principio di prossimità della prova, questi non viene onerato di dimostrare l'inadempimento del debitore, bastando semplicemente una sua allegazione. Spetterà, poi, al debitore fornire la prova di aver adempiuto la prestazione oggetto dell'obbligazione.
Nel caso di specie, si osserva che l'opposta ha richiamato, a sostegno della propria pretesa, il CP_1 provvedimento n. cronol. 3610/2021 (R.G. 21196/17) emesso il 5.03.2021 dal Presidente del Tribunale di
Napoli, fonte del credito azionato. Ha dedotto, poi, che il AN sia rimasto inadempiente al proprio obbligo di mantenimento per complessivi euro 1.002,00, esaurendo così il carico probatorio di cui in tale fase risulta onerata.
Di converso, il debitore esecutato ha portato a sostegno del proprio parziale adempimento copia di una serie di pagamenti effettuati, aventi come beneficiaria la figlia minore con l'indicazione del mese di Per_1 mantenimento di riferimento.
Orbene, da un'attenta disamina della documentazione prodotta si evince che il ha adempiuto Parte_1 al proprio obbligo solo per il mese di luglio 2021 non adempiendo al pagamento per i mesi di novembre
2021, febbraio, ottobre e dicembre 2022. Quindi è possibile dedurre che non si evince dagli elementi processualmente acquisiti che il abbia ottemperato ai pagamenti richiesti. Resta valido ed Parte_1 efficace l'importo precettato alla data di notifica.
Le spese di lite vengono liquidate come in dispositivo e sono poste a carico dell'opponente Parte_1
[...]
P.Q.M.
Il tribunale, sull'opposizione proposta da nei confronti di avverso Parte_1 CP_1
l'atto di precetto relativo alla somma di euro 1.002,00 comprensiva di spese legali notificato in data
16.01.2023 così provvede:
a) Rigetta l'opposizione e dichiara la validità dell'atto di precetto per tutte le motivazioni su esposte;
b) condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite che si Parte_1 CP_1 liquidano in euro 662,00 per compensi più spese generali, oltre IVA e CPA se dovute come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso in Napoli il 22 aprile 2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Cannavale