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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 16/12/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
550/24 R.G. Lav.
TRIBUNALE DI UDINE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 16.12.25, avanti al Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia, sono presenti l'avv.
SA SG in sostituzione dell' avv. Marta Mangeli per il ricorrente Parte_1
e la dott.ssa Rita Maiore su delega dell'Avvocatura dello Stato per il
[...] [...]
, già in atti. CP_1
Il Giudice invita le parti a discutere la causa.
L'avv. SA SG si richiama alle note conclusive depositate e insiste per l'accoglimento del ricorso.
La dott.ssa Rita Maiore si richiama agli atti di parte resistente.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura della sentenza medesima.
Il Giudice
dott.ssa Alessia Bisceglia R.G. n. 550/24
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE in composizione monocratica nella persona del Giudice del lavoro dott. Alessia Bisceglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta all'intestato n. di R.G., promossa con ricorso ex art. 442 cod. proc. civ.
DA
nato a [...] il [...], CF Parte_1
, residente a [...], rappresentato e difeso C.F._1
dall'avv. Marta Mangeli
- ricorrente -
CONTRO
(CF ), in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste
- resistente –
OGGETTO: vittime del dovere.
Causa ritenuta in decisione sulle seguenti conclusioni precisate dalle parti nell'udienza di discussione orale del 16.12.25:
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE
Voglia l'Ecc.mo Tribunale del Lavoro adito, in via principale, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla riliquidazione della speciale elargizione con applicazione della rivalutazione monetaria dal 01.01.2003 con conseguente obbligo del convenuto di erogare le differenze ancora dovute pari a € 23.400,00 CP_1
quale risultante tra quanto dovuto e quanto ricevuto (€ 245.600 - € 222.200 = € 23.400), oltre interessi legali. Condannare il al pagamento della somma di € 23.400,00 Controparte_1
oltre interessi legali dal dì del dovuto e fino al soddisfo, a titolo di rivalutazione monetaria secondo quanto rappresentato nel presente atto quale maggior somma a titolo di rivalutazione non corrisposta sulla speciale elargizione. Con vittoria di spese di lite da distrarre a favore del sottoscritto Avvocato antistatario.
CONCLUSIONI DEL MINISTERO RESISTENTE
Nel merito e in via principale: Rigettarsi la domanda proposta da controparte in quanto infondata in diritto e in fatto. Spese rifuse o quantomeno compensate.
FATTO E DIRITTO
A mezzo del ricorso in epigrafe, adiva l'intestato Tribunale in Parte_1
funzione di giudice del lavoro, al fine di ottenere l'accoglimento delle domande riportate in epigrafe.
In particolare, il ricorrente allegava che:
• con il decreto del 559/C/3/E/8/CC/2101 del 11.12.2014, Controparte_1 l' d ri in congedo era Persona_1 Parte_1 stato riconosciuto Vittima del Dovere, in quanto in data 27.02.2008, nel corso di un servizio per la repressione di reati di pesca abusiva durante una scontro con dei pescatori abusivi che volevano sottrarsi al controllo dei militari, aveva riportato lesioni e, dunque, un'invalidità complessiva che ne aveva comportato la cessazione del rapporto di impiego;
• nel suddetto decreto, oltre al riconoscimento di tale status, il Controparte_1 aveva provveduto a concedere al ricorrente la somma di € speciale elargizione nella misura massima, il cui pagamento era stato effettuato in data 19.12.2014;
• come si evinceva dal succitato provvedimento ministeriale, la speciale elargizione - il cui importo è stato elevato a € 200.000 nella misura massima per effetto dell'art. 2 del D.L. 337/2003, Disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero (entrata in vigore del provvedimento: 29.11.2003), convertito nella Legge 369/2003 del 24.12.2003, Disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero con riferimento ad eventi successivi al 1° gennaio 2003 (entrata in vigore il 13.01.2004) - era stata corrisposta nella misura massima di € 200.000,00 elevata ad € 222.200,00 comprensiva della rivalutazione per applicazione del coefficiente di trasformazione del valore della moneta indicato in 1,111 in base ai dati annuali dell'ISTAT;
• secondo le indicazioni ricavabili dal contenuto del decreto ministeriale, il calcolo della rivalutazione ISTAT con conseguente applicazione del coefficiente di 1,111 era stato eseguito con riferimento al mese antecedente alla data dell'evento di servizio del 27.02.2008, ovvero gennaio 2008.
Lamentava, quindi, il ricorrente che, alla luce del dettato normativo di riferimento, la somma versata a titolo di speciale elargizione in misura massima doveva essere calcolata con rivalutazione ISTAT a decorrere dal 01.01.2003 e non con rivalutazione ISTAT dalla data dell'evento, ovvero dal 27.02.2008, giorno in cui il ricorrente aveva riportato le lesioni permanentemente invalidanti a seguito del coinvolgimento nel citato evento di servizio, tanto meno dal mese precedente all'evento, come erroneamente ritenuto dalla resistente
Amministrazione.
Pertanto, il ricorrente sosteneva che l'importo effettivamente corrisposto dalla resistente
Amministrazione a a titolo di speciale elargizione, pari a € Parte_1
222.200,00, non era corretto, dovendo essere versata l'ulteriore somma di € 23.400,00 dovuta a titolo di rivalutazione ISTAT da calcolare a decorrere dal 01.01.2003 e fino al mese antecedente alla data dell'eseguito pagamento o fino al mese in cui il pagamento era stato effettuato, dicembre 2014, vigendo con riferimento all'intervallo di tempo gennaio 2003 – novembre/dicembre 2014, il coefficiente di rivalutazione di 1,228.
Tanto premesso, parte ricorrente moltiplicava il suddetto coefficiente di rivalutazione ISTAT
1,228 (individuabili con riferimento al periodo gennaio 2003 – dicembre 2014) per € 2.000, e successivamente tale somma per 100, e determinava la somma dovuta a titolo di speciale elargizione in misura massima in complessivi € 245.600,00.
Concludeva, di conseguenza, il ricorrente chiedendo la corresponsione della differenza pari a
€ 23.400,00 quale maggior somma spettante a titolo di corretta rivalutazione ISTAT non corrisposta sulla speciale elargizione, oltre agli interessi legali.
Ritualmente costituitosi, il , invece, insisteva per il rigetto delle Controparte_1
domande attorea, in particolare, sostenendo che la rivalutazione della speciale elargizione a far data dal 1° gennaio 2003, così come richiesto dal ricorrente, avrebbe creato un'ulteriore disparità rispetto alle vittime del terrorismo, alle quali il predetto emolumento era stato attualizzato a decorrere dal 26.08.2004, data di entrata in vigore della legge n. 206/2004, ritenendo maggiormente conferente la suindicata data 26.8.2004, in grado di ricomprendere tutte le categorie di vittime. Infine, il richiamava il divieto di cumulo rivalutazione CP_1
monetaria e interessi legali.
La causa era istruita solo documentalmente, trattandosi di questione di puro diritto.
Quindi, all'udienza dd. 16.12.25, le parti discutevano oralmente la causa ed il Giudice pronunciava sentenza.
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Così ricostruito lo svolgimento del processo e l'oggetto del contendere, ritiene il Giudice che il ricorso debba essere accolto per i motivi che di seguito si espongono. Al riguardo, a parere del Giudice, è sufficiente richiamare, condividendola, la copiosa giurisprudenza di merito che di seguito si riporta (e che, a sua volta richiama ulteriore giurisprudenza di merito), anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.:
Tribunale di Venezia n. 330/25: “………Come noto, l'art. 8 l. 302/1990 ha previsto: «1. Gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono soggetti ad una automatica rivalutazione annuale in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente sulla base dei dati ufficiali ISTAT, e sono esenti dall'IRPEF.
2. Le elargizioni previste dalla presente legge sono rivalutate con i criteri di cui al comma 1 alla data della corresponsione e sono esenti dall'IRPEF». Tale riferimento della rivalutazione dell'elargizione, ex art 8 comma 2 dalla legge n. 302 del 1990, "alla data della corresponsione" è chiaramente un meccanismo che pone al riparo il beneficiario dal pregiudizio derivante da eventuali ritardi nell'erogazione dell'indennità ed è volto a garantire nel tempo l'adeguamento alle variazioni (in aumento) del costo della vita della misura dell'elargizione. L'importo della speciale elargizione è stato, d' altro canto, via via incrementato dal legislatore, nei seguenti termini: ➢ L. n. 466 del 1980, art. 2: "La speciale elargizione di cui alla L. 27 ottobre 1973, n. 629, art. 3, successivamente integrata con L. 28 novembre 1975, n. 624, è elevata a L. 100 milioni;
➢ L. n. 302 del 1990, art. 2: "La speciale elargizione di L. 100 milioni di cui alla L. 13 agosto 1980, n. 466 e successive modificazioni e integrazioni, è elevata, per gli eventi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, a L. 150 milioni” ➢ art. 2 del d.l. n. 337 del 2003 conv. dalla l. n. 369/2003 : Per gli eventi successivi alla data del 1° gennaio 2003, le speciali elargizioni di cui agli articoli 1, 4 e 8 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, all'art. 3 della legge 27 ottobre 1973 n. 629 e successive modificazioni, all'art. 3 della legge 13 agosto 1980 n. 466, all'art. 5 della legge 3 giugno 1881 n. 308, sono elevate a euro 200.000”. La legge n. 206 del 2004 ha esteso alle vittime del terrorismo la speciale elargizione nella misura massima di 200.000 euro (art. 5 comma 1) disponendone l'applicazione anche alle indennità già erogate (v. art. 5 comma 2 : "La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle elargizioni già erogate prima della data di entrata in vigore della presente legge ..."). L'art. 34 del d.l. n. 159 del 2007, infine, ha esteso alle vittime del dovere e della criminalità organizzata i benefici già riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo dalla legge 3 agosto 2004 n. 206 (“Alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti di cui all'articolo 1 commi 563 e 564 della legge 23 dicembre 2005 n. 2066…sono corrisposte le elargizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004 n. 206”). Dunque ai sensi l'art.5 della legge 206/2004 l'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo
1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, e' corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità' riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale, e il beneficio è esteso ex art.34 comma 1 del decreto legge 1 ottobre 2007 n.159, convertito con la legge n. 222 del 2007, alle Vittime del Dovere. L' estensione alle vittime del dovere è specificamente riferita a quanto risultante dall'art. 5 L. n. 206/2004, che prevede l'importo del beneficio sulla base della modifica operata dal d.l. n. 337/2003 conv. in l. n. 369/2003. Tenuto conto che, come sopra detto, ex art. 8 della legge 20 ottobre 1990 n. 302: 1. gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono soggetti ad una automatica rivalutazione annuale in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT, e sono esenti dall'IRPEF.
2. Le elargizioni previste dalla presente legge sono rivalutate con i criteri di cui al comma 1 alla data della corresponsione e sono esenti dall'IRPEF. ne deriva che anche per le vittime del dovere e gli equiparati, la speciale elargizione misura massima incrementata di € 200.000,00 deve essere rivalutata dall'1.1.2003. In tal senso la seguente puntuale motivazione del TL di Asti sentenza n.27/2023, confermata da CA Torino con sentenza n. 523/2023: “In particolare, le sentenze di merito citate dalla difesa del D.V., che questo giudice condivide e da cui non ha ragioni di discostarsi, muovono dalla necessità di chiarire la ratio della disposizione che, unitamente al tenore letterale della stessa, induce a ritenere che il legislatore abbia inteso, con tutta evidenza, sottrarre il valore della speciale elargizione al principio nominalistico posto dall'art. 1277 c.c., secondo cui i debiti pecuniari si estinguono in conformità del loro importo nominale. Ebbene, secondo quanto stabilito dai commi 1 e 2 dell'art. 8 della L. n. 302 la rivalutazione opera sulla base dell'indice calcolato nell'«anno precedente» e fino «alla data della corresponsione». Purtuttavia è di tutta evidenza che saldare tra loro le distinte previsioni dei due distinti commi, ossia ritenere che la rivalutazione di un importo stabilito nel 1990 (poi aggiornato nel 2003) deve operare con riferimento solo ad un anno prima del momento della corresponsione, non sortirebbe l'effetto voluto dal legislatore di contrasto al diminuito potere di acquisto della moneta rispetto al predetto valore nominale, quale fissato nel testo della legge. Diversamente, proprio dal raffronto tra il primo comma -dedicato alle prestazioni erogate in forma di assegno periodico vitalizio- e il secondo comma -dedicato alle prestazioni erogate una tantum- si evince con chiarezza che il riferimento all'anno precedente contenuto nel comma 1 (che opera sia in relazione agli assegni sia in relazione alle elargizioni una tantum come quella in questione) è solo il criterio necessario a consentire di calcolare il tasso di rivalutazione secondo gli indici ISTAT. Il termine annuale, pertanto, non può essere confuso con l'individuazione di un dies a quo prima del quale la rivalutazione non inciderebbe sul valore della prestazione, mentre invece il riferimento alla data della corresponsione configura il dies ad quem, per le sole prestazioni una tantum, poiché per quelle periodiche il dato è implicito, posto che il momento finale è necessariamente sempre quello della corresponsione del singolo assegno. In sintesi, il legislatore, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, ha trasformato la speciale elargizione in un'obbligazione di valore sganciata dal principio nominalistico, chiarendo che la rivalutazione si calcola anno per anno sempre con riferimento all'anno precedente e opera, necessariamente, dalla data della sua fissazione in termini nominali (ossia l'importo nominale di € 200000,00 fissato a far data dall'1.01.2003) fino alla data della corresponsione, con la specificazione che, mentre se tale corresponsione avverrà con cadenza periodica (comma 1) il momento finale coinciderà con quello di ciascuna erogazione, se, avverrà una tantum (comma 2), la rivalutazione non potrà che operare fino alla data dell'erogazione. Ciò significa, in altri termini, che il legislatore ha voluto preservare nel tempo il valore della somma massima prevista nell'art. 2 della Legge n. 369, prevedendone l'automatica rivalutazione anno per anno, fino al momento della corresponsione all'avente diritto, come se la stessa fosse composta da una parte fissa, ossia il valore nominale, e una parte variabile agganciata al potere di acquisto della moneta al momento dell'elargizione. La norma si prefigge, quindi, l'obiettivo di far ottenere agli aventi diritto il pagamento del medesimo importo, senza tenere conto delle variazioni di valore della moneta, trattandosi, come detto, di prestazione di natura prevalentemente assistenziale, ragione per cui ad es. una vittima del dovere che ha beneficiato della speciale elargizione nel 2013 ha diritto a che l'elargizione abbia lo stesso valore di quella erogata ad altra vittima del dovere nel 2004. Diversamente, si opererebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti che versando nelle medesime condizioni si vedrebbero corrispondere somme diverse ed eventualmente deprezzate dal dato inflattivo”. Si tratta di argomentazioni pienamente convincenti in quanto - come osservato dalla CA di Torino nella sentenza di conferma n. 523/2023 - bisogna distinguere tra la decorrenza del beneficio, che per la categoria delle vittime del dovere e soggetti equiparati non può essere antecedente all' entrata in vigore del decreto legge 1 ottobre 2007 n.159, convertito con la legge n. 222 del 2007, e la consistenza monetaria della prestazione, che le norme di riferimento individuano per relationem richiamando “le elargizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206”, il cui valore nominale fu individuato dal legislatore del 2004 nella misura di € 200.000,00, importo di cui deve essere preservato il potere d'acquisto in adeguamento al costo della vita ed alla progressiva inflazione della valuta in corso, secondo il sistema previsto dall'art. 8, commi 1 e 2, della Legge 20 ottobre 1990, n. 302. Quindi la rivalutazione deve essere riconosciuta dal 1° gennaio 2003 data di entrata in vigore del nuovo importo nominale del beneficio in oggetto per effetto del D.L. 28.11.2003 n. 3374 convertito con modificazioni dalla L.24.12.2003. In tal senso, oltre alle sopra richiamate pronunce del TL di Asti n. 27/2023 e confermativa n. 523/2023 della , il CP_2 consolidato univoco orientamento delle seguente copiosa giurisprudenza, anche di questa Sezione Lavoro: ➢ Corte di Appello di Milano N.1116/2023 del 24.11.2023 + N.904/2021 pubb 14.06.2021 ➢ Corte di Appello di Brescia S.L. N.196/2023 pubb 14.09.2023 ➢ Sentenze Tribunale di Venezia nn. 329/2023 e 646/2021 est , n. 55/2022 est e n. 490/2021 est;
➢ Sentenza Per_2 Pt_2 Parte_3 del Tribunale di Salerno N.943/2023 pubb 5.06.2023 RG 2188/2021 ➢ sentenza Tribunale di Lodi S.L. N. 44/2022 ➢ Sentenza Tribunale di Milano S.L. N.567/ 2021 pubblicata il 3.3.2021. ➢ Sentenza del Tribunale di Bologna S.L. N.45/2021 pubblicata il 19.02.2021 ➢ Sentenza Tribunale di Padova S.L. N. 455/2023- 430/2022- 145/2022-446/2021 429-2021 – 320/2021- 364/2021 ➢ Sentenza Tribunale di Vicenza S.L. R.G. 1305/2020 del 24.03.2021 ➢ Sentenza del Tribunale di Forlì S.L. N. 231/2021 pubblicata il 16.02.2021- ➢ Sentenza TL Napoli 8099/2018 est Palmieri…..”;
Tribunale di Asti n. 27/2023: “…….- l'art. 3 della l. 466/1980 (“Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche”) prevede che: “Ai magistrati ordinari, ai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, al personale del Corpo forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di polizia femminile, al personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai vigili del fuoco, agli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, i quali, in attività di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d'impiego, è concessa un'elargizione nella misura di lire 100 milioni”; - l'art. 8 della l. 302/1990 (“Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”) prevede che: ”1. Gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono soggetti ad una automatica rivalutazione annuale in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT, e sono esenti dall'IRPEF.
2. Le elargizioni previste dalla presente legge sono rivalutate con i criteri di cui al comma 1 alla data della corresponsione e sono esenti dall'IRPEF”; - l'art. 82 della L. n. 388/2000 prevede che: “Al personale di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ferito nell'adempimento del dovere a causa di azioni criminose, ed ai superstiti dello stesso personale, ucciso nelle medesime circostanze, nonché ai destinatari della legge 20 ottobre 1990, n. 302, è assicurata, a decorrere dal 1° gennaio 1990, l'applicazione dei benefici previsti dalla citata legge n. 302 del 1990 e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407” - l'art. 2 del D.L. 337/2003, convertito con modificazioni in L. 369/2003, prevede che: “1. Per gli eventi successivi alla data del 1° gennaio 2003, le speciali elargizioni di cui agli articoli 1, 4 e 8 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, e successive modificazioni, all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, all'articolo 5 della legge 3 giugno 1981, n. 308, sono elevate ad euro 200.000”;
- così ricostruito il quadro normativo di riferimento, la tesi di parte ricorrente – secondo cui il avrebbe errato nel calcolare la quota dovuta a titolo di rivalutazione sulla speciale CP_1 elargizione, non essendosi attenuta alle norme sopra richiamate che prevedono l'automatica rivalutazione annuale della somma in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente sulla base dei dati ufficiali ISTAT, a decorrere dall'intervenuto aumento della speciale elargizione ad
€ 200.000,00 disposto con decorrenza gennaio 2003 e sino al momento della liquidazione, avvenuta a giugno 2021 – è fondata - al riguardo si richiamano le ragioni già espresse – tra la copiosa giurisprudenza sul tema, anche della Corte d'Appello di Torino (sent. 517/2022) – dal Tribunale di Velletri con la sentenza 187/2022, che di seguito si riportano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “In particolare, le sentenze di merito citate dalla difesa del D.V., che questo giudice condivide e da cui non ha ragioni di discostarsi, muovono dalla necessità di chiarire la ratio della disposizione che, unitamente al tenore letterale della stessa, induce a ritenere che il legislatore abbia inteso, con tutta evidenza, sottrarre il valore della speciale elargizione al principio nominalistico posto dall'art. 1277 c.c., secondo cui i debiti pecuniari si estinguono in conformità del loro importo nominale. Ebbene, secondo quanto stabilito dai commi 1 e 2 dell'art. 8 della L. n. 302 la rivalutazione opera sulla base dell'indice calcolato nell'«anno precedente» e fino «alla data della corresponsione». Purtuttavia è di tutta evidenza che saldare tra loro le distinte previsioni dei due distinti commi, ossia ritenere che la rivalutazione di un importo stabilito nel 1990 (poi aggiornato nel 2003) deve operare con riferimento solo ad un anno prima del momento della corresponsione, non sortirebbe l'effetto voluto dal legislatore di contrasto al diminuito potere di acquisto della moneta rispetto al predetto valore nominale, quale fissato nel testo della legge. Diversamente, proprio dal raffronto tra il primo comma
-dedicato alle prestazioni erogate in forma di assegno periodico vitalizio- e il secondo comma -dedicato alle prestazioni erogate una tantum- si evince con chiarezza che il riferimento all'anno precedente contenuto nel comma 1 (che opera sia in relazione agli assegni sia in relazione alle elargizioni una tantum come quella in questione) è solo il criterio necessario a consentire di calcolare il tasso di rivalutazione secondo gli indici ISTAT. Il termine annuale, pertanto, non può essere confuso con l'individuazione di un dies a quo prima del quale la rivalutazione non inciderebbe sul valore della prestazione, mentre invece il riferimento alla data della corresponsione configura il dies ad quem, per le sole prestazioni una tantum, poiché per quelle periodiche il dato è implicito, posto che il momento finale è necessariamente sempre quello della corresponsione del singolo assegno. In sintesi, il legislatore, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, ha trasformato la speciale elargizione in un'obbligazione di valore sganciata dal principio nominalistico, chiarendo che la rivalutazione si calcola anno per anno sempre con riferimento all'anno precedente e opera, necessariamente, dalla data della sua fissazione in termini nominali (ossia l'importo nominale di € 200000,00 fissato a far data dall'1.01.2003) fino alla data della corresponsione, con la specificazione che, mentre se tale corresponsione avverrà con cadenza periodica (comma 1) il momento finale coinciderà con quello di ciascuna erogazione, se, avverrà una tantum (comma 2), la rivalutazione non potrà che operare fino alla data dell'erogazione. Ciò significa, in altri termini, che il legislatore ha voluto preservare nel tempo il valore della somma massima prevista nell'art. 2 della Legge n. 369, prevedendone l'automatica rivalutazione anno per anno, fino al momento della corresponsione all'avente diritto, come se la stessa fosse composta da una parte fissa, ossia il valore nominale, e una parte variabile agganciata al potere di acquisto della moneta al momento dell'elargizione. La norma si prefigge, quindi, l'obiettivo di far ottenere agli aventi diritto il pagamento del medesimo importo, senza tenere conto delle variazioni di valore della moneta, trattandosi, come detto, di prestazione di natura prevalentemente assistenziale, ragione per cui ad es. una vittima del dovere che ha beneficiato della speciale elargizione nel 2013 ha diritto a che l'elargizione abbia lo stesso valore di quella erogata ad altra vittima del dovere nel 2004. Diversamente, si opererebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti che versando nelle medesime condizioni si vedrebbero corrispondere somme diverse ed eventualmente deprezzate dal dato inflattivo”; - da quanto sopra discende l'accoglimento del ricorso, dovendosi precisare al riguardo che il calcolo effettuato dal ricorrente (doc. 4 fascicolo ricorrente) non è stato contestato dal resistente e risulta contabilmente corretto;
ne discende che va riconosciuta a parte ricorrente la somma di € 40.890,60 a titolo di differenza tra le somme già percepite a titolo di speciale elargizione (€ 214.309,40) e quanto dovuto, alla luce della corretta applicazione della rivalutazione annuale, dal gennaio 2003 al giugno 2021 (€ 255.200)…”;
Corte di Appello di Torino (di conferma della sentenza del Tribunale di Asti n. 27/2023 sopra citata) n. 523/2023: “……..Censura la sentenza il sostenendo che la Giudice di prime cure Controparte_1 fa decorrere immotivatamente la retrodatazione della rivalutazione (ex art. 8 della legge n. 302/1990) al gennaio 2003, senza alcun fondamento normativo, sostiene pertanto che l'errata applicazione della rivalutazione della speciale elargizione dal 1° gennaio 2003, così come preteso dall'appellato, creerebbe un'ulteriore disparità rispetto alle vittime del terrorismo a cui il predetto emolumento è stato attualizzato a decorrere dal 26 agosto 2004, data di entrata in vigore della L. n. 206/2004. La suindicata data del 26 agosto 2004 sarebbe perciò in grado di ricomprendere tutte le categorie di vittime;
sostiene, in subordine, che si potrebbe fare riferimento al 13 gennaio 2004 ossia alla data di entrata in vigore della legge di conversione con modificazioni del citato d.l. n.337/2003. Decreto che, tuttavia, si riferisce esclusivamente alle vittime del terrorismo che abbiano contratto patologie a causa delle stragi avvenute in territorio estero. In ulteriore subordine evidenzia che il dies a quo può essere stabilito al 29 novembre 2003 data di entrata in vigore del suddetto decretolegge.
3. Ritiene il Collegio che l'appello sia infondato e debba essere respinto, si rammenta che la “speciale elargizione” è prevista a favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice dagli artt. 1, comma 1, della Legge 20 ottobre 1990, n. 302 e 5, comma 1, della Legge 3 agosto 2004, n. 206, che ne ha elevato l'importo massimo ad € 200.000. Beneficio assistenziale poi esteso anche alle “Vittime del Dovere” dall'art. 34, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modifiche nella Legge 29 novembre 2007, n. 222. L'art. 3 della legge n. 466/1980, come modificata sul punto dall'art. 2 della Legge n. 369 del 24/12/2003 di conversione del d.l. n. 337/2003, indica nella somma di € 200.000,00 il massimale della Speciale Elargizione, in proporzione al grado di invalidità. L'art. 8 comma 2 della Legge n. 302/1990, prevede la rivalutazione della Elargizione, con i criteri di cui al comma 1 della stessa norma, “alla data della corresponsione”. Ciò significa che la speciale elargizione - prevista a decorrere dalla data del 1° gennaio 2003 nella somma massima di 200.00,00 €, per effetto del D.L. 28 novembre 2003, n. 337, convertito con modificazioni dalla L. 24 dicembre 2003, n. 369 -, si rivaluta ogni anno in misura pari al tasso di inflazione accertato dall'Istat per l'anno precedente, fino al momento in cui avviene la corresponsione. Pertanto, è evidente che, con tale previsione, il Legislatore ha voluto preservare nel tempo il valore della somma massima prevista nell'art. 3 della Legge n. 466/1980, prevedendone l'automatica rivalutazione anno per anno, fino al momento della corresponsione all'avente diritto. Bisogna in proposito distinguere tra la decorrenza del beneficio - che per la categoria delle vittime del dovere e soggetti equiparati non potrebbe essere antecedente l'entrata in vigore della normativa sopra richiamata - con la consistenza monetaria della prestazione, che le norme sopracitate individuano per relationem richiamando “le elargizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206”, il cui valore nominale fu individuato dal legislatore nel 2004 nella misura di € 200.000,00 ; importo di cui deve essere preservato il potere d'acquisto in adeguamento al costo della vita ed alla progressiva inflazione della valuta in corso, secondo il sistema previsto dall'art. 8, commi 1 e 2, della Legge 20 ottobre 1990, n. 302. Quindi la rivalutazione deve essere riconosciuta dal 1 gennaio 2003 data di entrata in vigore del nuovo importo nominale del beneficio in oggetto per effetto del D.L. 28.11.2003 n. 3374 convertito con modificazioni dalla L.24.12.2003….”.
In particolare, evidenzia il Giudice come la sentenza della Corte di Appello di Torino (di conferma della sentenza del Tribunale di Asti n. 27/2023) n. 523/2023, sopra riportata, superi anche l'eccezione di parte resistente circa l'asserita disparità che la rivalutazione della speciale elargizione a far data dal 1° gennaio 2003 creerebbe rispetto alle vittime del terrorismo.
Rammenta, infine, il Giudice come la Corte di Cassazione abbia, da ultimo, ribadito (cfr. Cass.
17439/25) che “……il legislatore ha previsto specifici meccanismi per l'adeguamento al costo della vita delle prestazioni riconosciute alle vittime del dovere. In particolare: - per l'assegno vitalizio di cui all'art. 2 l. n. 407/1998 e per lo speciale assegno vitalizio di cui all'art. 5, commi 3 e 4, l. n. 206/2004 si applica, a tenore delle norme citate, la perequazione automatica di cui all'art. 11 d.lgs n. 503/1992; - per la speciale elargizione una tantum, è prevista dall'art. 8, comma 2, l. n. 302/1990 una automatica rivalutazione annuale in misura pari al tasso di inflazione accertato dall'ISTAT. Tale meccanismo ha ad oggetto l'importo nominale del dovuto per sorta capitale. La sentenza impugnata si è pronunciata non già sull'importo nominale del credito ma sulla diversa questione degli accessori dovuti in conseguenza dell'omesso o ritardato pagamento. Questa Corte di cassazione ha da tempo affermato che le prestazioni riconosciute alle vittime del dovere ed alle categorie equiparate hanno natura assistenziale (Cass. n. 22753 del 2018; Cass. n. 23300 del 2016). In caso di tardivo pagamento della prestazione trova, dunque, applicazione l'art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994 n. 724, a tenore del quale l'articolo 16, comma 6, legge 30 dicembre 1991 n.
412 si applica anche agli emolumenti di natura (retributiva, pensionistica o) assistenziale
(per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994) spettanti ai dipendenti pubblici, in attività di servizio o in quiescenza. E' noto che a tenore del richiamato articolo 16,comma 6 (relativo agli enti che gestiscono forma di previdenza obbligatoria) sulle prestazioni dovute decorrono gli interessi dal momento di scadenza del termine previsto per la adozione del provvedimento sulla domanda (laddove quest'ultima risulti completa); inoltre, l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito, in ragione del ritardo nel pagamento. Nella specie, la Corte del merito ha fatto buon governo dei superiori principi;
ciò, fermo restando che nel determinare il dovuto debbono essere applicati i meccanismi di rivalutazione dei benefici economici previsti dalla legge :art. 8 l n. 302/1990 per la elargizione;
art. 5, comma 3, l. n. 206/2004 per lo speciale assegno;
art. 2, comma 1, L.
407/1998 per l'assegno (in particolare: per la elargizione rivalutazione ISTAT annuale;
per gli assegni, la perequazione automatica ex art. 11 d.lgs. n. 503/1992). ….”.
Da tutto quanto sopra riportato e considerato che il calcolo effettuato dal ricorrente non è stato contestato da parte resistente, discende l'accoglimento del ricorso, dovendosi dichiarare il diritto di alla riliquidazione della speciale elargizione Parte_1 con applicazione della rivalutazione monetaria dal 01.01.2003 con conseguente obbligo del di pagare le differenze ancora dovute pari a € 23.400,00 quale risultante tra quanto CP_1 dovuto e quanto ricevuto (€ 245.600 - € 222.200 = € 23.400), oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Da ultimo, le spese di lite, liquidate in dispositivo (nei valori minimi del DM 55/14, trattandosi di contenzioso seriale ed esclusa la fase istruttoria), vengono poste a carico di parte resistente, attesa la relativa soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
• dichiara il diritto di alla riliquidazione della speciale Parte_1 elargizione con applicazione della rivalutazione monetaria dal 01.01.2003;
• condanna il convenuto a pagare a € 23.400,00, CP_1 Parte_1 oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo;
• condanna il convenuto alla rifusione a favore del ricorrente delle spese di CP_1 lite, che si liquidano in € 1.865,00 per compensi professionali e in €. 43,00 per contributo unificato, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA, con distrazione a favore del difensore di parte ricorrente.
Udine, 16.12.25 IL GIUDICE
dott.ssa Alessia Bisceglia
TRIBUNALE DI UDINE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 16.12.25, avanti al Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia, sono presenti l'avv.
SA SG in sostituzione dell' avv. Marta Mangeli per il ricorrente Parte_1
e la dott.ssa Rita Maiore su delega dell'Avvocatura dello Stato per il
[...] [...]
, già in atti. CP_1
Il Giudice invita le parti a discutere la causa.
L'avv. SA SG si richiama alle note conclusive depositate e insiste per l'accoglimento del ricorso.
La dott.ssa Rita Maiore si richiama agli atti di parte resistente.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura della sentenza medesima.
Il Giudice
dott.ssa Alessia Bisceglia R.G. n. 550/24
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE in composizione monocratica nella persona del Giudice del lavoro dott. Alessia Bisceglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta all'intestato n. di R.G., promossa con ricorso ex art. 442 cod. proc. civ.
DA
nato a [...] il [...], CF Parte_1
, residente a [...], rappresentato e difeso C.F._1
dall'avv. Marta Mangeli
- ricorrente -
CONTRO
(CF ), in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste
- resistente –
OGGETTO: vittime del dovere.
Causa ritenuta in decisione sulle seguenti conclusioni precisate dalle parti nell'udienza di discussione orale del 16.12.25:
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE
Voglia l'Ecc.mo Tribunale del Lavoro adito, in via principale, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla riliquidazione della speciale elargizione con applicazione della rivalutazione monetaria dal 01.01.2003 con conseguente obbligo del convenuto di erogare le differenze ancora dovute pari a € 23.400,00 CP_1
quale risultante tra quanto dovuto e quanto ricevuto (€ 245.600 - € 222.200 = € 23.400), oltre interessi legali. Condannare il al pagamento della somma di € 23.400,00 Controparte_1
oltre interessi legali dal dì del dovuto e fino al soddisfo, a titolo di rivalutazione monetaria secondo quanto rappresentato nel presente atto quale maggior somma a titolo di rivalutazione non corrisposta sulla speciale elargizione. Con vittoria di spese di lite da distrarre a favore del sottoscritto Avvocato antistatario.
CONCLUSIONI DEL MINISTERO RESISTENTE
Nel merito e in via principale: Rigettarsi la domanda proposta da controparte in quanto infondata in diritto e in fatto. Spese rifuse o quantomeno compensate.
FATTO E DIRITTO
A mezzo del ricorso in epigrafe, adiva l'intestato Tribunale in Parte_1
funzione di giudice del lavoro, al fine di ottenere l'accoglimento delle domande riportate in epigrafe.
In particolare, il ricorrente allegava che:
• con il decreto del 559/C/3/E/8/CC/2101 del 11.12.2014, Controparte_1 l' d ri in congedo era Persona_1 Parte_1 stato riconosciuto Vittima del Dovere, in quanto in data 27.02.2008, nel corso di un servizio per la repressione di reati di pesca abusiva durante una scontro con dei pescatori abusivi che volevano sottrarsi al controllo dei militari, aveva riportato lesioni e, dunque, un'invalidità complessiva che ne aveva comportato la cessazione del rapporto di impiego;
• nel suddetto decreto, oltre al riconoscimento di tale status, il Controparte_1 aveva provveduto a concedere al ricorrente la somma di € speciale elargizione nella misura massima, il cui pagamento era stato effettuato in data 19.12.2014;
• come si evinceva dal succitato provvedimento ministeriale, la speciale elargizione - il cui importo è stato elevato a € 200.000 nella misura massima per effetto dell'art. 2 del D.L. 337/2003, Disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero (entrata in vigore del provvedimento: 29.11.2003), convertito nella Legge 369/2003 del 24.12.2003, Disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero con riferimento ad eventi successivi al 1° gennaio 2003 (entrata in vigore il 13.01.2004) - era stata corrisposta nella misura massima di € 200.000,00 elevata ad € 222.200,00 comprensiva della rivalutazione per applicazione del coefficiente di trasformazione del valore della moneta indicato in 1,111 in base ai dati annuali dell'ISTAT;
• secondo le indicazioni ricavabili dal contenuto del decreto ministeriale, il calcolo della rivalutazione ISTAT con conseguente applicazione del coefficiente di 1,111 era stato eseguito con riferimento al mese antecedente alla data dell'evento di servizio del 27.02.2008, ovvero gennaio 2008.
Lamentava, quindi, il ricorrente che, alla luce del dettato normativo di riferimento, la somma versata a titolo di speciale elargizione in misura massima doveva essere calcolata con rivalutazione ISTAT a decorrere dal 01.01.2003 e non con rivalutazione ISTAT dalla data dell'evento, ovvero dal 27.02.2008, giorno in cui il ricorrente aveva riportato le lesioni permanentemente invalidanti a seguito del coinvolgimento nel citato evento di servizio, tanto meno dal mese precedente all'evento, come erroneamente ritenuto dalla resistente
Amministrazione.
Pertanto, il ricorrente sosteneva che l'importo effettivamente corrisposto dalla resistente
Amministrazione a a titolo di speciale elargizione, pari a € Parte_1
222.200,00, non era corretto, dovendo essere versata l'ulteriore somma di € 23.400,00 dovuta a titolo di rivalutazione ISTAT da calcolare a decorrere dal 01.01.2003 e fino al mese antecedente alla data dell'eseguito pagamento o fino al mese in cui il pagamento era stato effettuato, dicembre 2014, vigendo con riferimento all'intervallo di tempo gennaio 2003 – novembre/dicembre 2014, il coefficiente di rivalutazione di 1,228.
Tanto premesso, parte ricorrente moltiplicava il suddetto coefficiente di rivalutazione ISTAT
1,228 (individuabili con riferimento al periodo gennaio 2003 – dicembre 2014) per € 2.000, e successivamente tale somma per 100, e determinava la somma dovuta a titolo di speciale elargizione in misura massima in complessivi € 245.600,00.
Concludeva, di conseguenza, il ricorrente chiedendo la corresponsione della differenza pari a
€ 23.400,00 quale maggior somma spettante a titolo di corretta rivalutazione ISTAT non corrisposta sulla speciale elargizione, oltre agli interessi legali.
Ritualmente costituitosi, il , invece, insisteva per il rigetto delle Controparte_1
domande attorea, in particolare, sostenendo che la rivalutazione della speciale elargizione a far data dal 1° gennaio 2003, così come richiesto dal ricorrente, avrebbe creato un'ulteriore disparità rispetto alle vittime del terrorismo, alle quali il predetto emolumento era stato attualizzato a decorrere dal 26.08.2004, data di entrata in vigore della legge n. 206/2004, ritenendo maggiormente conferente la suindicata data 26.8.2004, in grado di ricomprendere tutte le categorie di vittime. Infine, il richiamava il divieto di cumulo rivalutazione CP_1
monetaria e interessi legali.
La causa era istruita solo documentalmente, trattandosi di questione di puro diritto.
Quindi, all'udienza dd. 16.12.25, le parti discutevano oralmente la causa ed il Giudice pronunciava sentenza.
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Così ricostruito lo svolgimento del processo e l'oggetto del contendere, ritiene il Giudice che il ricorso debba essere accolto per i motivi che di seguito si espongono. Al riguardo, a parere del Giudice, è sufficiente richiamare, condividendola, la copiosa giurisprudenza di merito che di seguito si riporta (e che, a sua volta richiama ulteriore giurisprudenza di merito), anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.:
Tribunale di Venezia n. 330/25: “………Come noto, l'art. 8 l. 302/1990 ha previsto: «1. Gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono soggetti ad una automatica rivalutazione annuale in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente sulla base dei dati ufficiali ISTAT, e sono esenti dall'IRPEF.
2. Le elargizioni previste dalla presente legge sono rivalutate con i criteri di cui al comma 1 alla data della corresponsione e sono esenti dall'IRPEF». Tale riferimento della rivalutazione dell'elargizione, ex art 8 comma 2 dalla legge n. 302 del 1990, "alla data della corresponsione" è chiaramente un meccanismo che pone al riparo il beneficiario dal pregiudizio derivante da eventuali ritardi nell'erogazione dell'indennità ed è volto a garantire nel tempo l'adeguamento alle variazioni (in aumento) del costo della vita della misura dell'elargizione. L'importo della speciale elargizione è stato, d' altro canto, via via incrementato dal legislatore, nei seguenti termini: ➢ L. n. 466 del 1980, art. 2: "La speciale elargizione di cui alla L. 27 ottobre 1973, n. 629, art. 3, successivamente integrata con L. 28 novembre 1975, n. 624, è elevata a L. 100 milioni;
➢ L. n. 302 del 1990, art. 2: "La speciale elargizione di L. 100 milioni di cui alla L. 13 agosto 1980, n. 466 e successive modificazioni e integrazioni, è elevata, per gli eventi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, a L. 150 milioni” ➢ art. 2 del d.l. n. 337 del 2003 conv. dalla l. n. 369/2003 : Per gli eventi successivi alla data del 1° gennaio 2003, le speciali elargizioni di cui agli articoli 1, 4 e 8 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, all'art. 3 della legge 27 ottobre 1973 n. 629 e successive modificazioni, all'art. 3 della legge 13 agosto 1980 n. 466, all'art. 5 della legge 3 giugno 1881 n. 308, sono elevate a euro 200.000”. La legge n. 206 del 2004 ha esteso alle vittime del terrorismo la speciale elargizione nella misura massima di 200.000 euro (art. 5 comma 1) disponendone l'applicazione anche alle indennità già erogate (v. art. 5 comma 2 : "La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle elargizioni già erogate prima della data di entrata in vigore della presente legge ..."). L'art. 34 del d.l. n. 159 del 2007, infine, ha esteso alle vittime del dovere e della criminalità organizzata i benefici già riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo dalla legge 3 agosto 2004 n. 206 (“Alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti di cui all'articolo 1 commi 563 e 564 della legge 23 dicembre 2005 n. 2066…sono corrisposte le elargizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004 n. 206”). Dunque ai sensi l'art.5 della legge 206/2004 l'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo
1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, e' corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità' riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale, e il beneficio è esteso ex art.34 comma 1 del decreto legge 1 ottobre 2007 n.159, convertito con la legge n. 222 del 2007, alle Vittime del Dovere. L' estensione alle vittime del dovere è specificamente riferita a quanto risultante dall'art. 5 L. n. 206/2004, che prevede l'importo del beneficio sulla base della modifica operata dal d.l. n. 337/2003 conv. in l. n. 369/2003. Tenuto conto che, come sopra detto, ex art. 8 della legge 20 ottobre 1990 n. 302: 1. gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono soggetti ad una automatica rivalutazione annuale in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT, e sono esenti dall'IRPEF.
2. Le elargizioni previste dalla presente legge sono rivalutate con i criteri di cui al comma 1 alla data della corresponsione e sono esenti dall'IRPEF. ne deriva che anche per le vittime del dovere e gli equiparati, la speciale elargizione misura massima incrementata di € 200.000,00 deve essere rivalutata dall'1.1.2003. In tal senso la seguente puntuale motivazione del TL di Asti sentenza n.27/2023, confermata da CA Torino con sentenza n. 523/2023: “In particolare, le sentenze di merito citate dalla difesa del D.V., che questo giudice condivide e da cui non ha ragioni di discostarsi, muovono dalla necessità di chiarire la ratio della disposizione che, unitamente al tenore letterale della stessa, induce a ritenere che il legislatore abbia inteso, con tutta evidenza, sottrarre il valore della speciale elargizione al principio nominalistico posto dall'art. 1277 c.c., secondo cui i debiti pecuniari si estinguono in conformità del loro importo nominale. Ebbene, secondo quanto stabilito dai commi 1 e 2 dell'art. 8 della L. n. 302 la rivalutazione opera sulla base dell'indice calcolato nell'«anno precedente» e fino «alla data della corresponsione». Purtuttavia è di tutta evidenza che saldare tra loro le distinte previsioni dei due distinti commi, ossia ritenere che la rivalutazione di un importo stabilito nel 1990 (poi aggiornato nel 2003) deve operare con riferimento solo ad un anno prima del momento della corresponsione, non sortirebbe l'effetto voluto dal legislatore di contrasto al diminuito potere di acquisto della moneta rispetto al predetto valore nominale, quale fissato nel testo della legge. Diversamente, proprio dal raffronto tra il primo comma -dedicato alle prestazioni erogate in forma di assegno periodico vitalizio- e il secondo comma -dedicato alle prestazioni erogate una tantum- si evince con chiarezza che il riferimento all'anno precedente contenuto nel comma 1 (che opera sia in relazione agli assegni sia in relazione alle elargizioni una tantum come quella in questione) è solo il criterio necessario a consentire di calcolare il tasso di rivalutazione secondo gli indici ISTAT. Il termine annuale, pertanto, non può essere confuso con l'individuazione di un dies a quo prima del quale la rivalutazione non inciderebbe sul valore della prestazione, mentre invece il riferimento alla data della corresponsione configura il dies ad quem, per le sole prestazioni una tantum, poiché per quelle periodiche il dato è implicito, posto che il momento finale è necessariamente sempre quello della corresponsione del singolo assegno. In sintesi, il legislatore, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, ha trasformato la speciale elargizione in un'obbligazione di valore sganciata dal principio nominalistico, chiarendo che la rivalutazione si calcola anno per anno sempre con riferimento all'anno precedente e opera, necessariamente, dalla data della sua fissazione in termini nominali (ossia l'importo nominale di € 200000,00 fissato a far data dall'1.01.2003) fino alla data della corresponsione, con la specificazione che, mentre se tale corresponsione avverrà con cadenza periodica (comma 1) il momento finale coinciderà con quello di ciascuna erogazione, se, avverrà una tantum (comma 2), la rivalutazione non potrà che operare fino alla data dell'erogazione. Ciò significa, in altri termini, che il legislatore ha voluto preservare nel tempo il valore della somma massima prevista nell'art. 2 della Legge n. 369, prevedendone l'automatica rivalutazione anno per anno, fino al momento della corresponsione all'avente diritto, come se la stessa fosse composta da una parte fissa, ossia il valore nominale, e una parte variabile agganciata al potere di acquisto della moneta al momento dell'elargizione. La norma si prefigge, quindi, l'obiettivo di far ottenere agli aventi diritto il pagamento del medesimo importo, senza tenere conto delle variazioni di valore della moneta, trattandosi, come detto, di prestazione di natura prevalentemente assistenziale, ragione per cui ad es. una vittima del dovere che ha beneficiato della speciale elargizione nel 2013 ha diritto a che l'elargizione abbia lo stesso valore di quella erogata ad altra vittima del dovere nel 2004. Diversamente, si opererebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti che versando nelle medesime condizioni si vedrebbero corrispondere somme diverse ed eventualmente deprezzate dal dato inflattivo”. Si tratta di argomentazioni pienamente convincenti in quanto - come osservato dalla CA di Torino nella sentenza di conferma n. 523/2023 - bisogna distinguere tra la decorrenza del beneficio, che per la categoria delle vittime del dovere e soggetti equiparati non può essere antecedente all' entrata in vigore del decreto legge 1 ottobre 2007 n.159, convertito con la legge n. 222 del 2007, e la consistenza monetaria della prestazione, che le norme di riferimento individuano per relationem richiamando “le elargizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206”, il cui valore nominale fu individuato dal legislatore del 2004 nella misura di € 200.000,00, importo di cui deve essere preservato il potere d'acquisto in adeguamento al costo della vita ed alla progressiva inflazione della valuta in corso, secondo il sistema previsto dall'art. 8, commi 1 e 2, della Legge 20 ottobre 1990, n. 302. Quindi la rivalutazione deve essere riconosciuta dal 1° gennaio 2003 data di entrata in vigore del nuovo importo nominale del beneficio in oggetto per effetto del D.L. 28.11.2003 n. 3374 convertito con modificazioni dalla L.24.12.2003. In tal senso, oltre alle sopra richiamate pronunce del TL di Asti n. 27/2023 e confermativa n. 523/2023 della , il CP_2 consolidato univoco orientamento delle seguente copiosa giurisprudenza, anche di questa Sezione Lavoro: ➢ Corte di Appello di Milano N.1116/2023 del 24.11.2023 + N.904/2021 pubb 14.06.2021 ➢ Corte di Appello di Brescia S.L. N.196/2023 pubb 14.09.2023 ➢ Sentenze Tribunale di Venezia nn. 329/2023 e 646/2021 est , n. 55/2022 est e n. 490/2021 est;
➢ Sentenza Per_2 Pt_2 Parte_3 del Tribunale di Salerno N.943/2023 pubb 5.06.2023 RG 2188/2021 ➢ sentenza Tribunale di Lodi S.L. N. 44/2022 ➢ Sentenza Tribunale di Milano S.L. N.567/ 2021 pubblicata il 3.3.2021. ➢ Sentenza del Tribunale di Bologna S.L. N.45/2021 pubblicata il 19.02.2021 ➢ Sentenza Tribunale di Padova S.L. N. 455/2023- 430/2022- 145/2022-446/2021 429-2021 – 320/2021- 364/2021 ➢ Sentenza Tribunale di Vicenza S.L. R.G. 1305/2020 del 24.03.2021 ➢ Sentenza del Tribunale di Forlì S.L. N. 231/2021 pubblicata il 16.02.2021- ➢ Sentenza TL Napoli 8099/2018 est Palmieri…..”;
Tribunale di Asti n. 27/2023: “…….- l'art. 3 della l. 466/1980 (“Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche”) prevede che: “Ai magistrati ordinari, ai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, al personale del Corpo forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di polizia femminile, al personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai vigili del fuoco, agli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, i quali, in attività di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d'impiego, è concessa un'elargizione nella misura di lire 100 milioni”; - l'art. 8 della l. 302/1990 (“Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”) prevede che: ”1. Gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono soggetti ad una automatica rivalutazione annuale in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT, e sono esenti dall'IRPEF.
2. Le elargizioni previste dalla presente legge sono rivalutate con i criteri di cui al comma 1 alla data della corresponsione e sono esenti dall'IRPEF”; - l'art. 82 della L. n. 388/2000 prevede che: “Al personale di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ferito nell'adempimento del dovere a causa di azioni criminose, ed ai superstiti dello stesso personale, ucciso nelle medesime circostanze, nonché ai destinatari della legge 20 ottobre 1990, n. 302, è assicurata, a decorrere dal 1° gennaio 1990, l'applicazione dei benefici previsti dalla citata legge n. 302 del 1990 e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407” - l'art. 2 del D.L. 337/2003, convertito con modificazioni in L. 369/2003, prevede che: “1. Per gli eventi successivi alla data del 1° gennaio 2003, le speciali elargizioni di cui agli articoli 1, 4 e 8 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, e successive modificazioni, all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, all'articolo 5 della legge 3 giugno 1981, n. 308, sono elevate ad euro 200.000”;
- così ricostruito il quadro normativo di riferimento, la tesi di parte ricorrente – secondo cui il avrebbe errato nel calcolare la quota dovuta a titolo di rivalutazione sulla speciale CP_1 elargizione, non essendosi attenuta alle norme sopra richiamate che prevedono l'automatica rivalutazione annuale della somma in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente sulla base dei dati ufficiali ISTAT, a decorrere dall'intervenuto aumento della speciale elargizione ad
€ 200.000,00 disposto con decorrenza gennaio 2003 e sino al momento della liquidazione, avvenuta a giugno 2021 – è fondata - al riguardo si richiamano le ragioni già espresse – tra la copiosa giurisprudenza sul tema, anche della Corte d'Appello di Torino (sent. 517/2022) – dal Tribunale di Velletri con la sentenza 187/2022, che di seguito si riportano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “In particolare, le sentenze di merito citate dalla difesa del D.V., che questo giudice condivide e da cui non ha ragioni di discostarsi, muovono dalla necessità di chiarire la ratio della disposizione che, unitamente al tenore letterale della stessa, induce a ritenere che il legislatore abbia inteso, con tutta evidenza, sottrarre il valore della speciale elargizione al principio nominalistico posto dall'art. 1277 c.c., secondo cui i debiti pecuniari si estinguono in conformità del loro importo nominale. Ebbene, secondo quanto stabilito dai commi 1 e 2 dell'art. 8 della L. n. 302 la rivalutazione opera sulla base dell'indice calcolato nell'«anno precedente» e fino «alla data della corresponsione». Purtuttavia è di tutta evidenza che saldare tra loro le distinte previsioni dei due distinti commi, ossia ritenere che la rivalutazione di un importo stabilito nel 1990 (poi aggiornato nel 2003) deve operare con riferimento solo ad un anno prima del momento della corresponsione, non sortirebbe l'effetto voluto dal legislatore di contrasto al diminuito potere di acquisto della moneta rispetto al predetto valore nominale, quale fissato nel testo della legge. Diversamente, proprio dal raffronto tra il primo comma
-dedicato alle prestazioni erogate in forma di assegno periodico vitalizio- e il secondo comma -dedicato alle prestazioni erogate una tantum- si evince con chiarezza che il riferimento all'anno precedente contenuto nel comma 1 (che opera sia in relazione agli assegni sia in relazione alle elargizioni una tantum come quella in questione) è solo il criterio necessario a consentire di calcolare il tasso di rivalutazione secondo gli indici ISTAT. Il termine annuale, pertanto, non può essere confuso con l'individuazione di un dies a quo prima del quale la rivalutazione non inciderebbe sul valore della prestazione, mentre invece il riferimento alla data della corresponsione configura il dies ad quem, per le sole prestazioni una tantum, poiché per quelle periodiche il dato è implicito, posto che il momento finale è necessariamente sempre quello della corresponsione del singolo assegno. In sintesi, il legislatore, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, ha trasformato la speciale elargizione in un'obbligazione di valore sganciata dal principio nominalistico, chiarendo che la rivalutazione si calcola anno per anno sempre con riferimento all'anno precedente e opera, necessariamente, dalla data della sua fissazione in termini nominali (ossia l'importo nominale di € 200000,00 fissato a far data dall'1.01.2003) fino alla data della corresponsione, con la specificazione che, mentre se tale corresponsione avverrà con cadenza periodica (comma 1) il momento finale coinciderà con quello di ciascuna erogazione, se, avverrà una tantum (comma 2), la rivalutazione non potrà che operare fino alla data dell'erogazione. Ciò significa, in altri termini, che il legislatore ha voluto preservare nel tempo il valore della somma massima prevista nell'art. 2 della Legge n. 369, prevedendone l'automatica rivalutazione anno per anno, fino al momento della corresponsione all'avente diritto, come se la stessa fosse composta da una parte fissa, ossia il valore nominale, e una parte variabile agganciata al potere di acquisto della moneta al momento dell'elargizione. La norma si prefigge, quindi, l'obiettivo di far ottenere agli aventi diritto il pagamento del medesimo importo, senza tenere conto delle variazioni di valore della moneta, trattandosi, come detto, di prestazione di natura prevalentemente assistenziale, ragione per cui ad es. una vittima del dovere che ha beneficiato della speciale elargizione nel 2013 ha diritto a che l'elargizione abbia lo stesso valore di quella erogata ad altra vittima del dovere nel 2004. Diversamente, si opererebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti che versando nelle medesime condizioni si vedrebbero corrispondere somme diverse ed eventualmente deprezzate dal dato inflattivo”; - da quanto sopra discende l'accoglimento del ricorso, dovendosi precisare al riguardo che il calcolo effettuato dal ricorrente (doc. 4 fascicolo ricorrente) non è stato contestato dal resistente e risulta contabilmente corretto;
ne discende che va riconosciuta a parte ricorrente la somma di € 40.890,60 a titolo di differenza tra le somme già percepite a titolo di speciale elargizione (€ 214.309,40) e quanto dovuto, alla luce della corretta applicazione della rivalutazione annuale, dal gennaio 2003 al giugno 2021 (€ 255.200)…”;
Corte di Appello di Torino (di conferma della sentenza del Tribunale di Asti n. 27/2023 sopra citata) n. 523/2023: “……..Censura la sentenza il sostenendo che la Giudice di prime cure Controparte_1 fa decorrere immotivatamente la retrodatazione della rivalutazione (ex art. 8 della legge n. 302/1990) al gennaio 2003, senza alcun fondamento normativo, sostiene pertanto che l'errata applicazione della rivalutazione della speciale elargizione dal 1° gennaio 2003, così come preteso dall'appellato, creerebbe un'ulteriore disparità rispetto alle vittime del terrorismo a cui il predetto emolumento è stato attualizzato a decorrere dal 26 agosto 2004, data di entrata in vigore della L. n. 206/2004. La suindicata data del 26 agosto 2004 sarebbe perciò in grado di ricomprendere tutte le categorie di vittime;
sostiene, in subordine, che si potrebbe fare riferimento al 13 gennaio 2004 ossia alla data di entrata in vigore della legge di conversione con modificazioni del citato d.l. n.337/2003. Decreto che, tuttavia, si riferisce esclusivamente alle vittime del terrorismo che abbiano contratto patologie a causa delle stragi avvenute in territorio estero. In ulteriore subordine evidenzia che il dies a quo può essere stabilito al 29 novembre 2003 data di entrata in vigore del suddetto decretolegge.
3. Ritiene il Collegio che l'appello sia infondato e debba essere respinto, si rammenta che la “speciale elargizione” è prevista a favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice dagli artt. 1, comma 1, della Legge 20 ottobre 1990, n. 302 e 5, comma 1, della Legge 3 agosto 2004, n. 206, che ne ha elevato l'importo massimo ad € 200.000. Beneficio assistenziale poi esteso anche alle “Vittime del Dovere” dall'art. 34, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modifiche nella Legge 29 novembre 2007, n. 222. L'art. 3 della legge n. 466/1980, come modificata sul punto dall'art. 2 della Legge n. 369 del 24/12/2003 di conversione del d.l. n. 337/2003, indica nella somma di € 200.000,00 il massimale della Speciale Elargizione, in proporzione al grado di invalidità. L'art. 8 comma 2 della Legge n. 302/1990, prevede la rivalutazione della Elargizione, con i criteri di cui al comma 1 della stessa norma, “alla data della corresponsione”. Ciò significa che la speciale elargizione - prevista a decorrere dalla data del 1° gennaio 2003 nella somma massima di 200.00,00 €, per effetto del D.L. 28 novembre 2003, n. 337, convertito con modificazioni dalla L. 24 dicembre 2003, n. 369 -, si rivaluta ogni anno in misura pari al tasso di inflazione accertato dall'Istat per l'anno precedente, fino al momento in cui avviene la corresponsione. Pertanto, è evidente che, con tale previsione, il Legislatore ha voluto preservare nel tempo il valore della somma massima prevista nell'art. 3 della Legge n. 466/1980, prevedendone l'automatica rivalutazione anno per anno, fino al momento della corresponsione all'avente diritto. Bisogna in proposito distinguere tra la decorrenza del beneficio - che per la categoria delle vittime del dovere e soggetti equiparati non potrebbe essere antecedente l'entrata in vigore della normativa sopra richiamata - con la consistenza monetaria della prestazione, che le norme sopracitate individuano per relationem richiamando “le elargizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206”, il cui valore nominale fu individuato dal legislatore nel 2004 nella misura di € 200.000,00 ; importo di cui deve essere preservato il potere d'acquisto in adeguamento al costo della vita ed alla progressiva inflazione della valuta in corso, secondo il sistema previsto dall'art. 8, commi 1 e 2, della Legge 20 ottobre 1990, n. 302. Quindi la rivalutazione deve essere riconosciuta dal 1 gennaio 2003 data di entrata in vigore del nuovo importo nominale del beneficio in oggetto per effetto del D.L. 28.11.2003 n. 3374 convertito con modificazioni dalla L.24.12.2003….”.
In particolare, evidenzia il Giudice come la sentenza della Corte di Appello di Torino (di conferma della sentenza del Tribunale di Asti n. 27/2023) n. 523/2023, sopra riportata, superi anche l'eccezione di parte resistente circa l'asserita disparità che la rivalutazione della speciale elargizione a far data dal 1° gennaio 2003 creerebbe rispetto alle vittime del terrorismo.
Rammenta, infine, il Giudice come la Corte di Cassazione abbia, da ultimo, ribadito (cfr. Cass.
17439/25) che “……il legislatore ha previsto specifici meccanismi per l'adeguamento al costo della vita delle prestazioni riconosciute alle vittime del dovere. In particolare: - per l'assegno vitalizio di cui all'art. 2 l. n. 407/1998 e per lo speciale assegno vitalizio di cui all'art. 5, commi 3 e 4, l. n. 206/2004 si applica, a tenore delle norme citate, la perequazione automatica di cui all'art. 11 d.lgs n. 503/1992; - per la speciale elargizione una tantum, è prevista dall'art. 8, comma 2, l. n. 302/1990 una automatica rivalutazione annuale in misura pari al tasso di inflazione accertato dall'ISTAT. Tale meccanismo ha ad oggetto l'importo nominale del dovuto per sorta capitale. La sentenza impugnata si è pronunciata non già sull'importo nominale del credito ma sulla diversa questione degli accessori dovuti in conseguenza dell'omesso o ritardato pagamento. Questa Corte di cassazione ha da tempo affermato che le prestazioni riconosciute alle vittime del dovere ed alle categorie equiparate hanno natura assistenziale (Cass. n. 22753 del 2018; Cass. n. 23300 del 2016). In caso di tardivo pagamento della prestazione trova, dunque, applicazione l'art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994 n. 724, a tenore del quale l'articolo 16, comma 6, legge 30 dicembre 1991 n.
412 si applica anche agli emolumenti di natura (retributiva, pensionistica o) assistenziale
(per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994) spettanti ai dipendenti pubblici, in attività di servizio o in quiescenza. E' noto che a tenore del richiamato articolo 16,comma 6 (relativo agli enti che gestiscono forma di previdenza obbligatoria) sulle prestazioni dovute decorrono gli interessi dal momento di scadenza del termine previsto per la adozione del provvedimento sulla domanda (laddove quest'ultima risulti completa); inoltre, l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito, in ragione del ritardo nel pagamento. Nella specie, la Corte del merito ha fatto buon governo dei superiori principi;
ciò, fermo restando che nel determinare il dovuto debbono essere applicati i meccanismi di rivalutazione dei benefici economici previsti dalla legge :art. 8 l n. 302/1990 per la elargizione;
art. 5, comma 3, l. n. 206/2004 per lo speciale assegno;
art. 2, comma 1, L.
407/1998 per l'assegno (in particolare: per la elargizione rivalutazione ISTAT annuale;
per gli assegni, la perequazione automatica ex art. 11 d.lgs. n. 503/1992). ….”.
Da tutto quanto sopra riportato e considerato che il calcolo effettuato dal ricorrente non è stato contestato da parte resistente, discende l'accoglimento del ricorso, dovendosi dichiarare il diritto di alla riliquidazione della speciale elargizione Parte_1 con applicazione della rivalutazione monetaria dal 01.01.2003 con conseguente obbligo del di pagare le differenze ancora dovute pari a € 23.400,00 quale risultante tra quanto CP_1 dovuto e quanto ricevuto (€ 245.600 - € 222.200 = € 23.400), oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Da ultimo, le spese di lite, liquidate in dispositivo (nei valori minimi del DM 55/14, trattandosi di contenzioso seriale ed esclusa la fase istruttoria), vengono poste a carico di parte resistente, attesa la relativa soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
• dichiara il diritto di alla riliquidazione della speciale Parte_1 elargizione con applicazione della rivalutazione monetaria dal 01.01.2003;
• condanna il convenuto a pagare a € 23.400,00, CP_1 Parte_1 oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo;
• condanna il convenuto alla rifusione a favore del ricorrente delle spese di CP_1 lite, che si liquidano in € 1.865,00 per compensi professionali e in €. 43,00 per contributo unificato, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA, con distrazione a favore del difensore di parte ricorrente.
Udine, 16.12.25 IL GIUDICE
dott.ssa Alessia Bisceglia