Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/01/2025, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 8256/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice Relatore
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A PARZIALE
nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F: ) assistito e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato SAVOLDI CRISTINA con studio in VIA SOLFERINO, 26 25121 BRESCIA presso il quale ha eletto domicilio telematico nei confronti di
(C.F.: assistita e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'avvocato TREVISIOL ROBERTA con studio in VIA F.LLI BRONZETTI N. 14 2019
MILANO presso il quale ha eletto domicilio telematico atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
OGGETTO: RICORSO PER LA SEPRAZIONE GIUDIZIALE DEI CONIUGI
Premesso che: le parti hanno contratto matrimonio con rito civile in data 16.03.2017 a AN DO (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Borgosatollo A.2022 -N. 37-P.II-S.C)
Dall'unione coniugale il 12.05.2016 a AN DO . Parte_2
Con ricorso iscritto a ruolo in data 04.03.2024 ha Parte_1 chiesto la pronuncia di separazione la regolamentazione della responsabilità genitoriale, con le conseguenti pronunce in ordine alle frequentazioni della minore, formulando altresì richiesta di scioglimento del matrimonio, decorso il termine di legge.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc celebrata in data 21.01.2025 (a seguito di rinvii necessitati dl mancato perfezionamento della notifica) il Giudice Delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha proceduto all'esame delle parti che hanno reso ampie dichiarazioni da intendersi in questa sede richiamate e trascritte.
All'esito, i procuratori delle parti -invitati dal Giudice delegato – alla discussione i ordine alle domande e alle istanze istruttorie formulate in atti, hanno aderito al progetto elaborato in udienza quanto all'adozione dei provvedimenti di natura temporanea, dichiarando di rinunciare alle istanze istruttorie formulate in atti fatto salvo il potere di attivazione d'ufficio del Giudice nell'inerese della minore. I difensori inoltre e hanno avanzato richiesta di pronuncia di sentenza parziale in ordine allo status
Il giudice delegato, quindi, ha così provveduto:
1.adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
dispone la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori con esclusivo riferimento alla regolamentazione dei tempi di permanenza della minore presso la mamma e il papà, con conseguente espressa delega ai SS, sentito il curatore speciale, ad assumere ogni decisione in tale ambito dispone che la figlia minore venga collocata, allo stato ai meri ai fini della residenza a Pt_2 anagrafica, presso e con il papà in VIA DANTE 2 a BORGOSATOLLO;
dispone che fino alla conclusione dell'anno scolastico in corso (giugno 2025) resti Pt_2 domiciliata presso e con la NA NA con espressa delega ai SS del Comune di Brescia, di concerto con i SS del Comune di Rozzano a predisporre un progetto di accompagnamento al trasferimento di presso il papà che preveda: Pt_2
-l'aumento dei tempi di permanenza della minore con il papà (tre fine settimana al mese e gli interi periodi di sospensione scolastica legati alle festività di carnevale, Pasqua nonché ai cc ponti)
-il supporto nell'espletamento di tutte le pratiche di natura amministrativa e burocratica necessarie all'iscrizione di per il nuovo ciclo scolastico, l'individuazione del pediatra e di eventuali Pt_2 attività anche sportive da effettuare sul territorio di Borgosatollo, dando a tal fine atto che la madre presta il consenso a che le relative pratiche e incombenze tutte vengano espletate dal padre senza la necessaria firma della mamma
Dispone che i SS attivino sin d'ora di un massiccio supporto alla genitorialità in favore di entrambi i genitori Dispone che fino all'effettivo trasferimento della minore il papà versi in favore ella NA NA (collocataria di ) la somma di € 250,00 mensile a titolo di contributo ordinario al Pt_2 mantenimento della minore, in via anticipata entro il 15 di ogni mese Dispone che la mamma fino all'effettivo trasferimento della minore versi in favore della NA NA (collocataria di ) la somma di € 250,00 mensile oltre all'AU che è pari ad € 175,00, Pt_2 in via anticipata entro il 15 di ogni mese 7. dispone che dal momento del trasferimento della minore presso il papà(giugno 2025):
- il papà provveda in via diretta al mantenimento ordinario della minore mentre le spese straordinarie, individuate come da Linee Guida del Protocollo del Tribunale di Milano, vengano suddivise in ragione del 50% tra i genitori
-l'assegno unico universale venga percepito in ragione 100% dal papà -i SS sentiti i genitori e il curatore speciale predispongano un calendario dei tempi di permanenza di presso e con la mamma, che preveda almeno fine settimana alternati dal venerdì alla Pt_2 domenica ore 18, un pomeriggio infrasettimanale compatibilmente con gli impegni della minore e con gli impegni lavorativi della signora (da effettuarsi sul territorio di Rozzano ovvero sul territorio di Borgosatollo), il 50% dei periodi di sospensione scolastica
-degli accompagnamenti della bambina a Rozzano, salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, si occupi il papà
-i SS dei comuni di Borgosatollo e Rozzano attivino l'educativa domiciliare presso le abitazioni di entrambi i genitori (mamma e papà, non NA NA) per osservare la relazione
-nei tempi di permanenza NA ovvero in diversi momenti valutati dai SS e dal curatore sentiti i genitori, la minore potrà accedere liberamente alla NA NA
-i SS dei comuni di Borgosatollo e Rozzano proseguano nel supporto alla genitorialità, eventualmente anche calendarizzando incontri congiunti sfruttando i giorni in cui il padre accompagnerà la minore sul territorio di Rozzano ovvero la madre si recherà a trovare la figlia minore sul territorio di
Borgosatollo
2. dà atto della rinuncia dei difensori alle istanze istruttorie formulate in atti, fermo restando il potere offrivo del Giudice nell'interesse dalla minore anche su sollecitazione delle parti stesse tenuto conto dell'evoluzione della situazione complessiva del nucleo
4. assegna ai SS dei comuni di Borgosatollo e Rozzano termine fino al 30.06.2025 per trasmettere una dettagliata relazione di aggiornamento
5.rinvia la causa per l'esame della relazione all'udienza del 09.07.2025 ore 14.30
6. trattiene la causa in decisione limitatamente alla domando sullo status, con riserva di riferire al
Collegio per la decisione
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 29.01.2025
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Ritenuto:
Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana in ordina alla pronuncia sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett.
a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi
Sulla pronuncia di status la domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata. Dagli atti del processo è emerso il venir meno, allo stato, della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi. In particolare, le circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi,
l'interruzione da tempo della convivenza e la creazione da parte dell'attore di un nuovo ncleo famigliare, non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei suesposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi. Deve dunque essere pronunciata la separazione personale ai sensi dell'art. 151 comma I c.c.
Le spese di lite
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra
[...]
e , ogni Parte_1 Controparte_1 altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede:
Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio con rito civile Controparte_1 in data 16.03.2017 a AN DO (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Borgosatollo A.2022 -N. 37-P.II-S.C.)
Provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande formulate dalle parti
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Borgosatollo perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Spese al definitivo
Milano, 28/01/2025
Il Giudice rel Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato