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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 30/07/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
n. 536/2022 R.G. Tribunale di LO.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LOCRI, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.SS Giuliana Maria Rosaria Ranieri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 536/2022, viste le conclusioni precisate dalle parti per l'udienza del 15.01.2025 in modalità cartolare, trattenuta a sentenza con provvedimento dell'11.02.2025
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente, alla Via Pola Parte_1
n. 32 (c.f. ) elettivamente domiciliata in Siderno, alla Via Dromo snc, CodiceFiscale_1 presso e nello studio dell'Avv. Francesco Barberio del Foro di LO , che anche la rappresenta e difende per mandato in atti
CONTRO
con sede in Piazza PA CP_1
Salimbeni n. 3, C.F e n. iscrizione presso il Registro delle Imprese di Arezzo-Siena Contr
, Gruppo IVA - partita IVA rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1 P.IVA_2
Massimo Mannocchi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Lungotevere
Arnaldo da Brescia n. 9 giusto mandato in atti.
Oggetto: altri istituti e leggi speciali - contratti bancari
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del
15 gennaio 2025, da intendersi qui ritrascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Le domande ed eccezioni delle parti.
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene stesa in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato , trattandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia i provvedimenti emessi nel corso del procedimento.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1 avverso decreto ingiuntivo n. 378/2021 reso dal Tribunale di LO a definizione del procedimento n. 1425/2021 RGACC, in data 20.12.2021, successivamente corretto in data
31.01.2022, notificato alla odierna opponente, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., mediante avviso di deposito inoltrato in data 16.03.2022 con il quale, ad istanza di PA
stato ingiunto, alla SI.ra , quale garante, il pagamento della
[...] Parte_1 complessiva somma di €189.879,00 oltre interessi e spese legali, chiedendo l'accolgimento delle seguenti conclusioni “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: -
Preliminarmente accertare e dichiarare la improcedibilità della domanda giudiziale in ragione del valore cogente della clausola, contenuta in ciascuno dei due contratti azionati da
[...] con la quale le parti si sono pattiziamente obbligate PA ad esperire una procedura di mediazione, convenzionalmente regolata, prima di una qualsiasi azione giudiziale e, per lo effetto, revocare in ogni suo punto e parte l'opposto decreto ingiuntivo condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.; - In ogni caso accertare e dichiarare la improcedibilità della domanda giudiziale a cagione del mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria in materia bancaria;
Nel merito: - Respingere, poiché priva di qualsivoglia riscontro probatorio, la pretesa creditoria azionata da controparte;
- Accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge n. 287 del 1990 dell'art. 1419 c.c., la nullità della fideiussione prestata dalla SI.ra in relazione alle clausole in eSS Parte_1 contenute e contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- Accertare, pertanto, la nullità della deroga all'art. 1957 c.c. e dichiarare la estinzione della garanzia per intervenuta decadenza;
-
Accertare, comunque, la veSStorietà e nullità della clausola di pagamento a prima richiesta;
- Accertare e dichiarare la nullità del contratto di conto n. 2169 in relazione alla violazione dell'obbligo di forma scritta della pattuizione sulla misura ultralegale degli interessi e del regime di capitalizzazione;
- Quanto ai contratti di finanziamento lamentati insoluti, accertarne
e dichiararne la nullità per violazione dell'art. 117 TUB in ragione dell'indeterminatezza del saggio di interesse regolamentato della non pattuita applicazione della formula di matematica finanziaria della capitalizzazione composta piuttosto che attraverso l'impiego del regime finanziario dell'interesse semplice;
- Accertare e dichiarare l'insussistenza di obbligo restitutorio, per difetto di concreta erogazione, in ordine al finanziamento n. 741855301 del
17.04.2018, nella parte di esso destinata solo alla estinzione di una pregreSS esposizione debitoria;
- Rideterminare i saldi dei rapporti oggetto di lite al tasso sostitutivo di cui all'art.
117 TUB e, quanto al conto corrente n. 2169, senza capitalizzazione degli interessi né corrispettivo sull'accordato e spese;
- Accertare e dichiarare che controparte ha già escusso la garanzia rilasciata da MCC per l'adempimento delle obbligazioni assunte con i contratti di finanziamento posti a base del ricorso per decreto ingiuntivo, in misura superiore rispetto a quanto effettivamente dovuto dalla parte finanziata;
- Accertare, infine, e dichiarare la responsabilità di per abusiva concessione del credito PA
e, per lo effetto, dichiarare la estinzione della garanzia ex art. 1955 c.c. ovvero in subordine, condannare controparte al risarcimento del danno in misura pari all'eventuale credito residuo che emergesse dalle risultanze istruttorie, disponendo la integrale compensazione tra il primo
e il secondo;
- Condannare controparte al pagamento delle spese di lite da distrarsi ex art. 93
In tutti i superiori casi, nessuno escluso, revocare il decreto ingiuntivo opposto e condannare controparte al pagamento delle spese di lite, distratte ex art. 93 c.p.c. “ Sosteneva l'opponente in via preliminare l'incompetenza del Giudice Ordinario ed improcedibilità della domanda per effetto di clausola contrattuale di mediazione sottoscritta in rapporto ai contratti di finanziamento n. 741855301 del 17.04.2018, n. 741682264 del 12.12.2014 nonché al c/c n.
2169 ; quindi nel merito avendo l'opponente prestato garanzia fideiussoria nei contratti stipulati da per l'attività L'ACCESSORAUTO S.A.S. DI BUMBACA Rag. Parte_2
DOMENICO” con , la qualificazione del rapporto della quale PA _1 fideiussione omnibus e la conseguente nullità della fideiussione in quanto conforme allo schema ABI ed non operatività dell'art. 1957 c.c. in relazione alla clausola di pagamento “a prima richiesta” . In ordine ai contratti di finanziamento pure oggetto del provvedimento monitorio, contestava la legittimità in ordine alla determinatezza e determinabilità degli elementi contrattuali del AE e del tasso di interesse corrispettivo. Quindi chiedeva l'accoglimento delle conclusioni ut supra.
Con comparsa di costituzione depositata in data 30.11.2022 si costituiva la banca
[...]
, la quale impugnava e contestava quanto sostenuto da parte attrice sia PA in relazione all'eccezione di improcedibilità che in ordine al merito , ribadendo la legittimità della procedura monitoria e dei contratti sottesi, chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “-invia preliminare: dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 378/2021 (n. 1425/2021 RG) emesso dal
Tribunale di LO in data 20.12.2021;- nel merito: rigettare tutte le domande proposte dall'odierno opponente e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 3676/378/2021 emesso dal Tribunale di LO in data 20.12.2021(n. 1425/2021 RG); - in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'odierna opposizione, condannare l'opponente al pagamento del diverso importo che risulterà effettivamente dovuto, oltre interessi al tasso di mora richiesto e liquidato in decreto”. Incardinato il giudizio con provvedimento della dr.SS , titolare del ruolo, CP_3 depositato in data 12.1.2023 veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione e le parti venivano rimesse in mediazione. Quindi, con provvedimento del 16.11.23 il Giudice ammetteva consulenza tecnica contabile .
Depositata la CTU in data 4.6.2024, con provvedimento del 20.06.2024 la causa veniva rinviata all'udienza del 15 gennaio 2025 per la precisazione delle conclusioni e la decisione.
Con successivo provvedimento dell'11.2.2025, la causa veniva trattenuta a sentenza con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. alle parti.
In diritto
2.- Sull'eccezione di incompetenza del G.O. ed improcedibilità della domanda
Parte opponente ha eccepito, in via preliminare, la violazione della clausola contrattuale di mediazione sottoscritta nei contratti di finanziamento n. 741855301 del 17.04.2018, n.
741682264 del 12.12.2014 nonché in relazione al rapporto di c/c n. 2169, atteso che detti contratti prevedono espreSSmente che “…prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, i contrenti concordano (in attuazione del richiamato art. 5 comma 5) di sottoporre le controversie che dovessero sorgere nel corso del presente contratto ai seguenti organismi…”.
Secondo parte opponente avendo agito , la in sede monitoria senza prima procedere CP_1 alla prevista mediazione, la domanda di pagamento deve essere dichiarata improcedibile.
L'eccezione è infondata e va rigettata.
Occorre rilevare che la clausola invocata da parte opponente non integra quella che viene definita “clausola compromissoria “, ovvero un accordo contrattuale che stabilisce che le controversie future derivanti dal contratto vengano risolte da un collegio arbitrale, anziché dal giudice ordinario con conseguente emissione di un lodo arbitrale, con la steSS efficacia di una sentenza. Non essendovi previsione di tal fatta, nulla esclude la competenza del giudice ordinario.
Ciò posto, le clausole riportate attengono alla fase stragiudiziale e prevedono una condizione di procedibilità ante causam che, sulla base degli atti, deve ritenersi soddisfatta e rispettata in casu, in relazione alla peculiarità della procedura di ingiunzione e della relativa opposizione.
Per giurisprudenza costante, infatti, nel caso di procedimento monitorio ed anche in presenza di clausola compromissoria, fattispecie ben più vincolante ed impegnativa per le parti della previsione qui riportata (non qualificabile come tale nel caso di specie), la banca può comunque incardinare il ricorso innanzi al G.O. per l'emissione del decreto ingiuntivo, non essendo ciò in astratto precluso. Il problema potrebbe sorgere se il debitore si oppone al decreto ingiuntivo e solleva l'eccezione di competenza arbitrale, ovvero afferma che la controversia dovrebbe essere decisa dagli arbitri. In caso di accoglimento dell'eccezione, il giudice revocherà il decreto ingiuntivo e rimetterà la causa al giudizio arbitrale. In altre parole, il decreto ingiuntivo emesso dal giudice ordinario perderà efficacia, e la questione sarà decisa dagli arbitri. (Tribunale di Napoli, 27 Marzo 2023 N. 3225: “L'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti inaudita altera parte), ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri. “; ex multis,
Cass. Civ. Sez. VI, 1 aprile 2019, n. 9035; Cass. Civ. Sez. II, 4 marzo 2011, n. 5265. Tra le sentenze di merito Tribunale di Vicenza, Sez. I, 30 aprile 2019 n. 956).
Ora nel caso di specie, ribadito che le clausole brevemente richiamate non sono qualificabili come clausole compromissorie, attesa la natura bifasica del procedimento di ingiunzione (ove introdotta l'opposizione), incardinate l' opposizione e prima di ogni determinazione sul merito, è stata esperita regolare mediazione obbligatoria ex d.l.gs 28/2010
e successive modifiche, in conformità all' art. 5 richiamato nelle clausole contrattuali riportate da parte opponent. Pertanto risulta soddisfatta la condizione di procedibilità relativa alla fase introduttiva, compatibile sia con la fase monitoria che con la successiva fase di merito.
Occorre rilevare altresì che la mediazione invocata dalla parte opponente quale ipotesi di improcedibilità dell'azione , ha avuto esito negativo per mancata partecipazione di _1
, la quale, come da comunicazione del difensore , non ha preso parte alla fase
[...] conciliativa per tardività dell'introduzione della mediazione medesima, profilo non fondato e superato dalla giurisprudenza, come da provvedimento della Dr.SS del 25.5.2023. CP_3
Nel merito
3.-La posizione dell'opponente e la fideiussione su clausole ABI
Per quel che attiene al merito del procedimento , va detto che è chiamata Parte_1
a rispondere nella qualità di garante di “L'ACCESSORAUTO Sas di Bumbaca Rag
Domenico” sulla base del contratto di garanzia n. 1064424/89 rilasciata dall'opponente in data
23.01.2008, nonché in relazione alle successive fideiussioni rilasciate per i finanziamenti.
L'opponente sostiene ed eccepisce la nullità della garanzia qualificandola quale fideiussioni omnibus , conforme ai modelli predisposti dall'ABI, quindi in violazione ex artt
2 e ss. L. 287/1990 , ovvero della normativa anticoncorrenziale, pertanto nulla. Sostiene allora parte opponente che nessuna somma sarebbe dovuta dalla nella predetta posizione _1 di garante. La domanda è parzialmente fondata e va accolta nei termini di cui infra ai punti
3.2 e 4 e 4.1, infondata nel resto.
3.1- Ora, va detto che la ratio della norma richiamata è la tutela della concorrenza e del mercato ed il predetto articolo 2 in realtà non contiene alcun riferimento specifico alla fideiussione omnibus molto utilizzata quale strumento per le garanzie bancarie e molto diffusa nella prassi. Sul punto, vi sono stati vari indirizzi giurisprudenziali sull'inquadramento di tali diffuse garanzie .
Nella disputa giurisprudenziale, il punto di partenza è rappresentato dal provvedimento n. 55/2005 della BA d'LI, su parere dell'AGCM, che ha accertato e dichiarato la sussistenza di un contrasto fra le clausole contenute negli articoli 2, 6 e 8 del modello standard
A.B.I., con l'art. 2 comma 2 lettera a) della L. 287/1990 “ nella misura in cui venivano applicate in modo uniforme”. In particolare, le clausole dello schema predisposto dall'ABI ritenute dalla
BA d'LI lesive della concorrenza sono gli artt. 2 e 8 (c.d. clausole di “sopravvivenza” della fideiussione) e l'art. 6 (clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c.) che stabiliscono quanto segue: Art. 2 dello schema (c.d. “clausola di reviviscenza”): “[il fideiussore è tenuto] a rimborsare alla banca le somme che dalla banca steSS fossero state incaSSte in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia
o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”;Art. 6 dello schema (rinunzia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.): “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che eSS sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato” ; e art. 8 dello schema: “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
Tanto considerato, la Suprema Corte (CaSSzione Civile, sez. I, sent. n. 13846 del 22 maggio 2019) si è espreSS sulla questione e tra le massime estrapolate dalla motivazione si considerino quelle di seguito riportate :” In tema di accertamento dell'esistenza di intese restrittive della concorrenza vietate dalla L. n. 287 del 1990, art. 2, con particolare riguardo a clausole relative a contratti di fideiussione da parte delle banche, il provvedimento adottato dalla BA d'LI prima della modifica di cui alla L. n. 262 del 2005, art. 19, comma 11, possiede, al pari di quelli emessi dall'Autorità Garante per la Concorrenza, una elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, indipendentemente dalle misure sanzionatorie che siano pronunciate, e il giudice del merito è tenuto, per un verso, ad apprezzarne il contenuto complessivo, senza poter limitare il suo esame a parti isolate di esso, e, per altro verso, a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva, non potendo attribuire rilievo decisivo all'attuazione,
o non attuazione, della prescrizione contenuta nel provvedimento amministrativo con cui è stato imposto all'ABI di estromettere le clausole vietate dallo schema contrattuale diffuso presso il sistema bancario”; ed ancora: “quel che assume rilievo, ai fini della inefficacia delle clausole del contratto di fideiussione di cui agli artt. 2, 6 e 8, è, all'evidenza, il fatto che esse costituiscano lo sbocco dell'intesa vietata, e cioè che attraverso dette disposizioni si siano attuati gli effetti di quella condotta illecita, come rilevato dalla cit. Cass. Sez. U. 4 febbraio
2005, n. 2207 (cfr. in tema anche Cass. 12 dicembre 2017, n. 29810, secondo cui ai fini dell'illecito concorrenziale di cui alla L. n. 287 del 1990, art. 2, rilevano tutti i contratti che costituiscano applicazione di intese illecite, anche se conclusi in epoca anteriore all'accertamento della loro illiceità da parte dell'autorità indipendente preposta alla regolazione di quel mercato)”.
Ciò posto, sia la giurisprudenza di legittimità che quella di merito hanno ritenuto quindi che la “riproduzione” delle dette clausole in misura acritica o il richiamo espresso al modello
ABI, determinasse la nullità del contratto di fideiussione nella sua totalità.
La Suprema Corte con recente sentenza del 26.9.2019 n. 24044(in motivazione) ha stabilito “. In proposito, quanto agli effetti della nullità di un'intesa, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che «Dalla declaratoria di nullità di una intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, emeSS dalla Autorità Antitrust ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287 del
1990,non discende automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa, i quali mantengono la loro validità e possono dar luogo solo ad azione di risarcimento danni nei confronti delle imprese da parte dei clienti.» (Cass. n. 9384 del11/06/2003; in tema Cass. n. 3640 del 13/02/2009; Cass. n. 13486del 20/06/2011).
Da ultimo la CaSSzione a SS. UU. con sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021, ha posto fine alla diatriba brevemente richiamata ed ha stabilito il principio secondo cui le clausole facenti parte del contratto di fideiussione riconducibili a dinamiche anticoncorrenziali, sono affette non da nullità assoluta ma da nullità parziale ai sensi dell'art. 1419 c.c.. Pertanto, l'inefficacia si produce limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI in quanto contrastanti con la normativa Antitrust, integrando una ipotesi di nullità parziale ove l' inefficacia non si ripercuote sulla totalità del contratto, il quale rimane quindi pienamente valido ed efficace, ma si limita alle clausole indicate.
Il Tribunale civile Milano sentenza n. 430 del 17 gennaio 2025 ha statuito (massima):In materia di fideiussioni omnibus e violazioni della normativa antitrust, il provvedimento dell'Autorità garante della concorrenza che accerta un'intesa restrittiva della concorrenza costituisce prova privilegiata esclusivamente per il periodo temporale oggetto dell'accertamento amministrativo, non potendo estendere i suoi effetti probatori a condotte anteriori non specificamente investigate. Pertanto, le fideiussioni stipulate in epoca antecedente al perimetro temporale dell'accertamento non possono considerarsi automaticamente nulle per il solo fatto di contenere clausole analoghe a quelle successivamente ritenute illecite, dovendo il soggetto che invoca la nullità dimostrare
l'esistenza di un'autonoma intesa restrittiva della concorrenza ovvero provare che la medesima intesa accertata dall'Autorità aveva avuto inizio anteriormente al periodo oggetto di istruttoria, mediante la dimostrazione dell'uniforme applicazione nel mercato creditizio delle clausole contestate nel periodo di riferimento. Qualora sia accertata la violazione della normativa antitrust, la tutela riconoscibile al fideiussore consiste nella nullità parziale limitata alle sole clausole contrattuali dotate di effetti restrittivi della concorrenza, in applicazione del principio generale di conservazione del negozio giuridico ex articoli 1419, 1420 e 1424 del codice civile. L'estensione della nullità parziale all'intero contratto di fideiussione costituisce evenienza eccezionale che richiede la rigorosa allegazione e prova da parte dell'intereSSto del carattere essenziale delle clausole invalide e della loro correlazione inscindibile con il resto del contratto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il negozio senza quella parte del contenuto colpita da nullità. Tale prova risulta di difficile riscontro nelle fideiussioni prestate da soggetti legati al debitore principale e portatori di interesse economico al finanziamento bancario, i quali avrebbero comunque prestato la garanzia anche senza le clausole contestate, mentre l'istituto di credito mantiene interesse al mantenimento della garanzia anche espunte le clausole a lui favorevoli. In tema di decadenza del creditore dalla garanzia fideiussoria, in caso di fallimento del debitore principale, per evitare la decadenza prevista dall'articolo 1957 del codice civile, il creditore deve neceSSriamente proporre domanda di insinuazione al passivo fallimentare nel termine semestrale quando sia stato pattuito il beneficio di escussione, mentre in mancanza di tale pattuizione ha facoltà di agire indifferentemente nei confronti del debitore principale fallito mediante insinuazione al passivo ovvero nei confronti del garante nelle forme ordinarie. La clausola con cui il fideiussore si impegna a soddisfare il creditore "a semplice richiesta" costituisce deroga pattizia alla forma dell'onere di cui all'articolo 1957 del codice civile, consentendo che l'osservanza dell'onere sia soddisfatta dalla richiesta di pagamento formulata al fideiussore senza necessità di proposizione di azione giudiziaria.”(cfr. SS.UU. che, con sentenza n. 41994/2021) In sostanza il Tribunale di Milano ha confermato che la prova presuntiva dell'illiceità dell'intesa a monte per conformità allo schema ABI, è riferibile esclusivamente alle fideiussioni rilasciate nel periodo oggetto di esame da parte del provvedimento n. 55/2005 della BA d'LI (novembre 2003 – maggio 2005).
In caso di fideiussioni sottoscritte al di fuori di detto lasso temporale, come nel caso di specie, il garante avrà l'onere di “allegare e provare l'esistenza di un'autonoma intesa restrittiva della concorrenza, differente da quella accertata dalla BA d'LI con il provvedimento n. 55 del 2/05/2005” e quindi dovrà provare che tutte o alcune delle clausole erano “applicate in modo uniforme nel mercato creditizio” nel periodo in cui sono state rilasciate le garanzie.
In sostanza la coincidenza tra alcune clausole ed il modello ABI, non comporta de plano la nullità assoluta della fideiussione, sottoscritta dalla , ma piuttosto Parte_1 trattasi di inefficacia relativa, rectius di nullità parziale ovvero limitata alle clausole 2,6 e 8 effettivamente presenti nel contratto di garanzia .
Occorre rilevare che , in applicazione dei più recenti pronunciamenti di legittimità e merito, in relazione ai principi di distribuzione dell'onere della prova , incombeva su parte opponente provare la violazione della normativa sulla libera concorrenza e che non avrebbe concluso il contratto di garanzia, in mancanza di quelle clausole dei contratti di fideiussione oggi contestate. Dalla disamina complessiva dei contratti allegati e della successione nel tempo in relazione agli affidamenti concessi , deve desumersi la volontà opposta dei garanti che intendevano prestare le garanzie a fronte degli affidamenti, per avere maggiore liquidità all'attività aziendale . Nessuna prova ha fornito in ordine alla rilevanza delle Parte_1 clausole contestate con particolare riferimento alla l'art. 6 ovvero alla clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. ove nei contratti è previsto il pagamento a prima richiesta da parte del fideiussore di cui si dirà infra.
3.2-In realtà quanto eccepito e rilevato da parte opponente in ordine ai modelli ABI strettamente legato all'operare dell'art. 1957 c.c., è profilo irrilevante nel caso di specie: parte opponente sostiene infatti che la fideiussione sottoscritta dalla sarebbe una fideiussione _1 ominibus e non anche un contratto autonomo di garanzia, come invece sostenuto da parte opposta in ragione della clausola di pagamento a prima richiesta, in deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c.
La norma espreSSmante statuisce: “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”. Ora, su un piano logico , in astratto, occorrerebbe prima qualificare il rapporto di garanzia della , se fideiussione omnibus o contratto autonomo di garanzia, _1 caratterizzato e connotato proprio dalla clausola di pagamento a prima richiesta, con conseguente inopponibilità delle eccezioni del rapporto sottostante , tuttavia come anticipato, sulla base degli atti, tale profilo come il riferimento alla nullità parziale della clausola corrispondente all'art 6 ABI, risulta essere irrilevante.
Su base documentale ed è rimasto accertato in sede di CTU contabile, l'istituto di credito ha comunque posto in essere una condotta conforme alla norma richiamata nei sei mesi successivi alla scadenza dell'obbligazione principale: la banca ha inviato la missiva di revoca di tutti gli affidamenti, nei confronti della ditta L'ACCESSORAUTO SAS DI
BUMBACA RAG. DOMENICO, in data 18/01/2021, con anneSS comunicazione della segnalazione al servizio di Centralizzazione dei Rischi;
quindi ha inviato raccomandata A/R del 10/02/2021 contenente il recesso con immediata chiusura conti correnti alla data del
27/01/21; ha provveduto a presentare in data 12 maggio 2021 presso il Tribunale di LO, istanza di fallimento della debitrice principale. Pertanto la ha agito prima nei confronti CP_1 del debitore principale nei termini di cui alla norma , nonché nei confronti del fideiussore, in epoca successiva.
Corollari di ciò sono: la validità del contratto di garanzia e delle fideiussioni relative ai due contratti di finanziamento sottoscritte dalla;
la legittimità dell'azione Parte_1 monitoria nei confronti del garante, previo accertamento dell'inesistenza dell'estinzione della ragione di credito per decadenza ex art. 1957 c.c..
4.- La posizione debitoria di in relazione ai rapporti di cui al Parte_1 monitorio.
Accertata l'esistenza della pretesa creditoria nei confronti del garante in relazione al rapporto principale di conto correne n. 2169 ed il relativo contratto Garanzia n. 1064424/89 rilasciata dall'opponente in data 23.01.2008 ( nonché alle garanzie specifiche per i finanziamenti n. 741682264 e per il finanziamento n. 741855301 in ragione di tutti i principi ut supra richiamati), sulla base del ricorso per decreto ingiuntivo proposto da PA
, è stato ingiunto, a il pagamento della complessiva somma di €.
[...] Parte_1
189.879,00 oltre interessi e spese legali. Con provvedimento del 12.1.2023 non è stata conceSS la provvisoria esecutività del decreto, attesa la necessità di accertamento nel merito.
4.1- Sotto questo profilo è stato disposto accertamento peritale contabile volto a verificare, con riguardo al contratto di conto corrente n. 2169, il rapporto di dare/avere in relazione all'esistenza o meno del contratto e sulla base delle pattuizioni ove esistenti il saldo del conto;
quanto ai rapporti di finanziamento n. 741855301 e n. 741682264 è stata disposta la verifica del AE dei contratti di finanziamento oggetto di causa, ovvero se quanto pattuito sia conforme a quanto praticato ed in caso di non conformità, il ricalcolo.
In relazione al rapporto di conto corrente si ritiene di condividere la ricostruzione ed il calcolo indicato dall'ausiliario del giudice, laddove nella relazione evidenzia che non è in atti copia del contratto originario bensì solo di un contratto del 22.06.2017 . Era onere della banca provvedere al deposito dlel'originale del detto contratto , non in atti. Il Ctu evidenzia correttamente: “Dalla documentazione non risulta che né la né il ricorrente abbiano CP_1 depositato il contratto di conto corrente n. 2169.68 contenente tutte le condizioni sull'operatività del rapporto bancario. Dagli Estratti Conto depositati risulterebbe che il Conto corrente sia stato acceso a ottobre 2003. In questa sede, per semplicità di calcolo, assumeremo come data di accensione conto il 29/10/2003 coincidente con la prima operazione bancaria effettuata. L' unico contratto di conto corrente presente risale al 22 giugno 2017 che riporta la seguente specifica” Il presente contratto regola il rapporto di conto corrente in essere, a far data da 22/10/2003, con sostituzione del documento contrattuale originario sottoscritto in data
22/10/2003 e di ogni eventuale modifica successivamente intervenuta, con conferma della disciplina attualmente applicata”.
Quindi ha provveduto alla ricostruzione del rapporto al tasso legale per il periodo di assenza della pattuizione sulla base di metodo condivisibile: “Si è provveduto a ricalcolare
(allegato 07 – 08) il conto corrente n. 2169/68 c/s:fino al 15/05/2018 interessi creditori e debitori con applicazione dei tassi legali con capitalizzazione semplice ed espunzione della
CMS fino al 30/06/2009 e del Corrispettivo disponibilità fondi fino alla data del 15/05/2018;
- dal 16/05/2018 ricalcolo degli interessi creditori al tasso legale ricalcolo interessi debitori al tasso della convenzione capitalizzazione annuale riforma art. 120
Tub 4/2016”. Giungendo alla conclusione che il saldo a credito in favore della banca
è di € 58.726,40, importo condiviso anche in relazione alle osservazioni del CTP del
Per lo effetto in forza del rapporto di PA Parte_1 garanzia con l'istituto di credito , deve restituire il predetto importo quale minor somma rispetto al saldo della banca di euro 110.980,09.
Occorre rilevare che il CTU ha evidenziato nell'elaborato che dall'analisi degli estratti conto “emerge che oltre al conto corrente ordinario, ci fosse un conto corrente ausiliario n.
2957.81 le cui competenze venivano girocontate trimestralmente sul conto oggetto di causa.
Poiché il computo delle spese/interessi trimestrali incide sulla determinazione del saldo dare/avere…” quindi ha proceduto al calcolo anche in relazione a tale conto. Quanto accertato sebbene in applicazione dei medesimi criteri e principi in considerazione del pregevole lavoro del CTU , non può essere oggetto di valutazione sulla base del principio della domanda che ha unicamente ad oggetto le pretese creditorie di cui al conto n. 2169 ed ai due finanziamenti nonché le garanzie generiche e specifiche connesse agli stessi. Inoltre tale conto ausiliario , sulla base della CTU , è contraddistinto da un autonomo numero ed avrebbe dovuto essere indicato da parte opponente con precisione ed oggetto di specifica domanda.
Per lo effetto in forza del contratto di garanzia relativo al rapporto Parte_1 principale, a seguito del ricalcolo del CTU e di rideterminazione deve corrispondere la somma di € 58.726,40, in favore del con decorrenza degli interessi PA come da titolo fino al soddisfo. Sotto questo profilo la domanda , rectius l'opposizione, è fondata.
4.2-In relazione ai rapporti di finanziamento n. 741855301 e n. 741682264.
Parte opponente ha contestato la posizione debitoria in relazione ai contratti di finanziamento indicati , il che ha determinato in sede di opposizione un approfondimento istruttorio sul AE. La domanda di parte opponente è infondata e non provata e va rigettata.
Posto che il AE è un tasso virtuale che non si applica alle singole rate di rimborso ma è un semplice indicatore per calcolare il costo globale del prestito , esso ricomprende tutte le spese obbligatorie e gli oneri, pertanto sulla base dei quesiti posti l'accertamento del consulente era volto ad accertare se il AE pattuito e quello effettivamente praticato sono uguali, senza che ciò abbia causato alcun aggravio della posizione del fideiussore.
In relazione alla valutazione di cui sopra occorre considerare ai fini del calcolo degli interessi che nel nostro ordinamento sono molto diffusi l'ammortamento alla francese e l'ammortamento all'italiana , oggi pacificamente ammessi a differenza di un precedente orientamento.
In particolare, va rilevato che sulla base della norma e della giurisprudenza consolidata per i contratti successivi alla delibera CICR del 2000, la capitalizzazione trimestrale alla francese non è illegittima purché vi sia la medesima periodicità tra gli interessi debitori e creditori, in relazione al divieto di anatocismo di cui agli artt. 1283 e 1284 c.c..
Secondo i giudici di legittimità e di merito (tra le tante: Trib. Milano 2017 n. 10832) i piani ammortamento alla francese sono calcolati secondo la c.d. “legge di sconto composto”, che viene utilizzata solo al fine di individuare una quota di capitale da restituire in ciascuna delle rate , quindi si configura come formula di equivalenza finanziaria in base alla quale il cliente corrisponde una quota di interessi e una quota di capitale, quest'ultima via via crescente a decrescere della quota di interessi e mantenendo l'importo fisso della rata, senza che ciò crei una forma di anatocismo. Non sussiste anatocismo neanche nel “cumulo” in senso atecnico fra le rate comprendenti gli interessi corrispettivi e l'eventuale tasso di mora calcolato sulla somma dovuta perché non corrisposta nei termini, che non equivale ad interesse su interesse.
Secondo la costante giurisprudenza di merito, l'applicazione del metodo di ammortamento alla francese non è de plano illegittimo e non comporta in sé l'anatocismo ; tra le decisioni più recenti: Trib. Pavia 31.10.2017; Trib. Sondrio 02.11.2017; Trib. 18.10.2017; Trib. CP_4
Milano 26.10.2017; App. 17.04.2018; Trib. Chieti 09.01.2018; Trib. Monza CP_5
27.03.2018; Trib. Modena 13.03.2018; Trib. Lucca 24.04.2018; App. Bologna 13.04.2018:
l'ammortamento cd. “alla francese” non incorre nella violazione del disposto dell'art.1283 c.c.,
o interesse composto, consistente nella produzione degli interessi sugli interessi scaduti;
Trib.
Napoli Nord 26.04.2018; Trib. Santa Maria Capua Vetere 21.05.2018; ancora Trib. Catania
11.07.2018 secondo cui l'ammortamento francese non configura anatocismo;
peraltro,
l'imputazione dei pagamenti prevalentemente in conto di interessi e solo in minima parte in conto capitale (nell'ammortamento “alla francese” la quota capitale è nelle prime rate molto baSS e cresce col tempo) risulta assolutamente rispondente alla regola prevista nell'art. 1194
c.c. (tutte in www.ilcaso.it, www.expartecreditoris, www.dirittobancario.it, Pluris BA Dati).
Parte della giurisprudenza di merito ritiene peraltro che non si concretizzi una ipotesi di anatocismo neanche in ipotesi di capitalizzazione composta , ovvero in ipotesi di interessi calcolati sulla parte di rata che corrisponda agli intessi nell'ipotesi in cui si tratti di interessi scaduti , in quanto se è pur vero che per la determinazione della rata periodica nell'ammortamento con metodo alla francese, viene utilizzata la formula di capitalizzazione composta, ciò non ha alcun effetto nella determinazione della quota interessi, calcolata sul debito residuo, quindi sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata.( Trib. Napoli Nord 26.4.2018).
Ora, applicando i predetti principi al caso di specie , in ordine alla verifica sul AE il
CTU ha accertato in sede di bozza ed in relazione al secondo dei contratti di finanziamento:
“Letto il contratto si è proceduto al ricalcolo del piano di ammortamento iniziale sulla base delle condizioni sopra riportate. Appare opportuno evidenziare che il contratto non riporta la tipologia di ammortamento adottato, italiano o francese etc. Lo stesso è stato rideterminato adottando la tipologia di ammortamento desunto dalla documentazione agli atti. Trattasi ammortamento cosiddetto all'italiana la cui singole quote capitali sono determinate dividendo lil capitale concesso per il numero di rate. – OMISSIS- Stabilita la quota capitale sono state determinate le rate semestrali del finanziamento da considerare come base per la determinazione del AE.” Quindi effettuate le verifiche come da quesito ha concluso applicando la formula della BA d'LI :” Dai calcoli effettuati per la verifica del AE banca in applicazione delle semplici condizioni contrattuali risulta che lo stesso è conforme a quanto dichiarato contrattualmente”. In relazione all'altro contratto di finanziamento n.
741855301 ha riportato i dati risultanti dallo stesso ed ha accertato trattarsi di ammortamento alla francese: “Letto il contratto si è proceduto al ricalcolo del piano di ammortamento iniziale sulla base delle condizioni sopra riportate. In questo caso dal contratto si evince che le quote capitali iniziali sono state determinate con l'applicazione del
Metodo alla Francese a quote capitali crescenti e interessi decrescenti;
essendo un tasso variabile le rate successive alla prima potrebbero non essere ad importo costante Dai calcoli effettuati per la verifica del AE banca, in applicazione delle semplici condizioni contrattuali, risulta che lo stesso è conforme a quanto dichiarato contrattualmente.”
Sul punto, l'ausiliario del Giudice ha accertato che nei contratti di finanziamento non
è indicato il tipo di capitalizzazione , che parte opposta ha sempre indicato come di capitalizzazione alla francese (v. comparsa di costituzione), ora posto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente resta convenuto e l'opposto è attore, sulla base della distribuzione dell'onere probatorio sono in atti contratti ed estratti conto e , sulla base del predetto principio, deve ritenersi che la BA abbia adempiuto a quanto sulla steSS incombente.
Incombeva su parte opponente , sulla base dei piani di ammortamento dei finanziamenti, dimostrare la sostenuta capitalizzazione composta e soprattutto che questa avrebbe prodotto un aggravio per la garante , nessuna prova è stata fornita non essendo _1 in atti una consulenza tecnica di parte di tipo contabile e non potendo la CTU sostituirsi all'onere probatorio della parte.
Non è condivisibile quanto si legge da ultimo nella comparsa conclusionale di parte opponente secondo cui: “nell'assoluto silenzio serbato sul punto dai contratti, il piano di ammortamento del finanziamento di originarie €. 350.000,00 è stato predisposto mediante applicazione della formula di matematica finanziaria della capitalizzazione composta anziché attraverso l'impiego del regime finanziario dell'interesse semplice. E poiché la capitalizzazione composta si rivela, in rapporto ai mutui pluriannuali, sensibilmente più gravosa per il debitore, la questione si sposta da un piano prettamente economico ad uno squisitamente giuridico involgendo, sotto tale profilo,tanto il rispetto di una regola di validità del contratto quanto quello di una regola di condotta” (comp. Concl parte opponente). Come rilevato il calcolo dell'interesse + rata può dare origine ad una capitalizzazione composta, che non è detto si traduca in un aggravio per il contraente e quanto affermato da parte opponente non risulta adeguatamente provato.
Alla luce della CTU, non è condivisibile quanto indicato dall'ausiliario in risposta alle osservazioni di parte opponente in una fase successiva , per diversi ordini di motivi:
1.-parte opponente, come detto, non ha fornito alcuna prova di una capitalizzazione composta a danno della garante, atteso che oggetto della domanda è la valutazione sul
AE , attraverso una CTP oppure delle osservazioni redatte da un tecnico con ricalcolo in applicazione di eventuali diversi criteri di calcolo e capitalizzazione e la CTU non può sostituirsi all'onere probatorio incombente sulla parte;
2.- quanto indicato dal CTU nel secondo calcolo, appare in contraddizione con quanto dallo stesso accertato nella bozza di consulenza, nella quale aveva applicato la formula indicata dalla BA d'LI per mutui e dei finanziamenti a rimborso frazionato, verificando ed accertando la coincidenza tra quanto indicato in contratto e quanto praticato. L'applicazione della formula dell'interesse composto costituisce una ulteriore verifica che non risulta essere oggetto di domanda e di quesito;
3.- la mancata indicazione espreSS della tipologia di ammortamento non è indicativa di una invalidità del contratto per indeterminatezza dello stesso come stabilito da Cass. SS
UU n 15130/2024, ove il contratto contenga le indicazioni essenziali per l'altra parte contraente ovvero le condizioni contrattuali nonché i rispettivi piani di ammortamento da cui emergano tutte le indicazioni neceSSrie a comprendere il regime di determinazione delle rate e degli interessi, la relativa periodicità e la composizione della rata come deve ritenersi nel caso di specie , ove i contratti sono stati valutati anche in sede di CTU contabile.
Lo stesso consulente di ufficio ha qualificato i contratti con ammortamento alla francese ed all'italiana ed ha riprodotto schematicamente gli elementi contrattuali risultanti in atti . Di talché quanto indicato in risposta alle osservazioni e l'applicazione di una diversa formula relativa all'interesse composto deve considerarsi quale ulteriore calcolo a completamento del pregevole lavoro del CTU , ma non parte dei quesiti e del petitum del giudizio.
4.3- In conclusione , sulla base dei documenti in atti e dei piani di ammortamento allegati ai contratti , deve ritenersi che il AE relativo agli stessi per come praticato è conforme alla pattuizione sottoscritta dall'opponente e pertanto è debitrice Parte_1 della somma di €. 69.033,85 per il finanziamento n. 741855301 al netto delle somme garantite dal Fondo Garanzia del Mediocredito Centrale, e di € 9.865,06 per il finanziamento n.
741682264 oltre interessi come da titolo fino al soddisfo.
5.- Assorbite le altre questioni
6.- Le spese di lite
In relazione alle spese di lite , occorre rilevare che a fronte della regola generale di cui all'art. 91 c.p.c. , il principio di causalità strettamente connesso alla soccombenza di una delle parti , in ipotesi di ricorso per decreto ingiuntivo e relativa opposizione , deve essere correttamente applicato. In tal senso la Corte di CaSSzione nell'ordinanza n. 4860/2024 , ha stabilito in motivazione : “La sentenza impugnata, pur avendo riformato quella di primo grado, nella parte riguardante la misura degl'interessi, non ha rigettato integralmente la domanda proposta dal ricorrente nel procedimento monitorio, ma ha dato atto dell'intervenuta corresponsione della somma dovuta a titolo di corrispettivo per le prestazioni farmaceutiche,
a seguito della transazione conclusa tra le parti nel corso del giudizio, e per tale ragione si è astenuta dal pronunciare in ordine al pagamento della sorte capitale, limitandosi a revocare il Part decreto ingiuntivo ed a condannare l' al pagamento degl'interessi legali. L'accoglimento parziale della domanda, comportando pur sempre la soccombenza dell'opponente, non avrebbe consentito di porre neppure in parte le spese processuali a carico del ricorrente, risultato comunque vittorioso, non potendo ravvisarsi nel caso in esame una soccombenza reciproca, configurabile soltanto in presenza di una pluralità di domande contrapposte o di un'unica domanda articolata in più capi (cfr. Cass., Sez. Un., 31/10/2022, n. 32061), e non assumendo alcun rilievo, in contrario, l'intervenuta revoca del decreto ingiuntivo: anche nel giudizio di cui all'art. 645 cod. proc. civ., la valutazione della soccombenza, ai fini della condanna alle spese, dev'essere infatti compiuta in rapporto all'esito finale della lite, sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente
e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali, ferma restando la facoltà del giudice di disporne la compensazione (cfr. Cass., Sez. lav., 1/ 08/2023, n. 23434; Cass.,
Sez. VI, 26/05/2022, n. 17137; Cass., Sez. III, 12/05/2015, n. 9587)”
Da ciò discende , alla luce di quanto in motivazione , l'accertamento di un credito in favore del sebbene in misura ridotta pari ad € 137.625,31in luogo di PA
€189.879,00 , non ne modifica la posizione processuale di parte attrice vittoriosa atteso che peraltro tutte le altre ragioni poste a base dell'opposizione sono risultate infondate. Di talchè , posta la revoca del decreto ingiuntivo opposto, deve essere Parte_1 condannata al pagamento delle spese ed onorari di lite in favore del PA
sulla base del DM 55/2014 e succ. mod , che si liquidano come segue (valori medi):
[...]
Fase di studio della controversia: € 2.552,00; fase introduttiva del giudizio: € 1.628,00; fase istruttoria e/o di trattazione: € 5.670,00; fase decisionale: € 4.253,00 in totale €
14.103,00, oltre spese gen, iva, cpa come per legge, con compensazione nella misura del 20
% in considerazione dell'accoglimento dell'opposizione limitatamente al quantum del contratto di conto corrente , rigettate le altre domande . Pone le spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura della metà per ciascuno in solido fra loro, atteso che l'accertamento peritale è risultato rilevante per l'accertamento delle posizioni di parte opponente e di parte opposta , esse si liquidano con separato provvedimento
P.Q.M.
Il Tribunale di LO, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dr.SS Giuliana Maria Rosaria Ranieri, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promoSS, disattese ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
a.-accoglie parzialmente la domanda proposta da e revoca del decreto Parte_1 ingiuntivo emesso dal Tribunale di LO n. 378/21 in data 20.12.21 rg, 1425/21, nei termini e per le ragioni di cui alla parte motiva;
b.- previo accertamento della validità del contratto di fideiussione stipulato da _1
e dell'inesistenza di cause di nullità assoluta dello stesso e di estinzione del credito
[...] per decadenza ex art. 1957 c.c. ed accertata la validità delle garanzie speciali sui rapporti di finanziamento , accerta e dichiara , nella qualità di garante , debitrice del Parte_1
, della somma di € 58.726,40 relativamente al conto corrente PA
n.2169.68, rideterminata in misura minore;
di €. 69.033,85 per il contratto di finanziamento n.
741855301 al netto delle somme garantite dal Fondo Garanzia del Mediocredito Centrale;
della somma di € 9.865,06 per il finanziamento n. 741682264, per un totale di € 137.625,31 oltre interessi come da titolo fino al soddisfo;
c.-per lo effetto condanna , quale garante , al pagamento della somma Parte_1 di € 58.726,40 relativamente al conto corrente n.2169.68; di €. 69.033,85 per il contratto di finanziamento n. 741855301 al netto delle somme garantite dal Fondo Garanzia del
Mediocredito Centrale;
della somma di € 9.865,06 per il finanziamento n. 741682264 per un totale di € 137.625,31 oltre interessi come da titolo fino al soddisfo, in favore del
[...]
in p.l.r.p.t.; PA d.- condanna al pagamento delle spese e competenze di giudizio in favore Parte_1 del sulla base del DM 55/2014 e succ. mod , che si liquidano PA come segue (valori medi): Fase di studio della controversia: € 2.552,00; fase introduttiva del giudizio: € 1.628,00; fase istruttoria e/o di trattazione: € 5.670,00; fase decisionale:
€ 4.253,00 in totale € 14.103,00, oltre spese gen, iva, cpa come per legge, con compensazione nella misura del 20 % in considerazione dell'accoglimento dell'opposizione limitatamente al quantum del contratto di conto corrente , rigettate le altre domande .
Pone le spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura della metà per ciascuno in solido fra loro, atteso che l'accertamento peritale è risultato rilevante per l'accertamento delle posizioni di parte opponente e di parte opposta , che si liquidano con separato provvedimento
LO, lì 25.7.2025
Il Cancelliere
Il giudice on. dr.SS Giuliana Maria Rosaria Ranieri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LOCRI, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.SS Giuliana Maria Rosaria Ranieri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 536/2022, viste le conclusioni precisate dalle parti per l'udienza del 15.01.2025 in modalità cartolare, trattenuta a sentenza con provvedimento dell'11.02.2025
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente, alla Via Pola Parte_1
n. 32 (c.f. ) elettivamente domiciliata in Siderno, alla Via Dromo snc, CodiceFiscale_1 presso e nello studio dell'Avv. Francesco Barberio del Foro di LO , che anche la rappresenta e difende per mandato in atti
CONTRO
con sede in Piazza PA CP_1
Salimbeni n. 3, C.F e n. iscrizione presso il Registro delle Imprese di Arezzo-Siena Contr
, Gruppo IVA - partita IVA rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1 P.IVA_2
Massimo Mannocchi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Lungotevere
Arnaldo da Brescia n. 9 giusto mandato in atti.
Oggetto: altri istituti e leggi speciali - contratti bancari
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del
15 gennaio 2025, da intendersi qui ritrascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Le domande ed eccezioni delle parti.
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene stesa in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato , trattandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia i provvedimenti emessi nel corso del procedimento.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1 avverso decreto ingiuntivo n. 378/2021 reso dal Tribunale di LO a definizione del procedimento n. 1425/2021 RGACC, in data 20.12.2021, successivamente corretto in data
31.01.2022, notificato alla odierna opponente, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., mediante avviso di deposito inoltrato in data 16.03.2022 con il quale, ad istanza di PA
stato ingiunto, alla SI.ra , quale garante, il pagamento della
[...] Parte_1 complessiva somma di €189.879,00 oltre interessi e spese legali, chiedendo l'accolgimento delle seguenti conclusioni “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: -
Preliminarmente accertare e dichiarare la improcedibilità della domanda giudiziale in ragione del valore cogente della clausola, contenuta in ciascuno dei due contratti azionati da
[...] con la quale le parti si sono pattiziamente obbligate PA ad esperire una procedura di mediazione, convenzionalmente regolata, prima di una qualsiasi azione giudiziale e, per lo effetto, revocare in ogni suo punto e parte l'opposto decreto ingiuntivo condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.; - In ogni caso accertare e dichiarare la improcedibilità della domanda giudiziale a cagione del mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria in materia bancaria;
Nel merito: - Respingere, poiché priva di qualsivoglia riscontro probatorio, la pretesa creditoria azionata da controparte;
- Accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge n. 287 del 1990 dell'art. 1419 c.c., la nullità della fideiussione prestata dalla SI.ra in relazione alle clausole in eSS Parte_1 contenute e contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- Accertare, pertanto, la nullità della deroga all'art. 1957 c.c. e dichiarare la estinzione della garanzia per intervenuta decadenza;
-
Accertare, comunque, la veSStorietà e nullità della clausola di pagamento a prima richiesta;
- Accertare e dichiarare la nullità del contratto di conto n. 2169 in relazione alla violazione dell'obbligo di forma scritta della pattuizione sulla misura ultralegale degli interessi e del regime di capitalizzazione;
- Quanto ai contratti di finanziamento lamentati insoluti, accertarne
e dichiararne la nullità per violazione dell'art. 117 TUB in ragione dell'indeterminatezza del saggio di interesse regolamentato della non pattuita applicazione della formula di matematica finanziaria della capitalizzazione composta piuttosto che attraverso l'impiego del regime finanziario dell'interesse semplice;
- Accertare e dichiarare l'insussistenza di obbligo restitutorio, per difetto di concreta erogazione, in ordine al finanziamento n. 741855301 del
17.04.2018, nella parte di esso destinata solo alla estinzione di una pregreSS esposizione debitoria;
- Rideterminare i saldi dei rapporti oggetto di lite al tasso sostitutivo di cui all'art.
117 TUB e, quanto al conto corrente n. 2169, senza capitalizzazione degli interessi né corrispettivo sull'accordato e spese;
- Accertare e dichiarare che controparte ha già escusso la garanzia rilasciata da MCC per l'adempimento delle obbligazioni assunte con i contratti di finanziamento posti a base del ricorso per decreto ingiuntivo, in misura superiore rispetto a quanto effettivamente dovuto dalla parte finanziata;
- Accertare, infine, e dichiarare la responsabilità di per abusiva concessione del credito PA
e, per lo effetto, dichiarare la estinzione della garanzia ex art. 1955 c.c. ovvero in subordine, condannare controparte al risarcimento del danno in misura pari all'eventuale credito residuo che emergesse dalle risultanze istruttorie, disponendo la integrale compensazione tra il primo
e il secondo;
- Condannare controparte al pagamento delle spese di lite da distrarsi ex art. 93
In tutti i superiori casi, nessuno escluso, revocare il decreto ingiuntivo opposto e condannare controparte al pagamento delle spese di lite, distratte ex art. 93 c.p.c. “ Sosteneva l'opponente in via preliminare l'incompetenza del Giudice Ordinario ed improcedibilità della domanda per effetto di clausola contrattuale di mediazione sottoscritta in rapporto ai contratti di finanziamento n. 741855301 del 17.04.2018, n. 741682264 del 12.12.2014 nonché al c/c n.
2169 ; quindi nel merito avendo l'opponente prestato garanzia fideiussoria nei contratti stipulati da per l'attività L'ACCESSORAUTO S.A.S. DI BUMBACA Rag. Parte_2
DOMENICO” con , la qualificazione del rapporto della quale PA _1 fideiussione omnibus e la conseguente nullità della fideiussione in quanto conforme allo schema ABI ed non operatività dell'art. 1957 c.c. in relazione alla clausola di pagamento “a prima richiesta” . In ordine ai contratti di finanziamento pure oggetto del provvedimento monitorio, contestava la legittimità in ordine alla determinatezza e determinabilità degli elementi contrattuali del AE e del tasso di interesse corrispettivo. Quindi chiedeva l'accoglimento delle conclusioni ut supra.
Con comparsa di costituzione depositata in data 30.11.2022 si costituiva la banca
[...]
, la quale impugnava e contestava quanto sostenuto da parte attrice sia PA in relazione all'eccezione di improcedibilità che in ordine al merito , ribadendo la legittimità della procedura monitoria e dei contratti sottesi, chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “-invia preliminare: dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 378/2021 (n. 1425/2021 RG) emesso dal
Tribunale di LO in data 20.12.2021;- nel merito: rigettare tutte le domande proposte dall'odierno opponente e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 3676/378/2021 emesso dal Tribunale di LO in data 20.12.2021(n. 1425/2021 RG); - in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'odierna opposizione, condannare l'opponente al pagamento del diverso importo che risulterà effettivamente dovuto, oltre interessi al tasso di mora richiesto e liquidato in decreto”. Incardinato il giudizio con provvedimento della dr.SS , titolare del ruolo, CP_3 depositato in data 12.1.2023 veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione e le parti venivano rimesse in mediazione. Quindi, con provvedimento del 16.11.23 il Giudice ammetteva consulenza tecnica contabile .
Depositata la CTU in data 4.6.2024, con provvedimento del 20.06.2024 la causa veniva rinviata all'udienza del 15 gennaio 2025 per la precisazione delle conclusioni e la decisione.
Con successivo provvedimento dell'11.2.2025, la causa veniva trattenuta a sentenza con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. alle parti.
In diritto
2.- Sull'eccezione di incompetenza del G.O. ed improcedibilità della domanda
Parte opponente ha eccepito, in via preliminare, la violazione della clausola contrattuale di mediazione sottoscritta nei contratti di finanziamento n. 741855301 del 17.04.2018, n.
741682264 del 12.12.2014 nonché in relazione al rapporto di c/c n. 2169, atteso che detti contratti prevedono espreSSmente che “…prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, i contrenti concordano (in attuazione del richiamato art. 5 comma 5) di sottoporre le controversie che dovessero sorgere nel corso del presente contratto ai seguenti organismi…”.
Secondo parte opponente avendo agito , la in sede monitoria senza prima procedere CP_1 alla prevista mediazione, la domanda di pagamento deve essere dichiarata improcedibile.
L'eccezione è infondata e va rigettata.
Occorre rilevare che la clausola invocata da parte opponente non integra quella che viene definita “clausola compromissoria “, ovvero un accordo contrattuale che stabilisce che le controversie future derivanti dal contratto vengano risolte da un collegio arbitrale, anziché dal giudice ordinario con conseguente emissione di un lodo arbitrale, con la steSS efficacia di una sentenza. Non essendovi previsione di tal fatta, nulla esclude la competenza del giudice ordinario.
Ciò posto, le clausole riportate attengono alla fase stragiudiziale e prevedono una condizione di procedibilità ante causam che, sulla base degli atti, deve ritenersi soddisfatta e rispettata in casu, in relazione alla peculiarità della procedura di ingiunzione e della relativa opposizione.
Per giurisprudenza costante, infatti, nel caso di procedimento monitorio ed anche in presenza di clausola compromissoria, fattispecie ben più vincolante ed impegnativa per le parti della previsione qui riportata (non qualificabile come tale nel caso di specie), la banca può comunque incardinare il ricorso innanzi al G.O. per l'emissione del decreto ingiuntivo, non essendo ciò in astratto precluso. Il problema potrebbe sorgere se il debitore si oppone al decreto ingiuntivo e solleva l'eccezione di competenza arbitrale, ovvero afferma che la controversia dovrebbe essere decisa dagli arbitri. In caso di accoglimento dell'eccezione, il giudice revocherà il decreto ingiuntivo e rimetterà la causa al giudizio arbitrale. In altre parole, il decreto ingiuntivo emesso dal giudice ordinario perderà efficacia, e la questione sarà decisa dagli arbitri. (Tribunale di Napoli, 27 Marzo 2023 N. 3225: “L'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti inaudita altera parte), ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri. “; ex multis,
Cass. Civ. Sez. VI, 1 aprile 2019, n. 9035; Cass. Civ. Sez. II, 4 marzo 2011, n. 5265. Tra le sentenze di merito Tribunale di Vicenza, Sez. I, 30 aprile 2019 n. 956).
Ora nel caso di specie, ribadito che le clausole brevemente richiamate non sono qualificabili come clausole compromissorie, attesa la natura bifasica del procedimento di ingiunzione (ove introdotta l'opposizione), incardinate l' opposizione e prima di ogni determinazione sul merito, è stata esperita regolare mediazione obbligatoria ex d.l.gs 28/2010
e successive modifiche, in conformità all' art. 5 richiamato nelle clausole contrattuali riportate da parte opponent. Pertanto risulta soddisfatta la condizione di procedibilità relativa alla fase introduttiva, compatibile sia con la fase monitoria che con la successiva fase di merito.
Occorre rilevare altresì che la mediazione invocata dalla parte opponente quale ipotesi di improcedibilità dell'azione , ha avuto esito negativo per mancata partecipazione di _1
, la quale, come da comunicazione del difensore , non ha preso parte alla fase
[...] conciliativa per tardività dell'introduzione della mediazione medesima, profilo non fondato e superato dalla giurisprudenza, come da provvedimento della Dr.SS del 25.5.2023. CP_3
Nel merito
3.-La posizione dell'opponente e la fideiussione su clausole ABI
Per quel che attiene al merito del procedimento , va detto che è chiamata Parte_1
a rispondere nella qualità di garante di “L'ACCESSORAUTO Sas di Bumbaca Rag
Domenico” sulla base del contratto di garanzia n. 1064424/89 rilasciata dall'opponente in data
23.01.2008, nonché in relazione alle successive fideiussioni rilasciate per i finanziamenti.
L'opponente sostiene ed eccepisce la nullità della garanzia qualificandola quale fideiussioni omnibus , conforme ai modelli predisposti dall'ABI, quindi in violazione ex artt
2 e ss. L. 287/1990 , ovvero della normativa anticoncorrenziale, pertanto nulla. Sostiene allora parte opponente che nessuna somma sarebbe dovuta dalla nella predetta posizione _1 di garante. La domanda è parzialmente fondata e va accolta nei termini di cui infra ai punti
3.2 e 4 e 4.1, infondata nel resto.
3.1- Ora, va detto che la ratio della norma richiamata è la tutela della concorrenza e del mercato ed il predetto articolo 2 in realtà non contiene alcun riferimento specifico alla fideiussione omnibus molto utilizzata quale strumento per le garanzie bancarie e molto diffusa nella prassi. Sul punto, vi sono stati vari indirizzi giurisprudenziali sull'inquadramento di tali diffuse garanzie .
Nella disputa giurisprudenziale, il punto di partenza è rappresentato dal provvedimento n. 55/2005 della BA d'LI, su parere dell'AGCM, che ha accertato e dichiarato la sussistenza di un contrasto fra le clausole contenute negli articoli 2, 6 e 8 del modello standard
A.B.I., con l'art. 2 comma 2 lettera a) della L. 287/1990 “ nella misura in cui venivano applicate in modo uniforme”. In particolare, le clausole dello schema predisposto dall'ABI ritenute dalla
BA d'LI lesive della concorrenza sono gli artt. 2 e 8 (c.d. clausole di “sopravvivenza” della fideiussione) e l'art. 6 (clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c.) che stabiliscono quanto segue: Art. 2 dello schema (c.d. “clausola di reviviscenza”): “[il fideiussore è tenuto] a rimborsare alla banca le somme che dalla banca steSS fossero state incaSSte in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia
o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”;Art. 6 dello schema (rinunzia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.): “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che eSS sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato” ; e art. 8 dello schema: “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
Tanto considerato, la Suprema Corte (CaSSzione Civile, sez. I, sent. n. 13846 del 22 maggio 2019) si è espreSS sulla questione e tra le massime estrapolate dalla motivazione si considerino quelle di seguito riportate :” In tema di accertamento dell'esistenza di intese restrittive della concorrenza vietate dalla L. n. 287 del 1990, art. 2, con particolare riguardo a clausole relative a contratti di fideiussione da parte delle banche, il provvedimento adottato dalla BA d'LI prima della modifica di cui alla L. n. 262 del 2005, art. 19, comma 11, possiede, al pari di quelli emessi dall'Autorità Garante per la Concorrenza, una elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, indipendentemente dalle misure sanzionatorie che siano pronunciate, e il giudice del merito è tenuto, per un verso, ad apprezzarne il contenuto complessivo, senza poter limitare il suo esame a parti isolate di esso, e, per altro verso, a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva, non potendo attribuire rilievo decisivo all'attuazione,
o non attuazione, della prescrizione contenuta nel provvedimento amministrativo con cui è stato imposto all'ABI di estromettere le clausole vietate dallo schema contrattuale diffuso presso il sistema bancario”; ed ancora: “quel che assume rilievo, ai fini della inefficacia delle clausole del contratto di fideiussione di cui agli artt. 2, 6 e 8, è, all'evidenza, il fatto che esse costituiscano lo sbocco dell'intesa vietata, e cioè che attraverso dette disposizioni si siano attuati gli effetti di quella condotta illecita, come rilevato dalla cit. Cass. Sez. U. 4 febbraio
2005, n. 2207 (cfr. in tema anche Cass. 12 dicembre 2017, n. 29810, secondo cui ai fini dell'illecito concorrenziale di cui alla L. n. 287 del 1990, art. 2, rilevano tutti i contratti che costituiscano applicazione di intese illecite, anche se conclusi in epoca anteriore all'accertamento della loro illiceità da parte dell'autorità indipendente preposta alla regolazione di quel mercato)”.
Ciò posto, sia la giurisprudenza di legittimità che quella di merito hanno ritenuto quindi che la “riproduzione” delle dette clausole in misura acritica o il richiamo espresso al modello
ABI, determinasse la nullità del contratto di fideiussione nella sua totalità.
La Suprema Corte con recente sentenza del 26.9.2019 n. 24044(in motivazione) ha stabilito “. In proposito, quanto agli effetti della nullità di un'intesa, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che «Dalla declaratoria di nullità di una intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, emeSS dalla Autorità Antitrust ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287 del
1990,non discende automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa, i quali mantengono la loro validità e possono dar luogo solo ad azione di risarcimento danni nei confronti delle imprese da parte dei clienti.» (Cass. n. 9384 del11/06/2003; in tema Cass. n. 3640 del 13/02/2009; Cass. n. 13486del 20/06/2011).
Da ultimo la CaSSzione a SS. UU. con sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021, ha posto fine alla diatriba brevemente richiamata ed ha stabilito il principio secondo cui le clausole facenti parte del contratto di fideiussione riconducibili a dinamiche anticoncorrenziali, sono affette non da nullità assoluta ma da nullità parziale ai sensi dell'art. 1419 c.c.. Pertanto, l'inefficacia si produce limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI in quanto contrastanti con la normativa Antitrust, integrando una ipotesi di nullità parziale ove l' inefficacia non si ripercuote sulla totalità del contratto, il quale rimane quindi pienamente valido ed efficace, ma si limita alle clausole indicate.
Il Tribunale civile Milano sentenza n. 430 del 17 gennaio 2025 ha statuito (massima):In materia di fideiussioni omnibus e violazioni della normativa antitrust, il provvedimento dell'Autorità garante della concorrenza che accerta un'intesa restrittiva della concorrenza costituisce prova privilegiata esclusivamente per il periodo temporale oggetto dell'accertamento amministrativo, non potendo estendere i suoi effetti probatori a condotte anteriori non specificamente investigate. Pertanto, le fideiussioni stipulate in epoca antecedente al perimetro temporale dell'accertamento non possono considerarsi automaticamente nulle per il solo fatto di contenere clausole analoghe a quelle successivamente ritenute illecite, dovendo il soggetto che invoca la nullità dimostrare
l'esistenza di un'autonoma intesa restrittiva della concorrenza ovvero provare che la medesima intesa accertata dall'Autorità aveva avuto inizio anteriormente al periodo oggetto di istruttoria, mediante la dimostrazione dell'uniforme applicazione nel mercato creditizio delle clausole contestate nel periodo di riferimento. Qualora sia accertata la violazione della normativa antitrust, la tutela riconoscibile al fideiussore consiste nella nullità parziale limitata alle sole clausole contrattuali dotate di effetti restrittivi della concorrenza, in applicazione del principio generale di conservazione del negozio giuridico ex articoli 1419, 1420 e 1424 del codice civile. L'estensione della nullità parziale all'intero contratto di fideiussione costituisce evenienza eccezionale che richiede la rigorosa allegazione e prova da parte dell'intereSSto del carattere essenziale delle clausole invalide e della loro correlazione inscindibile con il resto del contratto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il negozio senza quella parte del contenuto colpita da nullità. Tale prova risulta di difficile riscontro nelle fideiussioni prestate da soggetti legati al debitore principale e portatori di interesse economico al finanziamento bancario, i quali avrebbero comunque prestato la garanzia anche senza le clausole contestate, mentre l'istituto di credito mantiene interesse al mantenimento della garanzia anche espunte le clausole a lui favorevoli. In tema di decadenza del creditore dalla garanzia fideiussoria, in caso di fallimento del debitore principale, per evitare la decadenza prevista dall'articolo 1957 del codice civile, il creditore deve neceSSriamente proporre domanda di insinuazione al passivo fallimentare nel termine semestrale quando sia stato pattuito il beneficio di escussione, mentre in mancanza di tale pattuizione ha facoltà di agire indifferentemente nei confronti del debitore principale fallito mediante insinuazione al passivo ovvero nei confronti del garante nelle forme ordinarie. La clausola con cui il fideiussore si impegna a soddisfare il creditore "a semplice richiesta" costituisce deroga pattizia alla forma dell'onere di cui all'articolo 1957 del codice civile, consentendo che l'osservanza dell'onere sia soddisfatta dalla richiesta di pagamento formulata al fideiussore senza necessità di proposizione di azione giudiziaria.”(cfr. SS.UU. che, con sentenza n. 41994/2021) In sostanza il Tribunale di Milano ha confermato che la prova presuntiva dell'illiceità dell'intesa a monte per conformità allo schema ABI, è riferibile esclusivamente alle fideiussioni rilasciate nel periodo oggetto di esame da parte del provvedimento n. 55/2005 della BA d'LI (novembre 2003 – maggio 2005).
In caso di fideiussioni sottoscritte al di fuori di detto lasso temporale, come nel caso di specie, il garante avrà l'onere di “allegare e provare l'esistenza di un'autonoma intesa restrittiva della concorrenza, differente da quella accertata dalla BA d'LI con il provvedimento n. 55 del 2/05/2005” e quindi dovrà provare che tutte o alcune delle clausole erano “applicate in modo uniforme nel mercato creditizio” nel periodo in cui sono state rilasciate le garanzie.
In sostanza la coincidenza tra alcune clausole ed il modello ABI, non comporta de plano la nullità assoluta della fideiussione, sottoscritta dalla , ma piuttosto Parte_1 trattasi di inefficacia relativa, rectius di nullità parziale ovvero limitata alle clausole 2,6 e 8 effettivamente presenti nel contratto di garanzia .
Occorre rilevare che , in applicazione dei più recenti pronunciamenti di legittimità e merito, in relazione ai principi di distribuzione dell'onere della prova , incombeva su parte opponente provare la violazione della normativa sulla libera concorrenza e che non avrebbe concluso il contratto di garanzia, in mancanza di quelle clausole dei contratti di fideiussione oggi contestate. Dalla disamina complessiva dei contratti allegati e della successione nel tempo in relazione agli affidamenti concessi , deve desumersi la volontà opposta dei garanti che intendevano prestare le garanzie a fronte degli affidamenti, per avere maggiore liquidità all'attività aziendale . Nessuna prova ha fornito in ordine alla rilevanza delle Parte_1 clausole contestate con particolare riferimento alla l'art. 6 ovvero alla clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. ove nei contratti è previsto il pagamento a prima richiesta da parte del fideiussore di cui si dirà infra.
3.2-In realtà quanto eccepito e rilevato da parte opponente in ordine ai modelli ABI strettamente legato all'operare dell'art. 1957 c.c., è profilo irrilevante nel caso di specie: parte opponente sostiene infatti che la fideiussione sottoscritta dalla sarebbe una fideiussione _1 ominibus e non anche un contratto autonomo di garanzia, come invece sostenuto da parte opposta in ragione della clausola di pagamento a prima richiesta, in deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c.
La norma espreSSmante statuisce: “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”. Ora, su un piano logico , in astratto, occorrerebbe prima qualificare il rapporto di garanzia della , se fideiussione omnibus o contratto autonomo di garanzia, _1 caratterizzato e connotato proprio dalla clausola di pagamento a prima richiesta, con conseguente inopponibilità delle eccezioni del rapporto sottostante , tuttavia come anticipato, sulla base degli atti, tale profilo come il riferimento alla nullità parziale della clausola corrispondente all'art 6 ABI, risulta essere irrilevante.
Su base documentale ed è rimasto accertato in sede di CTU contabile, l'istituto di credito ha comunque posto in essere una condotta conforme alla norma richiamata nei sei mesi successivi alla scadenza dell'obbligazione principale: la banca ha inviato la missiva di revoca di tutti gli affidamenti, nei confronti della ditta L'ACCESSORAUTO SAS DI
BUMBACA RAG. DOMENICO, in data 18/01/2021, con anneSS comunicazione della segnalazione al servizio di Centralizzazione dei Rischi;
quindi ha inviato raccomandata A/R del 10/02/2021 contenente il recesso con immediata chiusura conti correnti alla data del
27/01/21; ha provveduto a presentare in data 12 maggio 2021 presso il Tribunale di LO, istanza di fallimento della debitrice principale. Pertanto la ha agito prima nei confronti CP_1 del debitore principale nei termini di cui alla norma , nonché nei confronti del fideiussore, in epoca successiva.
Corollari di ciò sono: la validità del contratto di garanzia e delle fideiussioni relative ai due contratti di finanziamento sottoscritte dalla;
la legittimità dell'azione Parte_1 monitoria nei confronti del garante, previo accertamento dell'inesistenza dell'estinzione della ragione di credito per decadenza ex art. 1957 c.c..
4.- La posizione debitoria di in relazione ai rapporti di cui al Parte_1 monitorio.
Accertata l'esistenza della pretesa creditoria nei confronti del garante in relazione al rapporto principale di conto correne n. 2169 ed il relativo contratto Garanzia n. 1064424/89 rilasciata dall'opponente in data 23.01.2008 ( nonché alle garanzie specifiche per i finanziamenti n. 741682264 e per il finanziamento n. 741855301 in ragione di tutti i principi ut supra richiamati), sulla base del ricorso per decreto ingiuntivo proposto da PA
, è stato ingiunto, a il pagamento della complessiva somma di €.
[...] Parte_1
189.879,00 oltre interessi e spese legali. Con provvedimento del 12.1.2023 non è stata conceSS la provvisoria esecutività del decreto, attesa la necessità di accertamento nel merito.
4.1- Sotto questo profilo è stato disposto accertamento peritale contabile volto a verificare, con riguardo al contratto di conto corrente n. 2169, il rapporto di dare/avere in relazione all'esistenza o meno del contratto e sulla base delle pattuizioni ove esistenti il saldo del conto;
quanto ai rapporti di finanziamento n. 741855301 e n. 741682264 è stata disposta la verifica del AE dei contratti di finanziamento oggetto di causa, ovvero se quanto pattuito sia conforme a quanto praticato ed in caso di non conformità, il ricalcolo.
In relazione al rapporto di conto corrente si ritiene di condividere la ricostruzione ed il calcolo indicato dall'ausiliario del giudice, laddove nella relazione evidenzia che non è in atti copia del contratto originario bensì solo di un contratto del 22.06.2017 . Era onere della banca provvedere al deposito dlel'originale del detto contratto , non in atti. Il Ctu evidenzia correttamente: “Dalla documentazione non risulta che né la né il ricorrente abbiano CP_1 depositato il contratto di conto corrente n. 2169.68 contenente tutte le condizioni sull'operatività del rapporto bancario. Dagli Estratti Conto depositati risulterebbe che il Conto corrente sia stato acceso a ottobre 2003. In questa sede, per semplicità di calcolo, assumeremo come data di accensione conto il 29/10/2003 coincidente con la prima operazione bancaria effettuata. L' unico contratto di conto corrente presente risale al 22 giugno 2017 che riporta la seguente specifica” Il presente contratto regola il rapporto di conto corrente in essere, a far data da 22/10/2003, con sostituzione del documento contrattuale originario sottoscritto in data
22/10/2003 e di ogni eventuale modifica successivamente intervenuta, con conferma della disciplina attualmente applicata”.
Quindi ha provveduto alla ricostruzione del rapporto al tasso legale per il periodo di assenza della pattuizione sulla base di metodo condivisibile: “Si è provveduto a ricalcolare
(allegato 07 – 08) il conto corrente n. 2169/68 c/s:fino al 15/05/2018 interessi creditori e debitori con applicazione dei tassi legali con capitalizzazione semplice ed espunzione della
CMS fino al 30/06/2009 e del Corrispettivo disponibilità fondi fino alla data del 15/05/2018;
- dal 16/05/2018 ricalcolo degli interessi creditori al tasso legale ricalcolo interessi debitori al tasso della convenzione capitalizzazione annuale riforma art. 120
Tub 4/2016”. Giungendo alla conclusione che il saldo a credito in favore della banca
è di € 58.726,40, importo condiviso anche in relazione alle osservazioni del CTP del
Per lo effetto in forza del rapporto di PA Parte_1 garanzia con l'istituto di credito , deve restituire il predetto importo quale minor somma rispetto al saldo della banca di euro 110.980,09.
Occorre rilevare che il CTU ha evidenziato nell'elaborato che dall'analisi degli estratti conto “emerge che oltre al conto corrente ordinario, ci fosse un conto corrente ausiliario n.
2957.81 le cui competenze venivano girocontate trimestralmente sul conto oggetto di causa.
Poiché il computo delle spese/interessi trimestrali incide sulla determinazione del saldo dare/avere…” quindi ha proceduto al calcolo anche in relazione a tale conto. Quanto accertato sebbene in applicazione dei medesimi criteri e principi in considerazione del pregevole lavoro del CTU , non può essere oggetto di valutazione sulla base del principio della domanda che ha unicamente ad oggetto le pretese creditorie di cui al conto n. 2169 ed ai due finanziamenti nonché le garanzie generiche e specifiche connesse agli stessi. Inoltre tale conto ausiliario , sulla base della CTU , è contraddistinto da un autonomo numero ed avrebbe dovuto essere indicato da parte opponente con precisione ed oggetto di specifica domanda.
Per lo effetto in forza del contratto di garanzia relativo al rapporto Parte_1 principale, a seguito del ricalcolo del CTU e di rideterminazione deve corrispondere la somma di € 58.726,40, in favore del con decorrenza degli interessi PA come da titolo fino al soddisfo. Sotto questo profilo la domanda , rectius l'opposizione, è fondata.
4.2-In relazione ai rapporti di finanziamento n. 741855301 e n. 741682264.
Parte opponente ha contestato la posizione debitoria in relazione ai contratti di finanziamento indicati , il che ha determinato in sede di opposizione un approfondimento istruttorio sul AE. La domanda di parte opponente è infondata e non provata e va rigettata.
Posto che il AE è un tasso virtuale che non si applica alle singole rate di rimborso ma è un semplice indicatore per calcolare il costo globale del prestito , esso ricomprende tutte le spese obbligatorie e gli oneri, pertanto sulla base dei quesiti posti l'accertamento del consulente era volto ad accertare se il AE pattuito e quello effettivamente praticato sono uguali, senza che ciò abbia causato alcun aggravio della posizione del fideiussore.
In relazione alla valutazione di cui sopra occorre considerare ai fini del calcolo degli interessi che nel nostro ordinamento sono molto diffusi l'ammortamento alla francese e l'ammortamento all'italiana , oggi pacificamente ammessi a differenza di un precedente orientamento.
In particolare, va rilevato che sulla base della norma e della giurisprudenza consolidata per i contratti successivi alla delibera CICR del 2000, la capitalizzazione trimestrale alla francese non è illegittima purché vi sia la medesima periodicità tra gli interessi debitori e creditori, in relazione al divieto di anatocismo di cui agli artt. 1283 e 1284 c.c..
Secondo i giudici di legittimità e di merito (tra le tante: Trib. Milano 2017 n. 10832) i piani ammortamento alla francese sono calcolati secondo la c.d. “legge di sconto composto”, che viene utilizzata solo al fine di individuare una quota di capitale da restituire in ciascuna delle rate , quindi si configura come formula di equivalenza finanziaria in base alla quale il cliente corrisponde una quota di interessi e una quota di capitale, quest'ultima via via crescente a decrescere della quota di interessi e mantenendo l'importo fisso della rata, senza che ciò crei una forma di anatocismo. Non sussiste anatocismo neanche nel “cumulo” in senso atecnico fra le rate comprendenti gli interessi corrispettivi e l'eventuale tasso di mora calcolato sulla somma dovuta perché non corrisposta nei termini, che non equivale ad interesse su interesse.
Secondo la costante giurisprudenza di merito, l'applicazione del metodo di ammortamento alla francese non è de plano illegittimo e non comporta in sé l'anatocismo ; tra le decisioni più recenti: Trib. Pavia 31.10.2017; Trib. Sondrio 02.11.2017; Trib. 18.10.2017; Trib. CP_4
Milano 26.10.2017; App. 17.04.2018; Trib. Chieti 09.01.2018; Trib. Monza CP_5
27.03.2018; Trib. Modena 13.03.2018; Trib. Lucca 24.04.2018; App. Bologna 13.04.2018:
l'ammortamento cd. “alla francese” non incorre nella violazione del disposto dell'art.1283 c.c.,
o interesse composto, consistente nella produzione degli interessi sugli interessi scaduti;
Trib.
Napoli Nord 26.04.2018; Trib. Santa Maria Capua Vetere 21.05.2018; ancora Trib. Catania
11.07.2018 secondo cui l'ammortamento francese non configura anatocismo;
peraltro,
l'imputazione dei pagamenti prevalentemente in conto di interessi e solo in minima parte in conto capitale (nell'ammortamento “alla francese” la quota capitale è nelle prime rate molto baSS e cresce col tempo) risulta assolutamente rispondente alla regola prevista nell'art. 1194
c.c. (tutte in www.ilcaso.it, www.expartecreditoris, www.dirittobancario.it, Pluris BA Dati).
Parte della giurisprudenza di merito ritiene peraltro che non si concretizzi una ipotesi di anatocismo neanche in ipotesi di capitalizzazione composta , ovvero in ipotesi di interessi calcolati sulla parte di rata che corrisponda agli intessi nell'ipotesi in cui si tratti di interessi scaduti , in quanto se è pur vero che per la determinazione della rata periodica nell'ammortamento con metodo alla francese, viene utilizzata la formula di capitalizzazione composta, ciò non ha alcun effetto nella determinazione della quota interessi, calcolata sul debito residuo, quindi sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata.( Trib. Napoli Nord 26.4.2018).
Ora, applicando i predetti principi al caso di specie , in ordine alla verifica sul AE il
CTU ha accertato in sede di bozza ed in relazione al secondo dei contratti di finanziamento:
“Letto il contratto si è proceduto al ricalcolo del piano di ammortamento iniziale sulla base delle condizioni sopra riportate. Appare opportuno evidenziare che il contratto non riporta la tipologia di ammortamento adottato, italiano o francese etc. Lo stesso è stato rideterminato adottando la tipologia di ammortamento desunto dalla documentazione agli atti. Trattasi ammortamento cosiddetto all'italiana la cui singole quote capitali sono determinate dividendo lil capitale concesso per il numero di rate. – OMISSIS- Stabilita la quota capitale sono state determinate le rate semestrali del finanziamento da considerare come base per la determinazione del AE.” Quindi effettuate le verifiche come da quesito ha concluso applicando la formula della BA d'LI :” Dai calcoli effettuati per la verifica del AE banca in applicazione delle semplici condizioni contrattuali risulta che lo stesso è conforme a quanto dichiarato contrattualmente”. In relazione all'altro contratto di finanziamento n.
741855301 ha riportato i dati risultanti dallo stesso ed ha accertato trattarsi di ammortamento alla francese: “Letto il contratto si è proceduto al ricalcolo del piano di ammortamento iniziale sulla base delle condizioni sopra riportate. In questo caso dal contratto si evince che le quote capitali iniziali sono state determinate con l'applicazione del
Metodo alla Francese a quote capitali crescenti e interessi decrescenti;
essendo un tasso variabile le rate successive alla prima potrebbero non essere ad importo costante Dai calcoli effettuati per la verifica del AE banca, in applicazione delle semplici condizioni contrattuali, risulta che lo stesso è conforme a quanto dichiarato contrattualmente.”
Sul punto, l'ausiliario del Giudice ha accertato che nei contratti di finanziamento non
è indicato il tipo di capitalizzazione , che parte opposta ha sempre indicato come di capitalizzazione alla francese (v. comparsa di costituzione), ora posto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente resta convenuto e l'opposto è attore, sulla base della distribuzione dell'onere probatorio sono in atti contratti ed estratti conto e , sulla base del predetto principio, deve ritenersi che la BA abbia adempiuto a quanto sulla steSS incombente.
Incombeva su parte opponente , sulla base dei piani di ammortamento dei finanziamenti, dimostrare la sostenuta capitalizzazione composta e soprattutto che questa avrebbe prodotto un aggravio per la garante , nessuna prova è stata fornita non essendo _1 in atti una consulenza tecnica di parte di tipo contabile e non potendo la CTU sostituirsi all'onere probatorio della parte.
Non è condivisibile quanto si legge da ultimo nella comparsa conclusionale di parte opponente secondo cui: “nell'assoluto silenzio serbato sul punto dai contratti, il piano di ammortamento del finanziamento di originarie €. 350.000,00 è stato predisposto mediante applicazione della formula di matematica finanziaria della capitalizzazione composta anziché attraverso l'impiego del regime finanziario dell'interesse semplice. E poiché la capitalizzazione composta si rivela, in rapporto ai mutui pluriannuali, sensibilmente più gravosa per il debitore, la questione si sposta da un piano prettamente economico ad uno squisitamente giuridico involgendo, sotto tale profilo,tanto il rispetto di una regola di validità del contratto quanto quello di una regola di condotta” (comp. Concl parte opponente). Come rilevato il calcolo dell'interesse + rata può dare origine ad una capitalizzazione composta, che non è detto si traduca in un aggravio per il contraente e quanto affermato da parte opponente non risulta adeguatamente provato.
Alla luce della CTU, non è condivisibile quanto indicato dall'ausiliario in risposta alle osservazioni di parte opponente in una fase successiva , per diversi ordini di motivi:
1.-parte opponente, come detto, non ha fornito alcuna prova di una capitalizzazione composta a danno della garante, atteso che oggetto della domanda è la valutazione sul
AE , attraverso una CTP oppure delle osservazioni redatte da un tecnico con ricalcolo in applicazione di eventuali diversi criteri di calcolo e capitalizzazione e la CTU non può sostituirsi all'onere probatorio incombente sulla parte;
2.- quanto indicato dal CTU nel secondo calcolo, appare in contraddizione con quanto dallo stesso accertato nella bozza di consulenza, nella quale aveva applicato la formula indicata dalla BA d'LI per mutui e dei finanziamenti a rimborso frazionato, verificando ed accertando la coincidenza tra quanto indicato in contratto e quanto praticato. L'applicazione della formula dell'interesse composto costituisce una ulteriore verifica che non risulta essere oggetto di domanda e di quesito;
3.- la mancata indicazione espreSS della tipologia di ammortamento non è indicativa di una invalidità del contratto per indeterminatezza dello stesso come stabilito da Cass. SS
UU n 15130/2024, ove il contratto contenga le indicazioni essenziali per l'altra parte contraente ovvero le condizioni contrattuali nonché i rispettivi piani di ammortamento da cui emergano tutte le indicazioni neceSSrie a comprendere il regime di determinazione delle rate e degli interessi, la relativa periodicità e la composizione della rata come deve ritenersi nel caso di specie , ove i contratti sono stati valutati anche in sede di CTU contabile.
Lo stesso consulente di ufficio ha qualificato i contratti con ammortamento alla francese ed all'italiana ed ha riprodotto schematicamente gli elementi contrattuali risultanti in atti . Di talché quanto indicato in risposta alle osservazioni e l'applicazione di una diversa formula relativa all'interesse composto deve considerarsi quale ulteriore calcolo a completamento del pregevole lavoro del CTU , ma non parte dei quesiti e del petitum del giudizio.
4.3- In conclusione , sulla base dei documenti in atti e dei piani di ammortamento allegati ai contratti , deve ritenersi che il AE relativo agli stessi per come praticato è conforme alla pattuizione sottoscritta dall'opponente e pertanto è debitrice Parte_1 della somma di €. 69.033,85 per il finanziamento n. 741855301 al netto delle somme garantite dal Fondo Garanzia del Mediocredito Centrale, e di € 9.865,06 per il finanziamento n.
741682264 oltre interessi come da titolo fino al soddisfo.
5.- Assorbite le altre questioni
6.- Le spese di lite
In relazione alle spese di lite , occorre rilevare che a fronte della regola generale di cui all'art. 91 c.p.c. , il principio di causalità strettamente connesso alla soccombenza di una delle parti , in ipotesi di ricorso per decreto ingiuntivo e relativa opposizione , deve essere correttamente applicato. In tal senso la Corte di CaSSzione nell'ordinanza n. 4860/2024 , ha stabilito in motivazione : “La sentenza impugnata, pur avendo riformato quella di primo grado, nella parte riguardante la misura degl'interessi, non ha rigettato integralmente la domanda proposta dal ricorrente nel procedimento monitorio, ma ha dato atto dell'intervenuta corresponsione della somma dovuta a titolo di corrispettivo per le prestazioni farmaceutiche,
a seguito della transazione conclusa tra le parti nel corso del giudizio, e per tale ragione si è astenuta dal pronunciare in ordine al pagamento della sorte capitale, limitandosi a revocare il Part decreto ingiuntivo ed a condannare l' al pagamento degl'interessi legali. L'accoglimento parziale della domanda, comportando pur sempre la soccombenza dell'opponente, non avrebbe consentito di porre neppure in parte le spese processuali a carico del ricorrente, risultato comunque vittorioso, non potendo ravvisarsi nel caso in esame una soccombenza reciproca, configurabile soltanto in presenza di una pluralità di domande contrapposte o di un'unica domanda articolata in più capi (cfr. Cass., Sez. Un., 31/10/2022, n. 32061), e non assumendo alcun rilievo, in contrario, l'intervenuta revoca del decreto ingiuntivo: anche nel giudizio di cui all'art. 645 cod. proc. civ., la valutazione della soccombenza, ai fini della condanna alle spese, dev'essere infatti compiuta in rapporto all'esito finale della lite, sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente
e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali, ferma restando la facoltà del giudice di disporne la compensazione (cfr. Cass., Sez. lav., 1/ 08/2023, n. 23434; Cass.,
Sez. VI, 26/05/2022, n. 17137; Cass., Sez. III, 12/05/2015, n. 9587)”
Da ciò discende , alla luce di quanto in motivazione , l'accertamento di un credito in favore del sebbene in misura ridotta pari ad € 137.625,31in luogo di PA
€189.879,00 , non ne modifica la posizione processuale di parte attrice vittoriosa atteso che peraltro tutte le altre ragioni poste a base dell'opposizione sono risultate infondate. Di talchè , posta la revoca del decreto ingiuntivo opposto, deve essere Parte_1 condannata al pagamento delle spese ed onorari di lite in favore del PA
sulla base del DM 55/2014 e succ. mod , che si liquidano come segue (valori medi):
[...]
Fase di studio della controversia: € 2.552,00; fase introduttiva del giudizio: € 1.628,00; fase istruttoria e/o di trattazione: € 5.670,00; fase decisionale: € 4.253,00 in totale €
14.103,00, oltre spese gen, iva, cpa come per legge, con compensazione nella misura del 20
% in considerazione dell'accoglimento dell'opposizione limitatamente al quantum del contratto di conto corrente , rigettate le altre domande . Pone le spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura della metà per ciascuno in solido fra loro, atteso che l'accertamento peritale è risultato rilevante per l'accertamento delle posizioni di parte opponente e di parte opposta , esse si liquidano con separato provvedimento
P.Q.M.
Il Tribunale di LO, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dr.SS Giuliana Maria Rosaria Ranieri, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promoSS, disattese ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
a.-accoglie parzialmente la domanda proposta da e revoca del decreto Parte_1 ingiuntivo emesso dal Tribunale di LO n. 378/21 in data 20.12.21 rg, 1425/21, nei termini e per le ragioni di cui alla parte motiva;
b.- previo accertamento della validità del contratto di fideiussione stipulato da _1
e dell'inesistenza di cause di nullità assoluta dello stesso e di estinzione del credito
[...] per decadenza ex art. 1957 c.c. ed accertata la validità delle garanzie speciali sui rapporti di finanziamento , accerta e dichiara , nella qualità di garante , debitrice del Parte_1
, della somma di € 58.726,40 relativamente al conto corrente PA
n.2169.68, rideterminata in misura minore;
di €. 69.033,85 per il contratto di finanziamento n.
741855301 al netto delle somme garantite dal Fondo Garanzia del Mediocredito Centrale;
della somma di € 9.865,06 per il finanziamento n. 741682264, per un totale di € 137.625,31 oltre interessi come da titolo fino al soddisfo;
c.-per lo effetto condanna , quale garante , al pagamento della somma Parte_1 di € 58.726,40 relativamente al conto corrente n.2169.68; di €. 69.033,85 per il contratto di finanziamento n. 741855301 al netto delle somme garantite dal Fondo Garanzia del
Mediocredito Centrale;
della somma di € 9.865,06 per il finanziamento n. 741682264 per un totale di € 137.625,31 oltre interessi come da titolo fino al soddisfo, in favore del
[...]
in p.l.r.p.t.; PA d.- condanna al pagamento delle spese e competenze di giudizio in favore Parte_1 del sulla base del DM 55/2014 e succ. mod , che si liquidano PA come segue (valori medi): Fase di studio della controversia: € 2.552,00; fase introduttiva del giudizio: € 1.628,00; fase istruttoria e/o di trattazione: € 5.670,00; fase decisionale:
€ 4.253,00 in totale € 14.103,00, oltre spese gen, iva, cpa come per legge, con compensazione nella misura del 20 % in considerazione dell'accoglimento dell'opposizione limitatamente al quantum del contratto di conto corrente , rigettate le altre domande .
Pone le spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura della metà per ciascuno in solido fra loro, atteso che l'accertamento peritale è risultato rilevante per l'accertamento delle posizioni di parte opponente e di parte opposta , che si liquidano con separato provvedimento
LO, lì 25.7.2025
Il Cancelliere
Il giudice on. dr.SS Giuliana Maria Rosaria Ranieri