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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 29/04/2025, n. 1245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1245 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 29 aprile 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza e assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. V. Gaudio
- Ricorrente - contro
, in persona del legale rappr. pro Controparte_1
tempore, rapp. e dif. dagli avv.ti Andriulli, Certomà e Battiato
- Convenuto -
OGGETTO: “INDEBITO ASSISTENZIALE”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 10 luglio 2024 la parte ricorrente in epigrafe ha chiesto al Giudice del
Lavoro di Taranto di voler dichiarare da lei non dovuta la restituzione della somma di € 8.124,50 erogata, a titolo di assegno di invalidità civile, dal 1.01.20210, e ritenuta non dovuta dall' con CP_1
nota del 18 gennaio 2023.
Si costituiva l' contestando in fatto e in diritto gli avversi assunti e chiedendo rigettarsi il CP_1
ricorso.
All'udienza odierna la causa è stata infine discussa e quindi decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto
2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***************
Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi che di seguito si espongono.
Invero, deve darsi atto dell'orientamento che si è andato affermando nella giurisprudenza di legittimità (sintetizzato nella sentenza Cass. n. 26036/2019), tale per cui "in tema di ripetibilità delle
1
prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le
norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via
generale" (Cass. n. 19638/2015; n. 8970/2014; n. 1446/2008; n. 7048/2006) e quindi, in sostanza, il
D.L. n. 850 del 1976, art.
3-ter, convertito in L. n. 29 del 1977 (secondo cui "gli organi preposti alla
concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di
accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la
eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del
relativo provvedimento") ed il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del
1988 (secondo cui "con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per
verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della
pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in
caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle
somme precedentemente corrisposte" (risultando invece abrogata la L. n. 537 del 1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, comma 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006,
cit.). La piena ripetibilità in caso di venir meno dei requisiti economici neppure può desumersi dal disposto del D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 5, conv. in L. n. 326 del 2003 e ciò in quanto la disposizione, dopo avere demandato ad una determinazione interdirigenziale la fissazione delle modalità tecniche per le verifiche telematiche sui redditi, afferma che "non si procede alla
ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente
decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali", senza nulla dire rispetto alla disciplina, per il futuro, della ripetibilità.
La regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nè ne abbia mai fatto richiesta (Cass. n. 12406/2003), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. n. 5059/2018, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di
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accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
Tali principi sono stati ancora più di recente confermati con sentenza n. 13223/2020, in cui si è
affermato che “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola
civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale
sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento
del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito
assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal
provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in
dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati
reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere”.
Ed ancora, si legge nella stessa pronuncia:” Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 CP_1
consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico
dei requisiti reddituali. Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art. 15 d.l. 78/2009
convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio
2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni CP_1
presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari,
di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti
relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre
conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. Lo stesso principio risulta poi ribadito CP_1
e rafforzato dall'art.13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122
il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del ” Casellario dell'Assistenza” ” per la CP_1
raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai
soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13
stabilisce che “i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8 ” devono
3
comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni CP_1
in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da qui discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la propria situazione CP_1
reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione”.
I principi suddetti hanno trovato piena conferma anche più recentemente, come si legge nella pronuncia della Suprema Corte n. 18820 del 2021 (e sentenze dalla stessa richiamate), secondo la quale “l'indebito assistenziale che sia dovuto al venire meno dei requisiti reddituali determina il diritto dell'ente erogatore a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente
preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali, salvo che risulti che l'accipiens si trovasse,
al momento della percezione, in una situazione di dolo o comunque tale da far venir meno
l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito”.
Ed allora, facendo applicazione dei principi esposti al caso di specie, non ravvisandosi una situazione di dolo del pensionato ed in mancanza di elementi attestanti l'esistenza di un provvedimento anteriore a quello del 18.1.2023, deve ritenersi la irripetibilità delle somme erogate a titolo di assegno di invalidità civile dal gennaio 2020 sino a tale data.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- dichiara l'irripetibilità delle somme erogate al ricorrente a titolo di assegno di invalidità civile dal gennaio 2020 sino al 18.01.2023.
- condanna l' al pagamento, favore del ricorrente, delle spese processuali, liquidate in € CP_1
1800,00, oltre rimborso spese forfettario, iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 29 aprile 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE LAVORO dott.ssa Giulia VIESTI
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Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 29 aprile 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza e assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. V. Gaudio
- Ricorrente - contro
, in persona del legale rappr. pro Controparte_1
tempore, rapp. e dif. dagli avv.ti Andriulli, Certomà e Battiato
- Convenuto -
OGGETTO: “INDEBITO ASSISTENZIALE”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 10 luglio 2024 la parte ricorrente in epigrafe ha chiesto al Giudice del
Lavoro di Taranto di voler dichiarare da lei non dovuta la restituzione della somma di € 8.124,50 erogata, a titolo di assegno di invalidità civile, dal 1.01.20210, e ritenuta non dovuta dall' con CP_1
nota del 18 gennaio 2023.
Si costituiva l' contestando in fatto e in diritto gli avversi assunti e chiedendo rigettarsi il CP_1
ricorso.
All'udienza odierna la causa è stata infine discussa e quindi decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto
2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi che di seguito si espongono.
Invero, deve darsi atto dell'orientamento che si è andato affermando nella giurisprudenza di legittimità (sintetizzato nella sentenza Cass. n. 26036/2019), tale per cui "in tema di ripetibilità delle
1
prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le
norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via
generale" (Cass. n. 19638/2015; n. 8970/2014; n. 1446/2008; n. 7048/2006) e quindi, in sostanza, il
D.L. n. 850 del 1976, art.
3-ter, convertito in L. n. 29 del 1977 (secondo cui "gli organi preposti alla
concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di
accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la
eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del
relativo provvedimento") ed il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del
1988 (secondo cui "con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per
verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della
pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in
caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle
somme precedentemente corrisposte" (risultando invece abrogata la L. n. 537 del 1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, comma 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006,
cit.). La piena ripetibilità in caso di venir meno dei requisiti economici neppure può desumersi dal disposto del D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 5, conv. in L. n. 326 del 2003 e ciò in quanto la disposizione, dopo avere demandato ad una determinazione interdirigenziale la fissazione delle modalità tecniche per le verifiche telematiche sui redditi, afferma che "non si procede alla
ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente
decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali", senza nulla dire rispetto alla disciplina, per il futuro, della ripetibilità.
La regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nè ne abbia mai fatto richiesta (Cass. n. 12406/2003), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. n. 5059/2018, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di
2
accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
Tali principi sono stati ancora più di recente confermati con sentenza n. 13223/2020, in cui si è
affermato che “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola
civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale
sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento
del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito
assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal
provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in
dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati
reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere”.
Ed ancora, si legge nella stessa pronuncia:” Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 CP_1
consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico
dei requisiti reddituali. Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art. 15 d.l. 78/2009
convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio
2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni CP_1
presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari,
di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti
relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre
conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. Lo stesso principio risulta poi ribadito CP_1
e rafforzato dall'art.13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122
il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del ” Casellario dell'Assistenza” ” per la CP_1
raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai
soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13
stabilisce che “i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8 ” devono
3
comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni CP_1
in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da qui discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la propria situazione CP_1
reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione”.
I principi suddetti hanno trovato piena conferma anche più recentemente, come si legge nella pronuncia della Suprema Corte n. 18820 del 2021 (e sentenze dalla stessa richiamate), secondo la quale “l'indebito assistenziale che sia dovuto al venire meno dei requisiti reddituali determina il diritto dell'ente erogatore a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente
preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali, salvo che risulti che l'accipiens si trovasse,
al momento della percezione, in una situazione di dolo o comunque tale da far venir meno
l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito”.
Ed allora, facendo applicazione dei principi esposti al caso di specie, non ravvisandosi una situazione di dolo del pensionato ed in mancanza di elementi attestanti l'esistenza di un provvedimento anteriore a quello del 18.1.2023, deve ritenersi la irripetibilità delle somme erogate a titolo di assegno di invalidità civile dal gennaio 2020 sino a tale data.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- dichiara l'irripetibilità delle somme erogate al ricorrente a titolo di assegno di invalidità civile dal gennaio 2020 sino al 18.01.2023.
- condanna l' al pagamento, favore del ricorrente, delle spese processuali, liquidate in € CP_1
1800,00, oltre rimborso spese forfettario, iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 29 aprile 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE LAVORO dott.ssa Giulia VIESTI
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