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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 21/05/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1915/2023 RG trattata all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza prevista al giorno 21/05/2025, promossa da:
rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. SICA Parte_1
VITTORIO
Ricorrente
C O N T R O
in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. CP_1
Carnovale Mariagrazia
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.09.2023 il ricorrente indicato in epigrafe esponeva di aver ricevuto, in data 25.7.2023 (cfr. all. 1 fascicolo), avviso di addebito n.
43320230000195478000 a mezzo della quale l' aveva comunicato l'indebita CP_1 erogazione dell'indennità di disoccupazione non agricola, relativa al periodo gennaio 2011
- dicembre 2011, per €. 4.539,49, a seguito di disconoscimento del rapporto di lavoro, di cui al provvedimento prot. N. 2203.19/06/2015.0071506; deduceva l'omessa previa CP_1 notifica della comunicazione di revoca e la tardività del recupero in violazione delle previsioni degli artt. 52, comma 2, della legge 9.3.1989 n. 88 nonchè la prescrizione del diritto di credito azionato dall' . CP_2
L' nel costituirsi in giudizio, insisteva per il rigetto del ricorso in quanto infondato in CP_1 fatto ed in diritto. La causa veniva istruita documentalmente e all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. è così decisa.
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Il ricorso è infondato.
Preliminarmente, deve darsi atto che le somme portate dall'avviso di addebito impugnato scaturiscono dal recupero dell'indennità di disoccupazione non agricola percepita dal ricorrente per il periodo gennaio 2011 - dicembre 2011, per €. 4.539,49, a seguito di disconoscimento del rapporto di lavoro con l'azienda MuSAV costruzioni Srl, di cui al provvedimento prot. N. 2203.19/06/2015.0071506. CP_1
Ciò posto, l'Istituto previdenziale ha regolarmente comunicato al ricorrente l'intervenuto disconoscimento del rapporto lavorativo in oggetto, mediante invio di lettera raccomandata
A/R ricevuta dal ricorrente in data 10.07.2015, presso l'indirizzo di residenza risultante dal certificato storico allegato in atti (via nazioni unite n. 49, Crotone), come visibile dalla documentazione allegata ( cfr. all certificato storico fascicolo ricorrente, cfr. all. fascicolo
, sicchè l'eccezione relativa all'omessa notifica dell'atto prodromico deve ritenersi CP_1 infondata.
Infondata risulta altresì l'eccezione relativa a vizi motivazionali del provvedimento impugnato che, di contro, reca specifica indicazione del motivo per cui l'istituto ha proceduto al recupero della somma di “€. 4.539,49 corrisposta per il periodo 1/2011-
12/2011”per “Revoca della prestazione a seguito di accertamenti ispettivi di cui al provvedimento prot.
n. 2203.19/06/2015.0071506, provvedimento, quest'ultimo, come visto CP_1 regolarmente notificato all'odierno ricorrente, sicchè la doglianza sul punto non può essere accolta.
Si precisa, peraltro, che trattasi di situazioni giuridiche che non mettono capo né all'esercizio di alcuna potestà amministrativa di carattere discrezionale da parte dell'ente, né ad alcuna posizione di interesse legittimo in capo al lavoratore assicurato: al disconoscimento del rapporto lavorativo consegue l'indebito previdenziale;
conseguentemente, vertendosi in materia di obbligazioni di natura pubblica, che nascono ex lege al verificarsi dei requisiti di volta in volta previsti dall'ordinamento, la funzione del procedimento amministrativo che è preordinato alla loro adozione è di natura meramente ricognitiva, per cui non trovano applicazioni le previsioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241/1990
(cfr. Cass.2804/03). Nè può trovare applicazione al caso di specie la speciale norma sulla ripetibilità di cui all'art. 52 della l. n. 88 del 1989, trattandosi di norma dalla natura eccezionale, che ne preclude l'interpretazione analogica e, dunque, la sua applicabilità al di fuori dell'ambito prettamente pensionistico (CC 19 aprile 2021 n. 10274), risultando l'indebito in questione ( previdenziale non pensionistico) assoggettato al regime dell'integrale ripetibilità sancita dall'art. 2033 c.c.
D'altro canto, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 198 del 1991, ha escluso che la previsione di un difforme regime normativo riservato agli indebiti maturati nei due diversi contesti potesse violare l'art. 3 della Carta, atteso che la sostanziale differenza fra le prestazioni giustifica il diverso trattamento degli indebiti che su di esse si vengono a formare.
La suddetta soluzione, ovvero la piena applicabilità dell'art. 2033 c.c. agli indebiti previdenziali non pensionistici è stata recentemente sottoposta ad un nuovo vaglio di legittimità costituzionale. In particolare, la Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 8 del 2023)
è stata chiamata a valutare se l'art. 2033 c.c. fosse in contrasto con l'art. 117 Cost. in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (secondo cui « ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni »), « nella parte in cui non prevede l'irripetibilità dell'indebito previdenziale non pensionistico […] laddove le somme siano state percepite in buona fede e la condotta dell'ente erogatore abbia ingenerato legittimo affidamento del percettore circa la spettanza della somma percepita ». Il giudice rimettente aveva rilevato come la giurisprudenza della Corte EDU avesse estenso la tutela garantita dall'art. 1 anche al legittimo affidamento riposto dal percettore della prestazione di sicurezza sociale sulla definitiva stabilità dell'attribuzione patrimoniale proveniente dall'ente pubblico. Da qui il sospetto di illegittimità dell'art. 2033 c.c.
La Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la questione, rilevando che alla luce della costante giurisprudenza della Corte EDU l'azione di recupero dell'ente erogatore può determinare la violazione dell'art. 1 del Protocollo addizionale solo se si traduca in un'interferenza sproporzionata rispetto al legittimo affidamento del percettore.
Sennonché l'ordinamento nazionale già conosce un quadro di tutele tali da garantire che il recupero dell'indebito non trasmodi in un onere eccessivo e sproporzionato nei confronti dell'assicurato, ciò che consente di escludere ogni contrasto fra l'art. 2033 c.c. e l'art. 117
Cost. Il riferimento è alla clausola generale di buona fede oggettiva e correttezza, di cui agli artt. 1175 e 1337 c.c., che impone al creditore di esercitare la sua pretesa tenendo in debita considerazione, in rapporto alle circostanze concrete, gli interessi del debitore. Benché dall'applicazione dei principi di buona fede e correttezza non possa discendere immediatamente l'estinzione dell'obbligazione restitutoria, essi nondimeno valgono ad adeguare il quomodo dell'adempimento della stessa, garantendo al percettore la rateizzazione del debito ovvero determinando, in presenza di particolari condizioni dell'accipiens,
l'inesigibilità temporanea o finanche parziale della prestazione.
Infine, infondata risulta l'eccepita prescrizione in quanto il diritto di credito spettante all' legato alla ripetibilità delle somme indebitamente erogate, soggiace al termine CP_1 ordinario di prescrizione decennale, decorrente non dalla data in cui è stato operato il disconoscimento della prestazione, bensì da quella in cui è stato effettuato il pagamento indebito.
Ebbene, l' ha documentato che l' indennità di disoccupazione non agricola, di cui CP_1 all'avviso di addebito opposto, è stata incassata dal ricorrente il 27.2.2012 ( cfr. all 2 fascicolo sicchè alla data di notifica dell' avviso di addebito impugnato (25.7.2023) il termine CP_1 decennale di prescrizione non era ancora maturato.
In definitiva, alla luce delle argomentazioni sopra esposte, il ricorso non può trovare accoglimento.
Il tenore della controversia giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1915/2023, così provvede:
- rigetta il ricorso
- spese compensate
Crotone, 21/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei