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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 15/07/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI NUORO
Il Giudice Dott. Salvatore Serra ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n° 613 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2022
TRA
n. a OLBIA il 12/12/1950, res.te in Siniscola nella Zona Garraù, C.F.: Parte_1
, ed ivi elettivamente domiciliato in Siniscola (NU), nella via Sassari n. 96, C.F._1
presso lo studio dell'avv. Giuseppe Giovanni Casu (C.F.: ), che lo C.F._2 rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine dell' atto di citazione
ATTORE
in persona dell'Amministratore Unico, nonché legale rappresentante pro CP_1
tempore, Ing partita iva con sede in Nuoro, Via Straullu n. 35, CP_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Macciotta (codice fiscale , fax CodiceFiscale_3
070/658036, Posta Elettronica Certificata del Email_1
Foro di Cagliari ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cagliari, Viale Diaz n. 29, in virtù di procura speciale alle liti apposta su foglio separato allegato alla busta di deposito dell'atto introduttivo
CONVENUTA
Oggetto: Risarcimento del danno
C O N C L U S I O N I
Per l'attore A) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di per non aver CP_1
somministrato il servizio idrico nell'abitazione di proprietà dell'attore in fraz. La Caletta di Siniscola
(NU) alla via N. Sauro n. 8, nel periodo corrente dal mese di novembre 2020 al mese di gennaio
2022;
B) per l'effetto condannare al pagamento dei danni tutti patiti dall'attore in CP_1
conseguenza dell'inadempimento di cui al punto che precede, da liquidarsi in € 22.000,00, ovvero quell'altra somma che emergerà in corso di causa ovvero che verrà liquidata dal Giudice secondo giustizia;
C) con vittoria di spese in caso di opposizione alla domanda.
Per la convenuta
In via principale
In forza delle considerazioni di fatto e di diritto di cui alla superiore parte espositiva, rigettare, per quanto di ragione, le avverse domande in quanto infondate e, per l'effetto, mandare assolta da ogni avversa pretesa. CP_1
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio secondo le vigenti tariffe, oltre agli accessori di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda dell'attore non merita accoglimento.
Invero, l'attore non ha assolto all'onere di provare che, come sostiene nel suo atto di citazione, la lamentata riduzione della portata dell'acqua ha fatto seguito a dei lavori compiuti sulla via N. Sauro che porta la risorsa idrica all'abitazione del sig. Per contro, il teste Pt_1 [...]
citato dalla società convenuta e particolarmente qualificato dal punto di vista tecnico in Tes_1
quanto responsabile del Servizio Ispettivo di , ha confermato la circostanza di cui al CP_1
punto 4 della prova dedotta, riguardante la presenza di un allaccio diretto verso una cisterna da ventimila litri, interrata sotto lo stabile, dalla quale l'acqua veniva poi ripompata verso le altre quattro unità immobiliari presenti all'interno dell'edificio attraverso un contatore che poi andava ad alimentare il piantone ossia la presenza di una struttura, evidentemente inadeguata, la cui CP_1 realizzazione esula dall'intervento della convenuta.
Le spese seguono la soccombenza.
P. Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa al riguardo, così provvede:
a) Rigetta la domanda di parte attrice b) Condanna parte attrice alla rifusione, in favore della convenuta, delle spese del giudizio, che liquida in € 5.077,00 per compensi professionali e € 300,00 per spese, oltre IVA e
CPA come per legge
Così deciso in Nuoro in data 15 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Salvatore Serra
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI NUORO
Il Giudice Dott. Salvatore Serra ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n° 613 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2022
TRA
n. a OLBIA il 12/12/1950, res.te in Siniscola nella Zona Garraù, C.F.: Parte_1
, ed ivi elettivamente domiciliato in Siniscola (NU), nella via Sassari n. 96, C.F._1
presso lo studio dell'avv. Giuseppe Giovanni Casu (C.F.: ), che lo C.F._2 rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine dell' atto di citazione
ATTORE
in persona dell'Amministratore Unico, nonché legale rappresentante pro CP_1
tempore, Ing partita iva con sede in Nuoro, Via Straullu n. 35, CP_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Macciotta (codice fiscale , fax CodiceFiscale_3
070/658036, Posta Elettronica Certificata del Email_1
Foro di Cagliari ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cagliari, Viale Diaz n. 29, in virtù di procura speciale alle liti apposta su foglio separato allegato alla busta di deposito dell'atto introduttivo
CONVENUTA
Oggetto: Risarcimento del danno
C O N C L U S I O N I
Per l'attore A) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di per non aver CP_1
somministrato il servizio idrico nell'abitazione di proprietà dell'attore in fraz. La Caletta di Siniscola
(NU) alla via N. Sauro n. 8, nel periodo corrente dal mese di novembre 2020 al mese di gennaio
2022;
B) per l'effetto condannare al pagamento dei danni tutti patiti dall'attore in CP_1
conseguenza dell'inadempimento di cui al punto che precede, da liquidarsi in € 22.000,00, ovvero quell'altra somma che emergerà in corso di causa ovvero che verrà liquidata dal Giudice secondo giustizia;
C) con vittoria di spese in caso di opposizione alla domanda.
Per la convenuta
In via principale
In forza delle considerazioni di fatto e di diritto di cui alla superiore parte espositiva, rigettare, per quanto di ragione, le avverse domande in quanto infondate e, per l'effetto, mandare assolta da ogni avversa pretesa. CP_1
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio secondo le vigenti tariffe, oltre agli accessori di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda dell'attore non merita accoglimento.
Invero, l'attore non ha assolto all'onere di provare che, come sostiene nel suo atto di citazione, la lamentata riduzione della portata dell'acqua ha fatto seguito a dei lavori compiuti sulla via N. Sauro che porta la risorsa idrica all'abitazione del sig. Per contro, il teste Pt_1 [...]
citato dalla società convenuta e particolarmente qualificato dal punto di vista tecnico in Tes_1
quanto responsabile del Servizio Ispettivo di , ha confermato la circostanza di cui al CP_1
punto 4 della prova dedotta, riguardante la presenza di un allaccio diretto verso una cisterna da ventimila litri, interrata sotto lo stabile, dalla quale l'acqua veniva poi ripompata verso le altre quattro unità immobiliari presenti all'interno dell'edificio attraverso un contatore che poi andava ad alimentare il piantone ossia la presenza di una struttura, evidentemente inadeguata, la cui CP_1 realizzazione esula dall'intervento della convenuta.
Le spese seguono la soccombenza.
P. Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa al riguardo, così provvede:
a) Rigetta la domanda di parte attrice b) Condanna parte attrice alla rifusione, in favore della convenuta, delle spese del giudizio, che liquida in € 5.077,00 per compensi professionali e € 300,00 per spese, oltre IVA e
CPA come per legge
Così deciso in Nuoro in data 15 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Salvatore Serra