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28 marzo 1989
28 marzo 1989
Art. 31. (Gestione dei contributi e delle prestazioni
previdenziali degli artigiani). 1. A decorrere dal I gennaio 1989 la gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti degli artigiani di cui all' articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463 , assume la denominazione di "Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani". 2. La gestione, alla quale affluiscono i relativi contributi, eroga le prestazioni previdenziali previste in favore della categoria.
Nota all'art. 31, comma 1:
Il testo dell' art. 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed i loro familiari), e il seguente:
"Art. 3. - E' istituita, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, una gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti degli artigiani.
La gestione ha lo scopo di provvedere al trattamento di previdenza previsto dalla presente legge, sia per la parte relativa alle pensioni base dell'assicurazione obbligatoria che per quella relativa all'adeguamento delle pensioni stesse ed alla corresponsione dei trattamenti minimi, salvo quanto previsto dall' art. 5, primo comma, lettera e), della legge 20 febbraio 1958, n. 55 ".
N.B. - L' art. 5 della legge n. 55/1958 sopracitato e stato abrogato dall' art. 23 della legge n. 1338/1962 .
previdenziali degli artigiani). 1. A decorrere dal I gennaio 1989 la gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti degli artigiani di cui all' articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463 , assume la denominazione di "Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani". 2. La gestione, alla quale affluiscono i relativi contributi, eroga le prestazioni previdenziali previste in favore della categoria.
Nota all'art. 31, comma 1:
Il testo dell' art. 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed i loro familiari), e il seguente:
"Art. 3. - E' istituita, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, una gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti degli artigiani.
La gestione ha lo scopo di provvedere al trattamento di previdenza previsto dalla presente legge, sia per la parte relativa alle pensioni base dell'assicurazione obbligatoria che per quella relativa all'adeguamento delle pensioni stesse ed alla corresponsione dei trattamenti minimi, salvo quanto previsto dall' art. 5, primo comma, lettera e), della legge 20 febbraio 1958, n. 55 ".
N.B. - L' art. 5 della legge n. 55/1958 sopracitato e stato abrogato dall' art. 23 della legge n. 1338/1962 .
Commentari • 2
- 1. Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 13 luglio 2011 · 1.6296877
Giurisprudenza • 19
- 1. Trib. Palmi, sentenza 11/03/2024, n. 310Provvedimento: […] Pag. 3 di 5 L'art. 3 della legge n. 463/1959 ha istituito, presso l'CP_1, una gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani, che, ex art. 31, della legge n. 88/1989, a decorrere dal I gennaio 1989, assume la denominazione di "Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani", dove confluiscono i contributi versati dalla relativa categoria.Leggi di più...
- gestione artigiani·
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