Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 02/04/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 61/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott. Niccolò Bencini Giudice rel. ed est. dott.ssa Veronica Zanin Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 61/2025, introdotta da:
(c.f. ), nato in [...] il Parte_1 C.F._1
09/12/1975 Con il patrocinio dell'Avv. FORTUNA GABRIELE e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. , nata in [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. FORTUNA GABRIELE e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE Con l'intervento del Pubblico Ministero INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“- I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
- la casa coniugale, sita a Novara in Via Piave n. 41, di proprietà del marito, viene assegnata allo stesso che proseguirà ad abitarla;
la moglie trasferirà altrove la propria residenza;
- L'affidamento dei figli e viene disposto in modo condiviso ed in via congiunta ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 presso le rispettive residenze, con stabilimento, a settimane alterne, presso un genitore, dal lunedì sino al mercoledì e
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- Stante la collocazione paritetica dei figli con le modalità di cui sopra, ciascun genitore provvederà al mantenimento dei figli in maniera diretta per il tempo in cui gli stessi staranno preso ciascun genitore;
le spese straordinarie, così come individuate dal Protocollo del Tribunale di Torino, saranno affrontate dai coniugi in pari misura.
- I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e di aver già definito tra loro ogni questione di carattere patrimoniale;
- I coniugi si prestano sin da ora reciproco consenso all'espatrio;
- I coniugi chiedono disporsi l'omologa delle presenti condizioni di separazione consensuale.”
Per il PM
“Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile Parte_1 Controparte_1 in Caltignaga (NO), in data 22.11.2008 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 4, parte 1, anno 2008. Dall'unione matrimoniale sono nati i figli (09.02.2009) e (23.07.2014) minorenni. Per_1 Per_2
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole.
Come richiesto dalle parti, le spese di lite andranno interamente compensate. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento Parte_1 Controparte_1 del Pubblico Ministero, così provvede: 1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nato in Parte_1
GA (NO) il 09/12/1975 e , nata in COMO (CO) in [...] Controparte_1
25/07/1981;
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
Pag. 2 5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 28.3.2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott. Niccolò Bencini
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