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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 10/12/2025, n. 2031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 2031 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1091/2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 10/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Pontoriero (PEC: Parte_1
, giusta procura in atti Email_1
RICORRENTE e
, in persona del Sindaco e rappresentante legale pro tempore Controparte_1
RESISTENTE contumace
Oggetto: Obbligo contributivo del datore di lavoro Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 12/06/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, deducendo: I) di avere ricoperto la carica di Sindaco del Comune di CP_1 dal 13 aprile 2008 al 9 aprile 2013 e poi dal 31 maggio 2015 al 20 settembre 202 richiesto e ottenuto, in qualità di libero professionista non dipendente da pubbliche amministrazioni, il rimborso degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi - in misura forfettaria, ai sensi dell'art. 86, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000 - relativamente agli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2015; III) di avere presentato la richiesta anche per il periodo 2016- 2020 che però era stata rigettata con deliberazione n. 16 del 15 gennaio 2021, adottata dalla Giunta Comunale. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire, a carico del gli oneri assistenziali, Controparte_1 previdenziali e assicurativi in misura forfettaria 2, TUEL, per il periodo di durata del mandato dell'ex Sindaco .
2. Condannare il resistente al Parte_1 CP_1 pagamento in favore del ricorrente delle dovute, pari ad €. (anno 2016:
€. 3.568,00 – anno 2017: €. 3.609,00 – anno 2018 €. 2.932,00 – anno 2019 €. 2.954,00 – anno 2020 (frazione) €. 2.157,00), come risultanti dalle ricevute prodotte o quella diversa somma ritenuta di
1 giustizia, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
3. In ogni caso condannare l'ente resistente al pagamento delle spese e competenze di causa, oltre I.V.A., C.P.A. e spese forfettarie con distrazione ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore antistatario”. Sebbene ritualmente e tempestivamente evocato in giudizio, il non ha Controparte_1 spiegato difese in questa sede. La causa, istruita con la documentazione prodotta dal solo ricorrente, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Il ricorrente deduce e documenta in questa sede: a) di essere un libero professionista, iscritto alla Cassa di categoria, in regola con la contribuzione previdenziale e assicurativa dovuta durante l'espletamento del mandato elettivo a Sindaco del Comune convenuto, dal 31 maggio 2015 al 20 settembre 2020, b) di aver inoltrato istanza, reiterata il 13 ottobre 2023 (doc.3), per il rimborso ai sensi dell'art. 86, comma 2, TUEL. degli oneri previdenziali e assicurativi versati dal 1° gennaio 2016 al 20 settembre 2020, presso l'Ente previdenziale categoriale (Cassa di Previdenza e Assistenza Forense). Dall'esame della documentazione versata in atti dal ricorrente, emerge che con la deliberazione n. 16 del 15 gennaio 2021 (doc. 2), l'Ente locale ha rigettato l'istanza di liquidazione di , motivandola sulla base della deliberazione n. 269/2020 assunta Pt_1 dalla giurisprudenza della Corte dei Conti della regione Abbruzzo, secondo cui: Non sono rimborsabili gli oneri previdenziali assistenziali sostenuti dal Sindaco che non ha sospeso la propria attività libero professionale durante l'espletamento del mandato elettivo.
3. Giova preliminarmente rammentare che, a mente dell'art. 86, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.- Testo Unico degli Enti Locali): “
1. L'amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di provincia, per i presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del presente testo unico. La medesima disposizione si applica per i presidenti dei consigli circoscrizionali nei casi in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e per i presidenti delle aziende anche consortili fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 81. 2. Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 l'amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili. Con decreto dei Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico. In materia di versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi a favore degli amministratori, non lavoratori dipendenti, si sono formati orientamenti giurisprudenziali differenti. Da un lato, la Corte dei Conti si è pronunciata nel senso che
2 l'obbligo dei suddetti versamenti a favore dei lavoratori autonomi, chiamati ad assolvere a funzioni di amministratore locale, sussiste solo in presenza dell'integrale sospensione dell'attività libero–professionale. D'altro canto, la Corte di Cassazione ha recentemente affermato la diversa soluzione interpretativa, per la quale, il pagamento dei contributi forfettari di legge agli istituti previdenziali dei lavoratori non dipendenti, investiti di un mandato elettivo, non può essere subordinato alla rinuncia allo svolgimento dell'attività professionale per tutta la durata della carica. In particolare, ad avviso della magistratura di legittimità, ove si dovesse subordinare l'obbligo del versamento alla contribuzione alla cessazione dell'attività anche per i lavoratori autonomi verrebbe vanificata la garanzia costituzionale di cui all'art. 51 Costituzione ovvero, per i liberi professionisti impegnati in funzioni pubbliche elettive, la tutela al mantenimento del posto di lavoro - da intendersi estensivamente come mantenimento dell'attività lavorativa, la quale per questi diviene effettiva solo se da un lato è consentita la prosecuzione degli incarichi professionali e, dall'altro, è attribuito il beneficio previdenziale in discussione, a compensazione della ridotta capacità contributiva, per cui: “la previsione del beneficio dell'accollo contributivo, senza rinuncia allo svolgimento dell'attività professionale, considera la situazione del lavoratore autonomo e ne tutela le peculiarità; per quest'ultimo, la sospensione integrale dell'attività lavorativa avrebbe riflessi fortemente negativi per il futuro, rendendo oltremodo difficoltosa la ripresa;
d'altro canto, lo svolgimento di un mandato, particolarmente impegnativo, come è quello connesso agli incarichi di cui al comma 1 dell'art. 86, inevitabilmente interferisce sull'attività di lavoro, con ripercussioni prevedibili sul reddito e quindi sulla capacità contributiva del professionista” (ordinanza n. 24615 del 14.8.2023).
4. Ne discende il superamento, nelle ipotesi per cui è causa, dell'orientamento restrittivo richiamato dall'Ente nella deliberazione n. 16 del 15 gennaio 2021 (all. 2) con cui la Giunta comunale rigettava l'istanza del ricorrente. D'altro canto, occorre rilevare, come il dettato della disposizione invocata a fondamento della pretesa attorea: l'art. 86, comma 2, TUEL, nel suo chiaro tenore letterale: “…da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico”, osta al riconoscimento di un diritto del lavoratore al versamento diretto in suo favore, seppur a titolo di mero rimborso. La norma in esame riconosce solo il diritto del lavoratore autonomo incaricato di pubblico mandato, al conferimento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi alla Cassa di appartenenza del lavoratore, da parte dell'Ente ove assolvono all'incarico elettivo. La domanda del ricorrente è difatti diretta al riconoscimento al rimborso delle prestazioni anticipate, come documentate.
5. Per le ragioni esposte la domanda non può trovare accoglimento.
6. Nulla spese stante la contumacia del resistente. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta, la domanda;
- nulla spese.
Vibo Valentia, 10/12/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 10/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Pontoriero (PEC: Parte_1
, giusta procura in atti Email_1
RICORRENTE e
, in persona del Sindaco e rappresentante legale pro tempore Controparte_1
RESISTENTE contumace
Oggetto: Obbligo contributivo del datore di lavoro Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 12/06/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, deducendo: I) di avere ricoperto la carica di Sindaco del Comune di CP_1 dal 13 aprile 2008 al 9 aprile 2013 e poi dal 31 maggio 2015 al 20 settembre 202 richiesto e ottenuto, in qualità di libero professionista non dipendente da pubbliche amministrazioni, il rimborso degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi - in misura forfettaria, ai sensi dell'art. 86, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000 - relativamente agli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2015; III) di avere presentato la richiesta anche per il periodo 2016- 2020 che però era stata rigettata con deliberazione n. 16 del 15 gennaio 2021, adottata dalla Giunta Comunale. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire, a carico del gli oneri assistenziali, Controparte_1 previdenziali e assicurativi in misura forfettaria 2, TUEL, per il periodo di durata del mandato dell'ex Sindaco .
2. Condannare il resistente al Parte_1 CP_1 pagamento in favore del ricorrente delle dovute, pari ad €. (anno 2016:
€. 3.568,00 – anno 2017: €. 3.609,00 – anno 2018 €. 2.932,00 – anno 2019 €. 2.954,00 – anno 2020 (frazione) €. 2.157,00), come risultanti dalle ricevute prodotte o quella diversa somma ritenuta di
1 giustizia, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
3. In ogni caso condannare l'ente resistente al pagamento delle spese e competenze di causa, oltre I.V.A., C.P.A. e spese forfettarie con distrazione ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore antistatario”. Sebbene ritualmente e tempestivamente evocato in giudizio, il non ha Controparte_1 spiegato difese in questa sede. La causa, istruita con la documentazione prodotta dal solo ricorrente, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Il ricorrente deduce e documenta in questa sede: a) di essere un libero professionista, iscritto alla Cassa di categoria, in regola con la contribuzione previdenziale e assicurativa dovuta durante l'espletamento del mandato elettivo a Sindaco del Comune convenuto, dal 31 maggio 2015 al 20 settembre 2020, b) di aver inoltrato istanza, reiterata il 13 ottobre 2023 (doc.3), per il rimborso ai sensi dell'art. 86, comma 2, TUEL. degli oneri previdenziali e assicurativi versati dal 1° gennaio 2016 al 20 settembre 2020, presso l'Ente previdenziale categoriale (Cassa di Previdenza e Assistenza Forense). Dall'esame della documentazione versata in atti dal ricorrente, emerge che con la deliberazione n. 16 del 15 gennaio 2021 (doc. 2), l'Ente locale ha rigettato l'istanza di liquidazione di , motivandola sulla base della deliberazione n. 269/2020 assunta Pt_1 dalla giurisprudenza della Corte dei Conti della regione Abbruzzo, secondo cui: Non sono rimborsabili gli oneri previdenziali assistenziali sostenuti dal Sindaco che non ha sospeso la propria attività libero professionale durante l'espletamento del mandato elettivo.
3. Giova preliminarmente rammentare che, a mente dell'art. 86, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.- Testo Unico degli Enti Locali): “
1. L'amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di provincia, per i presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del presente testo unico. La medesima disposizione si applica per i presidenti dei consigli circoscrizionali nei casi in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e per i presidenti delle aziende anche consortili fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 81. 2. Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 l'amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili. Con decreto dei Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico. In materia di versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi a favore degli amministratori, non lavoratori dipendenti, si sono formati orientamenti giurisprudenziali differenti. Da un lato, la Corte dei Conti si è pronunciata nel senso che
2 l'obbligo dei suddetti versamenti a favore dei lavoratori autonomi, chiamati ad assolvere a funzioni di amministratore locale, sussiste solo in presenza dell'integrale sospensione dell'attività libero–professionale. D'altro canto, la Corte di Cassazione ha recentemente affermato la diversa soluzione interpretativa, per la quale, il pagamento dei contributi forfettari di legge agli istituti previdenziali dei lavoratori non dipendenti, investiti di un mandato elettivo, non può essere subordinato alla rinuncia allo svolgimento dell'attività professionale per tutta la durata della carica. In particolare, ad avviso della magistratura di legittimità, ove si dovesse subordinare l'obbligo del versamento alla contribuzione alla cessazione dell'attività anche per i lavoratori autonomi verrebbe vanificata la garanzia costituzionale di cui all'art. 51 Costituzione ovvero, per i liberi professionisti impegnati in funzioni pubbliche elettive, la tutela al mantenimento del posto di lavoro - da intendersi estensivamente come mantenimento dell'attività lavorativa, la quale per questi diviene effettiva solo se da un lato è consentita la prosecuzione degli incarichi professionali e, dall'altro, è attribuito il beneficio previdenziale in discussione, a compensazione della ridotta capacità contributiva, per cui: “la previsione del beneficio dell'accollo contributivo, senza rinuncia allo svolgimento dell'attività professionale, considera la situazione del lavoratore autonomo e ne tutela le peculiarità; per quest'ultimo, la sospensione integrale dell'attività lavorativa avrebbe riflessi fortemente negativi per il futuro, rendendo oltremodo difficoltosa la ripresa;
d'altro canto, lo svolgimento di un mandato, particolarmente impegnativo, come è quello connesso agli incarichi di cui al comma 1 dell'art. 86, inevitabilmente interferisce sull'attività di lavoro, con ripercussioni prevedibili sul reddito e quindi sulla capacità contributiva del professionista” (ordinanza n. 24615 del 14.8.2023).
4. Ne discende il superamento, nelle ipotesi per cui è causa, dell'orientamento restrittivo richiamato dall'Ente nella deliberazione n. 16 del 15 gennaio 2021 (all. 2) con cui la Giunta comunale rigettava l'istanza del ricorrente. D'altro canto, occorre rilevare, come il dettato della disposizione invocata a fondamento della pretesa attorea: l'art. 86, comma 2, TUEL, nel suo chiaro tenore letterale: “…da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico”, osta al riconoscimento di un diritto del lavoratore al versamento diretto in suo favore, seppur a titolo di mero rimborso. La norma in esame riconosce solo il diritto del lavoratore autonomo incaricato di pubblico mandato, al conferimento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi alla Cassa di appartenenza del lavoratore, da parte dell'Ente ove assolvono all'incarico elettivo. La domanda del ricorrente è difatti diretta al riconoscimento al rimborso delle prestazioni anticipate, come documentate.
5. Per le ragioni esposte la domanda non può trovare accoglimento.
6. Nulla spese stante la contumacia del resistente. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta, la domanda;
- nulla spese.
Vibo Valentia, 10/12/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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