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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/10/2025, n. 5074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5074 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1986/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1986/2024 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale”
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Misterbianco (CT), Via dei Vespri n. 319, presso lo studio dell'avv.
OR AR, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nato a [...] il Controparte_1
23/09/1993, cod. fisc.: , elettivamente domiciliato in Colle di Val D'Elsa C.F._2
(SI), Via G. Verdi n. 13, presso lo studio dell'avv. FANTACCI SILVIA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
1 Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni congiuntamente,
riportandosi all'accordo raggiunto dalle parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 337-bis e ter c.c., , premettendo che Parte_1
dall'unione con sono nati i figli (n. a CP_1 Controparte_1 Persona_1
New York il 22.07.2015) e (n. a Catania il 25.10.2016), ha chiesto al Persona_2
Tribunale di regolamentare le modalità di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minorenni.
Si è costituito in giudizio , opponendosi Controparte_1
parzialmente alle domande formulate dalla ricorrente.
Nel corso del procedimento, le parti sono addivenute ad un accordo e hanno, pertanto,
congiuntamente chiesto al Tribunale di disporre le determinazioni opportune con riferimento ai figli minorenni.
Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.
Va disposto l'affidamento condiviso dei figli minorenni e Persona_1 Per_2
ad entrambi i genitori, con collocamento presso la ricorrente.
[...]
Non va assegnata la casa familiare, in mancanza della relativa domanda.
Le modalità del diritto di visita, tenuto conto della circostanza che il padre lavora e risiede in Toscana, possono essere disposte in conformità all'accordo raggiunto dalle parti e precisamente: “- Periodo Natalizio, una settimana indicativamente dal 22/23 Dicembre ai primi
giorni di Gennaio , durante il periodo in cui i minori sono liberi da impegni scolastici ed il
padre da impegni di lavoro: il sig. Minissale informerà la sig.ra in congruo anticipo in Pt_1
modo da tener conto delle esigenze e degli impegni dei bambini . - Periodo estivo, il sig.
comunicherà annualmente alla sig.ra il periodo in cui i figli possono stare CP_1 Pt_1
2 con il padre: tale circostanza è purtroppo legata alla situazione economica del sig. le CP_1
cui attuali condizioni non gli permettono oggettivamente di sostenere spese per il volo
aereo/traghetto per recarsi a Catania più di una volta all'anno a prendere i bambini . Qualora
le condizioni economiche del sig. dovessero migliorare, potrà concordare con la CP_1
sig.ra anche ulteriori periodi durante l'anno da trascorrere con i figli , tenendo conto Pt_1
delle esigenze e degli impegni degli stessi. -Il sig. sentirà i bambini al telefono ed in CP_1
videochiamata con regolarità per lo meno una volta al giorno, compatibilmente con gli
interessi ed esigenze degli stessi”.
In ordine alle questioni di natura economica, in base a quanto concordato dalle parti, va posto a carico del resistente il pagamento di un assegno Controparte_1
Per_ mensile di mantenimento in favore dei figli minorenni minorenni e dell'importo Per_2
complessivo di Euro 300,00, da pagare entro il giorno 20 di ogni mese mediante versamento a
, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento Parte_1
del 50% delle spese straordinarie.
Il Tribunale prende atto che le parti hanno concordato che il c.d. assegno unico erogato in favore dei figli minorenni venga percepito in via esclusiva dalla ricorrente Pt_1
.
[...]
La natura della causa, la particolarità delle questioni giuridiche affrontate e la definizione congiunta del procedimento consentono di compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
dispone l'affidamento condiviso dei figli minorenni e Persona_1 Per_2
ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre;
[...] Parte_1
dispone che il padre possa sempre vedere e Controparte_1
tenere con sé i figli minorenni e compatibilmente con le Persona_1 Persona_2
3 esigenze dell'altro genitore e dei figli stessi (e segnatamente di quelle scolastiche), secondo le modalità concordate dalle parti;
dispone che il resistente contribuisca al Controparte_1
mantenimento dei figli minorenni e versando a Persona_1 Persona_2 Pt_1
, entro il giorno 20 di ogni mese, un assegno mensile dell'importo complessivo di
[...]
Euro 300,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50%
delle spese straordinarie;
compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale il 17
Ottobre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1986/2024 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale”
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Misterbianco (CT), Via dei Vespri n. 319, presso lo studio dell'avv.
OR AR, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nato a [...] il Controparte_1
23/09/1993, cod. fisc.: , elettivamente domiciliato in Colle di Val D'Elsa C.F._2
(SI), Via G. Verdi n. 13, presso lo studio dell'avv. FANTACCI SILVIA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
1 Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni congiuntamente,
riportandosi all'accordo raggiunto dalle parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 337-bis e ter c.c., , premettendo che Parte_1
dall'unione con sono nati i figli (n. a CP_1 Controparte_1 Persona_1
New York il 22.07.2015) e (n. a Catania il 25.10.2016), ha chiesto al Persona_2
Tribunale di regolamentare le modalità di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minorenni.
Si è costituito in giudizio , opponendosi Controparte_1
parzialmente alle domande formulate dalla ricorrente.
Nel corso del procedimento, le parti sono addivenute ad un accordo e hanno, pertanto,
congiuntamente chiesto al Tribunale di disporre le determinazioni opportune con riferimento ai figli minorenni.
Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.
Va disposto l'affidamento condiviso dei figli minorenni e Persona_1 Per_2
ad entrambi i genitori, con collocamento presso la ricorrente.
[...]
Non va assegnata la casa familiare, in mancanza della relativa domanda.
Le modalità del diritto di visita, tenuto conto della circostanza che il padre lavora e risiede in Toscana, possono essere disposte in conformità all'accordo raggiunto dalle parti e precisamente: “- Periodo Natalizio, una settimana indicativamente dal 22/23 Dicembre ai primi
giorni di Gennaio , durante il periodo in cui i minori sono liberi da impegni scolastici ed il
padre da impegni di lavoro: il sig. Minissale informerà la sig.ra in congruo anticipo in Pt_1
modo da tener conto delle esigenze e degli impegni dei bambini . - Periodo estivo, il sig.
comunicherà annualmente alla sig.ra il periodo in cui i figli possono stare CP_1 Pt_1
2 con il padre: tale circostanza è purtroppo legata alla situazione economica del sig. le CP_1
cui attuali condizioni non gli permettono oggettivamente di sostenere spese per il volo
aereo/traghetto per recarsi a Catania più di una volta all'anno a prendere i bambini . Qualora
le condizioni economiche del sig. dovessero migliorare, potrà concordare con la CP_1
sig.ra anche ulteriori periodi durante l'anno da trascorrere con i figli , tenendo conto Pt_1
delle esigenze e degli impegni degli stessi. -Il sig. sentirà i bambini al telefono ed in CP_1
videochiamata con regolarità per lo meno una volta al giorno, compatibilmente con gli
interessi ed esigenze degli stessi”.
In ordine alle questioni di natura economica, in base a quanto concordato dalle parti, va posto a carico del resistente il pagamento di un assegno Controparte_1
Per_ mensile di mantenimento in favore dei figli minorenni minorenni e dell'importo Per_2
complessivo di Euro 300,00, da pagare entro il giorno 20 di ogni mese mediante versamento a
, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento Parte_1
del 50% delle spese straordinarie.
Il Tribunale prende atto che le parti hanno concordato che il c.d. assegno unico erogato in favore dei figli minorenni venga percepito in via esclusiva dalla ricorrente Pt_1
.
[...]
La natura della causa, la particolarità delle questioni giuridiche affrontate e la definizione congiunta del procedimento consentono di compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
dispone l'affidamento condiviso dei figli minorenni e Persona_1 Per_2
ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre;
[...] Parte_1
dispone che il padre possa sempre vedere e Controparte_1
tenere con sé i figli minorenni e compatibilmente con le Persona_1 Persona_2
3 esigenze dell'altro genitore e dei figli stessi (e segnatamente di quelle scolastiche), secondo le modalità concordate dalle parti;
dispone che il resistente contribuisca al Controparte_1
mantenimento dei figli minorenni e versando a Persona_1 Persona_2 Pt_1
, entro il giorno 20 di ogni mese, un assegno mensile dell'importo complessivo di
[...]
Euro 300,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50%
delle spese straordinarie;
compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale il 17
Ottobre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
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