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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/05/2025, n. 5427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5427 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Guglielmo Manera, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 22934/2023 r.g.a.c., vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. FABIO Parte_1
D'ISANTO, giusta procura in calce all'atto introduttivo,
attore
CONTRO
, in persona del Controparte_1
l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. ALESSIA CAPALDO, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuta
***
Oggetto: Opposizione a fermo amministrativo.
Conclusioni come da note depositate il 3 e il 28.3.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha citato in giudizio l' Parte_1 Controparte_1
, proponendo opposizione avverso i provvedimenti di fermo
[...]
amministrativo del 6.9.2008 e del 4.5.2008, iscritti per crediti, di titolarità
dell rispettivamente pari a € 11.072,62 e ad € Controparte_1
Pagina 1 di 3 18.755,25.
L'attore, in particolare, ha eccepito l'intervenuto pagamento di due delle cartelle per le quali il fermo è stato iscritto, la prescrizione dei crediti restanti e la mancata notificazione del preavviso di fermo.
2. Occorre, anzitutto, vagliare la sussistenza della giurisdizione ordinaria in luogo di quella tributaria, esaminando l'espressa eccezione sul punto formulata da parte convenuta.
Tutte le cartelle esattoriali per le quali il fermo è stato iscritto attengono a tributi e, in particolare, a IRAP, a IRPEF e a tassa automobilistica regionale.
Ebbene, va osservato che, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (v. Cass., S.U., n. 641/15; 17111/17), la giurisdizione in materia di opposizione a fermo amministrativo, anche ai sensi dell'art. 35, c. 26 quinquies, d.l. n. 223/06, applicabile ratione
temporis, appartiene al plesso giurisdizionale competente a conoscere della pretesa sottostante e, dunque, alle Corti di Giustizia Tributaria, ove si tratti di crediti fiscali, e al G.O. negli altri casi.
Nel caso di specie, dunque, essendo l'oggetto della spiegata opposizione i provvedimenti di fermo amministrativo conseguenti al mancato pagamento di crediti di natura fiscale, non sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, ma quella del giudice tributario.
3. Pertanto, le spese, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dell'attore.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
Pagina 2 di 3 nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, in persona del l.r.p.t., disattesa ogni contraria istanza, così
[...]
provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto dichiara la propria carenza di giurisdizione, per essere la controversia attribuita alla cognizione della Corte di Giustizia Tributaria;
2. assegna termine di giorni sessanta per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice dotato di giurisdizione;
3. condanna l'attore alla refusione delle spese di lite in favore dell'attore, liquidate ex d.m. n. 55/14 (scaglione da € 26.000,01
a € 52.000,00), in complessivi € 2.960,00 per compensi (dei quali € 810,00 per la fase di studio, € 650,00 per la fase introduttiva ed € 1.500,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, se dovute.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
NAPOLI, 30/05/2025.
IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
Pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Guglielmo Manera, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 22934/2023 r.g.a.c., vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. FABIO Parte_1
D'ISANTO, giusta procura in calce all'atto introduttivo,
attore
CONTRO
, in persona del Controparte_1
l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. ALESSIA CAPALDO, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuta
***
Oggetto: Opposizione a fermo amministrativo.
Conclusioni come da note depositate il 3 e il 28.3.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha citato in giudizio l' Parte_1 Controparte_1
, proponendo opposizione avverso i provvedimenti di fermo
[...]
amministrativo del 6.9.2008 e del 4.5.2008, iscritti per crediti, di titolarità
dell rispettivamente pari a € 11.072,62 e ad € Controparte_1
Pagina 1 di 3 18.755,25.
L'attore, in particolare, ha eccepito l'intervenuto pagamento di due delle cartelle per le quali il fermo è stato iscritto, la prescrizione dei crediti restanti e la mancata notificazione del preavviso di fermo.
2. Occorre, anzitutto, vagliare la sussistenza della giurisdizione ordinaria in luogo di quella tributaria, esaminando l'espressa eccezione sul punto formulata da parte convenuta.
Tutte le cartelle esattoriali per le quali il fermo è stato iscritto attengono a tributi e, in particolare, a IRAP, a IRPEF e a tassa automobilistica regionale.
Ebbene, va osservato che, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (v. Cass., S.U., n. 641/15; 17111/17), la giurisdizione in materia di opposizione a fermo amministrativo, anche ai sensi dell'art. 35, c. 26 quinquies, d.l. n. 223/06, applicabile ratione
temporis, appartiene al plesso giurisdizionale competente a conoscere della pretesa sottostante e, dunque, alle Corti di Giustizia Tributaria, ove si tratti di crediti fiscali, e al G.O. negli altri casi.
Nel caso di specie, dunque, essendo l'oggetto della spiegata opposizione i provvedimenti di fermo amministrativo conseguenti al mancato pagamento di crediti di natura fiscale, non sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, ma quella del giudice tributario.
3. Pertanto, le spese, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dell'attore.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
Pagina 2 di 3 nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, in persona del l.r.p.t., disattesa ogni contraria istanza, così
[...]
provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto dichiara la propria carenza di giurisdizione, per essere la controversia attribuita alla cognizione della Corte di Giustizia Tributaria;
2. assegna termine di giorni sessanta per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice dotato di giurisdizione;
3. condanna l'attore alla refusione delle spese di lite in favore dell'attore, liquidate ex d.m. n. 55/14 (scaglione da € 26.000,01
a € 52.000,00), in complessivi € 2.960,00 per compensi (dei quali € 810,00 per la fase di studio, € 650,00 per la fase introduttiva ed € 1.500,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, se dovute.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
NAPOLI, 30/05/2025.
IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
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