TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 22/12/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. 3337/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa BR SA Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 3337/2025 promossa da:
, (C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]
e
, (C.F. ), nato ad [...], il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...] entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. ORNATO MASSIMO come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in CASTAGNOLE DELLE LANZE il 03/09/2005.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CASTAGNOLE DELLE LANZE (atto n. 5 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 07.06.2008 ed il 03.06.2014. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Asti in data 03.06.2021 (R.G. 1352/2021).
1 Con ricorso depositato il 28/10/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , in CASTAGNOLE DELLE LANZE il 03/09/2005, Parte_1 Parte_2 iscritto nel registro del detto Comune all'anno 2005 parte II serie A n. 5 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
DISPONE CHE:
i coniugi vivranno separati presso le rispettive e fissate residenze con l'obbligo del reciproco rispetto;
• nell'ex casa coniugale sita in Montà (CN), Via Ferruccio Novo n. 20 continuerà a vivere stabilmente la signora con le figlie che, per l'effetto, le viene assegnata con tutti i beni ed arredi ivi staggiti, Pt_1 atteso che il marito, d'intesa con la moglie, ha già lasciato detto immobile con asporto di taluni beni ed effetti personali ed a tutt'oggi è residente in [...]; le figlie minori vengono affidate ad entrambi i genitori, con residenza e collocamento preferenziale presso la residenza e/o domicilio della madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per i periodi in cui le minori trascorreranno con ciascun genitore e limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione;
Ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute delle figlie verrà presa di comune accordo tra i genitori tenendo conto della loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni;
per tale ragione ciascun genitore s'impegna a riferire all'altro ogni evento rilevante di cui verrà a conoscenza, ad esempio le visite mediche o gli incontri con gli insegnanti, etc.;
Le figlie minori, in deroga a quanto previsto in sede di separazione, vivranno in maniera alternata e paritetica presso la residenza/domicilio di ciascun genitore, ovvero: il lunedì, martedì e mercoledì presso un genitore;
il giovedì e venerdì presso l'altro in maniera alternata per ciascuna settimana, così 2 come per i week end;
durante le vacanze estive (tale intendendosi il periodo di chiusura della scuola) 2 settimane, anche non consecutive, da concordare preventivamente entro 30.04 di ogni anno. Durante tale periodo il cd. diritto di visita verrà sospeso. Almeno 7 giorni prima dell'inizio del periodo di ferie di spettanza, ciascun genitore dovrà altresì comunicare all'altro la località in cui si recherà con le minori ed i relativi recapiti;
per quanto riguarda il periodo delle vacanze natalizie i genitori alterneranno il periodo di vacanze dalla chiusura della scuola al 30/12 e quello dal 31/12 alla ripresa della scuola;
le vacanze pasquali saranno trascorse ciascun anno in maniera alterna;
le altre festività infrannuali verranno trascorse con ciascun genitore in maniera alternata. Le minori trascorreranno i ponti scolastici in modo che nel corso dell'anno trascorrano una festività con la madre e la successiva con il padre, comprensiva di pernottamento presso la residenza del genitore cui la festività compete;
ogni altro periodo di chiusura della scuola, diverso da quello indicato nei punti precedenti, verrà diviso equamente tra i genitori e in maniera alternata (es. Carnevale, elezioni, etc.); il giorno del compleanno delle minori se non si spettanza del padre, il s1g. avrà diritto di vedere le Parte_2 figlie;
ogni genitore potrà tenere con sé le figlie nel giorno del proprio compleanno, comprensivo di pernottamento, in deroga al normale regime di visita;
Ciascun genitore garantirà all'altro una fascia oraria giornaliera di reperibilità telefonica delle minori (in mancanza di diverso accordo, dalle ore 19:00 alle ore 21:00) durante i giorni/periodi in cui terrà con sé le figlie, fatta eccezione per il caso in cui quest'ultime trascorrano con un genitore soltanto poche ore: in tale ipotesi l'altro genitore si asterrà dal contattare telefonicamente le minori;
I rapporti delle minori con eventuali nuovi partner saranno gestiti in accordo tra i coniugi, tenendo conto delle prioritarie esigenze delle figlie e della dovuta gradualità; tenuto conto del regime di gestione alternata e paritetica della prole, dei redditi dei coniugi, ciascun genitore non sarà tenuto a corrispondere un assegno per il mantenimento ordinario. Ciascun coniuge si impegna a versare ogni settimana la somma di euro 25,00 sulla carta di credito pregapagata Banca d'alba intestata alla sig.ra il cui saldo verrà utilizzato quale paghetta da corrispondere alla Pt_1 figlia;
Per_1
i genitori concorreranno inoltre nella misura del 50 % ciascuno alle spese straordinarie delle figlie come individuate dal Protocollo a tutt'oggi vigente presso il Tribunale di Asti;
PRENDE ATTO CHE:
i coniugi convengono che tutti i beni mobili ed arredi staggiti nella casa coniugale siano di proprietà esclusiva della moglie;
i coniugi si obbligano a comunicarsi reciprocamente l'eventuale cambiamento di domicilio e/o residenza, nonché a scambiarsi i recapiti telefonici e gli indirizzi in occasione di eventuali spostamenti in altre località, in Italia e/o all'estero, quando avranno le minori con sé;
l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla sig.ra . I figli verranno considerati a carico dei Pt_1 coniugi nella misura del 50% ciascuno;
i coniugi si concedono reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo dei passaporti e dei documenti validi per l'estero anche con riferimento alle minori;
ciascun coniuge rinuncia a contributi economici per sé da parte dell'altro e viceversa siccome economicamente autosufficiente;
il sig. nato ad [...] il [...] (c.f. ) Parte_2 CodiceFiscale_3 cittadino italiano, residente in [...] si impegna a cedere a titolo oneroso alla sig.ra nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1 [...]
), cittadina italiana, residente in [...] che si obbliga C.F._4 ad accettare, la piena proprietà degli immobili oggetto di casa coniugale come in appresso individuati: immobili in Comune di MONTA', nel complesso residenziale con accesso dai civici numeri 18, 20 e
3 22 di Via Ferruccio Novo denominato "IL CASALE", entrostante all'ente urbano al foglio 7 mappale 1105 (ex mappale 1105 di are 10.35 già mappale 894, quest'ultimo ex mappale 462 parte), mappale 900 di are 0.37 e mappale 898 di are 5,72 (già mappa-le 306 parte), mappale 896 di are 0.76 (già mappale 462 par-te), mappale 903 di are 0.04 (già mappale 371 parte) - ente urbano della superficie catastale di are 17 (diciassette) e centiare 24 (ventiquattro) e precisamente: con accesso da Via Ferruccio Novo civico numero 20 appartamento al piano primo (secondo fuori terra) meglio raffigurato nella planimetria tratta da quella catastale... censito nel Catasto Fabbricati come segue:
- foglio 7 mappale 1105 subalterno 7, categoria A/2, classe 1, vani 4 {quattro), superficie catastale totale metri quadrati 98 (novantotto), totale escluse aree scoperte metri quadrati 88 (ottantotto), rc euro 206,58 (duecentosei virgola cinquantotto) ex D.M. 701/94, Via Ferruccio Novo numero 20, piano 1;
- autorimessa al piano primo sotterraneo di pertinenza... censita al Catasto Fabbricati come segue: foglio 7 mappali 1105 subalterno 10, categoria C/6, classe 1, metri quadrati 59 (cinquantanove), superficie catastale totale metri quadrati 63 (sessantatré), rc.euro 91,41 (novantuno virgola quarantuno) ex D.M. 701/94, Via Ferruccio Novo numero 20, piano SI.
La sig.ra nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1 [...]
), cittadina italiana, residente in [...], ed il sig. C.F._4
nato ad [...] il [...] (c.f. ) cittadino Parte_2 CodiceFiscale_5 italiano, residente in [...] convengono che il corrispettivo della cessione della suddetta proprietà degli immobili verrà versato dalla sig.ra al sig. Pt_1 Parte_2 nel momento in cui ella provvederà alla vendita a terzi dei succitati immobili. Tale corrispettivo sarà pari al 30% del prezzo di vendita pattuito dalla sig.ra per la suddetta vendita. Pt_1
La cessione de qua sarà fatta e accettata nello stato di fatto e di diritto in cui gli immobili si trovano, con tutti gli usi, diritti, azioni e ragioni, servitù attive e passive, adiacenze, dipendenze e pertinenze, accessioni, con la quota di parte di proprietà comune, diritti ed obblighi come per legge, così come posseduta dai coniugi. L'atto di cessione verrà perfezionato entro il 31/12/25 a semplice richiesta della parte interessata, salvo eventuale proroga da concordare tra le parti.
Le spese per l'atto notarile saranno a carico dei coniugi nella misura del 50% ciascuno. Contestualmente alla cessione della proprietà dei menzionati immobili la signora si Parte_1 accollerà con effetto liberatorio per il marito la somma che a tutt'oggi residua a debito di cui al mutuo ipotecario stipulato ilio tempore dal sig. con conseguente liberazione di Parte_2 quest'ultimo da ogni obbligazione, nessuna esclusa. Il suddetto accollo liberatorio della signora costituisce una condizione il cui mancato avveramento determinerà la risoluzione di Parte_1 ogni obbligazione relativamente alla cessione di cui al presente punto;
il sig. , con riferimento al finanziamento stipulato dalla signora per Parte_2 Pt_1 l'acquisto dell'automobile, con la sottoscrizione del presente ricorso si impegna a versare alla signora
, a mezzo bonifico bancario, la somma di euro 5.700,00 (cinquemilasettecento/00) che Parte_1 verrà impiegata da quest'ultima per ridurre l'importo a tutt'oggi a debito di tale esposizione debitoria;
I coniugi danno atto che le disposizioni patrimoniali contenute nel presente accordo sono funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale e, pertanto, per le esecuzioni delle stesse si richiedono le agevolazioni fiscali previste dall' art. 19 della L. 6 marzo 1987 n. 74, anche in applicazione della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 65/E del 16.07.15;
i coniugi per il resto danno atto di aver definito ogni rapporto patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente per qualsiasi ragione, titolo o causa.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASTAGNOLE DELLE LANZE di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
4
NULLA sulle spese di lite tra le parti /COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 17/12/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa BR SA
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa BR SA Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 3337/2025 promossa da:
, (C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]
e
, (C.F. ), nato ad [...], il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...] entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. ORNATO MASSIMO come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in CASTAGNOLE DELLE LANZE il 03/09/2005.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CASTAGNOLE DELLE LANZE (atto n. 5 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 07.06.2008 ed il 03.06.2014. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Asti in data 03.06.2021 (R.G. 1352/2021).
1 Con ricorso depositato il 28/10/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , in CASTAGNOLE DELLE LANZE il 03/09/2005, Parte_1 Parte_2 iscritto nel registro del detto Comune all'anno 2005 parte II serie A n. 5 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
DISPONE CHE:
i coniugi vivranno separati presso le rispettive e fissate residenze con l'obbligo del reciproco rispetto;
• nell'ex casa coniugale sita in Montà (CN), Via Ferruccio Novo n. 20 continuerà a vivere stabilmente la signora con le figlie che, per l'effetto, le viene assegnata con tutti i beni ed arredi ivi staggiti, Pt_1 atteso che il marito, d'intesa con la moglie, ha già lasciato detto immobile con asporto di taluni beni ed effetti personali ed a tutt'oggi è residente in [...]; le figlie minori vengono affidate ad entrambi i genitori, con residenza e collocamento preferenziale presso la residenza e/o domicilio della madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per i periodi in cui le minori trascorreranno con ciascun genitore e limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione;
Ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute delle figlie verrà presa di comune accordo tra i genitori tenendo conto della loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni;
per tale ragione ciascun genitore s'impegna a riferire all'altro ogni evento rilevante di cui verrà a conoscenza, ad esempio le visite mediche o gli incontri con gli insegnanti, etc.;
Le figlie minori, in deroga a quanto previsto in sede di separazione, vivranno in maniera alternata e paritetica presso la residenza/domicilio di ciascun genitore, ovvero: il lunedì, martedì e mercoledì presso un genitore;
il giovedì e venerdì presso l'altro in maniera alternata per ciascuna settimana, così 2 come per i week end;
durante le vacanze estive (tale intendendosi il periodo di chiusura della scuola) 2 settimane, anche non consecutive, da concordare preventivamente entro 30.04 di ogni anno. Durante tale periodo il cd. diritto di visita verrà sospeso. Almeno 7 giorni prima dell'inizio del periodo di ferie di spettanza, ciascun genitore dovrà altresì comunicare all'altro la località in cui si recherà con le minori ed i relativi recapiti;
per quanto riguarda il periodo delle vacanze natalizie i genitori alterneranno il periodo di vacanze dalla chiusura della scuola al 30/12 e quello dal 31/12 alla ripresa della scuola;
le vacanze pasquali saranno trascorse ciascun anno in maniera alterna;
le altre festività infrannuali verranno trascorse con ciascun genitore in maniera alternata. Le minori trascorreranno i ponti scolastici in modo che nel corso dell'anno trascorrano una festività con la madre e la successiva con il padre, comprensiva di pernottamento presso la residenza del genitore cui la festività compete;
ogni altro periodo di chiusura della scuola, diverso da quello indicato nei punti precedenti, verrà diviso equamente tra i genitori e in maniera alternata (es. Carnevale, elezioni, etc.); il giorno del compleanno delle minori se non si spettanza del padre, il s1g. avrà diritto di vedere le Parte_2 figlie;
ogni genitore potrà tenere con sé le figlie nel giorno del proprio compleanno, comprensivo di pernottamento, in deroga al normale regime di visita;
Ciascun genitore garantirà all'altro una fascia oraria giornaliera di reperibilità telefonica delle minori (in mancanza di diverso accordo, dalle ore 19:00 alle ore 21:00) durante i giorni/periodi in cui terrà con sé le figlie, fatta eccezione per il caso in cui quest'ultime trascorrano con un genitore soltanto poche ore: in tale ipotesi l'altro genitore si asterrà dal contattare telefonicamente le minori;
I rapporti delle minori con eventuali nuovi partner saranno gestiti in accordo tra i coniugi, tenendo conto delle prioritarie esigenze delle figlie e della dovuta gradualità; tenuto conto del regime di gestione alternata e paritetica della prole, dei redditi dei coniugi, ciascun genitore non sarà tenuto a corrispondere un assegno per il mantenimento ordinario. Ciascun coniuge si impegna a versare ogni settimana la somma di euro 25,00 sulla carta di credito pregapagata Banca d'alba intestata alla sig.ra il cui saldo verrà utilizzato quale paghetta da corrispondere alla Pt_1 figlia;
Per_1
i genitori concorreranno inoltre nella misura del 50 % ciascuno alle spese straordinarie delle figlie come individuate dal Protocollo a tutt'oggi vigente presso il Tribunale di Asti;
PRENDE ATTO CHE:
i coniugi convengono che tutti i beni mobili ed arredi staggiti nella casa coniugale siano di proprietà esclusiva della moglie;
i coniugi si obbligano a comunicarsi reciprocamente l'eventuale cambiamento di domicilio e/o residenza, nonché a scambiarsi i recapiti telefonici e gli indirizzi in occasione di eventuali spostamenti in altre località, in Italia e/o all'estero, quando avranno le minori con sé;
l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla sig.ra . I figli verranno considerati a carico dei Pt_1 coniugi nella misura del 50% ciascuno;
i coniugi si concedono reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo dei passaporti e dei documenti validi per l'estero anche con riferimento alle minori;
ciascun coniuge rinuncia a contributi economici per sé da parte dell'altro e viceversa siccome economicamente autosufficiente;
il sig. nato ad [...] il [...] (c.f. ) Parte_2 CodiceFiscale_3 cittadino italiano, residente in [...] si impegna a cedere a titolo oneroso alla sig.ra nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1 [...]
), cittadina italiana, residente in [...] che si obbliga C.F._4 ad accettare, la piena proprietà degli immobili oggetto di casa coniugale come in appresso individuati: immobili in Comune di MONTA', nel complesso residenziale con accesso dai civici numeri 18, 20 e
3 22 di Via Ferruccio Novo denominato "IL CASALE", entrostante all'ente urbano al foglio 7 mappale 1105 (ex mappale 1105 di are 10.35 già mappale 894, quest'ultimo ex mappale 462 parte), mappale 900 di are 0.37 e mappale 898 di are 5,72 (già mappa-le 306 parte), mappale 896 di are 0.76 (già mappale 462 par-te), mappale 903 di are 0.04 (già mappale 371 parte) - ente urbano della superficie catastale di are 17 (diciassette) e centiare 24 (ventiquattro) e precisamente: con accesso da Via Ferruccio Novo civico numero 20 appartamento al piano primo (secondo fuori terra) meglio raffigurato nella planimetria tratta da quella catastale... censito nel Catasto Fabbricati come segue:
- foglio 7 mappale 1105 subalterno 7, categoria A/2, classe 1, vani 4 {quattro), superficie catastale totale metri quadrati 98 (novantotto), totale escluse aree scoperte metri quadrati 88 (ottantotto), rc euro 206,58 (duecentosei virgola cinquantotto) ex D.M. 701/94, Via Ferruccio Novo numero 20, piano 1;
- autorimessa al piano primo sotterraneo di pertinenza... censita al Catasto Fabbricati come segue: foglio 7 mappali 1105 subalterno 10, categoria C/6, classe 1, metri quadrati 59 (cinquantanove), superficie catastale totale metri quadrati 63 (sessantatré), rc.euro 91,41 (novantuno virgola quarantuno) ex D.M. 701/94, Via Ferruccio Novo numero 20, piano SI.
La sig.ra nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1 [...]
), cittadina italiana, residente in [...], ed il sig. C.F._4
nato ad [...] il [...] (c.f. ) cittadino Parte_2 CodiceFiscale_5 italiano, residente in [...] convengono che il corrispettivo della cessione della suddetta proprietà degli immobili verrà versato dalla sig.ra al sig. Pt_1 Parte_2 nel momento in cui ella provvederà alla vendita a terzi dei succitati immobili. Tale corrispettivo sarà pari al 30% del prezzo di vendita pattuito dalla sig.ra per la suddetta vendita. Pt_1
La cessione de qua sarà fatta e accettata nello stato di fatto e di diritto in cui gli immobili si trovano, con tutti gli usi, diritti, azioni e ragioni, servitù attive e passive, adiacenze, dipendenze e pertinenze, accessioni, con la quota di parte di proprietà comune, diritti ed obblighi come per legge, così come posseduta dai coniugi. L'atto di cessione verrà perfezionato entro il 31/12/25 a semplice richiesta della parte interessata, salvo eventuale proroga da concordare tra le parti.
Le spese per l'atto notarile saranno a carico dei coniugi nella misura del 50% ciascuno. Contestualmente alla cessione della proprietà dei menzionati immobili la signora si Parte_1 accollerà con effetto liberatorio per il marito la somma che a tutt'oggi residua a debito di cui al mutuo ipotecario stipulato ilio tempore dal sig. con conseguente liberazione di Parte_2 quest'ultimo da ogni obbligazione, nessuna esclusa. Il suddetto accollo liberatorio della signora costituisce una condizione il cui mancato avveramento determinerà la risoluzione di Parte_1 ogni obbligazione relativamente alla cessione di cui al presente punto;
il sig. , con riferimento al finanziamento stipulato dalla signora per Parte_2 Pt_1 l'acquisto dell'automobile, con la sottoscrizione del presente ricorso si impegna a versare alla signora
, a mezzo bonifico bancario, la somma di euro 5.700,00 (cinquemilasettecento/00) che Parte_1 verrà impiegata da quest'ultima per ridurre l'importo a tutt'oggi a debito di tale esposizione debitoria;
I coniugi danno atto che le disposizioni patrimoniali contenute nel presente accordo sono funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale e, pertanto, per le esecuzioni delle stesse si richiedono le agevolazioni fiscali previste dall' art. 19 della L. 6 marzo 1987 n. 74, anche in applicazione della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 65/E del 16.07.15;
i coniugi per il resto danno atto di aver definito ogni rapporto patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente per qualsiasi ragione, titolo o causa.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASTAGNOLE DELLE LANZE di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
4
NULLA sulle spese di lite tra le parti /COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 17/12/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa BR SA
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
5