Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 20/02/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5198/2024
Successivamente, all'udienza del 20/02/2025, di fronte al G.I.
Dott.ssa Camilla Fin, sono presenti per parte opponente l'avv.
Menotti e per parte opposta l'avv. Sabina Spadaro, giusta delega in atti.
Il procuratore di parte opponente precisa le conclusioni come da ricorso, e discute la causa richiamandosi agli atti. Insiste per la condanna di controparte alle spese. Il procuratore di parte convenuta precisa le conclusioni come da memoria di costituzione e si riporta agli atti di causa. Chiede la compensazione delle spese di lite in caso di soccombenza, in quanto per la l'attività è dovuta a fronte di CP_1 contestazioni così circostanziate dell'organo accertatore;
evidenzia che l'attività di notifica è estranea all'Ente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
All'esito della discussione e della successiva camera di consiglio, il Giudice dott.ssa Camilla Fin, dando pubblica lettura del dispositivo e dei motivi, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 5198/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Verona Via Stella 19, presso lo studio dell'Avv.
TACCHI VENTURI PAOLO;
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa in proprio dall'Avv.
SPADARO SABINA, come da delega allegata alla memoria di costituzione, unitamente al Dr. ; Controparte_3
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione ex art. 50 c.p.c., a fronte della declaratoria di incompetenza per valore in favore del Tribunale di Verona, pronunciata del Giudice di Pace con sentenza n.
558/2024 del 20.8.2024, notificata nella medesima data, Pt_1 ha proposto opposizione avverso l'ordinanza prefettizia
[...] notificata il 6.4.2023, con cui gli è stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 8.607,33, per la violazione di cui all'art. 316 ter c.p., sulla base di quanto accertato nel verbale di contestazione della Guardia di Finanza n. GDF-2022 VR120 n.
22 dell'8.6.2022, notificato il 20.6.2022.
L'accertamento trae origine dalle indagini svolte dalla Polizia giudiziaria nell'ambito del procedimento penale n. 6245/2021
RGNR, avente ad oggetto taluni lavoratori della società
Cooperativa SKYCOOP, percettori di Assegni per il Nucleo
Familiare (ANF), i quali avevano reso false dichiarazioni nelle relative istanze.
In particolare, con riguardo alla posizione del ricorrente, è stato accertato che lo stesso avesse presentato un'istanza, riferita al periodo compreso tra l'1.7.2020 e il 30.6.2021, attestando falsamente la residenza in Italia del proprio nucleo familiare. A seguito di detta istanza, dunque, il ricorrente ha percepito indebitamente la somma di Euro 3.229,60, successivamente restituita alla società Cooperativa SKYCOOP mediate trattenute in busta paga.
A sostegno del ricorso, l'opponente ha dedotto: (a) la tardività della contestazione, essendo stato il verbale di constatazione notificato solo in data 20.6.2022, e cioè oltre il termine di 60 giorni previsto per legge;
(d) il sopravvenuto mutamento normativo in materia di assegni al nucleo familiare, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 67/2022, poi recepita dalla circolare n. 95/22, in forza del quale egli Pt_2 avrebbe avuto, in ogni caso, diritto all'attribuzione del beneficio;
(e) l'eccessiva entità della somma ingiunta, considerata la condotta collaborativa.
Il ricorrente ha, dunque, chiesto: (a) in via preliminare, la sospensione dell'ordinanza prefettizia relativa al procedimento n. 5220/2022 Area III, notificata il 6.4.2023; (b) nel merito, in via principale, l'annullamento dell'ordinanza impugnata;
(c) nel merito, in via subordinata, la riduzione dell'ammontare della sanzione.
Si è costituita in giudizio la , la quale ha Controparte_2 chiesto il rigetto del ricorso e, per l'effetto, la conferma del provvedimento impugnato.
La ha, in particolare, Controparte_2 rappresentato: (a) che il ricorrente non era in buona fede al momento della condotta, non potendosi configurare alcun errore di diritto sulla liceità della stessa, alla luce dei fatti contestati, nonché dell'accessibilità della normativa rilevante;
(b) che il verbale di contestazione è stato notificato entro il termine di 90 giorni di cui all'art. 14, comma 2, l. 689/1981; (c) che il ricorrente, pur a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale n. 67/2022, non ha provato di essere in possesso dei requisiti richiesti ai fini della fruizione del beneficio.
La causa è stata istruita documentalmente ed in data odierna è stata assunta in decisione. Con riguardo al primo motivo di opposizione, relativo alla tardività della contestazione della violazione, va premesso che il provvedimento impugnato si fonda sul verbale di contestazione della Guardia di Finanza, la cui tempestività deve essere valutata ai sensi dell'art. 14, comma 2, l. 689/1981. Tale norma dispone che, per il caso di contestazione non immediata, la notificazione della stessa debba avvenire entro 90 giorni dall'accertamento della violazione.
Esclusa, dunque, l'applicabilità del termine di 60 giorni indicato dall'opponente, occorre verificare se, nel caso di specie, il termine di 90 sia stato osservato, avuto particolare riguardo all'individuazione del dies a quo per la sua decorrenza.
Alla luce dell'orientamento di legittimità, tale termine comincia a decorrere a partire dal momento in cui l'Autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione (cfr. Cass. civ. n.
27702/2019).
Ciò posto, va evidenziato che la , pur Controparte_2 essendo gravata della prova della tempestività della contestazione, non ha né indicato il dies a quo per il computo del termine né ha fornito concreti elementi indicativi del momento di compiuta acquisizione dei fatti costitutivi della violazione e del completamento del procedimento accertativo, limitandosi ad un generico richiamo della giurisprudenza sul punto.
Tuttavia, dalla documentazione versata in atti, risulta che il procedimento penale, da cui trae origine l'accertamento in esame, è stato incardinato nel 2021 e si fonda sull'analisi della documentazione acquisita dalla Guardia di Finanza in data
26.10.2021, successivamente posta a fondamento anche del verbale di constatazione. Tale circostanza trova ulteriore conferma anche nella
Comunicazione di esito delle indagini, trasmessa dalla Guardia di Finanza alla Procura di Verona in data 29.12.2021 e prodotta in giudizio dall'opponente. In tale documento, si attesta, infatti, l'acquisizione della medesima documentazione menzionata nel verbale di contestazione oggetto del presente giudizio, sulla base della quale è stata accertata l'indebita Parte percezione di da parte di tutti i 34 soci lavoratori della
Società Cooperativa SKYCOOP, 18 dei quali per importi superiori alla soglia di rilevanza penale.
Con riferimento, poi, ai lavoratori percettori di importi soggetti alla sola sanzione amministrativa, tra i quali figura anche l'opponente, in detta Comunicazione si legge che “in relazione ai seguenti ulteriori n. 16 soci/lavoratori della Società Cooperativa
SKYCOOP – i quali hanno indebitamente percepito somme di denaro a titolo di ANF per importi inferiori alla soglia di rilevanza penale di cui al citato art. 316-ter co.2, c.p.c. – questo Nucleo procederà autonomamente alla relativa verbalizzazione amministrativa” e, ancora, che “Il dettaglio dei singoli importi percepiti dai suddetti beneficiari è riportato in apposito prospetto in allegato “g”.” (doc. 1, allegato alla nota di deposito di parte ricorrente del 2.12.2024, pp. 17-18).
Ne consegue, dunque, che già nel dicembre 2021 la Guardia di
Finanza aveva acquisito gli elementi costitutivi della violazione contestata, avendoli anche già valutati con riguardo a tutti i soggetti sottoposti ad indagine.
Tanto premesso, e considerato, inoltre, che non risultano agli atti ulteriori profili di complessità, tali da giustificare tempistiche differenti con riguardo all'accertamento della violazione amministrativa, deve concludersi che il termine di 90 giorni ex art. 14, comma 2, l. 689/81 ha cominciato a decorrere almeno nel dicembre 2021.
Dunque, rilevato che il verbale di contestazione risulta essere stato redatto solo in data 8.6.2022 e notificato all'opponente il 20.6.2022, e perciò ben oltre il termine anzidetto, deve dichiararsi l'estinzione dell'obbligazione di pagamento della somma ingiunta a titolo di sanzione.
Rimangono assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate come in dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al dm
55/14 per le sole fasi di studio e introduttiva, oltre a un contributo per la fase di trattazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, nella persona del Giudice dott.ssa
Camilla Fin, definitivamente decidendo, rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
In accoglimento della proposta opposizione:
Dichiara estinta l'obbligazione di pagamento della somma ingiunta a tiolo di sanzione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza impugnata.
Condanna la a rimborsare a le Controparte_2 Parte_1 spese di lite, che si liquidano in € 2.100,00 per compensi ed euro 264,00 per spese oltre rimborso forfettario al 15%, IVA come per legge e CPA.
Verona, 20/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Camilla Fin
Il provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Giudice, in tirocinio ex art. 73 d.l. 69/14.
Verona, 20/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Camilla Fin