Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 01/08/2025, n. 2817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2817 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02817/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00551/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 551 del 2022, proposto da
Fism – Federazione italiana scuole materne - di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Stefano Giordano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lombardia, in persona del Presidente della g.r. pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaela Antonietta Maria Schiena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Provincia di Brescia, Comune di San Zeno Naviglio, Ministero dell'Istruzione, Fondazione Scuola D’Infanzia Paritaria Regina Margherita, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. 5757 del 21/12/2021, recante “aggiornamento del piano di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche per l'a.s. 2022/2023”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 6 giugno 2025, tenutasi da remoto, il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il gravame introduttivo la ricorrente associazione –nella qualità di ente esponenziale degli interessi delle scuole, riconosciuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, cui aderiva la fondazione Regina Margherita, scuola paritaria d’infanzia- insorgeva avanti questo TAR avverso la delibera di giunta regionale in epigrafe individuata, a mezzi di gravame essenzialmente deducendo:
1. Manifesta illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza o sproporzione, ovvero del travisamento dei fatti. Violazione di legge. Violazione dell’art. 7 della LR 19/2007.Violazione delle norme stabilite dal regolamento USR 7.1.2015 (doc.10) e violazione dei requisiti richiesti dalla circolare ANCI Milano n.25/17 del 16 febbraio 2017 Prot. n. 1436/17, illegittimo essendo il provvedimento regionale che - nel prevedere in particolare, nel piano di dimensionamento 2022/2023, l’inserimento di una sezione statale presso la “Scuola materna Regina Margherita” ed il suo accorpamento all’Istituto Comprensivo di San Zeno Naviglio – violerebbe la disciplina che governa la apertura di una nuova sezione di scuola statale dell’infanzia.
Si costituiva la Regione Lombardia, preliminarmente instando per la inammissibilità del ricorso –per carenza di adeguate allegazioni circa l’effettiva valenza lesiva della gravata deliberazione nonché, e di più, per mancata impugnazione dell’atto presupposto, costituito dalla determinazione della Provincia di Brescia n. 1957/21- per la sua improcedibilità, stante l’esaurimento degli effetti della delibera in quanto limitati all’anno scolastico 2022/2023, per il difetto di legittimazione passiva della Regione e, in ogni caso, per la reiezione del gravame, comechè infondato.
La causa, al fine, veniva introitata per la decisione all’esito della udienza del 6 giugno 2025, tenutasi da remoto, nel corso della quale il ricorrente rimarcava il perdurante interesse alla definizione del gravame e il Collegio, nondimeno rilevava, ai sensi dell'art. 73, comma 3 c.p.a., un possibile profilo di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimatio ad causam della associazione ricorrente.
Il ricorso è improcedibile –in disparte ogni altra quaestio di rito pure sollevata dal Collegio, nonché dalla resistente Amministrazione regionale- essendo ormai cessata, nelle more della celebrazione della odierna udienza di trattazione, ogni valenza effettuale lesiva della sfera della ricorrente pretesamente scaturente dalla gravata determinazione.
E, invero, va in via liminare rimarcata la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione della domanda di annullamento, comechè diretta esclusivamente alla caducazione di un provvedimento la cui efficacia è ormai, e da lungo tempo, cessata, essendo relativa all’anno scolastico 2022/2023.
Trattasi, all'evidenza, di misura legata giustappunto all’annualità ivi enumerata; terminato tale anno scolastico è pacificamente venuto meno ogni effetto riveniente dalla determinazione gravata. Di conseguenza, è anche venuto meno l'interesse della ricorrente alla decisione della domanda caducatoria, posto che essa non potrebbe ritrarre alcun concreto vantaggio dall'annullamento di un provvedimento ormai privo di efficacia (in disparte ogni valutazione circa la sua effettiva natura lesiva già dapprincipio).
Come è infatti noto, l’interesse al ricorso, in quanto condizione dell’azione, deve sussistere sia al momento della proposizione del gravame, che al momento della decisione, con conseguente attribuzione al Giudice amministrativo del potere di verificare la persistenza della predetta condizione in relazione a ciascuno di tali momenti.
Nel caso di specie l’interesse fatto valere dalla ricorrente con l'atto introduttivo del presente giudizio, non presenta più il carattere dell’attualità essendo venuta meno ogni valenza effettuale, asseritamente lesiva della sfera giuridica, che lo sorreggeva.
Di qui la carenza di interesse alla ulteriore coltivazione della domanda di caducazione dell’atto gravato, stante l’esaurimento della efficacia dell’impugnato provvedimento, e, indi, la cessazione di qualsivoglia sua attitudine lesiva (TAR Lombardia, I, 30 aprile 2019, n. 952; TAR Lombardia, III, 17 giugno 2019, n. 1388).
La carenza di qualsivoglia interesse, attuale e concreto, alla ulteriore coltivazione del giudizio è del resto confirmata apertis verbis dallo stesso contegno processuale della ricorrente che non mai ha provveduto a lumeggiare la persistenza dell’interesse ad agire –non mai allegando eventuali pretese risarcitorie- né risulta avere fornito prove concrete circa il perdurare dell’asserita, ma non dedotta né argomentata, né provata, lesione.
Nessuna valenza lesiva, attuale e concreta, riviene dall’atto impugnato alla sfera giuridica della ricorrente, talchè, e specularmente, veruna utilitas potrebbe giammai rivenire ad essa ricorrente dall’accoglimento del ricorso.
Le peculiari connotazioni della controversia, e la natura della pronunzia che la definisce, inducono nondimeno a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025, tenutasi da remoto, con l'intervento dei signori magistrati:
Concetta Plantamura, Presidente
Rocco Vampa, Primo Referendario, Estensore
Nicola Ciconte, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rocco Vampa | Concetta Plantamura |
IL SEGRETARIO