Parere definitivo 30 luglio 2024
Improcedibile
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 01/04/2025, n. 2747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2747 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02747/2025REG.PROV.COLL.
N. 01085/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1085 del 2023, proposto da VI.P. S.r.l.s, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Mariagabriella Spata, con domicilio digitale come da registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del dottor Marco Gardin in Roma, via Laura Mantegazza, n. 24;
contro
il Comune di Ostuni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Tanzarella e Mary Capriglia, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Lecce, sezione prima, n. 1042 del 23 giugno 2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto ‘'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ostuni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2025 il Consigliere Emanuela Loria;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in epigrafe è stata impugnata dalla ditta VI.P. S.r.l. la sentenza emessa dal T.a.r. per la Puglia, sede di Lecce, sezione I, n. 1042 del 23 giugno 2022, che ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti proposti dall’appellante avverso il provvedimento 23/4/2021 n. 25728, con cui il Comune di Ostuni ha rigettato l’istanza di permesso di costruire n. 91/2020 per la realizzazione di un fabbricato a destinazione residenziale. La sentenza ha altresì compensato le spese del giudizio.
1.1. L’appellato si è costituito in giudizio il 21 febbraio 2023.
1.2. Entrambe le parti hanno depositato memorie, l’appellante il 20 dicembre 2024 e l’appellato il 23 dicembre 2024.
2. Con istanza depositata il 2 gennaio 2025 l’appellante ha chiesto che sia dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione con compensazione delle competenze di giudizio poiché “ nelle more del giudizio il Comune ha realizzato nei pressi dell’immobile di proprietà VI.P s.r.l.s un marciapiede e altre opere complementari che impongono la necessità di presentare all’Amministrazione una soluzione progettuale diversa da quella oggetto del giudizio” .
2.1. Con atto depositato il 9 gennaio 2025 il Comune di Ostuni ha aderito alla all’istanza di declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse, ivi compresa la domanda di compensazione delle spese di lite.
3. Alla pubblica udienza del 23 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il Collegio osserva che nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell’interesse a ricorrere, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione stessa, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse ossia di una delle condizioni dell’azione, salvo comunque l’onere di provvedere alla regolazione delle spese di lite ( ex plurimis , Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. 18 aprile 2012, n. 2216).
Pertanto, nel caso all’esame, avuto riguardo anche all’adesione del Comune appellato, non resta al Collegio che dichiarare l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse.
5. Le spese del grado di giudizio possano essere compensate tra le parti, in considerazione dell’esito in rito e come da richiesta concorde delle parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa integralmente tra le parti costituite le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere, Estensore
Luigi Furno, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emanuela Loria | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO