Sentenza breve 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza breve 05/02/2026, n. 2248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2248 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02248/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00245/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 245 del 2026, proposto da
AZZURRA IMMOBILIARE 2001 SRL, in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio digitale presso gli indirizzi di posta elettronica certificata, come risultanti dai registri di giustizia, degli avvocati Julia Monero e Federico Cicchetti che la rappresentano e difendono nel presente giudizio
contro
ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. Giuseppe Paolo Alaimo che la rappresenta e difende nel presente giudizio
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale prot. n. CI/257014/2025 emessa da Roma Capitale l’11/11/25 ed avente ad oggetto la demolizione delle opere ivi indicate.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il dott. EL LA;
Espletate le formalità previste dall’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata emessa ai sensi dell’art. 60 cpa;
Considerato che:
- parte ricorrente impugna la determinazione dirigenziale prot. n. CI/257014/2025 dell’11/11/25 con cui Roma Capitale ha ingiunto la demolizione di una tettoia oggetto della domanda di condono n. 0/578812 sot.0 del 10/12/04 respinta dall’ente locale con determina dirigenziale prot. QI/19886/2024 del 29.01.2024. Tale determina è stata impugnata davanti al TAR Lazio – Roma con ricorso respinto con sentenza n. 8324/2024 avverso la quale è stato interposto appello davanti al Consiglio di Stato con ricorso n. 8188/2024 RG, attualmente pendente;
- con una serie di censure, tra loro connesse, la ricorrente prospetta:
a) la violazione e falsa applicazione degli artt. 97 Cost. e 3 e 7 l. n. 241/90 nonché eccesso di potere sotto vari profili in quanto l’amministrazione non avrebbe preso in considerazione le osservazioni presentate dal tecnico di parte ricorrente e non avrebbe comunque motivato in ordine alla consistenza e alla qualificazione del manufatto limitandosi a richiamare il precedente diniego di condono;
b) la violazione degli artt. 97 Cost. e 2 l. n. 241/90 nonché eccesso di potere sotto vari profili e la violazione di una serie di principi riferibili al procedimento amministrativo in quanto il manufatto oggetto di causa sarebbe assistito da un titolo edilizio in sanatoria formatosi per silentium già in data 10/12/07;
c) la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 d.p.r. n. 380/01 ed eccesso di potere sotto vari profili in quanto l’amministrazione, in senso ostativo alla demolizione, avrebbe dovuto considerare il carattere pertinenziale del manufatto e l’assenza di nuova volumetria con conseguente difetto di proporzionalità della misura repressiva irrogata;
- i motivi sono infondati;
- con riferimento alle censure elencate sub a) e c) il Tribunale rileva che il gravato provvedimento di demolizione è motivato per relationem attraverso il richiamo al diniego di condono emesso con determina dirigenziale prot. QI/19886/2024 del 29/01/24;
- le osservazioni di cui il ricorrente lamenta la mancata considerazione riguardano il procedimento di condono di talché la dedotta mancata considerazione delle stesse avrebbe dovuto essere fatta valere attraverso l’impugnazione del diniego di condono;
- il provvedimento in questa sede impugnato, poi, richiama gli artt. 33 d.p.r. n. 380/01 e 16 l.r. n. 15/08 dai quali si desume che l’amministrazione ha correttamente qualificato come ristrutturazione edilizia la tettoia di 130 mq (si veda la relazione descrittiva redatta per conto della parte ricorrente il 06/09/21: allegato n. 5 all’atto introduttivo) realizzata in zona gravata da vincolo paesaggistico;
- il carattere pertinenziale del manufatto è nella fattispecie escluso dalle significative dimensioni dello stesso;
- in relazione a quanto prospettato in riferimento all’avvenuta formazione del silenzio assenso, trattasi di censura riferibile al diniego di condono e, per altro, già esaminata dal TAR con la sentenza n. 8324/24 la quale, sul punto, ha evidenziato quanto segue:
“- per quanto concerne i presupposti per la formazione del silenzio assenso sull'istanza di condono edilizio, come disciplinato dall’art. 32, comma 37, l. n. 326/03 e dall’art. 6, l.r. n. 12/2004 (e non dall’art. 35, co. 17, l. n. 47/85, erroneamente invocato da parte ricorrente), occorre evidenziare che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Collegio in numerosi precedenti (cfr. ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. IV ter, 22 aprile 2024, n. 7993), è necessario che:
- sia stato completato il pagamento dell’oblazione dovuta e degli oneri concessori;
- la domanda sia fedele e completa di tutta la documentazione, affinché possano essere utilmente esercitati i poteri di verifica da parte dell'amministrazione comunale sia in ordine alla ammissibilità del condono che alla corretta determinazione della misura dell’oblazione da versare, con la conseguenza che l’assenza di completezza della domanda di sanatoria osta alla formazione tacita del titolo abilitativo;
- sia decorso il termine di trentasei mesi, previso dall’art. 6, l.r. n. 12/2004, dalla data di scadenza del versamento della terza rata relativa agli oneri concessori (in caso di abusi c.d. minori, riconducibili alle tipologie di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’Allegato 1 al d.l. n. 269/2003, realizzati in area vincolata, il termine inizia a decorrere dall’emissione del parere favorevole dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo);
- non si tratti di abusi c.d. maggiori (inseriti nelle categorie di cui ai nn. 1, 2 e 3 del menzionato Allegato 1 al d.l. n. 269/2003) realizzati in area vincolata, trattandosi di fattispecie per le quali è esclusa ex lege la condonabilità delle opere;
- per il perfezionamento della fattispecie, infine, ove sussistono i menzionati requisiti di formazione del silenzio assenso, il titolo abilitativo può perfezionarsi anche con riguardo ad una domanda non conforme a legge (cfr. T.A.R. Lazio 7993/2024 cit.);
Ritenuto che:
- è infondato il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la formazione del silenzio assenso, in quanto la domanda di condono, avente ad oggetto la costruzione di una tettoia di ampie dimensioni, va ricondotta nell’ambito dei c.d. abusi maggiori di cui alla tipologia 3 dell’Allegato 1 alla l. n. 326/03 (nel quale rientrano le «Opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio»), in linea con l’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale “la realizzazione di una tettoia, indipendentemente dalla sua eventuale natura pertinenziale, è configurabile come intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380/01, nella misura in cui realizza l’inserimento di nuovi elementi ed impianti ed è quindi subordinata al regime del permesso a costruire, ai sensi dell’art. 10, comma primo, lettera c), dello stesso d.P.R. laddove comporti una modifica della sagoma o del prospetto del fabbricato cui inerisce” (Cons. Stato, sez. VI, 25 settembre 2023, n. 8504; T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV ter, 21 febbraio 2024, n. 3457);
- nella fattispecie in esame, l’istante avrebbe dovuto ricondurre le opere alla tipologia di abuso n. 3, con relativo obbligo di pagamento degli oneri concessori, e non alla tipologia n. 6, come erroneamente indicato in domanda;
- ne deriva, pertanto, il mancato perfezionamento della fattispecie del silenzio assenso in quanto la domanda, per potere innescare il meccanismo di formazione silenziosa dell’atto, deve essere quantomeno aderente al “modello normativo astratto” prefigurato dal legislatore (Cons. Stato, sez. VI, 8 luglio 2022, n. 5746);
- va altresì evidenziato che, dalla visione delle immagini in atti depositate dall’Amministrazione, la tettoia nel 2007 non era più visibile, con conseguente impossibilità di attribuire rilevanza al tempo trascorso ai fini dell’eventuale perfezionamento della fattispecie abilitativa tacita che, di fatto, per circostanze sopravvenute, difettava del suo oggetto ovvero la stessa opera per la quale era stata avanzata l’istanza di condono;
- da ultimo sulla doglianza in esame, la documentazione allegata all’istanza non era completa, come dimostrato dalla richiesta di integrazione documentale sollecitata dall’Amministrazione ”;
- quanto fin qui evidenziato comprova la legittimità del provvedimento impugnato avente natura meramente consequenziale rispetto al diniego di condono e alla conseguente acclarata abusività del manufatto;
- per questi motivi, il ricorso è infondato e deve essere respinto;
- la parte ricorrente, in quanto soccombente, deve essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definendo il giudizio, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente a pagare, in favore di Roma Capitale, le spese del presente giudizio liquidate in euro mille/00, oltre accessori di legge, questi ultimi se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL LA, Presidente, Estensore
Giuseppe Licheri, Primo Referendario
Christian Corbi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| EL LA |
IL SEGRETARIO