Art. 11.
Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/879 , che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacita' di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE , nonche' per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 806/2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019 , e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, come modificato dal regolamento (UE) 2019/877 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all' articolo 32 della legge n. 234 del 2012 , anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente e in particolare a quella di recepimento della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , contenuta nel decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 , nel testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , e nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2019/879 , nonche' all'applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014, come modificato dal regolamento (UE) 2019/877 , e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, tenendo conto degli orientamenti dell'Autorita' bancaria europea;
b) garantire la coerenza tra la disciplina nazionale di recepimento della direttiva e il quadro normativo dell'Unione europea in materia di vigilanza bancaria, gestione delle crisi e tutela dei depositanti;
c) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia ai sensi dell' articolo 3 del decreto legislativo n. 180 del 2015 ; la Banca d'Italia, nell'esercizio dei propri poteri regolamentari, tiene conto degli orientamenti emanati dall'Autorita' bancaria europea;
d) con riferimento alla disciplina della sospensione degli obblighi di pagamento e di consegna nel corso di una risoluzione o prima del suo avvio, avvalersi della facolta' prevista dall' articolo 33 bis, paragrafo 3 , e dall' articolo 69, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE , come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879 ;
e) con riferimento alla disciplina sulla commercializzazione a investitori non professionali degli strumenti finanziari computabili nel requisito minimo di passivita' soggette a bail-in, avvalersi, con le modalita' piu' idonee ad assicurare la tutela di tali investitori, delle facolta' previste dall' articolo 44-bis della direttiva 2014/59/UE , come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879 , e prevedere opportune forme di coordinamento con i poteri e le competenze attribuiti alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti, al fine di garantire la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di vigilanza;
f) avvalersi della facolta', con gli effetti previsti dall' articolo 71 bis della direttiva 2014/59/UE , come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879 , di imporre alle societa' italiane capogruppo di un gruppo bancario l'obbligo di richiedere alle proprie controllate con sede legale in Stati terzi l'inserimento nei contratti finanziari da esse conclusi di una clausola che riconosca l'esercizio da parte dell'autorita' di risoluzione dei poteri di sospensione degli obblighi di pagamento e di consegna, di limitazione dell'escussione di garanzie e di sospensione dei meccanismi terminativi previsti dalla direttiva 2014/59/UE , come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879 ;
g) apportare alla normativa di cui alla lettera a) ogni altra modifica e integrazione volta a chiarire la disciplina applicabile e ad assicurare maggiore efficacia ed efficienza alla gestione delle crisi di tutti gli intermediari ivi disciplinati, anche tenendo conto di quanto previsto dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 , e delle esigenze di celerita' delle relative procedure;
h) apportare al decreto legislativo n. 180 del 2015 e al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 , le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare la coerenza con il regolamento (UE) n. 806/2014, come modificato dal regolamento (UE) 2019/877 ;
i) coordinare la disciplina delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 180 del 2015 e dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 con quanto previsto dagli articoli 38 , 39 , 40 e 41 del regolamento (UE) n. 806/2014 e coordinare il regime sanzionatorio previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 con riferimento alle violazioni della disciplina di attuazione dell' articolo 44-bis della direttiva 2014/59/UE , come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879 .
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all' art. 11:
- La direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio , che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacita' di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE , e' pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno 2019, n. L 150.
- Il regolamento (UE) 15/07/2014, n. 806/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010, e' pubblicato nella G.U.U.E. 30 luglio 2014, n. L 225.
- Il regolamento (UE) 20/05/2019, n. 2019/877 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda la capacita' di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione per gli enti creditizi e le imprese di investimento (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 7 giugno 2019, n. L 150.
- Per il testo dell'articolo 32 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234 , si veda nelle note all'articolo 1.
- La direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio , che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio , e le direttive 2001/24/CE , 2002/47/CE , 2004/25/CE , 2005/56/CE , 2007/36/CE , 2011/35/UE , 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicata nella G.U.U.E. 12 giugno 2014, n. L 173.
- Il testo dell' articolo 3 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 (Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio , e le direttive 2001/24/CE , 2002/47/CE , 2004/25/CE , 2005/56/CE , 2007/36/CE , 2011/35/UE , 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 novembre 2015, n. 267, cosi' recita:
«Art. 3 (Banca d'Italia). - 1. La Banca d'Italia svolge le funzioni ed esercita i poteri disciplinati dal presente decreto in qualita' di autorita' di risoluzione nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2, quando essi hanno sede legale in Italia, salvo ove diversamente indicato. Nei casi previsti dal presente decreto, le stesse funzioni e poteri sono esercitati nei confronti delle succursali stabilite in Italia di banche extracomunitarie.
2. La Banca d'Italia svolge le funzioni ed esercita i poteri disciplinati dal presente decreto in qualita' di autorita' di risoluzione di gruppo nei confronti dei gruppi quando essa e' l'autorita' di vigilanza su base consolidata in base al Regolamento (UE) n. 575/2013, anche se la vigilanza su base consolidata e' svolta dalla Banca Centrale Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1024/2013.
3. Quando i gruppi di cui al comma 2 includono componenti aventi sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea, la Banca d'Italia svolge le funzioni attribuite all'autorita' di risoluzione di gruppo in materia di predisposizione e aggiornamento dei piani di risoluzione di gruppo, valutazione della risolvibilita', determinazione del requisito minimo di passivita' soggette a bail-in ai sensi dell'articolo 50, avvio della risoluzione e adozione delle relative misure anche con riguardo alle componenti del gruppo aventi sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea, nel rispetto delle competenze dell'autorita' di risoluzione di quello Stato e nei termini disciplinati dal presente decreto e da disposizioni dell'Unione europea.
4. La Banca d'Italia emana regolamenti nei casi previsti dalla legge, impartisce istruzioni e adotta i provvedimenti di carattere particolare di sua competenza.
Essa inoltre applica le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione e gli atti delegati adottati dalla Commissione Europea, anche su proposta dell'ABE; puo' emanare disposizioni di attuazione del presente decreto, anche in attuazione di orientamenti dell'ABE.
5. La Banca d'Italia, fermi restando i diversi termini fissati da disposizioni di legge, e salve le deroghe previste dal presente decreto, stabilisce, per i procedimenti di propria competenza, i termini per provvedere, individua il responsabile del procedimento e indica i motivi delle decisioni. Si applicano, in quanto compatibili, e salvo che sia diversamente previsto dal presente decreto, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
6. La Banca d'Italia esercita i poteri di risoluzione in armonia con le disposizioni dell'Unione Europea; collabora con la Banca Centrale Europea, con le autorita' e i comitati che compongono il SEVIF e con le altre autorita' e istituzioni indicate dalle disposizioni dell'Unione europea; nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, adempie agli obblighi di comunicazione nei confronti di essi; nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione Europea, la Banca d'Italia puo' inoltre concludere accordi con l'ABE e con le autorita' di risoluzione di altri Stati membri che prevedano anche la ripartizione di compiti, la delega di funzioni e, ferme restando le disposizioni di cui al Titolo IV, Capo VI, ricorrere all'ABE per la risoluzione di controversie con le autorita' di risoluzione degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere. La Banca d'Italia, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, prevede adeguate forme di separazione tra le funzioni connesse con la gestione delle crisi e le altre funzioni da essa svolte, in modo da assicurarne l'indipendenza operativa, e istituisce forme di collaborazione e coordinamento tra le relative strutture. Essa rende pubbliche le misure adottate per conseguire gli obiettivi di cui al presente comma.
7. La Banca d'Italia informa annualmente il Ministro dell'economia e delle finanze degli atti adottati ai sensi dell'articolo 34.
8. La Banca d'Italia pubblica i provvedimenti di carattere generale emanati ai sensi del presente decreto, nonche' altri provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti che possono essere sottoposti a risoluzione.
9. I provvedimenti di carattere generale della Banca d'Italia sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana quando le disposizioni in essi contenute sono destinate anche a soggetti diversi da quelli che possono essere sottoposti a risoluzione.
10. Nell'esercizio delle funzioni previste dal presente decreto, alla Banca d'Italia, ai componenti dei suoi organi nonche' ai suoi dipendenti si applica l' articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 .».
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 1° gennaio 1993, n. 385 , si veda nelle note all'articolo 10.
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , si veda nelle note all'articolo 10.
- Il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155 ) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2019, n. 38, S.O.
Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/879 , che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacita' di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE , nonche' per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 806/2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019 , e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, come modificato dal regolamento (UE) 2019/877 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all' articolo 32 della legge n. 234 del 2012 , anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente e in particolare a quella di recepimento della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , contenuta nel decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 , nel testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , e nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2019/879 , nonche' all'applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014, come modificato dal regolamento (UE) 2019/877 , e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, tenendo conto degli orientamenti dell'Autorita' bancaria europea;
b) garantire la coerenza tra la disciplina nazionale di recepimento della direttiva e il quadro normativo dell'Unione europea in materia di vigilanza bancaria, gestione delle crisi e tutela dei depositanti;
c) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia ai sensi dell' articolo 3 del decreto legislativo n. 180 del 2015 ; la Banca d'Italia, nell'esercizio dei propri poteri regolamentari, tiene conto degli orientamenti emanati dall'Autorita' bancaria europea;
d) con riferimento alla disciplina della sospensione degli obblighi di pagamento e di consegna nel corso di una risoluzione o prima del suo avvio, avvalersi della facolta' prevista dall' articolo 33 bis, paragrafo 3 , e dall' articolo 69, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE , come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879 ;
e) con riferimento alla disciplina sulla commercializzazione a investitori non professionali degli strumenti finanziari computabili nel requisito minimo di passivita' soggette a bail-in, avvalersi, con le modalita' piu' idonee ad assicurare la tutela di tali investitori, delle facolta' previste dall' articolo 44-bis della direttiva 2014/59/UE , come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879 , e prevedere opportune forme di coordinamento con i poteri e le competenze attribuiti alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti, al fine di garantire la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di vigilanza;
f) avvalersi della facolta', con gli effetti previsti dall' articolo 71 bis della direttiva 2014/59/UE , come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879 , di imporre alle societa' italiane capogruppo di un gruppo bancario l'obbligo di richiedere alle proprie controllate con sede legale in Stati terzi l'inserimento nei contratti finanziari da esse conclusi di una clausola che riconosca l'esercizio da parte dell'autorita' di risoluzione dei poteri di sospensione degli obblighi di pagamento e di consegna, di limitazione dell'escussione di garanzie e di sospensione dei meccanismi terminativi previsti dalla direttiva 2014/59/UE , come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879 ;
g) apportare alla normativa di cui alla lettera a) ogni altra modifica e integrazione volta a chiarire la disciplina applicabile e ad assicurare maggiore efficacia ed efficienza alla gestione delle crisi di tutti gli intermediari ivi disciplinati, anche tenendo conto di quanto previsto dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 , e delle esigenze di celerita' delle relative procedure;
h) apportare al decreto legislativo n. 180 del 2015 e al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 , le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare la coerenza con il regolamento (UE) n. 806/2014, come modificato dal regolamento (UE) 2019/877 ;
i) coordinare la disciplina delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 180 del 2015 e dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 con quanto previsto dagli articoli 38 , 39 , 40 e 41 del regolamento (UE) n. 806/2014 e coordinare il regime sanzionatorio previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 con riferimento alle violazioni della disciplina di attuazione dell' articolo 44-bis della direttiva 2014/59/UE , come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879 .
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all' art. 11:
- La direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio , che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacita' di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE , e' pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno 2019, n. L 150.
- Il regolamento (UE) 15/07/2014, n. 806/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010, e' pubblicato nella G.U.U.E. 30 luglio 2014, n. L 225.
- Il regolamento (UE) 20/05/2019, n. 2019/877 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda la capacita' di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione per gli enti creditizi e le imprese di investimento (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 7 giugno 2019, n. L 150.
- Per il testo dell'articolo 32 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234 , si veda nelle note all'articolo 1.
- La direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio , che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio , e le direttive 2001/24/CE , 2002/47/CE , 2004/25/CE , 2005/56/CE , 2007/36/CE , 2011/35/UE , 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicata nella G.U.U.E. 12 giugno 2014, n. L 173.
- Il testo dell' articolo 3 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 (Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio , e le direttive 2001/24/CE , 2002/47/CE , 2004/25/CE , 2005/56/CE , 2007/36/CE , 2011/35/UE , 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 novembre 2015, n. 267, cosi' recita:
«Art. 3 (Banca d'Italia). - 1. La Banca d'Italia svolge le funzioni ed esercita i poteri disciplinati dal presente decreto in qualita' di autorita' di risoluzione nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2, quando essi hanno sede legale in Italia, salvo ove diversamente indicato. Nei casi previsti dal presente decreto, le stesse funzioni e poteri sono esercitati nei confronti delle succursali stabilite in Italia di banche extracomunitarie.
2. La Banca d'Italia svolge le funzioni ed esercita i poteri disciplinati dal presente decreto in qualita' di autorita' di risoluzione di gruppo nei confronti dei gruppi quando essa e' l'autorita' di vigilanza su base consolidata in base al Regolamento (UE) n. 575/2013, anche se la vigilanza su base consolidata e' svolta dalla Banca Centrale Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1024/2013.
3. Quando i gruppi di cui al comma 2 includono componenti aventi sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea, la Banca d'Italia svolge le funzioni attribuite all'autorita' di risoluzione di gruppo in materia di predisposizione e aggiornamento dei piani di risoluzione di gruppo, valutazione della risolvibilita', determinazione del requisito minimo di passivita' soggette a bail-in ai sensi dell'articolo 50, avvio della risoluzione e adozione delle relative misure anche con riguardo alle componenti del gruppo aventi sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea, nel rispetto delle competenze dell'autorita' di risoluzione di quello Stato e nei termini disciplinati dal presente decreto e da disposizioni dell'Unione europea.
4. La Banca d'Italia emana regolamenti nei casi previsti dalla legge, impartisce istruzioni e adotta i provvedimenti di carattere particolare di sua competenza.
Essa inoltre applica le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione e gli atti delegati adottati dalla Commissione Europea, anche su proposta dell'ABE; puo' emanare disposizioni di attuazione del presente decreto, anche in attuazione di orientamenti dell'ABE.
5. La Banca d'Italia, fermi restando i diversi termini fissati da disposizioni di legge, e salve le deroghe previste dal presente decreto, stabilisce, per i procedimenti di propria competenza, i termini per provvedere, individua il responsabile del procedimento e indica i motivi delle decisioni. Si applicano, in quanto compatibili, e salvo che sia diversamente previsto dal presente decreto, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
6. La Banca d'Italia esercita i poteri di risoluzione in armonia con le disposizioni dell'Unione Europea; collabora con la Banca Centrale Europea, con le autorita' e i comitati che compongono il SEVIF e con le altre autorita' e istituzioni indicate dalle disposizioni dell'Unione europea; nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, adempie agli obblighi di comunicazione nei confronti di essi; nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione Europea, la Banca d'Italia puo' inoltre concludere accordi con l'ABE e con le autorita' di risoluzione di altri Stati membri che prevedano anche la ripartizione di compiti, la delega di funzioni e, ferme restando le disposizioni di cui al Titolo IV, Capo VI, ricorrere all'ABE per la risoluzione di controversie con le autorita' di risoluzione degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere. La Banca d'Italia, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, prevede adeguate forme di separazione tra le funzioni connesse con la gestione delle crisi e le altre funzioni da essa svolte, in modo da assicurarne l'indipendenza operativa, e istituisce forme di collaborazione e coordinamento tra le relative strutture. Essa rende pubbliche le misure adottate per conseguire gli obiettivi di cui al presente comma.
7. La Banca d'Italia informa annualmente il Ministro dell'economia e delle finanze degli atti adottati ai sensi dell'articolo 34.
8. La Banca d'Italia pubblica i provvedimenti di carattere generale emanati ai sensi del presente decreto, nonche' altri provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti che possono essere sottoposti a risoluzione.
9. I provvedimenti di carattere generale della Banca d'Italia sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana quando le disposizioni in essi contenute sono destinate anche a soggetti diversi da quelli che possono essere sottoposti a risoluzione.
10. Nell'esercizio delle funzioni previste dal presente decreto, alla Banca d'Italia, ai componenti dei suoi organi nonche' ai suoi dipendenti si applica l' articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 .».
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 1° gennaio 1993, n. 385 , si veda nelle note all'articolo 10.
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , si veda nelle note all'articolo 10.
- Il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155 ) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2019, n. 38, S.O.