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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/12/2025, n. 7626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7626 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
LA CORTE DI APPELLO DI
ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
in persona dei Signori Magistrati:
Dr. Camillo Romandini Presidente rel.
Dr. ssa Maria Delle Donne Consigliere
Dr. ssa Lilia Papoff Consigliere
ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N° 6502 dell'anno 2021 trattenuta in decisione all'udienza a trattazione scritta del 16.12.2025, promossa da:
, cf. ; Parte_1 C.F._1
in persona del legale Parte_2 rapp.te pro tempore, con sede legale in Roma, via dei Laghi Sportivi n. 36, c.f.
n. ; P.IVA_1 entrambi rappresentati e difesi, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, dagli
Avvocati Gianluca Sestini (C.F. ) fax 0623326684 pec C.F._2
e ND GA Email_1
( ) fax06.60513792 pec CodiceFiscale_3
ed elettivamente domiciliati presso lo studio Email_2 dell'Avv. Gianluca Sestini in Roma, Via Cerveteri nr. 12, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato
Appellanti
CONTRO
, società a responsabilità limitata unipersonale costituita in Italia Controparte_1 ai sensi dell'art. 3 della Legge n.130 del 30 aprile 1999, con sede legale in Roma, via
Piemonte n.38, capitale sociale di Euro 10.000,00, interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma P.IVA_2 iscritta al n.35412.6 dell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del regolamento del 7 giugno 2017, per quest'atto rappresentata da a CP_2 socio unico, con sede legale in Via A. Moro 13/15, Italia, codice fiscale e partita CP_1
IVA n. , giusta procura del 31.08.2018 autenticata dal Notaio Dott. P.IVA_3 Per_1
da Roma, Rep. 57298 – Racc. 29003, quest'ultima in persona del suo
[...] procuratore speciale dott.ssa , giusta procura del 17 settembre 2018, CP_3 autenticata dal Notaio Rep. 268 Racc. 201, rappresentata e difesa Persona_2 dall'Avv. Nicola Maione del Foro di Roma (CF. ) che dichiara C.F._4 di voler ricevere comunicazioni e avvisi ai seguenti recapiti: telefax 06.84.17.590 – pec: ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Email_3
Salaria, 213 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione su foglio separato, materialmente congiunto
Appellata –
in persona del curatore Controparte_4
pag. 2/11 - Appellato contumace -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 5669/21 del Tribunale di Roma.
CONCLUSIONI
Come da note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e la Parte_1 Parte_2
hanno impugnato nella loro qualità di garanti della
[...] Controparte_4 la sentenza n. 5669/21 con cui il Tribunale di Roma, nel decidere sulla opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti dal medesimo Tribunale, ha così statuito:
“rigetta l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2 [...]
avverso al decreto ingiuntivo n. 28296/2016, emesso Parte_2 dal Tribunale di Roma e già dichiarato esecutivo;
II) condanna gli opponenti, in solido tra loro, alla refusione, in favore di CP_2 delle spese della presente procedura che liquida in €. 13.500,00 per compensi oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge”.
A sostegno del gravame hanno posti i seguenti motivi:
1) DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE. OMESSA E/O INSUFFICIENZA
DELLA MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 132 C.P.C., 118 DISP. ATT.
ART. 111 COST. – DIFETTO DI OMESSA MOTIVAZIONE. CON RIFERIMENTO
ALLA DOMANDA RELATIVA ALLA NULLITÀ DELLA FIDEIUSSIONE A
PRIMA RICHIESTA E DEL PRESUNTO RICONOSCIMENTO DI DEBITO.
VIOLAZIONE DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 287/1990, FIDEIUSSIONE
pag. 3/11 OMNIBUS, VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 1957 C.C. 1346 C.C. 1176 C.C., 1375
C.C.
2) DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE. INSUFFICIENZA E
CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE. OMESSA MOTIVAZIONE
CIRCA LA SCELTA OPERATA DAL GIUDICANTE - DIFETTO DI ISTRUTTORIA
– VIOLAZIONE L. 108/1996 AI SENSI DELL'ART. 1815 C.C.
3) NULLITÀ ED ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA PER MANCATA
AMMISSIONE DEI MEZZI ISTRUTTORI. INDISPENSABILITÀ DELLA CTU.
Sulla base dei detti motivi hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in totale riforma della sentenza n. 5969/2021 – R.G. 16501/2017 pubblicata il giorno 8 aprile 2021 resa dal Tribunale Ordinario di Roma, sez. XVI Giud. Dott.
Guido Romano, e qui appellata, accogliere integralmente il presente atto d'appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata accogliere le seguenti conclusioni già rassegnate in primo grado e che si riportano testualmente:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi suesposti:
1. DICHIARARE nullo, per violazione degli artt. 633,634 c.p.c. e 50 T.U.B., il decreto ingiuntivo opposto e quindi REVOCARE il medesimo con tutte le conseguenze di legge.
2. dato atto che il documento del 15.5.2014 prodotto in atti non costituisce alcuna valida ricognizione di debito da parte degli odierni opponenti, ovvero in subordine che comunque non osta alla verifica dell'effettivo credito di Controparte_5
[...]
3. All'esito della eventuale produzione di ulteriori documenti da parte della Banca opposta, ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 c.c., degli interessi passivi, commissione di massimo scoperto e capitalizzazione trimestrale e altri costi, per l'effetto, pag. 4/11 DICHIARARE la inefficacia degli addebiti in c/c per il rapporto di conto corrente n.
15721/28, nonché per gli altri precedenti rapporti di conto corrente i cui esisti siano confluiti nel suddetto, e segnatamente dei rapporti n. 63289210.08, n. 16166.17, n.
21657404.20 tenuti presso la Banca MPS e dei rapporti n. 14491- 939360.21 e n.
14490.80 già tenuti presso Banca Antonveneta Spa. Procedere, all'esito dell'eventuale acquisizione di documentazione completa riguardante questi rapporti, al ricalcolo del saldo in applicazione dei criteri che saranno ritenuti di legge e che si fa riserva di meglio indicare all'esito dell'acquisizione degli estratti conto e dei contratti e altre pattuizioni scritte riguardanti i suddetti rapporti.
4. In via di eccezione riconvenzionale, acquista tutta la documentazione utile relativa ai rapporti bancari intrattenuti dalla con la Banca sopra ricordati nella Controparte_6 parte motiva, salvo altri, procedere alla rideterminazione del saldo dei rapporti bancari, in applicazione dei criteri di legge e con riserva di meglio specificare all'acquisizione dei contratti bancari (o accertata la loro mancanza).
5. In via di eccezione, eventualmente anche riconvenzionale, ACCERTATO e
DICHIARATO che la spa ha ricevuto dalla il ramo di CP_4 Controparte_4 azienda comprendente i rapporti di conto con Banca MPS r con Banca Antonveneta, precisati nella parte motivata e meglio indicati nel doc. 7 della ns. produzione, acquisita ogni documentazione utile per questi rapporti, procedere al ricalcolo dei rispettivi saldi;
accertato e dichiarato che questi conti sono poi proseguiti in altri Con rapporti, tra la e la Banca, calcolando il saldo del rapporto;
in subordine, sempre in via riconvenzionale, per il caso che si ritenga la non essere parte dei Controparte_6 rapporti di conto sopra indicati, procedere a identici ricalcoli e determinazione del saldo del rapporto tra la Banca e Controparte_4
6. ACCERTARE e DICHIARARE, all'esito dei calcoli sopra indicati, per l'effetto e per i conti tutti sopra indicati, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare-avere tra le parti;
accertare e dichiarare, in via di eccezione riconvenzionale, ugualmente, con riguardo a tutti gli altri rapporti bancari, sulla base della riclassificazione contabile sia dei rapporti in atto sia di quelli estinti, il rapporto di dare-avere tra le parti, secondo i criteri indicati sopra e nella nostra relazione tecnica, versata agli atti di causa, ovvero comunque secondo i criteri ritenuti di legge;
pag. 5/11 7. ACCERTARE e DICHIARARE, in via di eccezione, previo accertamento del tasso effettivo globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, in accordo con quanto indicato nella nostra relazione tecnica di parte, versata in atti, ovvero secondo i criteri che saranno ritenuti di legge, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c., della applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
8. ACCERTARE e DICHIARARE, all'esito della rideterminazione del saldo dei suddetti rapporti di c/c, previa rideterminazione del saldo contabile, le somme indebitamente versate dalla ed eventualmente dalla Controparte_6 Controparte_4 perché illegittimamente addebitate e/o riscosse dalla Banca, oltre agli interessi legali creditori e alla rivalutazione monetaria;
per l'effetto, compensare tali somme con gli eventuali crediti spettanti alla Banca;
9. ACCERTARE e DICHIARARE la inefficacia e risoluzione della fideiussione rilasciata in favore della presunta debitrice principale dal signor , per la Parte_1 previsione ex art. 1956 cod. civ.
10. CONDANNARE in ogni caso la Banca al Pagamento delle spese e competenze di giudizio”.
Si è costituita la appellata e, per essa, la sua mandataria la quale, CP_1 CP_7 nel contestare l'avverso gravame in quanto, a suo dire, infondato in fatto e diritto, ha così concluso:
Voglia pertanto l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
- Rigettare nel merito il gravame in quanto inammissibile e infondato in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni di cui sopra;
- Confermare la sentenza n. 5969/2021 emessa dal Tribunale di Roma il 24.03.2021 e pubblicata il 08.04.2021;
- Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
Non si è costituito il di cui va dichiarata la contumacia. CP_4
pag. 6/11 Rimessa a decisione una prima volta, la causa è stata rimessa a nuovo ruolo essendosi nelle more della decisione verificato il trasferimento ad altro Ufficio del precedente
Presidente del Collegio, sicchè si è reso necessario procedere alla ricostituzione del nuovo Collegio giudicante.
Alla odierna udienza, sulle rinnovate conclusioni delle parti costituite, la Corte ha emesso sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Va premessa la ammissibilità del gravame avendo la difesa delle parti appellanti ben indicato le parti della sentenza, a suo dire da riformarsi e i motivi a sostegno dell'atto impugnatorio nel rispetto del dettato di cui all'art. 342 c.p.c.
Venendo all'esame delle singole censure, osserva il Collegio: come primo motivo la difesa degli appellanti lamenta la erroneità della sentenza impugnata per non avere il Giudice di prime cure motivato in ordine alla sollevata eccezione di nullità della garanzia prestata con specifico riferimento alla clausola “a prima richiesta”, tipica della garanzia autonoma e non della fideiussione come contratto accessorio al rapporto principale.
Inoltre, il Tribunale avrebbe errato nel non rilevare la nullità del contratto anche in quanto sostanzialmente sottoscritto in violazione dello schema ABI censurato dalla Banca d'Italia con il noto provvedimento n. 55/2005.
Infine, sempre con riferimento a tale primo motivo, lamenta la erroneità della sentenza, non essendo stata rilevata e accertata e, quindi, dichiarata la nullità della fideiussione in quanto contenente clausole c.d. “ominibus” che avevano posto la banca in posizione di vantaggio rispetto alla società cliente ed ai suoi fideiussori, a maggior ragione in quanto era prevista la deroga alla disciplina dei cui all'art. 1957 c.c.
Da ultimo, non sarebbe stato preso in considerazione che il contratto di garanzia sarebbe da ritenersi affetto da nullità anche per la violazione dell'art. 1346 c.c., essendo stato operato un mero rinvio a tutte le obbligazioni che fossero eventualmente sorte a carico del debitore principale, e che il comportamento tenuto dalla banca costituiva chiara violazione degli artt. 1176 e 1375 c.c. avendo la stessa dato ulteriore credito alla società nonostante la stessa si trovasse in difficoltà economiche tali da sconsigliare ulteriore prestiti e finanziamenti senza richiedere ed ottenere specifiche autorizzazioni da parte dei garanti. pag. 7/11 Ulteriore censura proposta in primo grado e su cui il Tribunale avrebbe errato nella sua decisione, sarebbe relativa alla ritenuta natura di ricognizione del debito attribuito alla missiva del 15.4.2014.
Orbene, quanto alla natura del contratto di garanzia sottoscritto dagli odierni appellanti, le stesse parti in causa concordano nel qualificarlo come contratto autonomo di garanzia, per cui non occorre davvero spendere ulteriori argomenti al riguardo essendo anche il Collegio di questo avviso.
Ciò detto, non si vede in quale misura la apposizione della clausola “a prima richiesta”, ritualmente sottoscritta dalle parti, possa in qualche modo risultare affetta da nullità.
Quanto alla presunta nullità del contratto per violazione della normativa antitrust, ugualmente il gravame non è meritevole di accoglimento.
Va premesso che gli appellanti non si sono mai qualificati consumatori e tanto meno hanno mai allegato tale circostanza risultata, comunque, non provata. E infatti, non potendo operare il principio della fede legale privilegiata attribuibile al noto provvedimento della
Banca d'Italia, sarebbe stato comunque necessario, pure a fronte di una nullità parziale delle clausole redatte sulla base dello schema ABI, che le parti dessero prova che i contraenti non avrebbero comunque provveduto a sottoscrivere il contratto in assenza delle clausole contestate.
Va, tra l'altro, evidenziato che il è amministratore della società e la Pt_1 Parte_2 socia della stessa. Entrambi tali soggetti non possono, pertanto, essere in ogni caso qualificati come consumatori.
Sul punto, del resto, è principio delle stesse SS.UU. (Sent. n. 41994/2021) che i
“contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità
Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Del tutto carente è risultata al riguardo la prova che sarebbe stato onere delle parti fornire. pag. 8/11 Quanto poi alla presunta nullità della fideiussione per la violazione dell'art. 1346 c.c., la stessa non è condivisibile ove solo si consideri che i garanti hanno prestato garanzia fino ad un ben determinato importo.
Anche in ordine all'esercizio del diritto di recesso, era espressamente prevista la possibilità di recedere, purchè venisse effettuata con tempestività e con lettera racc. (art. 4 del contratto).
In ordine alla deroga all'art. 1957 c.c. poi, essa ben può essere convenuta dalle parti, non rispondendo a ragioni di ordine pubblico e/o di sicurezza (Cass. N. 9379/18) e non avendo natura vessatoria (quanto meno con riferimento ai fideiussori non consumatori).
Nel caso di specie, risulta da una parte, come detto in precedenza, la qualifica di fideiussori dei garanti e, dall'altra, la specifica sottoscrizione della suddetta clausola di deroga da parte loro.
Anche sotto tale profilo, dunque, il motivo di impugnazione non può che essere respinto.
Non miglior sorte merita anche l'ulteriore censura relativa alla dedotta violazione degli obblighi di buona fede e correttezza della banca per avere erogato il credito pur essendo consapevole – a detta degli appellanti – delle condizioni reali e non favorevoli della società correntista.
In verità, ai sensi dell'art. 5 del contratto, i fideiussori erano tenuti essi stessi in primis a doversi tenere informati delle condizioni economiche e patrimoniali della società ma, in più, essi rivestivano rispettivamente la carica di amministratore e di socia, sicchè erano certamente in possesso delle necessarie informazioni che avrebbero comunque potuto fornire alla banca impedendo la concessione da parte della medesima di ulteriori finanziamenti.
Non è per di più dimostrato che la banca fosse a conoscenza del peggioramento delle dette condizioni nel momento della erogazione sotto varie forme.
L'appello va, pertanto, in parte qua, respinto.
Con il secondo motivo gli appellanti si dolgono della erroneità della sentenza impugnata nella misura in cui il Primo Giudice non avrebbe ammesso la pur invocata ctu. contabile ritenendola esplorativa pur a fronte di specifiche contestazioni rivolte anche mediante una pag. 9/11 ctp. e ciò, anche sulla base della ritenuta ricognizione di debito attribuita alla missiva del
15.5.2014.
Il Tribunale ha, in verità rigettato la opposizione in quanto ritenuta del tutto generica alla luce dea documentazione versata in atti dalla ricorrente e della impossibilità, di conseguenza, di prendere in considerazione la ct. di parte.
Ora, è pacifico che la ctp. non costituisce elemento di prova per il giudice il quale deve valutare le specifiche allegazioni delle parti a sostegno delle rispettive domande ed eccezioni.
Nel caso di specie, gli appellanti si sono in realtà limitati ad evidenziare che, secondo loro, sul c/c oggetto del presente giudizio sarebbero confluiti nel tempo anche i saldi debitori di altri rapporti per cui sarebbe stato necessario operare una indagine molto più complessa che tenesse conto di detto fatto.
Ebbene, a parte tale circostanza, non si evincono specifiche allegazioni circa la applicazione, ed in quale misura, di clausole nulle e/o di interessi, spese e commissioni non dovute o, comunque, non dovute nella misura applicata dalla banca.
Correttamente, dunque, il Tribunale ha ritenuto che la opposizione proposta peccasse di sufficiente determinatezza a cui, ritiene il Collegio, non avrebbero certamente dovuto e potuto sopperire né la invocata ctu., né l'emissione dell'ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c. che, a sua volta, è stata formulata in modo generico.
Infine, anche la missiva del 15.5.2014 non poteva che essere qualificata alla stregua di un vero e proprio atto ricognitivo del credito vantato dalla banca, essendo stata sottoscritta per accettazione dagli stessi fideiussori
Che, non a caso, ricoprivano ruoli estremamente importanti all'interno della società debitrice principale.
La censura va, quindi, disattesa.
Il terzo motivo inerente la mancata ammissione della ctu. può dirsi assorbito da quanto detto con riferimento ai precedenti punti di motivazione e va, quindi, ugualmente respinto.
Per tutti i suesposti motivi, in definitiva, la sentenza appellata va confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
pag. 10/11
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
5669/21 proposto da e dalla , Parte_1 Parte_2 Parte_2 così provvede:
dichiara la contumacia del Controparte_4
rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata.
Condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione in favore della parte appellata delle spese e competenze del presente grado che, quanto alle competenze, liquida in complessivi € 12.156,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza nei confronti degli appellanti, dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore C.U., se dovuto.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 16.12.2025
Il Presidente
Dr. Camillo Romandini
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
LA CORTE DI APPELLO DI
ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
in persona dei Signori Magistrati:
Dr. Camillo Romandini Presidente rel.
Dr. ssa Maria Delle Donne Consigliere
Dr. ssa Lilia Papoff Consigliere
ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N° 6502 dell'anno 2021 trattenuta in decisione all'udienza a trattazione scritta del 16.12.2025, promossa da:
, cf. ; Parte_1 C.F._1
in persona del legale Parte_2 rapp.te pro tempore, con sede legale in Roma, via dei Laghi Sportivi n. 36, c.f.
n. ; P.IVA_1 entrambi rappresentati e difesi, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, dagli
Avvocati Gianluca Sestini (C.F. ) fax 0623326684 pec C.F._2
e ND GA Email_1
( ) fax06.60513792 pec CodiceFiscale_3
ed elettivamente domiciliati presso lo studio Email_2 dell'Avv. Gianluca Sestini in Roma, Via Cerveteri nr. 12, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato
Appellanti
CONTRO
, società a responsabilità limitata unipersonale costituita in Italia Controparte_1 ai sensi dell'art. 3 della Legge n.130 del 30 aprile 1999, con sede legale in Roma, via
Piemonte n.38, capitale sociale di Euro 10.000,00, interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma P.IVA_2 iscritta al n.35412.6 dell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del regolamento del 7 giugno 2017, per quest'atto rappresentata da a CP_2 socio unico, con sede legale in Via A. Moro 13/15, Italia, codice fiscale e partita CP_1
IVA n. , giusta procura del 31.08.2018 autenticata dal Notaio Dott. P.IVA_3 Per_1
da Roma, Rep. 57298 – Racc. 29003, quest'ultima in persona del suo
[...] procuratore speciale dott.ssa , giusta procura del 17 settembre 2018, CP_3 autenticata dal Notaio Rep. 268 Racc. 201, rappresentata e difesa Persona_2 dall'Avv. Nicola Maione del Foro di Roma (CF. ) che dichiara C.F._4 di voler ricevere comunicazioni e avvisi ai seguenti recapiti: telefax 06.84.17.590 – pec: ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Email_3
Salaria, 213 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione su foglio separato, materialmente congiunto
Appellata –
in persona del curatore Controparte_4
pag. 2/11 - Appellato contumace -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 5669/21 del Tribunale di Roma.
CONCLUSIONI
Come da note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e la Parte_1 Parte_2
hanno impugnato nella loro qualità di garanti della
[...] Controparte_4 la sentenza n. 5669/21 con cui il Tribunale di Roma, nel decidere sulla opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti dal medesimo Tribunale, ha così statuito:
“rigetta l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2 [...]
avverso al decreto ingiuntivo n. 28296/2016, emesso Parte_2 dal Tribunale di Roma e già dichiarato esecutivo;
II) condanna gli opponenti, in solido tra loro, alla refusione, in favore di CP_2 delle spese della presente procedura che liquida in €. 13.500,00 per compensi oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge”.
A sostegno del gravame hanno posti i seguenti motivi:
1) DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE. OMESSA E/O INSUFFICIENZA
DELLA MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 132 C.P.C., 118 DISP. ATT.
ART. 111 COST. – DIFETTO DI OMESSA MOTIVAZIONE. CON RIFERIMENTO
ALLA DOMANDA RELATIVA ALLA NULLITÀ DELLA FIDEIUSSIONE A
PRIMA RICHIESTA E DEL PRESUNTO RICONOSCIMENTO DI DEBITO.
VIOLAZIONE DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 287/1990, FIDEIUSSIONE
pag. 3/11 OMNIBUS, VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 1957 C.C. 1346 C.C. 1176 C.C., 1375
C.C.
2) DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE. INSUFFICIENZA E
CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE. OMESSA MOTIVAZIONE
CIRCA LA SCELTA OPERATA DAL GIUDICANTE - DIFETTO DI ISTRUTTORIA
– VIOLAZIONE L. 108/1996 AI SENSI DELL'ART. 1815 C.C.
3) NULLITÀ ED ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA PER MANCATA
AMMISSIONE DEI MEZZI ISTRUTTORI. INDISPENSABILITÀ DELLA CTU.
Sulla base dei detti motivi hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in totale riforma della sentenza n. 5969/2021 – R.G. 16501/2017 pubblicata il giorno 8 aprile 2021 resa dal Tribunale Ordinario di Roma, sez. XVI Giud. Dott.
Guido Romano, e qui appellata, accogliere integralmente il presente atto d'appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata accogliere le seguenti conclusioni già rassegnate in primo grado e che si riportano testualmente:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi suesposti:
1. DICHIARARE nullo, per violazione degli artt. 633,634 c.p.c. e 50 T.U.B., il decreto ingiuntivo opposto e quindi REVOCARE il medesimo con tutte le conseguenze di legge.
2. dato atto che il documento del 15.5.2014 prodotto in atti non costituisce alcuna valida ricognizione di debito da parte degli odierni opponenti, ovvero in subordine che comunque non osta alla verifica dell'effettivo credito di Controparte_5
[...]
3. All'esito della eventuale produzione di ulteriori documenti da parte della Banca opposta, ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 c.c., degli interessi passivi, commissione di massimo scoperto e capitalizzazione trimestrale e altri costi, per l'effetto, pag. 4/11 DICHIARARE la inefficacia degli addebiti in c/c per il rapporto di conto corrente n.
15721/28, nonché per gli altri precedenti rapporti di conto corrente i cui esisti siano confluiti nel suddetto, e segnatamente dei rapporti n. 63289210.08, n. 16166.17, n.
21657404.20 tenuti presso la Banca MPS e dei rapporti n. 14491- 939360.21 e n.
14490.80 già tenuti presso Banca Antonveneta Spa. Procedere, all'esito dell'eventuale acquisizione di documentazione completa riguardante questi rapporti, al ricalcolo del saldo in applicazione dei criteri che saranno ritenuti di legge e che si fa riserva di meglio indicare all'esito dell'acquisizione degli estratti conto e dei contratti e altre pattuizioni scritte riguardanti i suddetti rapporti.
4. In via di eccezione riconvenzionale, acquista tutta la documentazione utile relativa ai rapporti bancari intrattenuti dalla con la Banca sopra ricordati nella Controparte_6 parte motiva, salvo altri, procedere alla rideterminazione del saldo dei rapporti bancari, in applicazione dei criteri di legge e con riserva di meglio specificare all'acquisizione dei contratti bancari (o accertata la loro mancanza).
5. In via di eccezione, eventualmente anche riconvenzionale, ACCERTATO e
DICHIARATO che la spa ha ricevuto dalla il ramo di CP_4 Controparte_4 azienda comprendente i rapporti di conto con Banca MPS r con Banca Antonveneta, precisati nella parte motivata e meglio indicati nel doc. 7 della ns. produzione, acquisita ogni documentazione utile per questi rapporti, procedere al ricalcolo dei rispettivi saldi;
accertato e dichiarato che questi conti sono poi proseguiti in altri Con rapporti, tra la e la Banca, calcolando il saldo del rapporto;
in subordine, sempre in via riconvenzionale, per il caso che si ritenga la non essere parte dei Controparte_6 rapporti di conto sopra indicati, procedere a identici ricalcoli e determinazione del saldo del rapporto tra la Banca e Controparte_4
6. ACCERTARE e DICHIARARE, all'esito dei calcoli sopra indicati, per l'effetto e per i conti tutti sopra indicati, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare-avere tra le parti;
accertare e dichiarare, in via di eccezione riconvenzionale, ugualmente, con riguardo a tutti gli altri rapporti bancari, sulla base della riclassificazione contabile sia dei rapporti in atto sia di quelli estinti, il rapporto di dare-avere tra le parti, secondo i criteri indicati sopra e nella nostra relazione tecnica, versata agli atti di causa, ovvero comunque secondo i criteri ritenuti di legge;
pag. 5/11 7. ACCERTARE e DICHIARARE, in via di eccezione, previo accertamento del tasso effettivo globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, in accordo con quanto indicato nella nostra relazione tecnica di parte, versata in atti, ovvero secondo i criteri che saranno ritenuti di legge, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c., della applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
8. ACCERTARE e DICHIARARE, all'esito della rideterminazione del saldo dei suddetti rapporti di c/c, previa rideterminazione del saldo contabile, le somme indebitamente versate dalla ed eventualmente dalla Controparte_6 Controparte_4 perché illegittimamente addebitate e/o riscosse dalla Banca, oltre agli interessi legali creditori e alla rivalutazione monetaria;
per l'effetto, compensare tali somme con gli eventuali crediti spettanti alla Banca;
9. ACCERTARE e DICHIARARE la inefficacia e risoluzione della fideiussione rilasciata in favore della presunta debitrice principale dal signor , per la Parte_1 previsione ex art. 1956 cod. civ.
10. CONDANNARE in ogni caso la Banca al Pagamento delle spese e competenze di giudizio”.
Si è costituita la appellata e, per essa, la sua mandataria la quale, CP_1 CP_7 nel contestare l'avverso gravame in quanto, a suo dire, infondato in fatto e diritto, ha così concluso:
Voglia pertanto l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
- Rigettare nel merito il gravame in quanto inammissibile e infondato in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni di cui sopra;
- Confermare la sentenza n. 5969/2021 emessa dal Tribunale di Roma il 24.03.2021 e pubblicata il 08.04.2021;
- Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
Non si è costituito il di cui va dichiarata la contumacia. CP_4
pag. 6/11 Rimessa a decisione una prima volta, la causa è stata rimessa a nuovo ruolo essendosi nelle more della decisione verificato il trasferimento ad altro Ufficio del precedente
Presidente del Collegio, sicchè si è reso necessario procedere alla ricostituzione del nuovo Collegio giudicante.
Alla odierna udienza, sulle rinnovate conclusioni delle parti costituite, la Corte ha emesso sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Va premessa la ammissibilità del gravame avendo la difesa delle parti appellanti ben indicato le parti della sentenza, a suo dire da riformarsi e i motivi a sostegno dell'atto impugnatorio nel rispetto del dettato di cui all'art. 342 c.p.c.
Venendo all'esame delle singole censure, osserva il Collegio: come primo motivo la difesa degli appellanti lamenta la erroneità della sentenza impugnata per non avere il Giudice di prime cure motivato in ordine alla sollevata eccezione di nullità della garanzia prestata con specifico riferimento alla clausola “a prima richiesta”, tipica della garanzia autonoma e non della fideiussione come contratto accessorio al rapporto principale.
Inoltre, il Tribunale avrebbe errato nel non rilevare la nullità del contratto anche in quanto sostanzialmente sottoscritto in violazione dello schema ABI censurato dalla Banca d'Italia con il noto provvedimento n. 55/2005.
Infine, sempre con riferimento a tale primo motivo, lamenta la erroneità della sentenza, non essendo stata rilevata e accertata e, quindi, dichiarata la nullità della fideiussione in quanto contenente clausole c.d. “ominibus” che avevano posto la banca in posizione di vantaggio rispetto alla società cliente ed ai suoi fideiussori, a maggior ragione in quanto era prevista la deroga alla disciplina dei cui all'art. 1957 c.c.
Da ultimo, non sarebbe stato preso in considerazione che il contratto di garanzia sarebbe da ritenersi affetto da nullità anche per la violazione dell'art. 1346 c.c., essendo stato operato un mero rinvio a tutte le obbligazioni che fossero eventualmente sorte a carico del debitore principale, e che il comportamento tenuto dalla banca costituiva chiara violazione degli artt. 1176 e 1375 c.c. avendo la stessa dato ulteriore credito alla società nonostante la stessa si trovasse in difficoltà economiche tali da sconsigliare ulteriore prestiti e finanziamenti senza richiedere ed ottenere specifiche autorizzazioni da parte dei garanti. pag. 7/11 Ulteriore censura proposta in primo grado e su cui il Tribunale avrebbe errato nella sua decisione, sarebbe relativa alla ritenuta natura di ricognizione del debito attribuito alla missiva del 15.4.2014.
Orbene, quanto alla natura del contratto di garanzia sottoscritto dagli odierni appellanti, le stesse parti in causa concordano nel qualificarlo come contratto autonomo di garanzia, per cui non occorre davvero spendere ulteriori argomenti al riguardo essendo anche il Collegio di questo avviso.
Ciò detto, non si vede in quale misura la apposizione della clausola “a prima richiesta”, ritualmente sottoscritta dalle parti, possa in qualche modo risultare affetta da nullità.
Quanto alla presunta nullità del contratto per violazione della normativa antitrust, ugualmente il gravame non è meritevole di accoglimento.
Va premesso che gli appellanti non si sono mai qualificati consumatori e tanto meno hanno mai allegato tale circostanza risultata, comunque, non provata. E infatti, non potendo operare il principio della fede legale privilegiata attribuibile al noto provvedimento della
Banca d'Italia, sarebbe stato comunque necessario, pure a fronte di una nullità parziale delle clausole redatte sulla base dello schema ABI, che le parti dessero prova che i contraenti non avrebbero comunque provveduto a sottoscrivere il contratto in assenza delle clausole contestate.
Va, tra l'altro, evidenziato che il è amministratore della società e la Pt_1 Parte_2 socia della stessa. Entrambi tali soggetti non possono, pertanto, essere in ogni caso qualificati come consumatori.
Sul punto, del resto, è principio delle stesse SS.UU. (Sent. n. 41994/2021) che i
“contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità
Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Del tutto carente è risultata al riguardo la prova che sarebbe stato onere delle parti fornire. pag. 8/11 Quanto poi alla presunta nullità della fideiussione per la violazione dell'art. 1346 c.c., la stessa non è condivisibile ove solo si consideri che i garanti hanno prestato garanzia fino ad un ben determinato importo.
Anche in ordine all'esercizio del diritto di recesso, era espressamente prevista la possibilità di recedere, purchè venisse effettuata con tempestività e con lettera racc. (art. 4 del contratto).
In ordine alla deroga all'art. 1957 c.c. poi, essa ben può essere convenuta dalle parti, non rispondendo a ragioni di ordine pubblico e/o di sicurezza (Cass. N. 9379/18) e non avendo natura vessatoria (quanto meno con riferimento ai fideiussori non consumatori).
Nel caso di specie, risulta da una parte, come detto in precedenza, la qualifica di fideiussori dei garanti e, dall'altra, la specifica sottoscrizione della suddetta clausola di deroga da parte loro.
Anche sotto tale profilo, dunque, il motivo di impugnazione non può che essere respinto.
Non miglior sorte merita anche l'ulteriore censura relativa alla dedotta violazione degli obblighi di buona fede e correttezza della banca per avere erogato il credito pur essendo consapevole – a detta degli appellanti – delle condizioni reali e non favorevoli della società correntista.
In verità, ai sensi dell'art. 5 del contratto, i fideiussori erano tenuti essi stessi in primis a doversi tenere informati delle condizioni economiche e patrimoniali della società ma, in più, essi rivestivano rispettivamente la carica di amministratore e di socia, sicchè erano certamente in possesso delle necessarie informazioni che avrebbero comunque potuto fornire alla banca impedendo la concessione da parte della medesima di ulteriori finanziamenti.
Non è per di più dimostrato che la banca fosse a conoscenza del peggioramento delle dette condizioni nel momento della erogazione sotto varie forme.
L'appello va, pertanto, in parte qua, respinto.
Con il secondo motivo gli appellanti si dolgono della erroneità della sentenza impugnata nella misura in cui il Primo Giudice non avrebbe ammesso la pur invocata ctu. contabile ritenendola esplorativa pur a fronte di specifiche contestazioni rivolte anche mediante una pag. 9/11 ctp. e ciò, anche sulla base della ritenuta ricognizione di debito attribuita alla missiva del
15.5.2014.
Il Tribunale ha, in verità rigettato la opposizione in quanto ritenuta del tutto generica alla luce dea documentazione versata in atti dalla ricorrente e della impossibilità, di conseguenza, di prendere in considerazione la ct. di parte.
Ora, è pacifico che la ctp. non costituisce elemento di prova per il giudice il quale deve valutare le specifiche allegazioni delle parti a sostegno delle rispettive domande ed eccezioni.
Nel caso di specie, gli appellanti si sono in realtà limitati ad evidenziare che, secondo loro, sul c/c oggetto del presente giudizio sarebbero confluiti nel tempo anche i saldi debitori di altri rapporti per cui sarebbe stato necessario operare una indagine molto più complessa che tenesse conto di detto fatto.
Ebbene, a parte tale circostanza, non si evincono specifiche allegazioni circa la applicazione, ed in quale misura, di clausole nulle e/o di interessi, spese e commissioni non dovute o, comunque, non dovute nella misura applicata dalla banca.
Correttamente, dunque, il Tribunale ha ritenuto che la opposizione proposta peccasse di sufficiente determinatezza a cui, ritiene il Collegio, non avrebbero certamente dovuto e potuto sopperire né la invocata ctu., né l'emissione dell'ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c. che, a sua volta, è stata formulata in modo generico.
Infine, anche la missiva del 15.5.2014 non poteva che essere qualificata alla stregua di un vero e proprio atto ricognitivo del credito vantato dalla banca, essendo stata sottoscritta per accettazione dagli stessi fideiussori
Che, non a caso, ricoprivano ruoli estremamente importanti all'interno della società debitrice principale.
La censura va, quindi, disattesa.
Il terzo motivo inerente la mancata ammissione della ctu. può dirsi assorbito da quanto detto con riferimento ai precedenti punti di motivazione e va, quindi, ugualmente respinto.
Per tutti i suesposti motivi, in definitiva, la sentenza appellata va confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
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P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
5669/21 proposto da e dalla , Parte_1 Parte_2 Parte_2 così provvede:
dichiara la contumacia del Controparte_4
rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata.
Condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione in favore della parte appellata delle spese e competenze del presente grado che, quanto alle competenze, liquida in complessivi € 12.156,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza nei confronti degli appellanti, dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore C.U., se dovuto.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 16.12.2025
Il Presidente
Dr. Camillo Romandini
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