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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/09/2025, n. 4592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4592 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere relatore dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g. 1855/2023 assunta in decisione all'udienza del 17 settembre 2025 celebrata nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c. ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e vertente
TRA
c.f. , rappresentata e difesa dall'Avvocato Alessandro Parte_1 CodiceFiscale_1
Clemente c.f. , in virtù di giusta procura rilasciata su atto separato CodiceFiscale_2
congiunto all'atto di citazione in primo grado, presso il cui studio in Caserta, alla via D.
Russo n. 13 elettivamente domicilia, indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
c.f. , rappresentato e difeso dall'Avvocato Domenico CP_1 CodiceFiscale_3
Stanga c.f. , in virtù di procura alle liti posta a margine dell'atto di CodiceFiscale_4 precetto di pagamento, presso il cui studio in Caserta, alla piazza Aldo Moro n. 9 – Parco del Corso elettivamente domicilia, indirizzo di posta elettronica certificata:
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APPELLATO
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 3521/2022 pubblicata in data 10 ottobre 2022, non notificata, in materia di opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta che si abbiano per integralmente riprodotte.
- 1 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con appello notificato in data 9 aprile 2023 e iscritto a ruolo il 18 aprile 2023 Parte_1 ha impugnato la sentenza n. 3521/2022, pubblicata in data 10 ottobre 2022, non notificata, con cui il Tribunale Santa Maria Capua Vetere ha rigettato in parte l'opposizione a precetto notificatole in data 12 febbraio 2021 da lei proposta nei confronti di CP_1
accogliendola per quanto attiene all'eccessività della somma precettata, senza tuttavia pronunciarne l'illegittimità o l'inefficacia.
1.1. L'appello è stato affidato a quattro motivi, all'esito dei quali l'odierna appellante ha chiesto alla Corte distrettuale, previa sospensione totale o parziale dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, di concedere i termini dell'art. 183, VI comma c.p.c. per consentirle il deposito delle relative memorie. Ha chiesto di dichiarare l'illegittimità ovvero l'inefficacia dell'atto di precetto opposto per omessa rituale notifica del presunto titolo esecutivo ivi richiamato, nonché accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto vantato da a procedere ad esecuzione forzata. Ha chiesto di accertare e dichiarare CP_1
l'intervenuta estinzione della fideiussione ai sensi dell'art. 1957 c.c. e, per l'effetto, annullare l'atto di precetto opposto. Ha chiesto di accertare e dichiarare la sua liberazione da qualsiasi obbligo fideiussorio nei confronti dell'opposto ai sensi dell'art. 1955 c.c. e, per l'effetto, di annullare l'atto di precetto opposto. Ha chiesto di condannare controparte al risarcimento del danno ai sensi del capoverso dell'art. 96 c.p.c. o del III comma della medesima disposizione nella misura determinata d'ufficio, con il favorevole regolamento delle spese e dei compensi del doppio grado del giudizio.
2. In data 4 agosto 2023 si è costituito in giudizio il quale, contrastata CP_1
preliminarmente l'istanza avversaria di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ha chiesto di rigettare l'appello, a suo parere inammissibile e infondato in fatto ed in diritto. Nella denegata ipotesi di suo accoglimento, ha chiesto alla Corte d'accertare e dichiarare la legittimità del suo diritto di procedere esecutivamente nei confronti dell'appellante sulla base del decreto ingiuntivo n. 82/1996, emesso in data 26 gennaio 1996 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Ha chiesto di dichiarare la tenuta al Pt_1
pagamento in suo favore di € 261.627,70, o della somma eventualmente diversa risultante dall'esito istruttorio della controversia, liquidato cumulando interessi convenzionali al tasso del 18,50% con decorrenza dal 1° gennaio 1996 fino all'effettivo soddisfo. Ha chiesto, in via
- 2 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda gradata, di concedere alle parti i termini di cui all'articolo 183, VI comma c.p.c.. Ha in ogni caso invocato il favorevole regolamento delle spese del giudizio.
Non è stato proposto appello incidentale.
3. In grado di appello non è stata svolta attività istruttoria.
L'istanza sospensiva è stata dichiarata inammissibile con ordinanza delibata nella camera di consiglio del 20 settembre 2023.
All'esito dell'udienza del 17 settembre 2025 sostituita dalle note di trattazione scritta dell'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata assunta in decisione nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c..
4. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui tuttora si disputa è opportuno ripercorrere i passaggi salienti dei rispettivi atti processuali e di quanto accaduto nel corso del primo grado del giudizio.
4.1. Con atto di precetto notificato il 12 febbraio 2021 ha intimato a CP_1 Parte_1
il pagamento della somma complessiva di € 369.942,48, oltre spese, dichiarando di essersi surrogato alla nel credito da quest'ultima vantato Controparte_2 nei confronti della società “S.V.I.B. Costruzioni S.r.l.” e dei fideiussori, tra cui lui stesso, la prefata e tale . Pt_1 Persona_1
4.2. ha opposto il precetto con atto di citazione notificato il 4 marzo 2021, Parte_1
chiedendo di dichiararsene l'illegittimità e l'inefficacia.
Ha eccepito quanto segue: l'insussistenza e l'omessa notifica del titolo esecutivo;
l'insussistenza del diritto ad agire in executivis e del vincolo di solidarietà, giacché non precisato nell'atto di surroga e risultando generico il mero richiamo al D.I. n. 82/1996;
l'illegittimità dell'importo precettato sia per sorte capitale sia per interessi;
la prescrizione del diritto azionato dal . Ha quindi chiesto di essere liberata ai sensi dell'art. CP_1
1955 c.c. e di sentire dichiarata l'estinzione della garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 1957
c.c., atteso che né la banca né hanno promosso le proprie istanze CP_3 CP_1
nei confronti della debitrice principale entro il termine decadenziale previsto dalla legge. In limine litis ha chiesto al Tribunale di accertare l'indebito maturato dal di € 26.443,93 CP_1 nell'ambito della procedura esecutiva R.G.E. n. 767/1995.
4.3. In data 24 maggio 2021 si è costituito impugnando e contestando ogni CP_1
domanda avversaria, concludendo per il rigetto della sua opposizione. In riconvenzionale ha chiesto la condanna dell'opponente al pagamento dell'intero debito di € 261.627,70,
- 3 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda maggiorato degli interessi convenzionali pari al 18,5% con decorrenza dal 1° gennaio 1996 fino al soddisfo.
5. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato in parte l'opposizione avanzata da pronunciando in altra parte l'eccessività della somma precettata che ha ridotto Parte_1
nell'ammontare di € 131.135,56, compensando integralmente le spese del giudizio.
5.1. In primo luogo, la contestazione relativa alla mancata notifica del titolo esecutivo, qualificata motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., è stata ritenuta tardiva, avendo la notifica della citazione, curata il 4 marzo 2021, seguito di oltre venti giorni la notifica del precetto, curata in data 12 febbraio 2021.
5.2. In merito all'idoneità o meno dell'atto di surrogazione a costituire valido titolo esecutivo, il Tribunale ha osservato che tra le parti del giudizio è già intervenuta la sentenza n. 2686/2010 della Corte d'Appello di Napoli che ha accolto l'impugnazione del creditore surrogatosi. Richiamato il disposto normativo dell'art. 1294 c.c. sul vincolo di solidarietà passiva, ha rilevato che la documentazione versata in atti dimostri l'interruzione della prescrizione sin dalla notifica del primo atto di precetto avvenuta il 1° luglio 2003 e la sospensione del suo corso fino alla pronuncia della prefata sentenza d'appello, passata in giudicato il 30 dicembre 2011.
5.3. Le spese del giudizio sono state regolate applicando il principio di soccombenza che è risultata reciproca, con conseguente loro integrale compensazione.
6. ha proposto appello tempestivamente, avendolo notificato in data 9 aprile Parte_1
2023 a fronte della pubblicazione della sentenza di primo grado avvenuta in data 10 ottobre
2022 e non notificata, dunque rispettando l'art. 327 c.p.c..
6. Con il primo motivo d'impugnazione, ha protestato violazione degli artt. 1194 Parte_1
e 1284 c.c. in relazione agli artt. 115, 116, 132 c.p.c., nonché all'art.118 disp. att. c.p.c.. A suo parere il Tribunale sarebbe incorso in errore laddove ha confermato la validità ed efficacia del precetto per un importo maggiore, pari quasi al triplo di quanto eventualmente dovuto dall'appellante.
6.1. Il motivo è parzialmente fondato.
Giova ribadire che ha impugnato la sentenza n. 3521/2022 con cui il Tribunale Parte_1
di Santa Maria Capua Vetere ha accolto soltanto in parte la sua opposizione al precetto notificatole da il 12 febbraio 2021 per il pagamento della somma complessiva CP_1
- 4 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda di € 369.942,48 (di cui € 285.772,79 a titolo di capitale ed € 83.381,76 per interessi dal 5 febbraio 2003, oltre spese).
Ella, dopo avere insistito nella concessione dei termini dell'art. 183 VI comma c.p.c. - negati dal Tribunale che ha ritenuto la lite di natura documentale, per questo fissando udienza di conclusioni - perché possano articolarsi le richieste istruttorie per l'accertamento di quanto in limine litis effettivamente ottenibile dal co-fideiussore, ha elevato alcune contestazioni formali ed altre di merito sull'altrui iniziativa e sulla misura del suo eventuale concorso nel debito che, in via principale, grava sulla “S.V.I.B. Costruzioni S.r.l.”, già amministrata dal dichiarata fallita dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con sentenza dell'11 CP_1
marzo 2002.
Ebbene proprio avendo pagato i debiti della fallita società “S.V.I.B. CP_1
Costruzioni” verso il per i quali entrambe le parti in lite, Controparte_2
insieme ad altri, hanno prestato fideiussione, per questo ingiunti insieme alla società al tempo in bonis dal decreto monitorio n. 82/1996 in ragione del quale l'istituto di credito ha anche iscritto ipoteca giudiziale, ha agito in surroga nelle ragioni di quest'ultima, come stabilito dall'atto pubblico di surroga per notar del 5 febbraio 2003, rep. n. Per_2
56599/12877, munito di formula esecutiva il 25 maggio 2003.
La , anche nel grado d'appello, ha riproposto le questioni, su cui il primo giudice Pt_1
avrebbe omesso di pronunciare, ritenendo opponibile al l'estinzione della garanzia CP_1 fideiussoria, dolendosi che il condebitore precettante abbia eseguito il pagamento senza promuovere e coltivare le iniziative di recupero del credito verso la procedura concorsuale e ha così invocato l'applicazione degli artt. 1955 e 1957 c.c..
La sentenza gravata, dopo avere ritenuto coperta da giudicato la questione del titolo
(decreto ingiuntivo del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 82/1996 e surroga per pagamento giusta atto per notar del 5 febbraio 2003 citato, oggetto di Persona_3
statuizione dalla Corte d'Appello partenopea con sentenza n. 2686/2010), ha anche verificato l'interruzione del corso della prescrizione dalla notifica di un precedente precetto e dal giudizio allora proposto contro questo. Si tratta di statuizione sicuramente corretta e verificata dagli atti che elide il periodo dal 1° luglio 2003 al 30 dicembre 2011. Da allora alla nuova notifica del precetto nessuna prescrizione è maturata né per la sorte capitale, né per gli interessi.
Assunta quindi l'iniziativa del precettante nell'ipotesi disciplinata dall'art. 1294 c.c., ha accolto l'opposizione della nella sola parte in cui ha verificato un pagamento parziale Pt_1
- 5 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda del credito del precettante, avvenuto attraverso l'assegnazione delle somme ottenute dall'espropriazione immobiliare nella procedura n.r.g. 767/1995 ai danni dell'appellante e del proprio coniuge nella quale è intervenuto. CP_1
Giova aggiungere che la solidarietà è recata dal titolo giudiziale e che è dunque condivisibile l'applicazione fattane sia dal precettante quando ha evocato il D.I. n. 82/1996 sia dal giudice di prime cure e a nulla rileva il fatto che analoga “solidarietà” non sia stata prevista nell'atto che non ha certamente novellato il titolo (la sua funzione è stata ampiamente spiegata Per_2
dalla Corte territoriale nell'occasione del precedente precetto del 1° luglio 2003). Si versa dunque nell'ipotesi del condebitore che ha pagato l'intero e cui spetta l'azione dell'art. 1299 c.c..
Al Tribunale è anche risultato che il ha notificato il precetto opposto surrogandosi nel CP_1
credito che è stato già della banca vero la società garantita sulla base di un titolo CP_3 giudiziale: il citato decreto ingiuntivo n. 82/1996 emesso con clausola di provvisoria esecutività, verso cui il Tribunale ha ritenuto che si sarebbero dovute indirizzare le ulteriori contestazioni di merito dell'opponente.
Contrastato il superiore ragionamento, ma senza confrontarsi adeguatamente con ogni passaggio della motivazione, la ha ritenuto di poterne ottenere la dichiarazione di Pt_1 illegittimità ovvero inefficacia, come riportano le sue conclusioni, per ragioni che complessivamente non depongono nell'auspicato senso.
6.2. Resta invece in disparte la questione dell'esatto ammontare del credito del (ove CP_1
intenda agire in regresso in base al citato art. 1299 c.c.), su cui nondimeno non occorre attività istruttoria in ragione del fatto che le stesse conclusioni dell'appellante non richiedono la superiore precisazione che sarà eventualmente a farsi nel giudizio d'esecuzione perché eventuale credito possa essere quantificato e assegnato al procedente.
La legittimità del precetto, invero, non viene meno per il fatto che le somme in esso indicate possano essere d'importo superiore a quanto realmente ottenibile dalla loro assegnazione all'esito dell'espropriazione che preannuncia.
Un decisivo chiarimento in questo senso è stato fornito dalla prima sezione civile della Corte regolatrice con l'ordinanza n. 20238 del 22 luglio 2024 che ha ribadito l'orientamento di legittimità per cui “in tema di opposizione a precetto la non debenza di una parte soltanto della somma in esso riportata non travolge il precetto per intero ma ne determina l'annullamento parziale essendo comunque valida l'intimazione per la parte dovuta e le relative spese” (Cassazione civile, sez. III, ordinanza n. 24704 del 5 novembre 2020; Cassazione civile, sez. lav. sentenza n. 2160
- 6 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda del 30 gennaio 2013; Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 5515 del 29 febbraio 2008;
Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 2938 del 11 marzo 1992).
Si tratta del corollario dei principi costituzionali di ragionevolezza e di economia processuale in senso lato che convergono verso l'affermazione per cui non può imporsi alla parte creditrice di riavviare un'attività di recupero di un credito comunque esistente, ancorché di ammontare inferiore, in quanto ciò determinerebbe un inutile dispendio di costi e di risorse.
La stessa appellante in tutti i suoi scritti non ha negato mai d'essere debitrice del che, CP_1 in qualità di co-fideiussore, è stato surrogato nell'intero credito già di Controparte_2
in forza di un titolo giudiziale costituito dal decreto ingiuntivo n. 82/1996 che
[...]
il Tribunale sammaritano ha pronunciato in confronto della debitrice principale e dei suoi tre fideiussori tra cui le parti oggi in lite. Avendo tacitato le ragioni della CP_1
creditrice in ragione del prefato decreto che illo tempore non è stato opposto e che è dunque divenuto incontestabile, costui è stato surrogato con l'atto per notar del 5 febbraio Per_2
2003 che gli ha consentito di estinguere l'ipoteca giudiziale per quanto di suo personale interesse e di poterla rinnovare, essendovi succeduto, in confronto della e Pt_1 dell'acquirente del bene così gravato dell'altra fideiubente . Persona_1
La Corte d'Appello, chiamata già ad analoga decisione sul precetto precedentemente notificato dal alla (e alla ) del 1° luglio 2003, con sentenza n. 2686/2010 CP_1 Pt_1 Per_1 divenuta definitiva, ha già statuito l'idoneità dell'atto a costituire titolo esecutivo ai Per_2
sensi dell'art. 473 n. 3 c.p.c., ragionando della successione nel lato attivo dell'obbligazione e confermando il diritto dell'odierno appellato di procedere, allora come ora, in executivis.
La riedizione della medesima questione non giova sia in quanto ormai coperta dal giudicato, sia perché il motivo, giustamente qualificato dal Tribunale come d'opposizione agli atti esecutivi, non sarebbe rieditabile in appello per l'inammissibilità del rimedio impugnatorio in parte qua.
6.3. Nondimeno, proprio distinguendo, in base alla corretta sollecitazione del la CP_1
surroga che ha posto il co-fideiussore che ha pagato nella medesima posizione del creditore nell'importo del decreto ingiuntivo, reso allora per la somma di £ 506.581.780 oltre interessi al tasso convenzionale del 18,50% a far data dal 31 dicembre 1995 (al netto di quanto in forza di esso già recuperato dall'esecuzione iscritta presso il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere n.r.g. 767/1995 - ossia € 131.135,56 – che è l'importo che il giudice di prime cure con
- 7 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda la sentenza appellata ha tenuto in considerazione al capo secondo del dispositivo), dal regresso che dà titolo al per recuperare gli importi effettivamente versati al CP_1 CP_3
risultante pari a £ 529.221.379 (attuali € 273.320,03), accessoriati dagli interessi a cominciare dall'ultimo pagamento, la somma a lui dovuta dalla è certamente inferiore rispetto a Pt_1
quella indicata.
Essa, come da condivisibile calcolo della stessa appellante alla data del 12 febbraio 2021 è pari ad € 93.125,91, incluse le spese del precetto. Detta cifra considera sia il credito vantato dall'istituto bancario e cristallizzato nel titolo, ossia £ 506.581.780 pari ad € 261.627,66, sia la quota di pertinenza del di € 87.209,22, che invece ne ha pagate € 273.320,03. CP_1
Nell'importo è già considerata la somma che già in prime cure è stata riconosciuta tacitata con l'assegnazione nell'esecuzione n.r.g. 767/1995.
In questa limitata parte l'opposizione ha ragione d'essere condivisa.
7. Con il secondo motivo, la ha opinato violazione degli artt. 112, 115, 116 e 132 c.p.c., Pt_1
nonché dell'art.118 disp. att. c.p.c. in relazione agli artt. 1955 e 1957 c.c., lamentando omessa pronuncia sulla sua domanda subordinata avente ad oggetto la declaratoria di liberazione dalla garanzia fideiussoria.
7.1. Il motivo non è fondato, ancorché sulla questione il Tribunale si sia limitato a dichiarare genericamente di non poter esaminare profili che si sarebbero dovuti proporre impugnando il decreto ingiuntivo ovvero coperti da statuizione su altro precedente ed analogo precetto
(diverso solamente nell'importo) su cui è caduto il giudicato (sentenza della Corte distrettuale n. 2686/2010 citata).
Ad ogni modo, per una migliore espressione della motivazione del Tribunale, comunque condivisibile, va osservato che il fatto del creditore rilevante ai sensi dell'art. 1955 c.c. per la liberazione del fideiussore, per pacifica giurisprudenza di legittimità, non può consistere nella mera “inazione”, ma deve costituire violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto e integrante un fatto quanto meno colposo, o comunque illecito, dal quale sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto (di surrogazione ex art. 1949 c.c., o di regresso ex art. 1950 c.c.), e non già nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore (Cassazione civile, sez. III, ord. 4175 del 19 febbraio
2020; Cassazione civile, sez. I, ord. 21833 del 20 settembre 2017; Cassazione civile, sez. III. sent. n. 9634 del 16 giugno 2003). Nella motivazione della prima tra le decisioni richiamate
- 8 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
è scritto testualmente che “l'escussione diretta del fideiussore rappresenta il naturale effetto del negozio di garanzia, poiché esso ha la precipua funzione di istituire in favore del creditore un diritto di rivalersi sul garante, anziché sul debitore inadempiente, allargando la cerchia dei soggetti tenuti al pagamento dell'obbligazione; il garante, una volta escusso, può sempre surrogarsi nei diritti del creditore verso il debitore … proprio perché il diritto di surroga del fideiussore non viene pregiudicato dalla sola scelta del creditore di escutere il garante, anziché il debitore”. ha precettato il pagamento surrogandosi nel diritto di credito già della CP_1 CP_3 in forza del titolo giudiziale inoppugnato e altrettanto è possibile fare da ove Parte_1
paghi a sua volta, per cui ella non potrebbe vantare un “pregiudizio giuridico” dall'iniziativa del primo.
Né costei potrebbe utilmente invocare in suo favore la prescrizione atteso che dagli atti emerge con chiarezza che trattasi di eccezione preclusa e validamente contrastata dalla contraria eccezione di giudicato esterno per effetto della sentenza n. 2686/2010 della Corte di Appello di Napoli che ha già statuito in ordine a precedente opposizione a precetto tra le medesime parti processuali.
La stessa sentenza, che in altra decisione della Corte distrettuale (n. 4335/2013 ugualmente su opposizione a precetto per ragioni assimilabili a quelle qui in discussione ma riferite al diverso decreto ingiuntivo n. 83/1996) si attesta definitiva per essere stato dichiarato inammissibile dalla Cassazione il ricorso che l'ha impugnata, preclude anche la possibilità di dolersi delle ulteriori violazioni, tra cui quella per asserita operatività dell'art. 1957 c.c..
Alla mancata opposizione al decreto ingiuntivo n. 82/1996 del Tribunale Ordinario di Santa
Maria Capua Vetere che ha condannato al pagamento solidale la società debitrice in forza del saldo contabile dei suoi conti (£ 468.588.417 del c/c 11988.68 e £ 37.933.363 del c/c
16814.42, inclusi interessi al tasso convenzionale del 18,50% e C.M.S.) e i suoi tre fideiussori, si aggiunge l'esito della precedente opposizione esecutivo. Come emerge dalla motivazione della sentenza che l'ha definita non consta che l'odierna appellante abbia, neanche in quella occasione, sollevato la questione dell'applicazione dell'art. 1957 c.c. e conferma detta conclusione la lettura della comparsa di costituzione e risposta del CP_1
In ogni caso è dirimente per la decisione il principio richiamato dalla difesa dell'appellato per cui “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che
- 9 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame” (da ultimo Cassazione civile, sez. III, 4 febbraio 2025,
n. 2785 che ha stigmatizzato il principio dell'intangibilità del titolo esecutivo per cui nel corso del giudizio di opposizione a precetto o all'esecuzione non è possibile incidere sulle vicende del processo di cognizione nel quale il titolo esecutivo a base del precetto e/o dell'esecuzione, si è formato o è in discussione).
8. Con il terzo motivo di impugnazione, ella si è doluta della violazione dell'art. 183, VI comma c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. ritenendo viziata da nullità la sentenza che ha deciso la lite prima che le parti abbiano definito il thema decidendum et probandum.
8.1. Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha ritenuto la causa di natura documentale per cui ha spedito la stessa celermente a sentenza, senza concedere i termini.
Invocandoli con l'impugnazione, la difesa dell'appellante non ha indicato in cosa ella avrebbe precisato la sua domanda, quali ulteriori documenti avrebbe prodotto, quali istanze istruttorie avrebbe coltivato. Si tratta di omissione esiziale in base a quanto statuito da
Cassazione civile, sez. II, 31 maggio 2022, n. 17685.
Il rilievo dunque, per come formulato, rasenta l'inammissibilità.
Ad ogni modo depone nel senso dell'infondatezza del motivo il principio per cui “In forza del combinato disposto dell'art. 187, comma 1, c.p.c. e dell'art. 80 bis disp. att. c.p.c., in sede di udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa ex art. 183 c.p.c., la richiesta della parte di concessione di termine ai sensi del comma 6° di detto articolo non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione, atteso che, ogni diversa interpretazione delle norme suddette, comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il favor legislativo per una decisione immediata della causa desumibile dall'art. 189 c.p.c.“ (Cassazione civile, sez. III, 11 marzo 2016, n. 4767; Cassazione civile, sez. VI, 30 marzo 2017, n. 8287; Cassazione civile, Cassazione civile, sez. I, 23 marzo
2017, n. 7474).
10. In conclusione, va accertata la legittimità del diritto di di procedere CP_1
esecutivamente nei confronti di in forza del decreto ingiuntivo emesso dal Parte_1
- 10 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 82/1996 in data 26 gennaio 1996 e reso pubblico in data 27 gennaio 1996 a seguito della surroga a lui fatta dal creditore tacitato dal suo pagamento.
11. Il quarto motivo di impugnazione con cui è insorta contro la regolazione Parte_1 delle spese, assunta a suo avviso in violazione degli artt. 91 e 96 c.p.c., è assorbito dalla parziale riforma della sentenza di prime cure.
Della sua motivazione sulle spese si condivide il criterio che ha, da una parte, considerato la rettifica della sorte precettata ma, dall'altra, ha respinto tutte le ulteriori ragioni attoree che avrebbero voluto invalido o inefficace l'intero atto. Allora come ora è francamente realizzata la soccombenza reciproca che ha giustificato e giustifica la compensazione.
Le ulteriori precisazioni sulle somme per cui è titolato ad agire dopo aver CP_1
pagato l'intero debito co-garantito dell'istituto di credito, surrogandosi nelle sue ragioni e nell'ipoteca giudiziale illo tempore iscritta e da lui rinnovata il 18 gennaio 2016, genera che anche le spese dell'intero giudizio militano a maggior ragione verso la compensazione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
⎯ accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 3521/2022 pubblicata il 10 ottobre 2022 e non notificata dichiara la parziale illegittimità del precetto notificato da a riducendone l'ammontare ad € 93.125,91 oltre interessi CP_1 Parte_1
successivi al febbraio 2021;
⎯ compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 17 settembre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
- 11 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere relatore dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g. 1855/2023 assunta in decisione all'udienza del 17 settembre 2025 celebrata nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c. ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e vertente
TRA
c.f. , rappresentata e difesa dall'Avvocato Alessandro Parte_1 CodiceFiscale_1
Clemente c.f. , in virtù di giusta procura rilasciata su atto separato CodiceFiscale_2
congiunto all'atto di citazione in primo grado, presso il cui studio in Caserta, alla via D.
Russo n. 13 elettivamente domicilia, indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
c.f. , rappresentato e difeso dall'Avvocato Domenico CP_1 CodiceFiscale_3
Stanga c.f. , in virtù di procura alle liti posta a margine dell'atto di CodiceFiscale_4 precetto di pagamento, presso il cui studio in Caserta, alla piazza Aldo Moro n. 9 – Parco del Corso elettivamente domicilia, indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
APPELLATO
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 3521/2022 pubblicata in data 10 ottobre 2022, non notificata, in materia di opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta che si abbiano per integralmente riprodotte.
- 1 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con appello notificato in data 9 aprile 2023 e iscritto a ruolo il 18 aprile 2023 Parte_1 ha impugnato la sentenza n. 3521/2022, pubblicata in data 10 ottobre 2022, non notificata, con cui il Tribunale Santa Maria Capua Vetere ha rigettato in parte l'opposizione a precetto notificatole in data 12 febbraio 2021 da lei proposta nei confronti di CP_1
accogliendola per quanto attiene all'eccessività della somma precettata, senza tuttavia pronunciarne l'illegittimità o l'inefficacia.
1.1. L'appello è stato affidato a quattro motivi, all'esito dei quali l'odierna appellante ha chiesto alla Corte distrettuale, previa sospensione totale o parziale dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, di concedere i termini dell'art. 183, VI comma c.p.c. per consentirle il deposito delle relative memorie. Ha chiesto di dichiarare l'illegittimità ovvero l'inefficacia dell'atto di precetto opposto per omessa rituale notifica del presunto titolo esecutivo ivi richiamato, nonché accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto vantato da a procedere ad esecuzione forzata. Ha chiesto di accertare e dichiarare CP_1
l'intervenuta estinzione della fideiussione ai sensi dell'art. 1957 c.c. e, per l'effetto, annullare l'atto di precetto opposto. Ha chiesto di accertare e dichiarare la sua liberazione da qualsiasi obbligo fideiussorio nei confronti dell'opposto ai sensi dell'art. 1955 c.c. e, per l'effetto, di annullare l'atto di precetto opposto. Ha chiesto di condannare controparte al risarcimento del danno ai sensi del capoverso dell'art. 96 c.p.c. o del III comma della medesima disposizione nella misura determinata d'ufficio, con il favorevole regolamento delle spese e dei compensi del doppio grado del giudizio.
2. In data 4 agosto 2023 si è costituito in giudizio il quale, contrastata CP_1
preliminarmente l'istanza avversaria di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ha chiesto di rigettare l'appello, a suo parere inammissibile e infondato in fatto ed in diritto. Nella denegata ipotesi di suo accoglimento, ha chiesto alla Corte d'accertare e dichiarare la legittimità del suo diritto di procedere esecutivamente nei confronti dell'appellante sulla base del decreto ingiuntivo n. 82/1996, emesso in data 26 gennaio 1996 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Ha chiesto di dichiarare la tenuta al Pt_1
pagamento in suo favore di € 261.627,70, o della somma eventualmente diversa risultante dall'esito istruttorio della controversia, liquidato cumulando interessi convenzionali al tasso del 18,50% con decorrenza dal 1° gennaio 1996 fino all'effettivo soddisfo. Ha chiesto, in via
- 2 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda gradata, di concedere alle parti i termini di cui all'articolo 183, VI comma c.p.c.. Ha in ogni caso invocato il favorevole regolamento delle spese del giudizio.
Non è stato proposto appello incidentale.
3. In grado di appello non è stata svolta attività istruttoria.
L'istanza sospensiva è stata dichiarata inammissibile con ordinanza delibata nella camera di consiglio del 20 settembre 2023.
All'esito dell'udienza del 17 settembre 2025 sostituita dalle note di trattazione scritta dell'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata assunta in decisione nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c..
4. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui tuttora si disputa è opportuno ripercorrere i passaggi salienti dei rispettivi atti processuali e di quanto accaduto nel corso del primo grado del giudizio.
4.1. Con atto di precetto notificato il 12 febbraio 2021 ha intimato a CP_1 Parte_1
il pagamento della somma complessiva di € 369.942,48, oltre spese, dichiarando di essersi surrogato alla nel credito da quest'ultima vantato Controparte_2 nei confronti della società “S.V.I.B. Costruzioni S.r.l.” e dei fideiussori, tra cui lui stesso, la prefata e tale . Pt_1 Persona_1
4.2. ha opposto il precetto con atto di citazione notificato il 4 marzo 2021, Parte_1
chiedendo di dichiararsene l'illegittimità e l'inefficacia.
Ha eccepito quanto segue: l'insussistenza e l'omessa notifica del titolo esecutivo;
l'insussistenza del diritto ad agire in executivis e del vincolo di solidarietà, giacché non precisato nell'atto di surroga e risultando generico il mero richiamo al D.I. n. 82/1996;
l'illegittimità dell'importo precettato sia per sorte capitale sia per interessi;
la prescrizione del diritto azionato dal . Ha quindi chiesto di essere liberata ai sensi dell'art. CP_1
1955 c.c. e di sentire dichiarata l'estinzione della garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 1957
c.c., atteso che né la banca né hanno promosso le proprie istanze CP_3 CP_1
nei confronti della debitrice principale entro il termine decadenziale previsto dalla legge. In limine litis ha chiesto al Tribunale di accertare l'indebito maturato dal di € 26.443,93 CP_1 nell'ambito della procedura esecutiva R.G.E. n. 767/1995.
4.3. In data 24 maggio 2021 si è costituito impugnando e contestando ogni CP_1
domanda avversaria, concludendo per il rigetto della sua opposizione. In riconvenzionale ha chiesto la condanna dell'opponente al pagamento dell'intero debito di € 261.627,70,
- 3 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda maggiorato degli interessi convenzionali pari al 18,5% con decorrenza dal 1° gennaio 1996 fino al soddisfo.
5. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato in parte l'opposizione avanzata da pronunciando in altra parte l'eccessività della somma precettata che ha ridotto Parte_1
nell'ammontare di € 131.135,56, compensando integralmente le spese del giudizio.
5.1. In primo luogo, la contestazione relativa alla mancata notifica del titolo esecutivo, qualificata motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., è stata ritenuta tardiva, avendo la notifica della citazione, curata il 4 marzo 2021, seguito di oltre venti giorni la notifica del precetto, curata in data 12 febbraio 2021.
5.2. In merito all'idoneità o meno dell'atto di surrogazione a costituire valido titolo esecutivo, il Tribunale ha osservato che tra le parti del giudizio è già intervenuta la sentenza n. 2686/2010 della Corte d'Appello di Napoli che ha accolto l'impugnazione del creditore surrogatosi. Richiamato il disposto normativo dell'art. 1294 c.c. sul vincolo di solidarietà passiva, ha rilevato che la documentazione versata in atti dimostri l'interruzione della prescrizione sin dalla notifica del primo atto di precetto avvenuta il 1° luglio 2003 e la sospensione del suo corso fino alla pronuncia della prefata sentenza d'appello, passata in giudicato il 30 dicembre 2011.
5.3. Le spese del giudizio sono state regolate applicando il principio di soccombenza che è risultata reciproca, con conseguente loro integrale compensazione.
6. ha proposto appello tempestivamente, avendolo notificato in data 9 aprile Parte_1
2023 a fronte della pubblicazione della sentenza di primo grado avvenuta in data 10 ottobre
2022 e non notificata, dunque rispettando l'art. 327 c.p.c..
6. Con il primo motivo d'impugnazione, ha protestato violazione degli artt. 1194 Parte_1
e 1284 c.c. in relazione agli artt. 115, 116, 132 c.p.c., nonché all'art.118 disp. att. c.p.c.. A suo parere il Tribunale sarebbe incorso in errore laddove ha confermato la validità ed efficacia del precetto per un importo maggiore, pari quasi al triplo di quanto eventualmente dovuto dall'appellante.
6.1. Il motivo è parzialmente fondato.
Giova ribadire che ha impugnato la sentenza n. 3521/2022 con cui il Tribunale Parte_1
di Santa Maria Capua Vetere ha accolto soltanto in parte la sua opposizione al precetto notificatole da il 12 febbraio 2021 per il pagamento della somma complessiva CP_1
- 4 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda di € 369.942,48 (di cui € 285.772,79 a titolo di capitale ed € 83.381,76 per interessi dal 5 febbraio 2003, oltre spese).
Ella, dopo avere insistito nella concessione dei termini dell'art. 183 VI comma c.p.c. - negati dal Tribunale che ha ritenuto la lite di natura documentale, per questo fissando udienza di conclusioni - perché possano articolarsi le richieste istruttorie per l'accertamento di quanto in limine litis effettivamente ottenibile dal co-fideiussore, ha elevato alcune contestazioni formali ed altre di merito sull'altrui iniziativa e sulla misura del suo eventuale concorso nel debito che, in via principale, grava sulla “S.V.I.B. Costruzioni S.r.l.”, già amministrata dal dichiarata fallita dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con sentenza dell'11 CP_1
marzo 2002.
Ebbene proprio avendo pagato i debiti della fallita società “S.V.I.B. CP_1
Costruzioni” verso il per i quali entrambe le parti in lite, Controparte_2
insieme ad altri, hanno prestato fideiussione, per questo ingiunti insieme alla società al tempo in bonis dal decreto monitorio n. 82/1996 in ragione del quale l'istituto di credito ha anche iscritto ipoteca giudiziale, ha agito in surroga nelle ragioni di quest'ultima, come stabilito dall'atto pubblico di surroga per notar del 5 febbraio 2003, rep. n. Per_2
56599/12877, munito di formula esecutiva il 25 maggio 2003.
La , anche nel grado d'appello, ha riproposto le questioni, su cui il primo giudice Pt_1
avrebbe omesso di pronunciare, ritenendo opponibile al l'estinzione della garanzia CP_1 fideiussoria, dolendosi che il condebitore precettante abbia eseguito il pagamento senza promuovere e coltivare le iniziative di recupero del credito verso la procedura concorsuale e ha così invocato l'applicazione degli artt. 1955 e 1957 c.c..
La sentenza gravata, dopo avere ritenuto coperta da giudicato la questione del titolo
(decreto ingiuntivo del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 82/1996 e surroga per pagamento giusta atto per notar del 5 febbraio 2003 citato, oggetto di Persona_3
statuizione dalla Corte d'Appello partenopea con sentenza n. 2686/2010), ha anche verificato l'interruzione del corso della prescrizione dalla notifica di un precedente precetto e dal giudizio allora proposto contro questo. Si tratta di statuizione sicuramente corretta e verificata dagli atti che elide il periodo dal 1° luglio 2003 al 30 dicembre 2011. Da allora alla nuova notifica del precetto nessuna prescrizione è maturata né per la sorte capitale, né per gli interessi.
Assunta quindi l'iniziativa del precettante nell'ipotesi disciplinata dall'art. 1294 c.c., ha accolto l'opposizione della nella sola parte in cui ha verificato un pagamento parziale Pt_1
- 5 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda del credito del precettante, avvenuto attraverso l'assegnazione delle somme ottenute dall'espropriazione immobiliare nella procedura n.r.g. 767/1995 ai danni dell'appellante e del proprio coniuge nella quale è intervenuto. CP_1
Giova aggiungere che la solidarietà è recata dal titolo giudiziale e che è dunque condivisibile l'applicazione fattane sia dal precettante quando ha evocato il D.I. n. 82/1996 sia dal giudice di prime cure e a nulla rileva il fatto che analoga “solidarietà” non sia stata prevista nell'atto che non ha certamente novellato il titolo (la sua funzione è stata ampiamente spiegata Per_2
dalla Corte territoriale nell'occasione del precedente precetto del 1° luglio 2003). Si versa dunque nell'ipotesi del condebitore che ha pagato l'intero e cui spetta l'azione dell'art. 1299 c.c..
Al Tribunale è anche risultato che il ha notificato il precetto opposto surrogandosi nel CP_1
credito che è stato già della banca vero la società garantita sulla base di un titolo CP_3 giudiziale: il citato decreto ingiuntivo n. 82/1996 emesso con clausola di provvisoria esecutività, verso cui il Tribunale ha ritenuto che si sarebbero dovute indirizzare le ulteriori contestazioni di merito dell'opponente.
Contrastato il superiore ragionamento, ma senza confrontarsi adeguatamente con ogni passaggio della motivazione, la ha ritenuto di poterne ottenere la dichiarazione di Pt_1 illegittimità ovvero inefficacia, come riportano le sue conclusioni, per ragioni che complessivamente non depongono nell'auspicato senso.
6.2. Resta invece in disparte la questione dell'esatto ammontare del credito del (ove CP_1
intenda agire in regresso in base al citato art. 1299 c.c.), su cui nondimeno non occorre attività istruttoria in ragione del fatto che le stesse conclusioni dell'appellante non richiedono la superiore precisazione che sarà eventualmente a farsi nel giudizio d'esecuzione perché eventuale credito possa essere quantificato e assegnato al procedente.
La legittimità del precetto, invero, non viene meno per il fatto che le somme in esso indicate possano essere d'importo superiore a quanto realmente ottenibile dalla loro assegnazione all'esito dell'espropriazione che preannuncia.
Un decisivo chiarimento in questo senso è stato fornito dalla prima sezione civile della Corte regolatrice con l'ordinanza n. 20238 del 22 luglio 2024 che ha ribadito l'orientamento di legittimità per cui “in tema di opposizione a precetto la non debenza di una parte soltanto della somma in esso riportata non travolge il precetto per intero ma ne determina l'annullamento parziale essendo comunque valida l'intimazione per la parte dovuta e le relative spese” (Cassazione civile, sez. III, ordinanza n. 24704 del 5 novembre 2020; Cassazione civile, sez. lav. sentenza n. 2160
- 6 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda del 30 gennaio 2013; Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 5515 del 29 febbraio 2008;
Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 2938 del 11 marzo 1992).
Si tratta del corollario dei principi costituzionali di ragionevolezza e di economia processuale in senso lato che convergono verso l'affermazione per cui non può imporsi alla parte creditrice di riavviare un'attività di recupero di un credito comunque esistente, ancorché di ammontare inferiore, in quanto ciò determinerebbe un inutile dispendio di costi e di risorse.
La stessa appellante in tutti i suoi scritti non ha negato mai d'essere debitrice del che, CP_1 in qualità di co-fideiussore, è stato surrogato nell'intero credito già di Controparte_2
in forza di un titolo giudiziale costituito dal decreto ingiuntivo n. 82/1996 che
[...]
il Tribunale sammaritano ha pronunciato in confronto della debitrice principale e dei suoi tre fideiussori tra cui le parti oggi in lite. Avendo tacitato le ragioni della CP_1
creditrice in ragione del prefato decreto che illo tempore non è stato opposto e che è dunque divenuto incontestabile, costui è stato surrogato con l'atto per notar del 5 febbraio Per_2
2003 che gli ha consentito di estinguere l'ipoteca giudiziale per quanto di suo personale interesse e di poterla rinnovare, essendovi succeduto, in confronto della e Pt_1 dell'acquirente del bene così gravato dell'altra fideiubente . Persona_1
La Corte d'Appello, chiamata già ad analoga decisione sul precetto precedentemente notificato dal alla (e alla ) del 1° luglio 2003, con sentenza n. 2686/2010 CP_1 Pt_1 Per_1 divenuta definitiva, ha già statuito l'idoneità dell'atto a costituire titolo esecutivo ai Per_2
sensi dell'art. 473 n. 3 c.p.c., ragionando della successione nel lato attivo dell'obbligazione e confermando il diritto dell'odierno appellato di procedere, allora come ora, in executivis.
La riedizione della medesima questione non giova sia in quanto ormai coperta dal giudicato, sia perché il motivo, giustamente qualificato dal Tribunale come d'opposizione agli atti esecutivi, non sarebbe rieditabile in appello per l'inammissibilità del rimedio impugnatorio in parte qua.
6.3. Nondimeno, proprio distinguendo, in base alla corretta sollecitazione del la CP_1
surroga che ha posto il co-fideiussore che ha pagato nella medesima posizione del creditore nell'importo del decreto ingiuntivo, reso allora per la somma di £ 506.581.780 oltre interessi al tasso convenzionale del 18,50% a far data dal 31 dicembre 1995 (al netto di quanto in forza di esso già recuperato dall'esecuzione iscritta presso il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere n.r.g. 767/1995 - ossia € 131.135,56 – che è l'importo che il giudice di prime cure con
- 7 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda la sentenza appellata ha tenuto in considerazione al capo secondo del dispositivo), dal regresso che dà titolo al per recuperare gli importi effettivamente versati al CP_1 CP_3
risultante pari a £ 529.221.379 (attuali € 273.320,03), accessoriati dagli interessi a cominciare dall'ultimo pagamento, la somma a lui dovuta dalla è certamente inferiore rispetto a Pt_1
quella indicata.
Essa, come da condivisibile calcolo della stessa appellante alla data del 12 febbraio 2021 è pari ad € 93.125,91, incluse le spese del precetto. Detta cifra considera sia il credito vantato dall'istituto bancario e cristallizzato nel titolo, ossia £ 506.581.780 pari ad € 261.627,66, sia la quota di pertinenza del di € 87.209,22, che invece ne ha pagate € 273.320,03. CP_1
Nell'importo è già considerata la somma che già in prime cure è stata riconosciuta tacitata con l'assegnazione nell'esecuzione n.r.g. 767/1995.
In questa limitata parte l'opposizione ha ragione d'essere condivisa.
7. Con il secondo motivo, la ha opinato violazione degli artt. 112, 115, 116 e 132 c.p.c., Pt_1
nonché dell'art.118 disp. att. c.p.c. in relazione agli artt. 1955 e 1957 c.c., lamentando omessa pronuncia sulla sua domanda subordinata avente ad oggetto la declaratoria di liberazione dalla garanzia fideiussoria.
7.1. Il motivo non è fondato, ancorché sulla questione il Tribunale si sia limitato a dichiarare genericamente di non poter esaminare profili che si sarebbero dovuti proporre impugnando il decreto ingiuntivo ovvero coperti da statuizione su altro precedente ed analogo precetto
(diverso solamente nell'importo) su cui è caduto il giudicato (sentenza della Corte distrettuale n. 2686/2010 citata).
Ad ogni modo, per una migliore espressione della motivazione del Tribunale, comunque condivisibile, va osservato che il fatto del creditore rilevante ai sensi dell'art. 1955 c.c. per la liberazione del fideiussore, per pacifica giurisprudenza di legittimità, non può consistere nella mera “inazione”, ma deve costituire violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto e integrante un fatto quanto meno colposo, o comunque illecito, dal quale sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto (di surrogazione ex art. 1949 c.c., o di regresso ex art. 1950 c.c.), e non già nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore (Cassazione civile, sez. III, ord. 4175 del 19 febbraio
2020; Cassazione civile, sez. I, ord. 21833 del 20 settembre 2017; Cassazione civile, sez. III. sent. n. 9634 del 16 giugno 2003). Nella motivazione della prima tra le decisioni richiamate
- 8 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
è scritto testualmente che “l'escussione diretta del fideiussore rappresenta il naturale effetto del negozio di garanzia, poiché esso ha la precipua funzione di istituire in favore del creditore un diritto di rivalersi sul garante, anziché sul debitore inadempiente, allargando la cerchia dei soggetti tenuti al pagamento dell'obbligazione; il garante, una volta escusso, può sempre surrogarsi nei diritti del creditore verso il debitore … proprio perché il diritto di surroga del fideiussore non viene pregiudicato dalla sola scelta del creditore di escutere il garante, anziché il debitore”. ha precettato il pagamento surrogandosi nel diritto di credito già della CP_1 CP_3 in forza del titolo giudiziale inoppugnato e altrettanto è possibile fare da ove Parte_1
paghi a sua volta, per cui ella non potrebbe vantare un “pregiudizio giuridico” dall'iniziativa del primo.
Né costei potrebbe utilmente invocare in suo favore la prescrizione atteso che dagli atti emerge con chiarezza che trattasi di eccezione preclusa e validamente contrastata dalla contraria eccezione di giudicato esterno per effetto della sentenza n. 2686/2010 della Corte di Appello di Napoli che ha già statuito in ordine a precedente opposizione a precetto tra le medesime parti processuali.
La stessa sentenza, che in altra decisione della Corte distrettuale (n. 4335/2013 ugualmente su opposizione a precetto per ragioni assimilabili a quelle qui in discussione ma riferite al diverso decreto ingiuntivo n. 83/1996) si attesta definitiva per essere stato dichiarato inammissibile dalla Cassazione il ricorso che l'ha impugnata, preclude anche la possibilità di dolersi delle ulteriori violazioni, tra cui quella per asserita operatività dell'art. 1957 c.c..
Alla mancata opposizione al decreto ingiuntivo n. 82/1996 del Tribunale Ordinario di Santa
Maria Capua Vetere che ha condannato al pagamento solidale la società debitrice in forza del saldo contabile dei suoi conti (£ 468.588.417 del c/c 11988.68 e £ 37.933.363 del c/c
16814.42, inclusi interessi al tasso convenzionale del 18,50% e C.M.S.) e i suoi tre fideiussori, si aggiunge l'esito della precedente opposizione esecutivo. Come emerge dalla motivazione della sentenza che l'ha definita non consta che l'odierna appellante abbia, neanche in quella occasione, sollevato la questione dell'applicazione dell'art. 1957 c.c. e conferma detta conclusione la lettura della comparsa di costituzione e risposta del CP_1
In ogni caso è dirimente per la decisione il principio richiamato dalla difesa dell'appellato per cui “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che
- 9 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame” (da ultimo Cassazione civile, sez. III, 4 febbraio 2025,
n. 2785 che ha stigmatizzato il principio dell'intangibilità del titolo esecutivo per cui nel corso del giudizio di opposizione a precetto o all'esecuzione non è possibile incidere sulle vicende del processo di cognizione nel quale il titolo esecutivo a base del precetto e/o dell'esecuzione, si è formato o è in discussione).
8. Con il terzo motivo di impugnazione, ella si è doluta della violazione dell'art. 183, VI comma c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. ritenendo viziata da nullità la sentenza che ha deciso la lite prima che le parti abbiano definito il thema decidendum et probandum.
8.1. Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha ritenuto la causa di natura documentale per cui ha spedito la stessa celermente a sentenza, senza concedere i termini.
Invocandoli con l'impugnazione, la difesa dell'appellante non ha indicato in cosa ella avrebbe precisato la sua domanda, quali ulteriori documenti avrebbe prodotto, quali istanze istruttorie avrebbe coltivato. Si tratta di omissione esiziale in base a quanto statuito da
Cassazione civile, sez. II, 31 maggio 2022, n. 17685.
Il rilievo dunque, per come formulato, rasenta l'inammissibilità.
Ad ogni modo depone nel senso dell'infondatezza del motivo il principio per cui “In forza del combinato disposto dell'art. 187, comma 1, c.p.c. e dell'art. 80 bis disp. att. c.p.c., in sede di udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa ex art. 183 c.p.c., la richiesta della parte di concessione di termine ai sensi del comma 6° di detto articolo non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione, atteso che, ogni diversa interpretazione delle norme suddette, comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il favor legislativo per una decisione immediata della causa desumibile dall'art. 189 c.p.c.“ (Cassazione civile, sez. III, 11 marzo 2016, n. 4767; Cassazione civile, sez. VI, 30 marzo 2017, n. 8287; Cassazione civile, Cassazione civile, sez. I, 23 marzo
2017, n. 7474).
10. In conclusione, va accertata la legittimità del diritto di di procedere CP_1
esecutivamente nei confronti di in forza del decreto ingiuntivo emesso dal Parte_1
- 10 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 82/1996 in data 26 gennaio 1996 e reso pubblico in data 27 gennaio 1996 a seguito della surroga a lui fatta dal creditore tacitato dal suo pagamento.
11. Il quarto motivo di impugnazione con cui è insorta contro la regolazione Parte_1 delle spese, assunta a suo avviso in violazione degli artt. 91 e 96 c.p.c., è assorbito dalla parziale riforma della sentenza di prime cure.
Della sua motivazione sulle spese si condivide il criterio che ha, da una parte, considerato la rettifica della sorte precettata ma, dall'altra, ha respinto tutte le ulteriori ragioni attoree che avrebbero voluto invalido o inefficace l'intero atto. Allora come ora è francamente realizzata la soccombenza reciproca che ha giustificato e giustifica la compensazione.
Le ulteriori precisazioni sulle somme per cui è titolato ad agire dopo aver CP_1
pagato l'intero debito co-garantito dell'istituto di credito, surrogandosi nelle sue ragioni e nell'ipoteca giudiziale illo tempore iscritta e da lui rinnovata il 18 gennaio 2016, genera che anche le spese dell'intero giudizio militano a maggior ragione verso la compensazione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
⎯ accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 3521/2022 pubblicata il 10 ottobre 2022 e non notificata dichiara la parziale illegittimità del precetto notificato da a riducendone l'ammontare ad € 93.125,91 oltre interessi CP_1 Parte_1
successivi al febbraio 2021;
⎯ compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 17 settembre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
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