Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 11/02/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente rel.
- dott.ssa Germana Maffei Giudice
-dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2895 del R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 28.1.2025, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Davide Parte_1 C.F._1
Tarsitano;
RICORRENTE
E
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Piero Controparte_1 C.F._2
Rizzo;
RESISTENTE
Oggetto: separazione giudiziale e divorzio.
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio concordatario con in Controparte_1
data 25.4.1993 in Rose (CS), dal quale sono nati i figli (3.10.1994) e Per_1 Per_2
(30.6.2004), ha dedotto che la prosecuzione della convivenza, già di fatto cessata prima
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Il convenuto ha aderito alle domande principali.
All'udienza del 28.1.2025, esperito il tentativo di conciliazione, i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi, chiedendo trasformarsi il giudizio in consensuale.
La comune volontà delle parti di addivenire alla separazione consente di ritenere che la convivenza, già di fatto cessata prima della introduzione del giudizio, sia divenuta intollerabile.
Deve essere pertanto dichiarata la separazione dei coniugi.
Quanto alle questioni accessorie, deve essere recepito l'accordo delle parti, in base al quale il verserà alla sig.ra a titolo di mantenimento, la somma di euro 150,00 mensili, CP_1 Pt_1
da rivalutarsi annualmente.
Deve inoltre prendersi atto dell'ulteriore accordo in base al quale il continuerà a pagare CP_1 le rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale e della rinuncia della alla Pt_1 pretesa concernente l'indennità di occupazione sino all'estinzione del mutuo stesso.
La causa deve essere rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza, dovendo proseguire in relazione alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
- dichiara la separazione dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate quanto all'assegno di mantenimento in favore della ricorrente, prendendo atto degli ulteriori accordi;
- dispone per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda di divorzio come da separata ordinanza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 5.2.2025.
Il Presidente est. dott. Andrea Palma
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