Articolo 2 della Legge 7 marzo 1958, n. 178
Articolo 1Articolo 3
Versione
6 aprile 1958
Art. 2.
Le condizioni e le modalita' inerenti alle effettive erogazioni delle somme previste dal precedente art. 1, saranno stabilite da una apposita convenzione da stipularsi tra il Ministero delle partecipazioni statali, di concerto con quelli del tesoro e dell'industria e del commercio e la Societa' mineraria carbonifera sarda.
Entrata in vigore il 6 aprile 1958