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Ordinanza 17 aprile 2025
Ordinanza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, ordinanza 17/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 572/2024
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il G.O.P. delegato, dott.ssa Paola Accuosto, a scioglimento della riserva assunta all'odierna udienza, esaminati gli atti del giudizio;
-rilevato che il consulente medico legale nominato, dott.ssa , ha restituito gli atti senza potere Persona_1
espletare il mandato ricevuto poiché il ricorrente non è comparso nel luogo ed all'ora fissati per lo svolgimento delle operazioni peritali;
-considerato che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, (cfr. Cass. S. lav. n.
12662/1995; n. 3311/1999, n. 101/2001, ord. n. 29906/2011) nelle controversie previdenziali… il contegno processuale della parte, che costituisce elemento concorrente alla formazione del convincimento del giudice, è particolarmente significativo, configurandosi a carico dell'assicurato un onere di collaborazione, consistente nella sottoposizione alla visita medica;
con la conseguenza che la mancata, ingiustificata presentazione dell'assicurato alla visita, ritenuta dal consulente necessaria ai fini dell'accertamento della sussistenza o meno dello stato d'invalidità, giustifica il rigetto della domanda per difetto di prova, correlandosi l'indicata condotta dell'interessato all'accertamento medico - legale negativo già effettuato in via amministrativa;
-che, a maggior ragione, la mancata presentazione alla visita risulta incompatibile con l'accoglimento della domanda nel caso di procedimento ex art. 445 bis c.p.c. in cui la necessità di valutare lo stato invalidante a mezzo di accertamento tecnico e non anche con altro mezzo di prova è stabilita per legge;
-ritenuto che la natura della pronuncia giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
a) rigetta l'istanza di accertamento tecnico preventivo;
b) compensa le spese.
Si comunichi
Torre Annunziata, 17.04.2025
Il G.O.P. dott.ssa Paola Accuosto
pagina 1 di 2 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt.1 lett. s, 21 e 24 d.lgs. 7-3-2005 n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 d.m. 21-2-2011 n. 44, come modificato dal d.m. 15-10-2012 n. 209.
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TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il G.O.P. delegato, dott.ssa Paola Accuosto, a scioglimento della riserva assunta all'odierna udienza, esaminati gli atti del giudizio;
-rilevato che il consulente medico legale nominato, dott.ssa , ha restituito gli atti senza potere Persona_1
espletare il mandato ricevuto poiché il ricorrente non è comparso nel luogo ed all'ora fissati per lo svolgimento delle operazioni peritali;
-considerato che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, (cfr. Cass. S. lav. n.
12662/1995; n. 3311/1999, n. 101/2001, ord. n. 29906/2011) nelle controversie previdenziali… il contegno processuale della parte, che costituisce elemento concorrente alla formazione del convincimento del giudice, è particolarmente significativo, configurandosi a carico dell'assicurato un onere di collaborazione, consistente nella sottoposizione alla visita medica;
con la conseguenza che la mancata, ingiustificata presentazione dell'assicurato alla visita, ritenuta dal consulente necessaria ai fini dell'accertamento della sussistenza o meno dello stato d'invalidità, giustifica il rigetto della domanda per difetto di prova, correlandosi l'indicata condotta dell'interessato all'accertamento medico - legale negativo già effettuato in via amministrativa;
-che, a maggior ragione, la mancata presentazione alla visita risulta incompatibile con l'accoglimento della domanda nel caso di procedimento ex art. 445 bis c.p.c. in cui la necessità di valutare lo stato invalidante a mezzo di accertamento tecnico e non anche con altro mezzo di prova è stabilita per legge;
-ritenuto che la natura della pronuncia giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
a) rigetta l'istanza di accertamento tecnico preventivo;
b) compensa le spese.
Si comunichi
Torre Annunziata, 17.04.2025
Il G.O.P. dott.ssa Paola Accuosto
pagina 1 di 2 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt.1 lett. s, 21 e 24 d.lgs. 7-3-2005 n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 d.m. 21-2-2011 n. 44, come modificato dal d.m. 15-10-2012 n. 209.
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