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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/06/2025, n. 3129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3129 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott.ssa Francesca Sicilia Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 5244 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra
P.IVA_ (C.F.: ), in persona Parte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante p.t. sig. rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv. Ferdinando Romano, (C.F.: ; C.F._1
Appellante
E
(C.F. e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Sergio Cinque (C.F.: CodiceFiscale_3
); C.F._4
Appellati
Oggetto: appello avverso l'ordinanza di convalida di sfratto pubblicata il 14 ottobre
2024 dal Tribunale civile di Napoli, sezione IX, nella persona del Giudice unico dr.
Enrico Ardituro, depositata in pari data.
pagina 1 di 8 Conclusioni: come da udienza del 17.6.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Giudizio di primo grado
assumeva di aver locato, ad uso diverso, un immobile sito in Napoli alla Parte_3
Via Mezzocannone n° 109/B, piano terra con annesso spiazzo antistante, con decorrenza dal 3/8/2016, con contratto registrato il 3/8/2016, al sig.
[...]
, con canone mensile di € 1100,00; che successivamente era Persona_1 subentrato al conduttore, probabilmente in forza di successione aziendale non comunicata, la società fra i cui soci figura il Parte_1 primo conduttore sig. ; che la conduttrice si era resa Persona_1 morosa della somma di € 3.300,00 a causa del mancato pagamento dei canoni di locazione per i mesi di luglio, agosto e settembre 2024.
Instauratosi a seguito di intimazione di sfratto per morosità e citazione per l'udienza di convalida proposta nei confronti di Parte_3 Parte_1
il procedimento innanzi al Tribunale di Napoli con R.G. n. 2133/24 all'udienza
[...] del 14/10/2024, contumace l'odierna appellante, la parte locatrice aveva dichiarato pagati, nelle more, i canoni dei mesi di luglio e agosto 2024 e che tuttavia la morosità persisteva per il mese di settembre e di ottobre 2024, il cui canone, come da contratto era scaduto il giorno 1° ottobre 2024. Pertanto, in data 14.10.2024 il
Giudice adito con ordinanza del 14.10.2024 n° cron. 11349/2024 previa verifica della regolarità della notificazione di controparte, considerata la stessa non comparsa e non opposta e vista la persistenza della morosità, convalidava lo sfratto per morosità e fissava l'esecuzione di detta ordinanza in data 31.01.2025.
B. Giudizio d'appello. ha proposto appello avverso l'ordinanza di Parte_1 convalida di sfratto pubblicata il 14 ottobre 2024 dal Tribunale civile di Napoli, sezione IX, nella persona del Giudice unico dr. Enrico Ardituro, depositata in pari data chiedendo: “Voglia codesta ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria e diversa istanza, domanda, eccezione e difesa, in totale riforma della impugnata ordinanza del
Tribunale di Napoli, emessa il 14.10.2024 a definizione del procedimento promosso ex art.658 c.p.c, assunto al n.21033/24 r.g., preliminarmente, sospendere inaudita
pagina 2 di 8 altera parte od a seguito di fissazione di apposita udienza con termine per la notifica alla controparte, l'efficacia dell'impugnata ordinanza di convalida di sfratto per morosità, sussistendo i presupposti di legge del fumus boni iuris e del periculum in mora, costituenti gravi motivi per la sospensione, come esposti innanzi;
nel merito: previa fissazione dell'udienza di merito e concessione di termine per la notifica a parte convenuta , Voglia, in totale riforma della impugnata ordinanza, Parte_4 accertare che l'ordinanza di convalida di sfratto impugnata è stata emessa in assenza dei presupposti di legge in assenza della persistenza della morosità, e per l'effetto dichiarare l'illegittimità della stessa per tutte le motivazioni esposte in narrativa, ove ritenuto per la fattispecie in questione, rimettendo gli atti al Giudice investito della domanda prime cure, in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del difensore costituito.”
Innanzitutto, l'appellante ha affermato che a causa del mal funzionamento della casella di posta elettronica, non aveva avuto contezza della notifica dell'intimazione di sfratto per morosità, e dunque non compariva, rimanendo così contumace nel procedimento di primo grado, così subendo la convalida, ritenendo di essere morosa del solo mese di ottobre. Ha sostenuto, inoltre, in ordine al pagamento del canone del mese di settembre, che quest'ultimo fosse stato pagato ma il bonifico era stato restituito per cause ignote alla conduttrice stessa (cfr. bonifico canone 09/2024 e restituzione bonifico); che successivamente, veniva a conoscenza che il bonifico del canone di settembre 2024, sebbene inviato il 14 ottobre, era stato restituito, per il decesso della locatrice;
che la pronuncia di convalida di sfratto appare priva della precipua concreta circostanza dell'inadempimento grave, che giustifica la risoluzione ex art.1455 c.c. del rapporto sinallagmatico locatizio per uso non abitativo, trattandosi di una morosità di scarsa importanza e non imputabile alla società conduttrice;
che pertanto il giudice di prime cure avrebbe dovuto verificare l'importanza dell'inadempimento, confermato in udienza per i mesi di settembre ed ottobre 2024, trattandosi di elemento che attiene al fondamento stesso della domanda. Ha chiesto, in ultimo, parte appellante la sospensione dell'esecutività della pronuncia di primo grado ravvisando gli estremi del fumus boni iuris e del pagina 3 di 8 periculum in mora, considerato tale immobile, oggetto di causa, complemento aziendale infungibile essenziale.
e in qualità di eredi di deceduta in Controparte_1 Controparte_2 Parte_3 data 23.9.2024 si sono costituiti con comparsa di costituzione in atti, chiedendo di dichiarare l'appello improcedibile ed inammissibile ed infondato, con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione. In particolare, gli appellati hanno rilevato che a seguito dell'intimazione di sfratto (notificata a mezzo PEC il
10/9/2024) per la morosità relativa ai mesi di luglio, agosto e settembre 2024 la società appellata provvedeva al pagamento dei canoni di luglio ed agosto rispettivamente in data 19.9.2024 e 30.9.2024; che all'udienza del 14/10/2024, rilevato che i pagamenti dei mesi luglio ed agosto 2024 erano stati effettuati successivamente alla notificazione dell'intimazione, l'odierna parte appellata dichiarava che persisteva la morosità dei mesi di settembre ed ottobre, chiedendo la convalida dello sfratto per morosità; che la ritrosia della
[...] in ordine al rispetto dei termini contrattuali di pagamento Parte_1 dei canoni locatizi ha determinato la notifica di due successive intimazioni di sfratto per morosità, la prima, per il pagamento dei canoni dei mesi di ottobre novembre e dicembre 2024 e la seconda, per i canoni dei mesi di gennaio e febbraio 2025; che in ordine al canone di settembre, allo stesso modo l'appellante, a seguito del bonifico
“scartato” ad ottobre, ha provveduto, poi, a novembre al pagamento ma senza onorare le spese legali.
Con ordinanza del 14.02.2025 riferita all'udienza a trattazione scritta dell'11.2.202, lette le note di trattazione scritta, la Corte adita ha rigettato l'istanza di sospensiva dell'ordinanza di convalida di sfratto pubblicata il 14 ottobre 2024 dal Tribunale civile di Napoli, sezione IX, fissando per la discussione della causa e la decisione,
l'udienza collegiale del 8.4.2025 poi differita al 17.6.2025
E a tale udienza, all'esito della discussione dei difensori delle parti, la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo, ai sensi dell'art. 437, co.1, c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che l'appello proposto da Parte_1
è, inammissibile.
[...]
Invero, deve osservarsi che l'ordinanza di convalida di sfratto (per finita locazione e pagina 4 di 8 per morosità) o di licenza pronunziata dal giudice in presenza dei presupposti che ne legittimano l'emissione secondo lo schema normativo delineato nell'art. 663 c.p.c.
(sulla non contestazione dell'intimato o stante l'assenza di quest'ultimo)- conformemente alla giurisprudenza consolidata (cfr. Cass.civ. 9 giugno 2000 n.
7904)- al di fuori dei casi di ammessa impugnabilità con i rimedi straordinari dell'opposizione di terzo e della revocazione nonché con quello speciale delineato dall'art 668 c.p.c. (che, in effetti, configura un'ipotesi di opposizione tardiva), non può, di norma, essere impugnata con gli strumenti ordinari dell'appello e del ricorso per cassazione.
Soltanto qualora il provvedimento sia emanato al di fuori delle condizioni necessarie previste dalla legge, esso assume -ancorchè pronunziata nella forma dell'ordinanza- natura e contenuto di sentenza, onde, in virtù del principio della prevalenza della connotazione sostanziale su quella meramente formale, rimane assoggettato ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze e, quindi, all'appello (da ritenersi ammissibile sia in relazione ad errores in procedendo che ad errores in iudicando), da celebrarsi nelle forme del rito speciale di cui agli artt. 433 e segg. c.p.c..
A titolo meramente esemplificativo, si possono individuare come ipotesi di ordinanze viziate da illegittimità derivanti da errores in procedendo od errores in iudicando quelle riconducibili : - alla sussistenza di un'opposizione dell'intimato, in qualunque forma dispiegata;
- alla carenza di intimazione della licenza o dello sfratto;
- all'intervenuta cessazione del contratto;
- alla carenza dell'attestazione della morosità; - al caso in cui l'ordinanza venga adottata in violazione del principio del contraddittorio.
In sintesi corrispondendo l'ordinanza al modello legale (con l'avvenuta conformazione sia ai presupposti processuali, sia ai presupposti di ammissibilità del procedimento speciale, sia agli specifici presupposti per l'adozione del procedimento) la stessa non è passibile di impugnazione con i normali mezzi esperibili contro la sentenza, prevalendo in essa la qualificazione formale che non consente l'applicazione dell'art.323 c.p.c.e restando proponibile soltanto l'opposizione tardiva prevista dall'art. 668 c.p.c.. Al contrario, qualora il provvedimento sia emanato al di fuori delle condizioni contemplate dalla legge, esso assume natura e contenuto di sentenza, onde in virtù del principio della prevalenza della connotazione sostanziale pagina 5 di 8 su quella formale, rimane assoggettato ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze, e quindi all'appello .
Dunque, “l'ordinanza di convalida della licenza o dello sfratto ex art. 663 cod. proc. civ., pur impugnabile, in linea di principio, soltanto con l'opposizione tardiva ex art.
668 cod. proc. civ., è soggetta al normale rimedio dell'appello solo se emanata nel difetto dei presupposti prescritti dalla legge, costituiti dalla presenza del locatore all'udienza fissata in citazione e dalla mancanza di eccezioni o difese del conduttore ovvero dalla sua assenza, e, quindi, al di fuori dello schema processuale ad essa relativo, essendo, in tal caso, equiparabile, nella sostanza, ad una sentenza anche ai fini dell'impugnazione” (cfr. Cassazione civile sez. III, 27/05/2010, n.12979; Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 15230 del 03/07/2014).
Il caso in esame, in cui l'appellante deduce l'assenza dei presupposti legittimanti l'emanazione dell'ordinanza di convalida dello sfratto ovvero la carenza di notificazione dell'intimazione dello sfratto e la violazione del principio del contraddittorio nell'emanazione dell'ordinanza di convalida di sfratto, per non avere l'appellante aver avuto contezza dell'intimazione di sfratto per morosità a causa della sua omessa notifica dovuta al mal funzionamento della sua casella di posta elettronica, rientra nelle ipotesi di appello inammissibilmente proposto avverso l'ordinanza di convalida di sfratto, non riscontrandosi dagli atti di causa la dedotta carenza di notificazione dell'intimazione di sfratto per morosità e la conseguente carenza di contraddittorio nell'emanazione dell'ordinanza de qua.
Risulta, invero, la prova della notifica a mezzo pec all'intimato dell'intimazione di sfratto per morosità avvenuta in data 10.9.2024 all'odierno appellante a nulla rilevando quanto dedotto dallo stesso circa il non funzionamento della casella di posta elettronica essendo suo onere mantenere la casella PEC sempre attiva e funzionante (cfr. Cassazione civile, l'ordinanza n. 16365 del 21 giugno 2018).
Il presente appello appare inammissibile anche sotto l'ulteriore aspetto evidenziato da parte appellante ovvero l'assenza della precipua concreta circostanza dell'inadempimento grave, che giustifica la risoluzione ex art.1455 c.c. del rapporto sinallagmatico locatizio per uso non abitativo, trattandosi di una morosità di scarsa importanza e non imputabile alla società conduttrice, non essendo l'odierno appellante comparso all'udienza di convalida nonostante la regolare notifica pagina 6 di 8 dell'intimazione di convalida di sfratto.
Invero, aderendo all'orientamento emerso in sede di giurisprudenza di merito, deve ritenersi che “nell'ambito del rito locatizio, è inammissibile
l'appello avverso l'ordinanza di convalida di sfratto per morosità emessa in assenza dell'intimato, pur regolarmente citato, atteso che non solo risulta pienamente rispettato lo schema procedimentale previsto dalla legge, ma altresì incombe sul conduttore
l'onere di comparire all'udienza di convalida per proporre opposizione e dimostrare di aver sanato la morosità indicata nell'atto di intimazione” (cfr. Corte appello Catania sez. II, 19/05/2008, n.672).
Per tutto quanto sopra esposto, la Corte ritiene inammissibile proposto da
[...]
Parte_1
****
Alla declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto segue, ai sensi dell'art. 91
c.p.c., la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore degli appellati costituiti.
In particolare, i compensi professionali spettanti in favore degli appellati costituiti vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%) per tutte le fasi (cfr. Cass. civ.,
Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord.,
29/09/2022, n. 28325), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM
147/2022, essendo l'attività difensiva della parte appellata vittoriosa stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 1.101 a 5.200.
****
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la
pagina 7 di 8 parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 5244/2024 R.G.A.C., così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello proposto da Parte_1
avverso l'ordinanza di convalida di sfratto del Tribunale di Napoli n.
[...]
2146/2024, depositata in data 14 ottobre 2024 (nel giudizio iscritto al n.r.g.
21033/24);
2. Dichiara tenuta e condanna al pagamento, Parte_1 in favore di e quali eredi di dei Controparte_1 Controparte_2 Parte_3 compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 1.458,00, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge con attribuzione al difensore antistatario.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n.
115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto per l'appello proposto.
Napoli, 17.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Francesca Sicilia Giuseppe De Tullio
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott.ssa Francesca Sicilia Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 5244 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra
P.IVA_ (C.F.: ), in persona Parte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante p.t. sig. rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv. Ferdinando Romano, (C.F.: ; C.F._1
Appellante
E
(C.F. e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Sergio Cinque (C.F.: CodiceFiscale_3
); C.F._4
Appellati
Oggetto: appello avverso l'ordinanza di convalida di sfratto pubblicata il 14 ottobre
2024 dal Tribunale civile di Napoli, sezione IX, nella persona del Giudice unico dr.
Enrico Ardituro, depositata in pari data.
pagina 1 di 8 Conclusioni: come da udienza del 17.6.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Giudizio di primo grado
assumeva di aver locato, ad uso diverso, un immobile sito in Napoli alla Parte_3
Via Mezzocannone n° 109/B, piano terra con annesso spiazzo antistante, con decorrenza dal 3/8/2016, con contratto registrato il 3/8/2016, al sig.
[...]
, con canone mensile di € 1100,00; che successivamente era Persona_1 subentrato al conduttore, probabilmente in forza di successione aziendale non comunicata, la società fra i cui soci figura il Parte_1 primo conduttore sig. ; che la conduttrice si era resa Persona_1 morosa della somma di € 3.300,00 a causa del mancato pagamento dei canoni di locazione per i mesi di luglio, agosto e settembre 2024.
Instauratosi a seguito di intimazione di sfratto per morosità e citazione per l'udienza di convalida proposta nei confronti di Parte_3 Parte_1
il procedimento innanzi al Tribunale di Napoli con R.G. n. 2133/24 all'udienza
[...] del 14/10/2024, contumace l'odierna appellante, la parte locatrice aveva dichiarato pagati, nelle more, i canoni dei mesi di luglio e agosto 2024 e che tuttavia la morosità persisteva per il mese di settembre e di ottobre 2024, il cui canone, come da contratto era scaduto il giorno 1° ottobre 2024. Pertanto, in data 14.10.2024 il
Giudice adito con ordinanza del 14.10.2024 n° cron. 11349/2024 previa verifica della regolarità della notificazione di controparte, considerata la stessa non comparsa e non opposta e vista la persistenza della morosità, convalidava lo sfratto per morosità e fissava l'esecuzione di detta ordinanza in data 31.01.2025.
B. Giudizio d'appello. ha proposto appello avverso l'ordinanza di Parte_1 convalida di sfratto pubblicata il 14 ottobre 2024 dal Tribunale civile di Napoli, sezione IX, nella persona del Giudice unico dr. Enrico Ardituro, depositata in pari data chiedendo: “Voglia codesta ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria e diversa istanza, domanda, eccezione e difesa, in totale riforma della impugnata ordinanza del
Tribunale di Napoli, emessa il 14.10.2024 a definizione del procedimento promosso ex art.658 c.p.c, assunto al n.21033/24 r.g., preliminarmente, sospendere inaudita
pagina 2 di 8 altera parte od a seguito di fissazione di apposita udienza con termine per la notifica alla controparte, l'efficacia dell'impugnata ordinanza di convalida di sfratto per morosità, sussistendo i presupposti di legge del fumus boni iuris e del periculum in mora, costituenti gravi motivi per la sospensione, come esposti innanzi;
nel merito: previa fissazione dell'udienza di merito e concessione di termine per la notifica a parte convenuta , Voglia, in totale riforma della impugnata ordinanza, Parte_4 accertare che l'ordinanza di convalida di sfratto impugnata è stata emessa in assenza dei presupposti di legge in assenza della persistenza della morosità, e per l'effetto dichiarare l'illegittimità della stessa per tutte le motivazioni esposte in narrativa, ove ritenuto per la fattispecie in questione, rimettendo gli atti al Giudice investito della domanda prime cure, in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del difensore costituito.”
Innanzitutto, l'appellante ha affermato che a causa del mal funzionamento della casella di posta elettronica, non aveva avuto contezza della notifica dell'intimazione di sfratto per morosità, e dunque non compariva, rimanendo così contumace nel procedimento di primo grado, così subendo la convalida, ritenendo di essere morosa del solo mese di ottobre. Ha sostenuto, inoltre, in ordine al pagamento del canone del mese di settembre, che quest'ultimo fosse stato pagato ma il bonifico era stato restituito per cause ignote alla conduttrice stessa (cfr. bonifico canone 09/2024 e restituzione bonifico); che successivamente, veniva a conoscenza che il bonifico del canone di settembre 2024, sebbene inviato il 14 ottobre, era stato restituito, per il decesso della locatrice;
che la pronuncia di convalida di sfratto appare priva della precipua concreta circostanza dell'inadempimento grave, che giustifica la risoluzione ex art.1455 c.c. del rapporto sinallagmatico locatizio per uso non abitativo, trattandosi di una morosità di scarsa importanza e non imputabile alla società conduttrice;
che pertanto il giudice di prime cure avrebbe dovuto verificare l'importanza dell'inadempimento, confermato in udienza per i mesi di settembre ed ottobre 2024, trattandosi di elemento che attiene al fondamento stesso della domanda. Ha chiesto, in ultimo, parte appellante la sospensione dell'esecutività della pronuncia di primo grado ravvisando gli estremi del fumus boni iuris e del pagina 3 di 8 periculum in mora, considerato tale immobile, oggetto di causa, complemento aziendale infungibile essenziale.
e in qualità di eredi di deceduta in Controparte_1 Controparte_2 Parte_3 data 23.9.2024 si sono costituiti con comparsa di costituzione in atti, chiedendo di dichiarare l'appello improcedibile ed inammissibile ed infondato, con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione. In particolare, gli appellati hanno rilevato che a seguito dell'intimazione di sfratto (notificata a mezzo PEC il
10/9/2024) per la morosità relativa ai mesi di luglio, agosto e settembre 2024 la società appellata provvedeva al pagamento dei canoni di luglio ed agosto rispettivamente in data 19.9.2024 e 30.9.2024; che all'udienza del 14/10/2024, rilevato che i pagamenti dei mesi luglio ed agosto 2024 erano stati effettuati successivamente alla notificazione dell'intimazione, l'odierna parte appellata dichiarava che persisteva la morosità dei mesi di settembre ed ottobre, chiedendo la convalida dello sfratto per morosità; che la ritrosia della
[...] in ordine al rispetto dei termini contrattuali di pagamento Parte_1 dei canoni locatizi ha determinato la notifica di due successive intimazioni di sfratto per morosità, la prima, per il pagamento dei canoni dei mesi di ottobre novembre e dicembre 2024 e la seconda, per i canoni dei mesi di gennaio e febbraio 2025; che in ordine al canone di settembre, allo stesso modo l'appellante, a seguito del bonifico
“scartato” ad ottobre, ha provveduto, poi, a novembre al pagamento ma senza onorare le spese legali.
Con ordinanza del 14.02.2025 riferita all'udienza a trattazione scritta dell'11.2.202, lette le note di trattazione scritta, la Corte adita ha rigettato l'istanza di sospensiva dell'ordinanza di convalida di sfratto pubblicata il 14 ottobre 2024 dal Tribunale civile di Napoli, sezione IX, fissando per la discussione della causa e la decisione,
l'udienza collegiale del 8.4.2025 poi differita al 17.6.2025
E a tale udienza, all'esito della discussione dei difensori delle parti, la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo, ai sensi dell'art. 437, co.1, c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che l'appello proposto da Parte_1
è, inammissibile.
[...]
Invero, deve osservarsi che l'ordinanza di convalida di sfratto (per finita locazione e pagina 4 di 8 per morosità) o di licenza pronunziata dal giudice in presenza dei presupposti che ne legittimano l'emissione secondo lo schema normativo delineato nell'art. 663 c.p.c.
(sulla non contestazione dell'intimato o stante l'assenza di quest'ultimo)- conformemente alla giurisprudenza consolidata (cfr. Cass.civ. 9 giugno 2000 n.
7904)- al di fuori dei casi di ammessa impugnabilità con i rimedi straordinari dell'opposizione di terzo e della revocazione nonché con quello speciale delineato dall'art 668 c.p.c. (che, in effetti, configura un'ipotesi di opposizione tardiva), non può, di norma, essere impugnata con gli strumenti ordinari dell'appello e del ricorso per cassazione.
Soltanto qualora il provvedimento sia emanato al di fuori delle condizioni necessarie previste dalla legge, esso assume -ancorchè pronunziata nella forma dell'ordinanza- natura e contenuto di sentenza, onde, in virtù del principio della prevalenza della connotazione sostanziale su quella meramente formale, rimane assoggettato ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze e, quindi, all'appello (da ritenersi ammissibile sia in relazione ad errores in procedendo che ad errores in iudicando), da celebrarsi nelle forme del rito speciale di cui agli artt. 433 e segg. c.p.c..
A titolo meramente esemplificativo, si possono individuare come ipotesi di ordinanze viziate da illegittimità derivanti da errores in procedendo od errores in iudicando quelle riconducibili : - alla sussistenza di un'opposizione dell'intimato, in qualunque forma dispiegata;
- alla carenza di intimazione della licenza o dello sfratto;
- all'intervenuta cessazione del contratto;
- alla carenza dell'attestazione della morosità; - al caso in cui l'ordinanza venga adottata in violazione del principio del contraddittorio.
In sintesi corrispondendo l'ordinanza al modello legale (con l'avvenuta conformazione sia ai presupposti processuali, sia ai presupposti di ammissibilità del procedimento speciale, sia agli specifici presupposti per l'adozione del procedimento) la stessa non è passibile di impugnazione con i normali mezzi esperibili contro la sentenza, prevalendo in essa la qualificazione formale che non consente l'applicazione dell'art.323 c.p.c.e restando proponibile soltanto l'opposizione tardiva prevista dall'art. 668 c.p.c.. Al contrario, qualora il provvedimento sia emanato al di fuori delle condizioni contemplate dalla legge, esso assume natura e contenuto di sentenza, onde in virtù del principio della prevalenza della connotazione sostanziale pagina 5 di 8 su quella formale, rimane assoggettato ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze, e quindi all'appello .
Dunque, “l'ordinanza di convalida della licenza o dello sfratto ex art. 663 cod. proc. civ., pur impugnabile, in linea di principio, soltanto con l'opposizione tardiva ex art.
668 cod. proc. civ., è soggetta al normale rimedio dell'appello solo se emanata nel difetto dei presupposti prescritti dalla legge, costituiti dalla presenza del locatore all'udienza fissata in citazione e dalla mancanza di eccezioni o difese del conduttore ovvero dalla sua assenza, e, quindi, al di fuori dello schema processuale ad essa relativo, essendo, in tal caso, equiparabile, nella sostanza, ad una sentenza anche ai fini dell'impugnazione” (cfr. Cassazione civile sez. III, 27/05/2010, n.12979; Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 15230 del 03/07/2014).
Il caso in esame, in cui l'appellante deduce l'assenza dei presupposti legittimanti l'emanazione dell'ordinanza di convalida dello sfratto ovvero la carenza di notificazione dell'intimazione dello sfratto e la violazione del principio del contraddittorio nell'emanazione dell'ordinanza di convalida di sfratto, per non avere l'appellante aver avuto contezza dell'intimazione di sfratto per morosità a causa della sua omessa notifica dovuta al mal funzionamento della sua casella di posta elettronica, rientra nelle ipotesi di appello inammissibilmente proposto avverso l'ordinanza di convalida di sfratto, non riscontrandosi dagli atti di causa la dedotta carenza di notificazione dell'intimazione di sfratto per morosità e la conseguente carenza di contraddittorio nell'emanazione dell'ordinanza de qua.
Risulta, invero, la prova della notifica a mezzo pec all'intimato dell'intimazione di sfratto per morosità avvenuta in data 10.9.2024 all'odierno appellante a nulla rilevando quanto dedotto dallo stesso circa il non funzionamento della casella di posta elettronica essendo suo onere mantenere la casella PEC sempre attiva e funzionante (cfr. Cassazione civile, l'ordinanza n. 16365 del 21 giugno 2018).
Il presente appello appare inammissibile anche sotto l'ulteriore aspetto evidenziato da parte appellante ovvero l'assenza della precipua concreta circostanza dell'inadempimento grave, che giustifica la risoluzione ex art.1455 c.c. del rapporto sinallagmatico locatizio per uso non abitativo, trattandosi di una morosità di scarsa importanza e non imputabile alla società conduttrice, non essendo l'odierno appellante comparso all'udienza di convalida nonostante la regolare notifica pagina 6 di 8 dell'intimazione di convalida di sfratto.
Invero, aderendo all'orientamento emerso in sede di giurisprudenza di merito, deve ritenersi che “nell'ambito del rito locatizio, è inammissibile
l'appello avverso l'ordinanza di convalida di sfratto per morosità emessa in assenza dell'intimato, pur regolarmente citato, atteso che non solo risulta pienamente rispettato lo schema procedimentale previsto dalla legge, ma altresì incombe sul conduttore
l'onere di comparire all'udienza di convalida per proporre opposizione e dimostrare di aver sanato la morosità indicata nell'atto di intimazione” (cfr. Corte appello Catania sez. II, 19/05/2008, n.672).
Per tutto quanto sopra esposto, la Corte ritiene inammissibile proposto da
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Parte_1
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Alla declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto segue, ai sensi dell'art. 91
c.p.c., la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore degli appellati costituiti.
In particolare, i compensi professionali spettanti in favore degli appellati costituiti vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%) per tutte le fasi (cfr. Cass. civ.,
Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord.,
29/09/2022, n. 28325), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM
147/2022, essendo l'attività difensiva della parte appellata vittoriosa stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 1.101 a 5.200.
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Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la
pagina 7 di 8 parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 5244/2024 R.G.A.C., così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello proposto da Parte_1
avverso l'ordinanza di convalida di sfratto del Tribunale di Napoli n.
[...]
2146/2024, depositata in data 14 ottobre 2024 (nel giudizio iscritto al n.r.g.
21033/24);
2. Dichiara tenuta e condanna al pagamento, Parte_1 in favore di e quali eredi di dei Controparte_1 Controparte_2 Parte_3 compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 1.458,00, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge con attribuzione al difensore antistatario.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n.
115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto per l'appello proposto.
Napoli, 17.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Francesca Sicilia Giuseppe De Tullio
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