Art. 2.
Il termine di decadenza per la presentazione delle domande di concessione del trattamento di "presenti alle bandiere", stabilito al 24 marzo 1948 dal regio decreto-legge 6 aprile 1944, n. 108 , convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178 , e' fissato a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Nei confronti dei familiari dei militari e militarizzati di cui al primo comma dell'art. 1, deceduti o dichiarati irreperibili dopo l'entrata in vigore della presente legge, il termine di decadenza per la presentazione delle domande di concessione del trattamento di "presenti alle bandiere" e' fissato a novanta giorni dalla data di ricevimento della partecipazione della morte o della dichiarazione di irreperibilita'.
Il termine di decadenza per la presentazione delle domande di concessione del trattamento di "presenti alle bandiere", stabilito al 24 marzo 1948 dal regio decreto-legge 6 aprile 1944, n. 108 , convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178 , e' fissato a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Nei confronti dei familiari dei militari e militarizzati di cui al primo comma dell'art. 1, deceduti o dichiarati irreperibili dopo l'entrata in vigore della presente legge, il termine di decadenza per la presentazione delle domande di concessione del trattamento di "presenti alle bandiere" e' fissato a novanta giorni dalla data di ricevimento della partecipazione della morte o della dichiarazione di irreperibilita'.