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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 26/05/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 611/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA 3 CONTENZIOSO CONTRATTUALE
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, nella persona del G.U. dott. Claudio Di Giacinto ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al numero di ruolo di cui in epigrafe, avente per oggetto prestazione d'opera intellettuale - ricorso ex artt. 14 d.lgs 150/2011-281 decies e ss. c.p.c. in materia di compensi professionali di avvocati
TRA
L'Avv. VITTORIO VECCIA (C.F. ), difeso in proprio ex art. 86 c.p.c. C.F._1
-RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa in giudizio Controparte_1 C.F._2 dall'Avv.to Salvatore Gagliardi
-RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 20.2.2024 l'avv. Veccia ha adito codesto Tribunale al fine di ottenere la condanna di al pagamento del compenso professionale dallo stesso maturato per Controparte_1
l'opera professionale prestata in suo favore in occasione del procedimento tenutosi innanzi al Tribunale di Trani, avente ad oggetto opposizione allo stato passivo del fallimento della Controparte_2
, conclusosi con ordinanza n. 2759/2018, di accoglimento della domanda e di
[...]
riconoscimento del credito della ricorrente per la somma di € 132.953,81. Ha quantificato il proprio compenso per l'espletata attività professionale, nella somma di € 15.444,50 come da allegata nota specifica, oltre interessi, rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo, CAP e IVA come per legge, il tutto con vittoria di spese di lite.
Con comparsa del 21.6.2024 si è costituita in giudizio la resistente, contestando l'avversa domanda e deducendo, in sintesi, che l'ammontare del corrispettivo richiesto – di cui la resistente aveva contezza soltanto con la notifica del ricorso, avendo in passato richiesto somme maggiori - sarebbe sproporzionato rispetto alle prestazioni svolte, occorrendo ridurre i compensi per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione/istruttoria, in ragione della semplicità del giudizio e dell'attività espletata, ed escludere quelli della fase decisoria, non essendosi depositati scritti conclusivi. Ha concluso, dunque, richiedendo di “ridurre il petitum di causa secondo il principio di proporzionalità rispetto all'attività effettivamente svolta e all'importanza della causa.”
In corso di causa è stato concesso termine per introdurre il procedimento obbligatorio di mediazione, conclusosi con verbale negativo per la mancata comparizione della resistente. Il ricorrente ha dunque richiesto altresì il rimborso delle spese e dei compensi maturati per la fase di mediazione.
La causa è stata istruita a mezzo documentale e all'udienza del 22.5.2025, previa precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa ad opera delle parti, il Tribunale ha riservato il deposito della sentenza ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.-
------------
Il ricorso è fondato e va accolto, sia pure nei termini di seguito delineati.
Risulta anzitutto dimostrato (ed, invero, non contestato) lo svolgimento dell'incarico da parte del ricorrente, sulla scorta della produzione versata in atti dallo stesso (cfr. ricorso in opposizione ex art. 98 L.f., procura alle liti, ordinanza collegiale decisoria n. 2759/2018: all. fasc. ricorrente), onde resta esclusivamente da procedere alla quantificazione del compenso spettante al professionista per la prestazione espletata.
Al riguardo, il compenso, in assenza di pattuizione preventiva tra le parti, deve esser determinato applicando i parametri indicati nel D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/22) – sotto il cui vigore si è conclusa l'attività professionale – prendendo in considerazione la Tabella relativa ai procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale (tale dovendo ritenersi quello, sia pure speciale, di cui agli artt. 98-99 l. fall.) e tenendo conto del valore del procedimento (scaglione da euro
52.001,00 ad euro 260.000,00, sulla scorta del quantum riconosciuto in favore del ricorrente), con l'applicazione dei valori medi ridotti del 30% per tutte le fasi, tenuto conto della non complessità delle questioni giuridiche trattate, del quantum ottenuto dalla parte in relazione all'ampiezza dello scaglione di riferimento e, infine, della modalità definitoria del rito. Non può, viceversa, escludersi il compenso per la fase processuale decisionale, come richiesto dalla resistente, rientrando in tale “fase” anche l'attività di mera discussione orale svolta dal difensore, nonché l'esame dell'ordinanza decisoria (v.
l'art. 4, comma 4, lett d, D.M. 155 cit.).
Spetta, dunque, al ricorrente un compenso pari ad 9.872,10, oltre r.f.s.g. (€ 1.480,82), cpa (e.
454,12) – per complessivi euro 11.807,04 oltre all'iva, ove dovuta come per legge.
Su tali somme, trattandosi di debito di valuta, non spetta alcuna rivalutazione monetaria, mentre spettano gli interessi di mora, al saggio legale, dalla messa in mora ricevuta il 15.7.2020 e sino al soddisfo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della resistente ex art. 91 c.p.c., e sono liquidate come in dispositivo, avvalendosi dei medesimi parametri indicati nel D.M. n.55/2014 (come modificato dal DM n. 147/2022), in relazione alla tabella relativa ai giudizi di cognizione innanzi al
Tribunale, allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (scaglione da euro 5.200,00 ad euro 26,000,00), con l'applicazione dei valori medi indicati nell'allegata tabella, ridotti del 50% per tutte le fasi, tenendo conto dell'attività difensiva concretamente espletata, della bassa complessità dell'affare, dell'assenza della fase istruttoria e della modalità definitoria adottata. Con aumento del 15
% ex art. 4, comma 1-bis, D.M. cit. per le modalità di redazione degli atti telematici.
Parimenti devono esser riconosciute in favore del ricorrente le spese di mediazione, anch'esse da liquidarsi secondo i principi di soccombenza e causalità, in aderenza ai parametri indicati nel D.M.
n.55/2014 avendo riguardo alla Tabella di “mediazione e negoziazione assistita”, con l'applicazione dei valori medi ridotti del 50 % per le fasi di attivazione e negoziazione, stante la semplicità della controversia e l'assenza della controparte. Esclusi gli esborsi di mediazione in quanto non documentati.
La resistente, inoltre, dovrà esser condannata d'ufficio, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, per la mancata e immotivata partecipazione al primo incontro di mediazione, ai sensi dell'art. 12bis, D.lgs. 28/2010
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione Monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1- Accoglie il ricorso per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna CP_1
a corrispondere, in favore di , a titolo di compenso per l'attività difensiva
[...] Parte_1 prestata, la complessiva somma di euro 11.807,04 inclusiva di accessori, oltre all'iva ove dovuta e agli interessi di mora nei termini indicati in motivazione;
2- condanna la resistente al rimborso, in favore del ricorrente, delle spese processuali relative al presente ricorso e alla procedura di mediazione, liquidate in € 264,00 per esborsi ed € 3.963,50 per compenso professionale al difensore, oltre r.f.s.g. al 15% e accessori ove dovuti come per legge.
3- condanna la resistente al versamento, all'entrata del bilancio dello Stato, dell'importo corrispondente al doppio contributo unificato dovuto per il giudizio
Così deciso in Trani, il 26.5.2025
Il Giudice
Dott. Claudio Di Giacinto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA 3 CONTENZIOSO CONTRATTUALE
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, nella persona del G.U. dott. Claudio Di Giacinto ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al numero di ruolo di cui in epigrafe, avente per oggetto prestazione d'opera intellettuale - ricorso ex artt. 14 d.lgs 150/2011-281 decies e ss. c.p.c. in materia di compensi professionali di avvocati
TRA
L'Avv. VITTORIO VECCIA (C.F. ), difeso in proprio ex art. 86 c.p.c. C.F._1
-RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa in giudizio Controparte_1 C.F._2 dall'Avv.to Salvatore Gagliardi
-RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 20.2.2024 l'avv. Veccia ha adito codesto Tribunale al fine di ottenere la condanna di al pagamento del compenso professionale dallo stesso maturato per Controparte_1
l'opera professionale prestata in suo favore in occasione del procedimento tenutosi innanzi al Tribunale di Trani, avente ad oggetto opposizione allo stato passivo del fallimento della Controparte_2
, conclusosi con ordinanza n. 2759/2018, di accoglimento della domanda e di
[...]
riconoscimento del credito della ricorrente per la somma di € 132.953,81. Ha quantificato il proprio compenso per l'espletata attività professionale, nella somma di € 15.444,50 come da allegata nota specifica, oltre interessi, rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo, CAP e IVA come per legge, il tutto con vittoria di spese di lite.
Con comparsa del 21.6.2024 si è costituita in giudizio la resistente, contestando l'avversa domanda e deducendo, in sintesi, che l'ammontare del corrispettivo richiesto – di cui la resistente aveva contezza soltanto con la notifica del ricorso, avendo in passato richiesto somme maggiori - sarebbe sproporzionato rispetto alle prestazioni svolte, occorrendo ridurre i compensi per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione/istruttoria, in ragione della semplicità del giudizio e dell'attività espletata, ed escludere quelli della fase decisoria, non essendosi depositati scritti conclusivi. Ha concluso, dunque, richiedendo di “ridurre il petitum di causa secondo il principio di proporzionalità rispetto all'attività effettivamente svolta e all'importanza della causa.”
In corso di causa è stato concesso termine per introdurre il procedimento obbligatorio di mediazione, conclusosi con verbale negativo per la mancata comparizione della resistente. Il ricorrente ha dunque richiesto altresì il rimborso delle spese e dei compensi maturati per la fase di mediazione.
La causa è stata istruita a mezzo documentale e all'udienza del 22.5.2025, previa precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa ad opera delle parti, il Tribunale ha riservato il deposito della sentenza ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.-
------------
Il ricorso è fondato e va accolto, sia pure nei termini di seguito delineati.
Risulta anzitutto dimostrato (ed, invero, non contestato) lo svolgimento dell'incarico da parte del ricorrente, sulla scorta della produzione versata in atti dallo stesso (cfr. ricorso in opposizione ex art. 98 L.f., procura alle liti, ordinanza collegiale decisoria n. 2759/2018: all. fasc. ricorrente), onde resta esclusivamente da procedere alla quantificazione del compenso spettante al professionista per la prestazione espletata.
Al riguardo, il compenso, in assenza di pattuizione preventiva tra le parti, deve esser determinato applicando i parametri indicati nel D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/22) – sotto il cui vigore si è conclusa l'attività professionale – prendendo in considerazione la Tabella relativa ai procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale (tale dovendo ritenersi quello, sia pure speciale, di cui agli artt. 98-99 l. fall.) e tenendo conto del valore del procedimento (scaglione da euro
52.001,00 ad euro 260.000,00, sulla scorta del quantum riconosciuto in favore del ricorrente), con l'applicazione dei valori medi ridotti del 30% per tutte le fasi, tenuto conto della non complessità delle questioni giuridiche trattate, del quantum ottenuto dalla parte in relazione all'ampiezza dello scaglione di riferimento e, infine, della modalità definitoria del rito. Non può, viceversa, escludersi il compenso per la fase processuale decisionale, come richiesto dalla resistente, rientrando in tale “fase” anche l'attività di mera discussione orale svolta dal difensore, nonché l'esame dell'ordinanza decisoria (v.
l'art. 4, comma 4, lett d, D.M. 155 cit.).
Spetta, dunque, al ricorrente un compenso pari ad 9.872,10, oltre r.f.s.g. (€ 1.480,82), cpa (e.
454,12) – per complessivi euro 11.807,04 oltre all'iva, ove dovuta come per legge.
Su tali somme, trattandosi di debito di valuta, non spetta alcuna rivalutazione monetaria, mentre spettano gli interessi di mora, al saggio legale, dalla messa in mora ricevuta il 15.7.2020 e sino al soddisfo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della resistente ex art. 91 c.p.c., e sono liquidate come in dispositivo, avvalendosi dei medesimi parametri indicati nel D.M. n.55/2014 (come modificato dal DM n. 147/2022), in relazione alla tabella relativa ai giudizi di cognizione innanzi al
Tribunale, allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (scaglione da euro 5.200,00 ad euro 26,000,00), con l'applicazione dei valori medi indicati nell'allegata tabella, ridotti del 50% per tutte le fasi, tenendo conto dell'attività difensiva concretamente espletata, della bassa complessità dell'affare, dell'assenza della fase istruttoria e della modalità definitoria adottata. Con aumento del 15
% ex art. 4, comma 1-bis, D.M. cit. per le modalità di redazione degli atti telematici.
Parimenti devono esser riconosciute in favore del ricorrente le spese di mediazione, anch'esse da liquidarsi secondo i principi di soccombenza e causalità, in aderenza ai parametri indicati nel D.M.
n.55/2014 avendo riguardo alla Tabella di “mediazione e negoziazione assistita”, con l'applicazione dei valori medi ridotti del 50 % per le fasi di attivazione e negoziazione, stante la semplicità della controversia e l'assenza della controparte. Esclusi gli esborsi di mediazione in quanto non documentati.
La resistente, inoltre, dovrà esser condannata d'ufficio, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, per la mancata e immotivata partecipazione al primo incontro di mediazione, ai sensi dell'art. 12bis, D.lgs. 28/2010
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione Monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1- Accoglie il ricorso per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna CP_1
a corrispondere, in favore di , a titolo di compenso per l'attività difensiva
[...] Parte_1 prestata, la complessiva somma di euro 11.807,04 inclusiva di accessori, oltre all'iva ove dovuta e agli interessi di mora nei termini indicati in motivazione;
2- condanna la resistente al rimborso, in favore del ricorrente, delle spese processuali relative al presente ricorso e alla procedura di mediazione, liquidate in € 264,00 per esborsi ed € 3.963,50 per compenso professionale al difensore, oltre r.f.s.g. al 15% e accessori ove dovuti come per legge.
3- condanna la resistente al versamento, all'entrata del bilancio dello Stato, dell'importo corrispondente al doppio contributo unificato dovuto per il giudizio
Così deciso in Trani, il 26.5.2025
Il Giudice
Dott. Claudio Di Giacinto