Articolo 1 della Legge 4 giugno 1982, n. 439
Articolo 2
Versione
30 luglio 1982
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra l'Italia e la Svezia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmata a Roma il 6 marzo 1980.
Entrata in vigore il 30 luglio 1982